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Legittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il Giudice, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, ribadisce che compete allo stesso la verifica della sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro. Quest’ultimo è tenuto a provare l’impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore, prova che può essere ritenuta soddisfatta anche mediante presunzioni e indizi, e che può dirsi assolta quando il lavoratore non fornisca elementi contrari, ad esempio allegando l’esistenza di altri posti vacanti e compatibili con il suo profilo professionale.

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Pubblicato il 3 giugno 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verona – Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._116_2025_- N._R.G._00001962_2023 DEL_26_05_2025 PUBBLICATA_IL_26_05_2025

nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 24.11.2023 , comparsa in causa a mezzo dell’avv. NOME COGNOME per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Peschiera del Garda, INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro tempore, comparsa in causa a mezzo degli avv. NOME COGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Padova, INDIRIZZO OGGETTO: Impugnazione licenziamento UDIENZA DI DISCUSSIONE:

06.02.2025

CONCLUSIONI

DI PARTE RICORRENTE:

1) Accertarsi e dichiararsi per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso la nullità, l’illegittimità e l’inefficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato con lettera datata 07/06/2023 alla Sig.ra per l’assenza / inesistenza del giustificato motivo oggettivo 2) Per l’effetto annullarsi il licenziamento comminato alla ricorrente con lettera del 07.06.2023 3) Ordinare alla in persona del legale rappresentante pro tempore di reintegrare immediatamente la Sig.ra nel posto di lavoro precedentemente occupato in Verona presso Ospedale di Borgo Roma con le identiche mansioni Addetta Ufficio Prenotazioni – impiegata – ore settimanali 35,25 identico livello, mansioni, retribuzione e condizioni presso Azienda Ospedaliera di Verona Ospedale di Borgo Roma Verona 4) Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno subito per il licenziamento, stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione mensile globale di fatto pari ad euro 1.811,98 mensili lordi, ovvero quella diversa somma nella misura prevista dalla legge che risulterà in corso di causa – dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a 12 mensilità, nonché a versare agli enti previdenziali i relativi In estremo subordine: 5) Accertare e dichiarare l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dichiararsi risolto il rapporto di lavoro e condannare la resistente persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno mediante il pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata in ventiquattro (24) mensilità – ovvero nel numero di mensilità ritenuto di giustizia commisurato all’ultima retribuzione globale di fatto di euro 1.811,98 lordi ovvero quella diversa somma avuto riguardo alle previsioni di legge e che verrà ritenuta di giustizia dal giudice, in ogni caso, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno di maturazione delle singole partite di credito fino a quello dell’effettivo saldo 6) Vittoria di spese, compensi oltre Iva, C.P.A. e contr. Forfetario pari al 15% con distrazione in favore del procuratore antistatario

CONCLUSIONI

DI PARTE CONVENUTA:

nel merito, in via principale:

a) dichiarare la legittimità del licenziamento intimato alla sig.ra e, per l’effetto, respingere le domande promosse dal ricorrente e rigettare il ricorso avversario;

nel merito, in via subordinata:

nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse ingiustificato il licenziamento intimato alla sig.ra accertato e dichiarato che il fatto posto alla base del licenziamento per motivo oggettivo sussiste, a mente dell’art. 18, comma 5, l. 300/1970, dichiarare l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro e condannare alla corresponsione dell’indennità risarcitoria prevista dalla norma, nella misura minima prevista ex lege, pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, che dovrà essere calcolata sulla base delle buste paga prodotte sub doc. 7 avv.; nel merito, in via ulteriormente subordinata:

nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse ingiustificato il licenziamento intimato alla sig.ra ritenesse, altresì, applicabile l’art. 18, comma 4, l. 300/1970, limitare l’eventuale condanna al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello ritenuto dal Giudice, nella misura che emergerà in corso di causa e comunque e in ogni caso non superiore a 12 mensilità, detraendo dalla somma eventualmente riconosciuta l’aliunde perceptum aut percipiendum per altre attività lavorative. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre a spese generali, IVA e c.p.a.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 24.11.23 (di seguito:

la ricorrente o la lavoratrice) conviene in giudizio la società datrice di lavoro (in seguito:

evidenziando in punto di fatto che:

dall’anno 1993 sino al 2004 la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della società che gestiva in appalto presso gli Ospedali di INDIRIZZO e INDIRIZZO Verona il servizio di mensa e prenotazioni pasti (doc. 6);

nell’anno 2004 si aggiudicò l’appalto presso l’RAGIONE_SOCIALE di Verona (INDIRIZZO INDIRIZZO e INDIRIZZO di INDIRIZZO) avente ad oggetto il servizio di ristorazione – cucina – mensa, prenotazione dei pasti nei reparti e relativa gestione amministrativa;

la ricorrente fu assunta dalla con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale ex art.1 II° comma D. Lgs 61/2000 sottoscritto nel 2004 con la mansione di OP Ufficio livello 4 – orario di lavoro 30 ore settimanali, con luogo di lavoro presso Ospedale di Borgo INDIRIZZO;

in data 29.03.19 venne sottoscritto accordo per la variazione del contratto di lavoro (doc.5) per 35,25 ore settimanali, dal lunedì alla domenica con 1 riposo alternato sabato/domenica, con una retribuzione netta da lei percepita pari a circa euro 1.300,00 circa netti (DOC. 7);

con lettera datata 10.02.23 comunicò alla lavoratrice il suo trasferimento presso RAGIONE_SOCIALE a far data dal 13.02.23 richiamando le ragioni che lo imponevano:

“nel corso del colloquio che ha recentemente avuto con un nostro funzionario, Le sono state spiegate le ragioni organizzative che richiedevano la riduzione della sua prestazione di lavoro a 18,83 ore settimanali.

Avendo Lei rifiutato l’accettazione della riduzione oraria, siamo costretto a disporre il Suo trasferimento presso RAGIONE_SOCIALE Ospedale di Crema.

Per quanto sopra Lei sarà tenuta a presentarsi a partire dal 13/02/2023 presso il suddetto appalto dove continuerà a svolgere le attuali mansioni per 35 ore settimanali…

” (DOC. 8);

con lettera 14.2.23 la lavoratrice impugnò il trasferimento, che fu revocato da con lettera 20.2.23 poiché la ricorrente era rappresentante sindacale dell’organizzazione sindacale CISL la quale non aveva concesso il nulla osta al di lei trasferimento:

“ci vediamo costretti a revocare lo stesso riammettendola nella sede di lavoro originaria.

Restano peraltro ferme le ragioni organizzative esplicitate nella suddetta nostra comunicazione e pertanto la scrivente si riserva di adottare le opportune determinazioni in coerenza con la nuova organizzazione del lavoro” (doc. 10);

in data 20.3.23 alle ore 9.00, la ricorrente, al termine di un periodo di malattia, si è presentata sul luogo di lavoro presso Ospedale di Borgo Roma per espletare le proprie mansioni lavorative secondo il contratto di lavoro originario (35,25 ore settimanali).

Tuttavia, alla ricorrente, previo colloquio con il Direttore, è stato proibito di prestare attività lavorativa.

Con lettera mandata quello stesso giorno la lavoratrice comunicò invano a la propria volontà di svolgere le proprie mansioni lavorative (impiegata 4 livello ore settimanali 35,25 come da accordo del 29.3.19 confermato con lettera 11.04.19) presso la sede di lavoro (Ospedale INDIRIZZO);

con la richiesta del tentativo di conciliazione così motivava tra l’altro la decisione:

“la lavoratrice è addetta con mansioni amministrative all’appalto della ristorazione gestito dalla scrivente nella sede suddetta.

A causa di una riorganizzazione del servizio che ha impattato su orari e turnistiche di una cinquantina di lavoratori anche la sig.ra si è vista ridurre l’orario di lavoro da circa 35 a circa 19 ore settimanali.

A fronte della mancata adesione alle misure mantenimento dell’intero orario di lavoro.

La necessaria autorizzazione al trasferimento essendo la lavoratrice una rappresentante sindacale aziendale non è stata rilasciata dal Sindacato a cui la stessa allora aderiva.

D’Altro canto non è possibile mantenere in essere il rapporto di lavoro con l’orario di 35 ore settimanali presso l’ospedale Borgo Roma, né la lavoratrice è disponibile a lavorare nella stessa sede con l’orario di lavoro ridotto.

Diviene pertanto necessario procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per ragioni oggettive legate all’organizzazione del lavoro” – “eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore no”;

la ricorrente conferma di non aver accettato la riduzione dell’orario di lavoro (originariamente stabilito in 35 ore) poiché le mansioni da lei svolte da oltre 20 anni non furono mai soppresse, eliminate e/o ridotte, essendo state al contrario affidate ad altro personale dipendente di e/o neoassunto.

