Un ateneo pubblico ha acquistato un immobile per realizzare una nuova sede didattica. L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di liquidazione, negando qualsiasi beneficio e richiedendo le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali con sanzioni. I giudici tributari regionali hanno confermato la pretesa fiscale. La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso dell'ente. La Suprema Corte ha chiarito che l'ateneo non gode del regime agevolato riservato allo Stato per l'imposta di registro, poiché è un ente pubblico autonomo. Tuttavia, i giudici hanno riconosciuto le agevolazioni fiscali università per le imposte ipotecarie e catastali. Gli scopi istituzionali di studio, didattica e ricerca scientifica giustificano pienamente l'esenzione tributaria prevista dalla legge, senza necessità di formulare un'istanza preventiva specifica.
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