Una società ha contestato il pagamento dell'ICI su un terreno, sostenendo che non fosse concretamente utilizzabile a causa della mancata realizzazione di una strada prevista in una convenzione con il Comune. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiave: l'edificabilità del terreno ai fini ICI dipende esclusivamente dalla sua qualificazione formale negli strumenti urbanistici. Un impedimento materiale temporaneo, come una strada non costruita, non è sufficiente a modificare la natura edificabile del terreno e, di conseguenza, non riduce l'imposta dovuta. Il Comune ha quindi vinto la causa, e la società è stata condannata al pagamento.
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