A fronte della riduzione del monte ore (di circa il 50%), la retribuzione mensile si sarebbe notevolmente ridotta, il che non avrebbe permesso alla ricorrente di provvedere al sostentamento economico proprio e della figlia (studentessa universitaria al primo anno della facoltà di medicina) e deve sostenere costi quali il mutuo della casa, un finanziamento acceso con Agos, nonché le spese del vivere quotidiano (DOCC. 12-13-14);

le mansioni lavorative della ricorrente si svolgevano presso l’Ospedale di INDIRIZZO a turni per 32,25 ore settimanali dal lunedì alla domenica con 1 riposo alternato sabato/domenica:

COGNOME A:

dalle ore 10.00 alle ore 15,30 con mezz’ora di pausa TURNO B:

dalle ore 12 alle ore 19,00 con mezz’ora di pausa RAGIONE_SOCIALE C:

dalle ore 10,00 alle ore 17,00 con mezz’ora di pausa i reparti dell’Ospedale di Borgo INDIRIZZO sono circa 16/17 e la ricorrente si è sempre occupata di raccogliere le prenotazioni dei pasti nelle stanze dei pazienti di ogni singolo reparto:

ultimato il servizio di prenotazione per il quale venivano impiegate circa 3/4 ore, la ricorrente si occupava di svolgere gli adempimenti amministrativi quali le stampe delle prenotazioni e menu delle ricettate semplici ed in aggiunta (richieste dai reparti), integrazione delle prenotazioni con eventuali aggiunte extra richieste dai reparti ospedalieri;

invio dati, stampa etichette varie, stampa etichette da apporre sui termo sigillati (destinati anche all’Ospedale di Borgo Trento), stampe e suddivisione dei cartellini da apporre sui vassoi dei pasti per il giorno seguente, stampe cartellini delle diete allergie e varie, stampe per la produzione, stampe per gli scostamenti (ovvero la differenza tra la prenotazione del giorno antecedente ed il conteggio finale a seguito dei nuovi ingressi e/o modificazione dei menu);

stampe per le diete personalizzate, stampe della produzione per i cuochi della cucina, stampe delle etichette per i piatti freddi, calcolo e produzione del foglio con il quantitativo del latte per la colazione del giorno successivo, gestione corrispondenza telefonica con i reparti, utilizzo del computer, corrispondenza telefonica (per un certo periodo la ricorrente si è occupata anche delle schede allergie e ricettate inviate dalle dietiste dell’Ente Ospedaliero);

durante il periodo Covid era vietato entrare nei reparti, ragion per cui venivano fatte le prenotazioni automatiche attraverso il portale (eccetto per le diete speciali e/o personalizzate) e nel mese di giugno 2021 riprendeva il servizio di prenotazione dei pasti presso il letto dei degenti nei singoli reparti dell’Ospedale di Borgo Roma.

Tuttavia, la ricorrente, su disposizioni della doveva occuparsi solo della prenotazione dei pasti, ma non della parte amministrativa (sopra descritta), eccetto qualche stampa:

le ore mancanti venivano colmate con la Cassa Integrazione (fino al giugno 2022) e/o permessi e/o ferie, peraltro, mai richieste dalla lavoratrice;

in caso di ferie e/o di assenza la ricorrente era sostituita dalle colleghe che erano in servizio presso l’Ospedale di Borgo Trento (Sigg.re la ricorrente, anche in veste di rappresentante sindacale, ha ripetutamente chiesto agli addetti della il ripristino dell’orario di 35,25 ore settimanali, nonché delle mansioni del contratto originario (prenotazioni pasti e gestione amministrativa);

con racc.a.r. 30.11.21 e 3.2.22 la ricorrente – e la collega (pure interessata dalla riduzione dell’orario di lavoro) avevano inutilmente richiesto il ripristino dell’orario di lavoro:

le mansioni di prenotazione dei pasti nei reparti e della parte amministrativa (sopra descritte), a partire da gennaio / febbraio 2023 circa sono state affidate alle Sig.re (dipendenti di ed alcuna riduzione di orario e/o di mansione è stata disposta nei confronti dell’omologo personale dipendente della collocato presso l’Ospedale di Borgo Trento, che invece continua ad occuparsi sempre della prenotazione dei pasti al letto del degente, nonché della parte amministrativa già descritta;

ha sede in Bolzano e dalla visura camerale estratta in data 23.10.23 emerge che, alla data del 30.06.23 aveva ben 9118 addetti e che, a partire dal 29.09.23 è stata aperta l’unità locale in Verona INDIRIZZO presso il INDIRIZZO Calabria (DOC. 17);

nel mese di marzo 2023 era alla ricerca di nuovo personale da assumere – (addetto prenotazione pasti Ospedale INDIRIZZO Borgo INDIRIZZO,

Addetto Trasporto Pasti Ospedale di Borgo Roma –Cuoco Ospedale di Borgo Roma di Verona, Diestista etc) (offerte di lavoro indeed) (DOC. 18) il servizio mensa – cucina si occupa e gestisce la preparazione dei pasti destinati ai reparti ed ai dipendenti dell’Azienda Ospedaliera:

tra le varie figure professionali vi sono anche le dietiste, che si occupano delle mansioni descritte al punto 38) del ricorso.

Ciò premesso la ricorrente formula le conclusioni riportate partitamente in epigrafe, sostenendo, in estrema sintesi, che il licenziamento “abbia natura di punizione per non aver accettato la riduzione del monte ore presso l’Ospedale di Borgo Roma”, che le sue mansioni non sarebbero state eliminate o ridotte ma semplicemente affidate ad altri lavoratori, anche neoassunti, circostanze che dimostrerebbero la non riconducibilità dell’operazione di riduzione orario (da circa 35 ore a circa 19 ore) alla riorganizzazione aziendale, rendendolo ingiustificato e determinando la palese insussistenza del giustificato motivo oggettivo e la violazione dell’obbligo di repêchage, con conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18, c. 1 o 4, L. 300/70. Si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.

La difesa della società, dopo analitica ricostruzione dell’oggetto dell’appalto, delle mansioni assegnate, delle esigenze organizzative e produttive, ha sostenuto la piena legittimità del licenziamento (e del precedente trasferimento, poi revocato) connessa alla complessiva riorganizzazione dell’attività attuata nel 2023 ed alla conseguente riduzione della necessità dell’orario lavorativo, avendo la ricorrente pacificamente rifiutato sia il trasferimento alla sede più vicina disponibile con orario immutato sia la riduzione dell’orario precedentemente seguito. Il giudice, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, ha quindi ammesso le prove testimoniali richieste dalle parti, assunte (contestualmente anche in relazione al diverso procedimento pendente sub n.1767/23 su ricorso promosso da , definitosi per conciliazione all’udienza 7.2.25) alle udienze 20.5.24 (testi: ) e 11.9.24 );

all’esito è stata quindi disposta su richiesta della difesa di parte ricorrente l’acquisizione del LUL degli addetti a Borgo Roma nell’anno 2023, ed è stato concesso alle parti un termine per note conclusive.

Le parti hanno quindi ripreso una fase di trattativa di bonario componimento all’udienza del 18.12.24, poi sfociata in un esito negativo per la presente controversia all’udienza del 7.2.25.

La causa è stata quindi rinviata all’udienza 26.2.25 nella quale le parti, invitate alla discussione, hanno concluso come da verbale in epigrafe e la causa è stata decisa mediante lettura di dispositivo, con motivazione riservata.

* * * Parte convenuta sostiene si tratti di licenziamento per – resosi necessario per la pacifica mancanza di disponibilità della ricorrente sia al trasferimento a orario invariato sia alla riduzione dell’orario di lavoro – inerente a ragioni intrinseche all’attività produttiva, in merito alle quali l’imprenditore è pur libero di scegliere se continuare un’attività produttiva e come organizzarla e proseguirla:

la stessa giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare l’insindacabilità delle scelte imprenditoriali, in punto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, purché effettive, non simulate o pretestuose (ex multis Cass. Civ. Sez. Lav. 24037/13).

Nel caso licenziamento intimato per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa ex art. 3 della legge n. 604/1966 (c.d. licenziamento per , il giudice non ha possibilità di sindacare in merito alla congruità ed Parte Parte principio della libertà di iniziativa imprenditoriale (ex art. 41 Cost.), ma il datore di lavoro ha l’onere di provare la “effettività” e “non pretestuosità” delle ragioni inerenti all’organizzazione del lavoro o all’attività produttiva, poste a fondamento del licenziamento (la prova positiva delle predette circostanze concorre a rendere legittimo il licenziamento per ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/66, e peraltro costituisce un oggettivo indice dell’insussistenza di possibili ragioni ritorsive). A questo proposito la convenuta ha dimostrato l’effettività e la non pretestuosità delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, e l’espletata istruttoria non ha offerto conferme alla prospettazione della ricorrente, anche in merito ad una volontà “punitiva” della datrice di lavoro.

Occorre dunque prendere le mosse – anche tenendo conto di quanto deciso nel diverso procedimento pendente sub n.1765/23 R.G., con sentenza n.782/24 del 10.12.24, da ritenersi qui richiamata anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 118 disp att. c.p.c. – dalla verifica della effettività e non pretestuosità della riorganizzazione aziendale di dell’effettiva incidenza della stessa sulle mansioni della ricorrente ed in particolare sull’orario di lavoro suo (e delle colleghe addette ad omologhe attività), nonché sulla ragionevolezza tra le possibili soluzioni alternative e sulla loro impossibilità a fronte del complessivo assetto dato dalla società resistente alla riorganizzazione aziendale, in particolare per tutti i dipendenti addetti alla sede dell’Ospedale di Borgo Roma ove da sempre operava la ricorrente con le mansioni innanzi delineate. La ricorrente allega di avere da sempre svolto le mansioni relative alla prenotazione dei pasti (per vero, circostanza pacifica) e la connessa “gestione amministrativa” la quale, come meglio si avrà modo di verificare, consiste essenzialmente e prevalentemente nel “caricare a sistema” le ricette trasmesse dai reparti, nella “stampa delle etichette” e in parte nelle modifiche “semplici” o aggiunte alle prenotazioni stesse, con relativi contatti telefonici.

Sul punto i testimoni di parte ricorrente hanno dichiarato che le mansioni prevalentemente svolte dalla ricorrente (sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo) in fatto si concentravano nella raccolta delle prenotazioni dei pasti dei pazienti nei reparti e che, dall’inizio 2020 (e, dunque, almeno tre anni prima della successiva riorganizzazione di inizio 2023) alcuni compiti (come la “stampa delle etichette”) furono trasferite alle dietiste, non senza sollevarne malumori e proteste.

Così la teste , dietista, che ricorda il ruolo e le mansioni della ricorrente ed i cambiamenti intervenuti nei menù nel periodo post Covid, precisando altresì che, dopo il periodo Covid, anche alle dietiste era richiesto di stampare cartellini a volte:

“Ho lavorato per 17 anni per dal 2004 al mese di ottobre 2021 quando mi hanno lasciato a casa per riduzione personale.

Io non ho fatto causa e non controversie con la società resistente”.

