Un contribuente impugna un'intimazione di pagamento. Durante il processo d'appello, aderisce alla rottamazione-ter, causando la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, un Comune propone appello incidentale per le spese del primo grado. La Cassazione, confermando la decisione di merito, stabilisce che la condanna alle spese a carico del contribuente (soccombente virtuale) è legittima, basandosi sul principio di causalità, secondo cui chi dà origine alla lite ne sopporta i costi, anche se la controparte non aveva indirizzato la richiesta di spese specificamente contro di lui.
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