L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di trasporto pubblico locale il mancato assoggettamento a tassazione dei contributi ricevuti dalla Provincia per la gestione del servizio, ritenendoli corrispettivi imponibili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando che tali somme non sono soggette a imposta. La Suprema Corte ha chiarito che l'imponibilità IVA contributi pubblici richiede un nesso diretto tra il finanziamento e il prezzo del servizio pagato dagli utenti. Nel caso di specie, i contributi erano destinati a ripianare le perdite di bilancio e a garantire il pareggio, senza alcuna riduzione proporzionale delle tariffe per i singoli passeggeri. Inoltre, il servizio era rivolto alla generalità indistinta dei cittadini e non a utenti identificati, escludendo così la natura di integrazione del prezzo. Vince quindi la società di trasporti.
Continua »