Sentito sui fatti di causa dichiara:

“Io facevo l’impiegata dietista, girando tra INDIRIZZO, INDIRIZZO ed anche a Bussolengo.

NOME faceva l’impiegata;

ricordo arrivavano le schede dai reparti e lei le inseriva, prima del covid avevamo iniziato a fare le prenotazioni dei pasti tramite schede, lei le inseriva al terminale e controllava che fosse tutto a posto, stampavano i cartellini per il lavoro del giorno dopo.

Lei si alternava nei turni tra mattina e pomeriggio con la e, quando era assente o la , veniva oppure qualche impiegata di Borgo Trento.

si era poi licenziata ed era arrivata alla fissa a Borgo Roma con questo lavoro impiegatizio di inserimento dati.

Dopo il Covid queste mansioni hanno continuato a farle loro per un periodo e poi le hanno messe a fare la prenotazione dei pasti al letto dei degenti forse nel 2021;

noi dietisti rispondevamo al telefono perché loro erano in giro nei reparti, ma facevamo anche la stampa dei cartellini, le stampe di produzione perché anche noi dietiste avevamo o il turno mattino o il turno pomeriggio.

(…) Poteva anche accadere per il sabato e la domenica, quando non vi era la dietista in ospedale a Borgo Roma, che noi dietiste da Borgo Trento mandassimo i cartellini stampati per pranzo, cena, e colazione del giorno dopo, e scrivevamo se c’era da aggiungere qualcosa anche magari per il tipo di allergia o intolleranza che aveva il paziente e le indicavamo;

loro le stampavano con le nostre aggiunte che avevamo indicato e ce le rimandavano per controllo.

Preciso che io sono stata fissa a Borgo Roma prima del 2008;

poi al rientro dalla maternità (aprile 2009) sono andata a Bussolengo per 2/3 anni circa.

Poi sono rientrata a Borgo Roma.

Nel periodo in cui è scoppiato il RAGIONE_SOCIALE però ero a Borgo Trento e quando mi hanno licenziata ero ancora a Borgo Trento, anche se pure noi dietiste ci alternavamo anche a Borgo Roma per coprire le assenze a seconda delle necessità.

Dopo marzo 2020 per il Covid ricordo che fu introdotto un menù unico per ogni pasto sia a Borgo INDIRIZZO che a Borgo INDIRIZZO;

poi era ripreso con regime di menù ridotto e quando sono andata via era ancora ridotto (non distingueva il menù né per le stagioni né per festività, mentre ante covid avevamo un menù invernale ed un menù estivo, oltre che un menù speciale per le festività)”.

La teste di parte ricorrente , ex dipendente per un breve periodo della resistente, da novembre 2019 a settembre 2020 con mansioni di dietista, ha lasciato trasparire nelle sue dichiarazioni la scarsa soddisfazione per l’esperienza lavorativa con la resistente, lamentando il “casino” in cui si trovavano (dietiste e impiegate) e lo scarso aiuto e collaborazione ricevuto dai colleghi;

ha precisato, sulla figura di , “Invece che aiutarci lui ha piano piano spostato alcune mansioni delle impiegate a noi dietiste, come per esempio la stampa dei cartellini dei pasti.

Prima questa cosa la faceva la Da gennaio è iniziato a cambiare e anche le altre dietiste erano coinvolte allo stesso modo mio.

Noi abbiamo spiegato che, se dovevamo concentrarci sulla stampa cartellini, avevamo poco tempo per la nostra attività di dietiste (controllo diete allergie;

controlli igienico sanitari).

Quotidianamente ci prendeva 20/30 minuti al giorno questa stampa dei La teste ha anche illustrato i cambiamenti intervenuti nel periodo dal Covid in poi:

“Mi ricordo che le impiegate, tra cui anche la avevano dovuto a malincuore insegnarci le procedure di stampa dei cartellini e delle etichette (ed anche altre cose come il conteggio del latte sul file Excel in previsione del consumo dell’indomani).

E ce lo avevano insegnato sia in orario di lavoro sia fuori dell’orario;

mi sono trovata anche a dover telefonare alla a malincuore, e lei era stata anche molto disponibile ad aiutarmi, anche su questo file del latte.

Io avevo mandato delle mail verso maggio 2020 alla – ed anche all’ufficio personale ed al – che era la responsabile dietiste Borgo Roma ove spiegavo delle difficoltà che incontravamo noi dietiste nel cumulare le due attività.

In quel periodo vi fu un cambio nelle modalità di raccolta delle prenotazioni:

inizialmente le impiegate andavano nei reparti;

dopo il covid non sono più andate nei reparti e le gestivano da remoto dal computer dell’ufficio.

Dopo il covid vi fu anche a marzo un altro cambiamento perché furono introdotte monoporzioni usa e getta”.

E’ stata sentita ulteriore teste di parte ricorrente, , la quale ha lavorato per dal 2008 al 2017, e dal giugno 2021 fino ad ottobre 2023 con mansioni di impiegata sia a Borgo Trento che a Borgo Roma, “alternandosi tra le sedi senza periodi definiti e precisi, in base alle esigenze anche di sostituzione di colleghe assenti”, ed ha riferito del periodo antecedente al 2017 ed al funzionamento delle modalità di prenotazione pasti, e della differenza rispetto al periodo post giugno 2021 e dei mutamenti intervenuti nel servizio. In particolare, per quanto concerne la generalizzata riduzione dell’orario di svariati dipendenti su Borgo Roma (che ha colpito maggiormente la così come la quanto aventi un monte ore decisamente superiore ed in quanto appartenenti ai turni prenotazioni che sono stati poi suddivisi su tre posizioni ciascuna da circa 17/19 ore), si allude al passaggio del turno prenotazioni dal mattino al solo pomeriggio ed allo svolgimento da parte delle dietiste di alcuni compiti in precedenza espletati da con l’intervento di sebbene in minor misura nel servizio prenotazioni: “In particolare, facevo prenotazione al letto pazienti, sin dal 2008:

allora si prendeva la prenotazione anche telefonicamente e si stampavano i cartellini.

Al mio rientro in principalmente facevo solo la prenotazione al letto degente ma, se vi era da rispondere alle telefonate, provvedevo io.

faceva le stesse cose che facevo io, anche se lei era principalmente in sede a Borgo INDIRIZZO.

Ed anche lei rispondeva al telefono e faceva le cose che ho detto sopra per le mie mansioni.

Al mio rientro nel 2021 la situazione erta rimasta invariata.

Ma al rientro ho notato che quando andavo a sostituire le mie colleghe in INDIRIZZO alcune mansioni (stampa cartellini, rispondere al telefono, stampa produzione) le facevano le dietiste invece di e delle altre so che si alternava tra mansioni di cucina e mansioni di prenotazione al letto del degente, parlo del periodo post giugno 2021.

Per un breve periodo lo aveva fatto anche un’altra sua collega, che si chiamava (…) Le colleghe di hanno avuto tutte una riduzione di orario, tranne me ed un’altra ragazza che si chiama che avevamo già l’orario a 17,5 ore settimanali.

Su INDIRIZZO come impiegate vi erano solo la e la.

La andava solo in sostituzione fino a quando c’erano loro due.

Confermo che dopo il febbraio 2023 la fascia oraria del turno prenotazione pasti è passata dal mattino al pomeriggio dalle 14 alle 17.

Dopo febbraio 2023 la parte amministrativa la svolgeva o un dietista (una alla mattina ed uno al pomeriggio) oppure io stessa quando mancavano i dietisti, ed in quel caso inserivo io le varie diete e rispondevo al telefono e facevo la prenotazione al letto del degente…”.

La teste ha riferito specificamente solo della posizione di e nulla ha riferito sulla posizione il funzionario dell’azienda ospedaliera , pure citato come teste di parte ricorrente, non ha saputo riferire nulla di preciso sulle mansioni di che doveva semplicemente caricare a sistema le ricette che erano trasmesse un tempo via fax dai reparti alla cucina (“Io vedevo che la girava per le prenotazioni e da molto tempo lavorava lì”) ma ha ricordato alcune modifiche introdotte nel servizio:

“nell’ottobre 2018, su indicazione del nostro capo dipartimento tecnico, abbiamo dovuto ridurre l’area di produzione della cucina di Borgo Trento perché ammalorata;

abbiamo fatto dunque una scelta, condivisa con ed abbiamo deciso di ridurre il numero di pasti prodotti ma di non incidere sulla organizzazione delle prenotazioni.

Parte della produzione che prima si faceva in Borgo INDIRIZZO poi fu trasferita in INDIRIZZO dove venivano prodotti dei semilavorati e poi trasferiti a Borgo Trento per completare la produzione dei pasti.

Questa fase, che doveva essere transitoria, si è trascinata nel tempo a fine 2021/inizio 2022 quando abbiamo iniziato a elaborare un cosiddetto piano di miglioramento del servizio:

aumento dei pasti con modifica della organizzazione (prima la prenotazione era fatta oggi per domani e dopo siamo tornati al sistema precedente di prenotare oggi per dopodomani).

Così gli operatori di potevano farla il giorno prima e poi elaborarla e comunicare le prenotazioni…”.

Già dalle deposizioni dei testi di parte ricorrente ora richiamate – e per le quali non si apprezzano elementi di inquinamento probatorio – si trae conferma del fatto che le “impiegate” come o come ) dovevano di fatto inizialmente leggere i menu ai pazienti e segnare le dopo il Covid, i dati erano trasmessi direttamente dai reparti e la dovevano semplicemente caricarli a sistema), apportando successivamente, in ufficio, ove richieste, le aggiunte (dei nuovi pazienti) e le modifiche richieste dal reparto;

nel caso vi fossero delle specificità rispetto all’ordinario, era necessaria la verifica delle dietiste le quali poi (dall’anno 2020) provvedevano anch’esse a stampare le relative etichette.

Di ciò si trae pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dalla teste di parte resistente ,

dietista dipendente della resistente dal 2013 che, con maggiore precisione e completezza, anche in relazione al ruolo svolto, in riferimento alle modalità del servizio ed ai relativi mutamenti intervenuti, ha coerentemente dichiarato:

“Sono dipendente di con ruolo di dietista di area, assunta il 6.9.13, il mio contratto è sugli ospedali di Verona, sia di Borgo INDIRIZZO che di Borgo INDIRIZZO, a seconda delle esigenze.

Mi occupavo della qualità e della supervisione dei menu e diete speciali.

Ho fatto esperienza di gestione da capo impianto dal 2017 al 2018 nella struttura di Bussolengo.

Nel 2018 sono tornata come capo impianto a Borgo Roma e l’ho mantenuto fino al 2022.

Lì poi è entrato un collega, che è subentrato al mio ruolo ed io sono subentrata alla dietista di area dr.ssa ha sempre fatto l’impiegata di ufficio e il suo lavoro è cambiato negli anni (le prenotazioni sono passate dal cartaceo al tablet ed alla app).

(…) Il posto della – quando lei ha smesso di presentarsi al lavoro dopo l’ultima riorganizzazione – fu preso da persone assunte (come ) e da qualche addetta al servizio mensa traslata dalle prenotazioni (come la e la ).

Ora che mi si dice il nome confermo che vi era anche la che aveva sempre fatto addetta servizio mensa.

in azienda è una persona che si è sempre prestata a imparare lavori e mansioni nuove ed è stata vincente la scelta di farle fare l’impiegata perché ha imparato velocemente.

Nel cambio del 2023 in sostanza ha comportato una variazione del carico di lavoro :

è stata ridotta la produzione di Borgo Trento ed una parte della produzione era stata attribuita a Borgo Roma;

sono stati aumentai i menù e le diete speciali.

L’attività delle dietiste è cambiata verso la fine del 2020:

avevo previsto che il dietista, che una volta non faceva il controllo finale del vassoio, lo facesse alla postazione finale e verificasse la corrispondenza tra cartellino pasto ed il contenuto del vassoio.

Tutto ciò che fu passato alle dietiste a livello di stampe fu fatto per aiutarle ad avere il controllo tecnico, anche per ovviare alle precedenti segnalazioni di errori.

L’orario dei giri di prenotazione fu cambiato nel 2023:

tutti i giri furono spostati dalla mattina al pomeriggio dalle 14 alle 17 per lasciare libera la fascia mattutina per fare il giro visite mediche dei pazienti e per evitare situazioni di conflitto tra impiegata che faceva raccolta prenotazione pasti e giro visite del medico.

Prima di questa modifica in caso di assenza di una delle due impiegate (ovvero : n.d.e.) si doveva andare a ricorrere all’aiuto di una collega di Borgo Trento che fosse disponibile o si doveva caricare chi c’era già di ore extra e di una parte di giro extra, ed a volte si mandava anche il dietista in supporto.

C’erano colleghe ‘jolly’ (ricordo che venivano a Borgo INDIRIZZO e, a volte, che avevano imparato a fare un po’ di tutto e che venivano chiamate più spesso e ciò accadeva il sabato e la domenica.

Dal 2023 le impiegate nelle prenotazioni sono diventate in tre mentre prima erano in due, e questo consente di affrontare meglio le emergenze e le scoperture del turno.

Prima su INDIRIZZO le signore che facevano il servizio colazione facevano anche il pranzo invece le persone che fanno turno colazione iniziano e finiscono turno colazione;

e lo stesso vale per le signore addette al turno pranzo;

a Borgo Trento, invece, era sempre stato così da anni.

Il cambiamento del passaggio dalla carta all’app ed alla prenotazione col palmare è iniziato nel 2015 ed è stato completato nelle due sedi di INDIRIZZO e Borgo Trento nel 2017.

Le ‘ricettate’ sono diete personalizzate:

vengono elaborate dal servizio dietetico ospedaliero in tutti i casi in cui i menu e le diete offerte da non siano applicabili:

per esempio, se un paziente è disfagico ma anche allergico al glutine dobbiamo avere un servizio dietetico personalizzato;

questa delle ‘ricettate’ è un’attività che è sempre stata fatta dal servizio prenotazioni;

la suddivisione tra competenza dell’impiegata e competenza della dietista aveva sempre avuto labili confini:

nulla vietava che potesse inserirla autonomamente una impiegata ma il dietista se ne occupava nei casi più complessi, anche perché il dietista conosce i particolari più specifici.

La competenza esclusiva e precisa era quella per l’inserimento di diete su allergia.

Da febbraio 2023 queste ricette le fa il dietista per le ‘ricettate’ complesse e l’impiegato gestisce quelle semplici in aggiunta che comportano qualche integrazione ma sempre semplici;

il dietista fa comunque sempre un controllo finale.

Ora le persone che da febbraio 2023 se ne occupano delle ‘ricettate’ a INDIRIZZO sono e per un periodo vi è stata ed ora c’è Come impiegate vi erano anche la , che è cessata un mese fa, e poi ora le ‘ricettate’ semplici le fanno e NOME COGNOME.

Mi si chiede delle impiegate addette a fare quello che prima faceva la preciso che ora il suo servizio viene svolto dalla e dai colleghi dietisti.

Le prenotazioni ora le fanno quindi , NOME Delgado e Dal 2019 con la prima riorganizzazione del servizio di prenotazione pasti vi erano state delle ore di turno n più, ma ora non ricordo di quante ore”.

I mutamenti nell’organizzazione dei turni, nelle tempistiche, nello spostamento al solo pomeriggio del servizio prenotazioni e nel passaggio da due turni a tre turni con tre addette in egual misura, sono ulteriormente meglio illustrati anche dal teste :

“Lavoro per dal 25.3.19 con mansioni di capocuoco per entrambi gli ospedali di Borgo Roma e Borgo Trento e poi, nel 2022, sono divenuto direttore tecnico (capo impianto) di Borgo Roma.

si occupava delle prenotazioni:

andava nei reparti con un tablet e chiedeva ai pazienti le prenotazioni dei pasti;

le trasmetteva sul sistema operativo e poi venivano stampati i cartellini e lo ha fatto fino a prima del 13.2.23.

Dopo sono state le persone addette mensa (una era ; un’altra era ;

a volte ma solo qualche volta per le emergenze) che erano in grado e che erano state formate per emergenze e che sapevano fare il lavoro.

Prima la era addetta al servizio mensa lavorazioni e confezionamento a nastro, pulizie e faceva le prenotazioni in casi di assenza di , e capitavano le assenze.

Se erano due persone a prenotare prima, se capitava che una delle due mancasse l’altra non si offriva di sostituirla e di aumentare le ore per coprire l’esigenza, non vi era molta disponibilità in questo senso.

Dal febbraio 2023 è cambiato il servizio prenotazioni;

eravamo un po’ più vincolati all’orario e questo come richiesta per dare possibilità ai pazienti di essere maggiormente presenti in camera:

una delle richieste di migliorie per migliorare il servizio – e non ricordo chi la avesse fatta – e per migliorare la qualità delle prenotazioni era stata che era meglio prenotare dopo le 14 per far sì che il paziente fosse maggiormente presente in camera.

E poi si faceva la prenotazione non più per il giorno dopo ma per due giorni dopo.

L’esigenza di prendere le prenotazioni al pomeriggio non so se abbia comportato una variazione dell’orario di lavoro del personale.

Prima la colazione era confezionata tutti i carrelli e consegnati un unico momento;

poi ci si era allineati a come si faceva già a Borgo Trento:

una volta pronto un carrello lo stesso veniva consegnato subito senza attendere il completamento di tutti i carrelli.

(…) faceva RAGIONE_SOCIALE (addetta servizio mensa) in appalto, faceva mansioni di confezionamento o pulizie piuttosto che le colazioni.

Quando faceva la mattina probabilmente iniziava attorno alle sei e mezza/sette e faceva quattro ore e mezza, poi aveva un turno con inizio alle ore 9:30 e finiva a mezzogiorno (ricordo che aveva una limitazione ed era vincolata alle turnistiche) ma non vorrei dire orari imprecisi.

Non ricordo che poi l’avesse sostituita qualcuno anche perché è stata proprio cambiata la struttura:

prima si lavorava in due gruppi come ASM ed ora – anzi:

prima che andassi via io a Treviglio – dal febbraio 2023 si erano distinti i tre gruppi ASM colazione/pranzo/cena.

Come orario, se prima una persona faceva colazione e parte del pranzo, dopo si è trovata a fare solo colazione”.

I dati sulla riorganizzazione del 2023 sono analiticamente illustrati dal teste (v. infra) e sono confortati anche dalla deposizione del teste di parte resistente “Sono dipendente di dal marzo 2020 ed attualmente faccio parte dell’ufficio di project management e mi occupo delle realtà aziendali complesse.

Ho partecipato a riunioni, fungendo anche da verbalizzante, e svolgo un ruolo di collegamento tra i vari uffici aziendali (commerciale, qualità, prevenzione).

Nella riorganizzazione del 2023 la parte peculiare fu quella di rivedere la modalità produttiva e conseguentemente le attività consequenziali:

il ciclo produttivo è passato dalle 24/48 ore di durabilità del semi-lavorato alle 72 ore (Borgo Roma produce in maniera preponderante anche per Borgo Trento, ed al mio arrivo era già avvenuta questa riduzione).

La prenotazione pasti fu sospesa appena io entrai in azienda nel marzo 2020 per il Poi nel febbraio 2023 l’attività di prenotazione pasti fu spostata nel pomeriggio per dare modo di gestire meglio l’attività mattutina all’interno del reparto (come il giro visite).

Fu la direzione medica a segnalare questa esigenza.

Il covid aveva impattato anche su altre attività:

venne ridotto il menù, e fu predisposto un menù che semplificasse e riducesse le possibilità di scelta del cliente.

Per questo da fine 2020/inizio 2021 furono in seguito formulate delle richieste di modifiche e di ampliamento del menù, che nel tempo fu poi effettivamente ampliato e modificato anche con l’aumento della durabilità del semilavorato”.

Le testimonianze hanno quindi ben delineato le mansioni svolte dalle “impiegate” quali la ricorrente, distinguendole da quelle proprie delle dietiste quanto alla variazione dei menu e chiarendo in tal senso anche quelle che dovevano considerarsi rientranti nelle attività di “gestione amministrativa” connesse al servizio di prenotazione, oltre alla stampa delle etichette e che richiedevano circa 20/90 minuti giornalieri (comunque una parte residuale dell’orario di lavoro quotidiano).

A tale proposito appare opportuno rilevare che la predetta attività di prenotazioni, nulla ha a che vedere con la “reperibilità” riferita dal teste (le cui dichiarazioni, nel loro complesso non troppo precise, sono integrabili, anche ex art.421 c.p.c. ed ex art. 118 disp. Att. c.p.c., con quelle da lui analogamente rese nel diverso procedimento sub n.1765/23 R.G.), funzionario dell’azienda ospedaliera, che si è riferito esplicitamente alle dietiste:

“ADR della difesa di parte ricorrente:

l’ufficio deve essere aperto fino alle 16:30 per le eventuali variazioni di menu richieste dai reparti.

Mi pare che l’ufficio fosse però dalle 8 fino alle 17, ma non sono sicuro, mi riferisco all’ufficio presso la cucina.

ADR della difesa di parte resistente:

l’ufficio presso le cucine a cui ho fatto esempio, dalle 9:30 alle 12 vengono inseriti i nuovi entrati, vengono inseriti a sistema, ma ci sono le ricettate che vengono segnalate via fax.

C’è un orario di ufficio quindi per queste esigenze.

C’è poi un numero di telefono della cucina a cui rivolgersi se ad esempio nel reparto non arriva un vassoio, dopo l’orario dell’ufficio che ho detto, l’ultimo carrello viene consegnato attorno alle 19.

” La teste (per la quale valgono le stesse regole di valorizzazione probatoria), anche su questo punto più precisa, ha dichiarato:

“ADR:

l’obbligo orario è quello di reperibilità nei confronti dell’ospedale in particolare del dietista.

Nell’accordo con l’ente, deve essere garantita la reperibilità del dietista.

Mi pare siano, salvo errori di memoria, dalle 8:30 alle 17:30 a INDIRIZZO, dalle 9 alle 14 a INDIRIZZO, weekend compresi.

Oltre a ciò abbiamo convalidato una situazione, cioè l’abbiamo formalizzata, che prevedeva una reperibilità dalle 7 di mattina alle 19, per rispondere al reparto, questo vale per tutti.

ADR:

quando questa reperibilità non coincideva con i nostri turni, c’era una persona deputata a rispondere che filtrava la chiamata”.

La stessa teste, peraltro del tutto coerentemente con quanto riferito dagli altri testimoni, ha spiegato (v. supra) quali sono le attività delle addette alle prenotazioni e quali quelle delle dietiste dopo la riorganizzazione del febbraio 2023.

L’istruttoria, dunque, ha confermato che l’attività delle addette alle prenotazioni è diversa da quella richiesta al dietista, e che le prime, possono occuparsi esclusivamente di gestire “le ricettate semplici” in aggiunta che comportano solo qualche integrazione, pur essendovi sempre il controllo finale del dietista.

Ancora, l’istruttoria ha confermato che già dal 2020 l’attività dei dietisti era aumentata e cresciuta di complessità (con l’aggiunta anche della stampa cartellini e della verifica vassoio), mentre quella degli addetti alla prenotazione si era progressivamente semplificata ed alleggerita, anche grazie, all’introduzione del sistema di prenotazione tramite tablet.

I testimoni hanno in sostanza escluso che la ricorrente svolgesse attività riconducibile o meglio sostanzialmente sovrapponibile a quelle di dietista o di contabile, per come dedotte in ricorso.

La complessiva riorganizzazione dell’attività svolta nell’ambito dell’appalto dalla resistente, avvenuta nel febbraio 2023, così come emergente dalla nota dell’AOUI del 20.3.23 (doc. 5 resistente) in cui l’azienda dà atto che dal 13.2.23 è stato attivato il piano di miglioramento del servizio di ristorazione, come si è visto ha trovato ampio riscontro nelle testimonianze indicate ed è stata dettagliata dal teste , coordinatore di produzione delle due commesse di Verona, Borgo INDIRIZZO e Borgo INDIRIZZO, il quale, dopo aver descritto quale fosse la situazione durante e dopo la pandemia, ha dichiarato, con estrema precisione (v. verbale del 20.5.24 che richiama anche il verbale 3.4.24 del proc. n. 1765/23 R.G.): “L’anno scorso, 2023, l’azienda ospedaliera solo quella di Borgo INDIRIZZO per entrambe le strutture);

i lavori stanno iniziando adesso.

La cucina è rimasta a Borgo Roma, anche per i semilavorati [ndr. si tratta di prodotti che alimentari che non sono crudi ma che necessitano di ulteriore lavorazione prima di essere serviti].

Veniamo riconvocati per ampliare i menu:

la sera ai degenti veniva offerta solo “svizzera” (hamburger) e pasta al pomodoro o all’olio, quindi l’azienda voleva modificare questa situazione.

Come ci siamo impegnati a migliorare questa situazione aumentando l’offerta di piatti.

Ci sono stati numerosi incontri:

la condizione era le 24 ore di un semilavorato non è applicabile e dall’altra parte aumentare la scelta, ci sarebbe stato un aumento degli scarti.

Il furgone parte con i semilavorati e con quello devo fare il servizio.

Abbiamo chiesto di aumentare a 72 ore o meglio tre giorni, così non si rischiava di gettare il cibo e l’azienda poteva migliorare aumentando l’offerta.

Questo comporta un cambio di tutti i gruppi lavoro.

Da febbraio 2023 la prenotazione avviene con due giorni d’anticipo per dare la possibilità di avere dei numeri più veritieri.

La preparazione dei semilavorati da parte dei cuochi avviene il giorno antecedente quello della somministrazione del pasto.

Così la cucina è in grado di organizzare il suo lavoro.

Prima si cucinava il giorno stesso della prenotazione, quindi mentre le impiegate prendevano gli ordini del giorno successivo, i cuochi stavano già cucinando per il giorno dopo, in base ad una stima.

Questo il vecchio sistema.

Con il nuovo sistema quindi si prenota non per il giorno dopo ma per quello dopo ancora, con due giorni di anticipo.

Questo ha impattato perché prima si saliva la mattina, con il nuovo sistema si passava il pomeriggio.

L’azienda sanitaria aveva chiesto di fare il giro prenotazione di pomeriggio per ridurre l’impatto sulle attività di prestazione sanitaria che si concentrano la mattina.

Dalle 14 alle 18 era lo slot che ci è stato dato.

Noi ci siamo limitati alle 17 nei turni, avendo un’ora per le emergenze.

Come azienda abbiamo con il software NOVA cercato di alleggerire dei processi che prima erano molto lenti.

Nello specifico prima il reparto inviava fax chiedendo prodotti in aggiunta al menu stabilito, doveva stamparlo, fare fotocopie, inserirlo, con il nuovo software la richiesta va direttamente inserita a sistema, non essendo più necessario il cartaceo.

Altra modifica è la dott.ssa , responsabile diretta dei dietisti, ha analizzato il perché di queste aggiunte, in modo da ampliare i menu prestabiliti.

Siamo passati da un 45-48 menu prestabiliti, da dietetico, fino a 65 da “dietetico” (ossia prestabiliti), questo ha impattato in modo significativo il lavoro delle impiegate avendo ridotto il numero delle richieste di modifica nonché la possibilità di errore umano.

Altra modifica è stato l’inserimento dei salumi in confezione protetta.

Prima veniva affettato dai cuochi e etichettata, dal febbraio 2023 abbiamo un fornitore che ci fornisce le vaschette già etichettate.

Anche questa attività si è ridotta, da circa 40 che dicevo a circa 10. ADR:

all’interno dello stesso gruppo di lavoro ho trovato diversi orari che non avevano connessione con le esigenze organizzative.

Tutti adesso a parità di mansioni hanno lo stesso monte ore.

Il monte ore che ho trovato io, forse rispondeva ad esigenze del vecchio sistema che io non conosco come ho detto.

Quello che posso dire è che non aveva più un senso nella etichette e lavorava in ufficio come ho detto.

Il grosso erano le prenotazioni.

Non era dietista.

ADR:

in cucina i cuochi hanno aumentato le ore, perché sono aumentate le preparazioni.

I dietisti sono aumentati per i controlli, avendo io rilevato grosse lacune (prodotti stoccati in ambiente non adeguato) questo lo doveva controllare il cuoco, il magazziniere ma anche il dietista;

in fase di confezionamento vassoi degenti abbiamo portato il dietista a controllare il singolo vassoio:

quello che veniva prenotato con quello che era effettivamente presente nel vassoio.

C’erano molte non conformità:

ci sono intolleranze, delle semiliquide per cui la consistenza va verificata.

Un disfagico, per esempio, è vero che mangia bollito, ma questo deve essere frullato, ma deve avere la giusta consistenza:

nell’etichetta stampata sulla base del menu si indica “semiliquido” tuttavia il dietista è in grado di verificare se la consistenza del cibo presente nel vassoio sia o meno adeguato alla patologia.

L’etichetta non dice tutto.

Altro esempio può essere l’intolleranza al glutine che il dietista può verificare negli alimenti.

Poi va dato atto del fatto che le dietiste dell’ospedale effettuano controlli e devono avere come controparte un soggetto qualificato in grado di confrontarsi con le stesse e di sapere come intervenire, anche durante la preparazione.

ADR:

prima abbiamo quindi calcolato il tempo necessario a svolgere l’attività per ogni gruppo lavoro (cuoco, dietista, impiegati, addette al servizio mensa – confezionamento vassoi e sanificazione, igiene ambientale/pulizie locali, magazziniere– che è uno, lavaggio pentole, poi gruppo mensa dedicata ai medici che in INDIRIZZO è aperta anche al pubblico mentre a INDIRIZZO no).

Poi abbiamo associato ogni singolo dipendente al gruppo lavoro”.

Le sue dichiarazioni, come si è visto, sono riscontrate sotto svariati profili relativamente alla dedotta nuova organizzazione del servizio, da quelle rese dal teste di parte ricorrente, e da quelle rese dalla teste , oltre che dalla teste , responsabile dell’ufficio del personale della resistente (v. verbale del 20.5.24 che richiama anche il verbale 3.4.24 del proc. n. 1765/23 R.G.) la quale ha confermato di essere stata chiamata dalla “produzione” per riorganizzare il lavoro per la diversa durata dei “semilavorati”. L’ampliamento dei menu e la durabilità, ossia il tempo massimo di consumo, dei semilavorati a tre giorni, quali principali novità produttive, risultano dunque provate ed oggettive.

Nell’ambito di tale riorganizzazione dell’attività produttiva, il servizio prenotazioni, che già aveva mostrato le sue criticità (sia a seguito dell’introduzione del sistema informatico sia in relazione al ruolo delle dietiste), così come altri settori dell’appalto (ad eccezione della cucina e dei cuochi), hanno subito evidenti modifiche organizzative ed, in particolare, una variazione degli orari di lavoro (riduzione o redistribuzione), nell’ottica dell’efficientamento e di miglioramento della produttività. Per quanto qui rileva, ricordando che il servizio ristorazione nell’ambito delle strutture oggettive che presiedevano alla riorganizzazione dei turni e degli orari delle addette:

“La ricorrente (il che vale sia per che per n.d.e.) era nel gruppo impiegati.

Quindi 6 ore di prenotazione due d’ufficio a giornata è il fabbisogno oggettivo.

Una criticità rilevata era che alla prima assenza (due persone), con un’assenza metteva in crisi il lavoro.

Abbiamo quindi pensato di aggiungere una terza testa per abbassare la percentuale di assenza.

In questo caso erano Abbiamo quindi aggiunto una terza persona che era nel gruppo lavaggio ma aveva imparato a fare le attività d’ufficio.

Si fanno quindi due turni di prenotazione da 3 ore ciascuno dalle 14 alle 17, due fanno questa attività e la terza fa due ore di ufficio, dalle 17 alle 19, dopo le prenotazioni.

Il criterio utilizzato era una prenotazione della che era anche in altro gruppo (lavaggio), non aveva il doppio.

Quando uno dei tre riposa però, uno dei due addetti presenti deve coprire il riposo che venivano coperti solo da nel gruppo impiegati ha l’orario più basso per questo motivo.

ADR della difesa di parte resistente:

prima quando le impiegate erano due, se una si ammalava, l’altra rimaneva da sola e quando era di riposo dovevamo prendere una persona da altro gruppo (mensa o lavaggio o impiegate di Borgo Trento o dietisti) per coprire i turni.

Questo la lo ha fatto diverse volte ed è proprio così che ha imparato a svolgere anche queste mansioni ed è il motivo che ci ha indotto, come detto, a sceglierla per integrare il gruppo di due”.

La teste , ha sul punto dichiarato:

“ADR:

la committenza aveva detto che non voleva la prenotazione la mattina ma nella fascia oraria, precisa e ridotta, dalle 14.30 -16.30 o 15- 17, comunque nel pomeriggio.

Tenendo conto di questo, tenendo conto della novità del gestionale nuovo che avrebbe agevolato parecchio il lavoro delle impiegate (meno stampe come mi è stato riferito), quindi tenendo conto di queste novità, veniva ridotta la prestazione.

ADR:

poi è stata inserita nel turno una terza persona per la sostituzione in caso di riposi e assenze non potendo il servizio essere mai sospeso”.

ADR:

la riduzione dell’orario era diversa a seconda delle diverse situazioni.

Il monte ore della ricorrente (ovvero della : n.d.e. ) così come della era storicamente molto alto, ma io non posso riferirne le ragioni non occupandomi di produzione.

Posso dire ad esempio però che le addette alle prenotazioni di Borgo Trento hanno subito una riduzione inferiore in ragione del minore orario che avevano prima della riorganizzazione, ma l’orario finale è simile a quello della ricorrente ADR della difesa di parte resistente:

il numero di ore per le prenotazioni indicato dalla committente per il pomeriggio era inferiore rispetto al precedente, non ricordo di quanto inferiore.

Forse un paio di ore in totale quello in cui potevano andare in giro nei reparti.

Prima era libero l’accesso ma non so dire quante ore di fatto venissero impiegate per questa attività.

ADR della difesa di parte resistente:

prima del febbraio 2023 erano due le addette.

In caso di assenza o si spostava da INDIRIZZO a INDIRIZZO o si prendeva impiegata generale o si prendeva addetta mensa a fare le prenotazioni, ogni volta era una gestione possibile).

ADR della difesa di parte resistente:

la terza risorsa inserita nel gruppo prenotazione.

E’ una ragazza straniera, ora non mi viene il nome, è una ex addetta mensa, una ragazza sudamericana.

Non so però nel dettaglio dire come divide il suo orario di lavoro e se sia o meno rimasta come addetta mensa e prenotazione o una sola delle due.

ADR:

era una di quelle che veniva chiamata saltuariamente nel regime emergenziale che dicevo prima e che quindi sa fare questo lavoro.

ADR della difesa di parte ricorrente:

il lavoro dell’ufficio (di stampa, telefonate) è rimasta in carico al gruppo prenotazioni, ma non so dire nominativamente chi delle addette se ne occupasse”.

La teste ha dichiarato:

“L’orario dei giri di prenotazione fu cambiato nel 2023:

tutti i giri furono spostati dalla mattina al pomeriggio dalle 14 alle 17 per lasciare libera la fascia mattutina per fare il giro visite mediche dei pazienti e per evitare situazioni di conflitto tra impiegata che faceva raccolta prenotazione pasti e giro visite del medico.

Prima di questa modifica in caso di assenza di una delle due impiegate si doveva andare a ricorrere all’aiuto di una collega di Borgo Trento che fosse disponibile o si doveva caricare chi c’era già di ore extra e di una parte di giro extra, ed a volte si mandava anche il dietista in supporto.

C’erano colleghe ‘jolly’ (ricordo che venivano a Borgo INDIRIZZO e, a volte, che avevano imparato a fare un po’ di tutto e che venivano chiamate più spesso e ciò accadeva il sabato e la domenica.

Dal 2023 le impiegate nelle prenotazioni sono diventate in tre mentre prima erano in due, e questo consente di affrontare meglio le emergenze e le scoperture del turno.

ADR della difesa di parte resistente:

dopo il 2023 le impiegate addette alla raccolta delle prenotazioni fanno tutte lo stesso orario, 14-17.

Ci sono poi differenze tra INDIRIZZO e INDIRIZZO, nell’orario settimanale, differenze di circa 30 minuti.

Solo per , mi pare, avendo lo stesso un monte ore più alto, la stessa fa 3 ore prenotazione, oltre 4,5 credo, di attività di servizio confezionamento e lavaggio.

Nel gruppo impiegate ci sono anche quelle che fanno solo ufficio ma sono a Borgo Trento”.

E, come detto, anche il teste a confermato lo spostamento del servizio prenotazione dal mattino al pomeriggio, pur non ricordando se tale modifica della fascia oraria fosse avvenuta su richiesta dell’Azienda Ospedaliera:

il dato appare ininfluente, posto che lo spostamento rinviene nelle deposizioni una sensata ed oggettiva spiegazione (evitare l’interferenza tra il giro dei medici mattutino – che poteva determinare l’assenza del paziente dalla stanza di degenza – e la richiesta delle prenotazioni pasti che veniva pertanto spostata solo al pomeriggio).

E dunque, la lettura complessiva delle testimonianze e delle deduzioni in fatto della resistente non contestate, consente di affermare che con la riorganizzazione di febbraio 2023 a tutti gli addetti è stato ridotto ed “uniformato” l’orario di lavoro (come peraltro dettagliatamente e nominativamente riportato nella memoria di costituzione della resistente:

v. tabella pag. 9), tranne dei menù offerti ed avendo la società deciso di far presidiare ai dietisti il servizio di prenotazione (come emerso in istruttoria);

l’attività di prenotazione, che prima della riorganizzazione del febbraio 2023 si svolgeva al mattino, in una fascia oraria ampia, da febbraio 2023 è stata spostata al pomeriggio, in una fascia oraria più ristretta, dalle 14 alle 17;

vi era l’esigenza di inserire stabilmente un terzo elemento nel gruppo di addette all’attività di prenotazione di Borgo Roma, che coprisse le assenze (ferie, malattie, permessi, etc.), anche date dal turno di riposo delle due che già vi erano addette, senza dover provvedere secondo un regime “emergenziale” ad assegnare ad altri dipendenti addetti ad altri e diversi settori, creando problemi organizzativi negli stessi.

D’altra parte tutte le addette al servizio prenotazione (sia a Borgo Trento che a Borgo INDIRIZZO) seguono lo stesso orario che era stato proposto alla ricorrente in occasione della riorganizzazione (compresa che nell’attività di prenotazione viene impiegata per 17,5 ore settimanali);

la ricorrente non poteva continuare ad essere utilmente adibita a INDIRIZZO, dopo la riorganizzazione di febbraio 2023, secondo l’orario contrattualmente previsto, che era pari a 35,25 ore settimanali, essendo la sua attività utile e utilizzabile nel nuovo assetto solo per 19,67 ore settimanili, come le è stato proposto.

10. La correttezza di tale assunto è emersa anche dall’analisi del LUL dei dipendenti addetti a Borgo Roma nel corso dell’anno 2023, prodotto dalla resistente su richiesta della ricorrente.

Dopo la riorganizzazione, sono state addette al settore prenotazioni tre risorse, tutte con orario di 17,5 ore settimanali.

Si tratta di , già dipendente con mansione ASM (addetto servizio mensa) che per 17,5 ore settimanali, è stata adibita a detto servizio;

, somministrata che ha iniziato l’attività lavorativa il 26 giugno 2023 (v. doc. 16 e il relativo LUL depositato da , pure somministrata che ha iniziato l’attività lavorativa il 3 luglio 2023 (v. doc. 17 e relativo LUL depositato da.

Quando sono state assunte le lavoratrici in somministrazione, l’attività del servizio di prenotazione era a carico della sola , con il supporto della che presso svolgeva la mansione di aiuto cuoca ma che già in precedenza si era occupata dell’attività di prenotazione in sostituzione delle colleghe assenti (circostanza che spiega il numero delle ore di lavoro supplementare svolte da febbraio a giugno 2023).

A luglio 2023, sono entrate in servizio le due lavoratrici somministrate, addette, con , alle prenotazioni, con un contratto di 17,5 ore settimanali, mentre alla ricorrente era stato proposto un orario di 19,67 ore settimanali.

Le ore di supplementare che le due somministrate, come emerge dal LUL prodotto in atti, hanno svolto corrispondono alla differenza tra le ore del loro orario contrattuale (17,5 ore settimanali) e l’orario, maggiore, che era stato proposto alla ricorrente e alla collega Il supplementare svolto da , in sintesi, non è in alcun modo rivelatore dell’esistenza di un reale fabbisogno di ore maggiore rispetto all’orario che è stato proposto alla ricorrente, ma si spiega con il semplice fatto per cui chi l’ha sostituita è stata impiegata con un orario più basso di quello che era stato proposto alla (in possesso di diploma di laurea in tecnologie alimentari) e (in possesso di diploma di laurea in dietistica) sono entrambi dietisti, e la loro attività, come detto, non è fungibile con quella degli addetti al servizio prenotazione pasti. La Delgado è stata assunta il 16 novembre 2023 con orario a tempo parziale per 17,5 ore settimanali, 5° livello e mansioni di impiegata.

COGNOME è stata assunta in vista della imminente scadenza (a dicembre 2023) del contratto di somministrazione di che non sarebbe stata riconfermata, per sostituirla ed essere quindi adibita all’attività di prenotazione pasti.

L’assunzione è avvenuta con un breve anticipo rispetto alla scadenza del contratto di per consentire a sia di valutare la Delgado durante il periodo di prova sia di impartirle la necessaria formazione relativa all’attività di addetta alla prenotazione pasti, in modo che alla cessazione della fosse autonoma e pienamente in grado di svolgere la mansione.

Anche COGNOME è stata assunta secondo un orario settimanale più basso rispetto a quello offerto alla ricorrente e alla collega , vale a dire per 17,5 ore settimanali.

11.

Infine, con riferimento alle ore di lavoro supplementare/straordinario emergenti dal LUL di Borgo Roma del 2023, appaiono pertinenti e condivisibili le osservazioni svolte dalla difesa della resistente, anche alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria.

Lo straordinario riguarda solo i lavoratori a tempo pieno, che nel caso che ci occupa sono i cuochi, i quali, nel corso del 2023, dopo la riorganizzazione che aveva comportato l’aumento notevole del numero dei menù (da 45/48 a 65), per mettere a regime il nuovo sistema hanno comprensibilmente svolto attività di lavoro straordinario.

Un’eventuale voce “straordinario” nei lavoratori part -time è riferibile a straordinario festivo (20%), e sta ad indicare la maggiorazione per il lavoro nella giornata festiva.

Nell’anno 2023 a Borgo Roma si è fatto ricorso, complessivamente, a 11.094 ore di lavoro supplementare a fronte di 10.104,34 ore di assenza.

Appare chiaro che il supplementare è stato utilizzato per fronteggiare le assenze, e non come strumento “ordinario”.

Il ricorso al lavoro supplementare, pertanto, al netto delle assenze, è pari al 1,66% del totale delle ore lavorate.

Si tratta di un dato non significativo e ordinario in una attività produttiva come quella della ristorazione di INDIRIZZO

Va poi tenuto in considerazione che il ricorso al supplementare nel periodo febbraio – luglio, che risulta essere più elevato rispetto alla seconda parte dell’anno e non sempre coincidente con le produttivo/organizzativa, c’era la necessità che questa venisse correttamente implementata e avviata e, pertanto, nelle fasi iniziali è stato necessario da parte degli addetti anche lo svolgimento di qualche ora di lavoro in più in più rispetto al regime ordinario, che, come emerge dai dati, da agosto si è poi completamente assestato, essendovi da tal momento in poi piena coincidenza tra il numero di ore di supplementare e quello delle assenze. Va poi rilevato che a seguito della penetrante riorganizzazione del febbraio 2023 si è poi innescato un elevatissimo turn over che ha richiesto per il mantenimento del livello ottimale del servizio il ricorso a ore di lavoro supplementare.

12. Risultano quindi provate in giudizio le esigenze organizzative che hanno reso la durata della prestazione di lavoro della ricorrente contrattualmente prevista eccessiva rispetto ai bisogni produttivi/organizzativi di efficientamento, non essendo emersa né la loro pretestuosità (si è oggettivamente trattato di un imponente complessiva riorganizzazione che ha impattato su un notevolissimo numero di dipendenti e di svolgimento dei turni orari) né la loro insussistenza e mancanza di effettività, essendosi accertate nel loro complesso una pluralità di evenienze atte a legittimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, stante il rifiuto palesato dalla lavoratrice sia ad una diminuzione dell’orario di lavoro sia ad un suo reimpiego nell’altra sede proposta. D’altra parte, in giurisprudenza sono stati censurati come inidonei a sorreggere un licenziamento per giustificato motivo oggettivo quei riassetti organizzativi attuati in modo meramente strumentale al solo fine di incrementare i profitti e la redditività dell’impresa ma non anche quelli dovuti alla necessità del contenimento dei costi aziendali o di apportare riorganizzazioni necessitate dalle mutate esigenze ed articolazioni del servizio, reputandosi legittimo il perseguimento di obiettivi di questo tipo. 13.

Se è noto che gravava sulla convenuta l’onere di dare dimostrazione dell’impossibilità di adibire il dipendente licenziato a mansioni diverse nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 2103 c.c., non è meno noto che detto onere probatorio, conformemente ad un orientamento più volte affermato dalla Cassazione, deve essere peraltro contenuto, nonostante la sua rigorosità, entro limiti di ragionevolezza, nonché nell’ambito delle contrapposte deduzioni delle parti e può considerarsi assolto anche mediante il ricorso a risultanze probatorie di natura presuntiva ed indiziaria. Nella medesima ottica di allentare il rigore dell’onere facente carico sul datore di lavoro si è ritenuto di onerare a sua volta anche il lavoratore che impugni il licenziamento, lavoratore il quale – si sostiene –

deve farsi carico di allegare circostanze idonee a far presumere l’esistenza in seno all’azienda di posti di lavoro cui poter essere ancora utilmente adibito.

Si è osservato infatti che, se è vero che la prova dell’impossibilità di un diverso impiego in per intero, come già si è detto, sul datore di lavoro, tuttavia, fermo rimanendo detto principio, il lavoratore deve allegare i fatti, sui quali il datore di lavoro è chiamato a replicare, dai quali risulterebbe l’esistenza di mansioni equivalenti, affinché l’onere della prova a carico del datore di lavoro non si risolva in una prova negativa.

La Suprema Corte ha nel tempo consolidato una serie di massime che vengono a perimetrare e meglio delineare i rispettivi oneri di allegazione e probatori gravanti in proposito sulle parti:

“In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice – che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. – il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile ‘repêchage’, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3040 del 08/02/2011 – Rv. 616014; Cass. Sez. L, Sentenza n. 25197 del 08/11/2013 – Rv. 629151; v. pure Cass.6556/04).

Il principio affermato dalla Cassazione comporta in sostanza una diversa ampiezza dell’onere della prova che incombe sul datore di lavoro, nel senso che tanto più analitiche saranno le allegazioni del lavoratore, tanto maggiormente articolate dovranno essere le deduzioni che il datore di lavoro dovrà formulare e tanto maggiormente mirati i mezzi di prova che dovrà indicare per dare dimostrazione dell’impossibilità del “repêchage”.

14.

La resistente ha offerto alla ricorrente un’alternativa al licenziamento nella collocazione ad orario invariato (35 ore) presso l’Ospedale di ovvero nell’ambito dell’appalto più vicino al quale poter adibire la ricorrente senza riduzione dell’orario lavorativo.

Come dedotto, e incontestato, all’epoca dei fatti di cui è causa svolgeva il servizio di ristorazione ospedaliera oltre che presso i due ospedali di Verona, presso l’Ospedale INDIRIZZO di Trento, presso l , presso l’Ospedale di Treviglio (Bergamo) e presso l’Ospedale di Romano Di Lombardia (Bergamo).

Difatti, né a Vigasio né presso il Centro RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO Calabria (indicato anche dalla ricorrente quale possibile collocazione di reimpiego) la resistente aveva un appalto di servizi di ristorazione e quindi poteva esserci disponibilità di mansione di addetto al servizio prenotazione (v. dichiarazioni della teste , non contraddette da elementi di segno contrario).

Come si evince dal doc. 16 prodotto a corredo della memoria di costituzione (che contiene l’indicazione del numero di pasti annui serviti e i cui dati sono incontestati) solo gli appalti presso gli Ospedali di Crema e di Treviglio, per le loro dimensioni, che si ricavano dal numero dei pasti annui serviti erano ritenuti in grado di assorbire l’odierna ricorrente (oltre alle ulteriori due ricorrenti nei diversi giudizi già indicati), posto che: l’Ospedale INDIRIZZO di Trento, che dista da INDIRIZZO km ha servito nel 2022 meno di 50.000 pasti: l , che dista da INDIRIZZO km, ha servito nel 2022 circa 184.000 pasti;

l’Ospedale di Treviglio (Bergamo), che dista da INDIRIZZO km, ha servito nel 2022 circa 313.000 pasti;

l’Ospedale di Romano Di Lombardia (Bergamo), che dista da INDIRIZZO, ha servito nel 2022 circa 97.000 pasti.

La scelta è caduta su perché a quel momento vi era una carenza di organico, in ogni caso, la distanza tra e quella tra Verona e Treviglio è sostanzialmente identica (127 km per e 122 km per Treviglio).

Sul punto la teste ha così puntualizzato:

“Ho verificato con la produzione intanto gli ospedali che avessero quella mansioni in organico e che avessero bisogno di una persona.

C’era che aveva in quel momento esigenza di personale con quelle mansioni, mentre negli altri Treviglio e Romano di Lombardia non c’era bisogno di questo tipo di risorsa essendo il posto già coperto.

Anche al INDIRIZZO di Trento (ospedale piccolo), non avevano bisogno di una tale risorsa con quell’orario.

ADR:

l’Ospedale di penso come esigenze produttive sia simile a quello di INDIRIZZO ma non sono in grado di effettuare questa valutazione.

Sul capitolo 56-57:

al Don Calabria abbiamo fatto a ottobre 2023, quindi dopo, abbiamo fatto un cambio appalto con assorbimento del personale dipendente e peraltro non mi pare ci sia il servizio di prenotazione.

Sul capitolo 58-59: a Vigasio c’è uno stabilimento dove si producono pasti che vengono messi sottovuoto.

Non c’è servizio prenotazione, ma solo una grande cucina”.

La sua deposizione non è stata smentita da elementi di segno contrario.

15.

Non è emersa la prova relativamente ad assunzioni di personale in posti nei quali potesse essere utilmente adibita la ricorrente in Verona:

quanto alle assunzioni di Delgado nelle mansioni compatibili con quelle espletate dalla ricorrente, si rimanda a quanto già analiticamente osservato al punto n.10.

Sotto diverso profilo è anche vero che, all’esito della riorganizzazione del febbraio 2023 e nei mesi seguenti, come già rilevato vi fu un elevatissimo turn-over, come emerge anche dalla legenda che la resistente ha prodotto in atti unitamente al deposito dei LUL, che ha richiesto per il mantenimento del livello ottimale del servizio il ricorso a ore di lavoro supplementare.

Precisamente, come emerge dai LUL:

– a marzo 2023 sono stati assunti 3 nuovi dipendenti e ne sono cessati 2;

– a maggio 2023 sono stati assunti 5 nuovi dipendenti e ne sono cessati 5;

– a giugno 2023 sono stati assunti 2 nuovi dipendenti e ne sono cessati 6;

– a luglio 2023 sono stati assunti 9 nuovi dipendenti e ne sono cessati 5;

– ad agosto 2023 sono stati assunti 2 nuovi dipendenti e ne è cessato 1;

– a settembre 2023 sono stati assunti 3 nuovi dipendenti e ne sono cessati 4:

– a ottobre 2023 3 sono stati assunti 9 nuovi dipendenti e ne sono cessati 5;

– a novembre 2023 sono stati assunti 11 nuovi dipendenti e ne sono cessati 4;

– a dicembre 2023 sono stati assunti 4 nuovi dipendenti e ne sono cessati 4. Come emerge dalla legenda prodotta in una con le note finali, il turn-over ha riguardato in modo importante e significativo gli addetti ASM e i cuochi.

16.

Sostiene la ricorrente, richiamando la deposizione della teste (collega del sindacato di Verona), che la sindacalista aveva chiesto a di mantenere il monte ore individuale e di adibire le persone eventualmente ad altre mansioni, ma l’azienda aveva ribadito la riorganizzazione con la riduzione del monte ore.

Riferiva inoltre che, per la aveva chiesto di assegnarle due turni da impiegata per colmare la riduzione del monte ore, ma la risposta fu negativa perché non era possibile incidere sulla turnazione dei riposi.

Riferiva che la e aveva detto che una parte delle sue mansioni di prenotazione era stata affidata ad altri e questo già dopo il Covid, ma prima della riorganizzazione del 2023:

– ed avevo chiesto io al direttore dell’epoca questa cosa – subito dopo la riorganizzazione aveva avuto affidata la “parte finale” del lavoro della sia su Borgo INDIRIZZO che su INDIRIZZO e la i doleva del fatto che lei stessa avrebbe potuto svolgere quella mansione, che in precedenza non svolgeva in quei termini.

Non so per quanto tempo andò avanti questa cosa.

La fu assunta più recentemente rispetto alla In realtà sulla posizione e sulle mansioni disimpegnate da è lo stesso teste di parte ricorrente a smentire la loro compatibilità con le mansioni disimpegnate dalla ricordando che:

“Ora vi è la signora che si occupa della fatturazione e si confronta con i miei colleghi che gestiscono gli extra”.

Il dato rinviene avallo ulteriore anche nella deposizione resa dalla teste nel diverso procedimento:

“ADR della difesa di parte ricorrente:

fatturazione e bolle di consegna, se ne occupa già da qualche anno, parlo di fatturazione all’Ospedale, richieste dei reparti extra menu (c’è solo quella).

La lavora sia in INDIRIZZO sia in INDIRIZZO.

Fa anche registrazione bolle dei fornitori, attività puramente amministrativa”.

Se ciò è vero, deve rimarcarsi come neppure la ricorrente si spinga a delineare alcuna propria competenza in materia di fatturazione e bolle di consegna, non apparendo dunque fungibile Le posizioni di dietista o di cuoco non sono neppure lontanamente comparabili a quella della odierna ricorrente per quanto già esposto.

17.

Si può, dunque, dare per assodato che vi fosse stata un’effettiva e non pretestuosa (oltre che ampia ed articolata, e certamente non simulata) riorganizzazione del lavoro, e che vi fosse stata parimenti un’esigenza reale e non pretestuosa di ridurre il turno orario delle addette prenotazioni spalmandolo su tre persone – e collocandolo al pomeriggio – invece che su due persone.

Quanto all’impossibilità di reimpiego della ricorrente (ed alla lamentata violazione dell’obbligo di repêchage) già si è motivato circa le altre posizioni residuate e circa le posizioni del personale assunto successivamente, oltre che in merito alla sensatezza della scelta datoriale – tutt’altro che arbitraria o irragionevole, ed anzi supportata da esplicitate ragioni oggettive – di introdurre le innovazioni conseguenti alla riorganizzazione, con offerta alla ricorrente di mantenimento del posto ad orario di circa 19 ore a settimana o con offerta dell’orario di 35 ore a settimana presso altra articolazione territoriale. 18. Parte ricorrente non esplicita chiaramente una domanda di impugnazione del licenziamento in quanto “ritorsivo” o “discriminatorio”, limitandosi invero ad allegare nel corpo del ricorso come il licenziamento “abbia natura di punizione per non aver accettato la riduzione del monte ore presso l’Ospedale di Borgo Roma”.

Conformemente all’insegnamento della Suprema Corte, per affermare il carattere ritorsivo, e quindi la nullità del provvedimento espulsivo, occorreva in questa sede dimostrare che l’intento ritorsivo o di rappresaglia avesse avuto efficacia determinante esclusiva della volontà del datore di lavoro anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di un giustificato motivo oggettivo:

in altri termini, era necessaria la prova della sussistenza di un rapporto di causalità tra tali circostanze e l’asserito intento di rappresaglia.

Faceva pacificamente onere alla lavoratrice di provare il fatto che il licenziamento è stato irrogato per rappresaglia, il che vale a dire che l’onere di provare la sussistenza del motivo illecito del licenziamento, quale è quello discriminatorio o di rappresaglia, grava – in applicazione della regola generale sulla ripartizione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ. – sul lavoratore che lo alleghi a fondamento della domanda di reintegrazione, tenendo conto però del fatto che tale onere può essere assolto anche attraverso presunzioni che peraltro, per poter assurgere al rango di prova, debbono essere “gravi, precise e concordanti” (cfr. Cass. 15.11.2000 n. 14753). E’ non meno noto che il motivo illecito conduce alla nullità del licenziamento allorquando il provvedimento espulsivo sia stato determinato “esclusivamente” da esso e pertanto non è licenziamento, anche un motivo lecito.

E’ stato affermato a tale riguardo dalla Cassazione che “poiché il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, la nullità deve essere esclusa quando con lo stesso concorra, nella determinazione del licenziamento, un motivo lecito” (Cass. n. 4543 del 1999).

E’ noto che, tra le presunzioni, riveste un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento.

Il principio è stato pure così ‘declinato’ nella giurisprudenza della S.C.:

“L’allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare, ai sensi dell’art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;

solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare l’intento ritorsivo e, dunque, l’illiceità del motivo unico e determinante del recesso” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6501 del 14/03/2013 (Rv. 625862).

Facendo applicazione dei suddetti principi al caso in esame ne consegue che, essendo il licenziamento sorretto da un giustificato motivo oggettivo come superiormente ritenuto, questa circostanza svilisce i possibili elementi indiziari di una volontà “ritorsiva” nei sensi sopra precisati, che rimangono allo stato a livello congetturale.

A fronte dei motivi superiormente messi in luce le domande non meritano accoglimento.

Ogni altra e diversa questione, anche istruttoria, rimane assorbita o superata dalle svolte considerazioni.

19.

Ne discende il rigetto delle domande di parte ricorrente:

le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti in quanto la marcata riduzione dell’orario di lavoro della ricorrente – le cui motivazioni del tutto “legittime” sono state analiticamente vagliate – potevano indurre l’odierna ricorrente a sospettare (sia pure infondatamente, come si è visto) di essere stata colpita da un licenziamento pretestuoso o motivato da intenti punitivi.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:

1) rigetta il ricorso;

2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;

3) indica termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della sentenza.

Verona, 26 febbraio 2025 IL GIUDICE

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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