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principio

Nel diritto i principi generali sono norme giuridiche di contenuto generale che esprimono valori ai quali si conformano altre norme dell’ordinamento (denominate, in contrapposizione ai principi generali, regole). Mentre le regole influiscono direttamente sul comportamento (se sono norme di condotta) o attribuiscono poteri normativi (se sono norme di competenza), i principi generali influiscono indirettamente sul comportamento, influendo direttamente sull’esercizio di poteri normativi. I principi generali possono essere espressi in testi normativi, come avviene in particolar modo nelle costituzioni e nelle dichiarazioni dei diritti. Molti principi, però, sono impliciti, nel senso che, pur non trovando espressione in testi normativi, sono ricavati dall’interprete per astrazione generalizzante, ossia mediante ragionamento induttivo, da una o più norme dell’ordinamento; si suol dire che tali principi costituiscono la ratio delle norme dalle quali sono ricavati. Il ragionamento induttivo, per sua natura, non garantisce la certezza delle conclusioni; può così accadere che dalle medesime norme si ricavino principi diversi o, addirittura, contraddittori; inoltre l’astrazione può essere più o meno accentuata, con una conseguente maggiore o minore generalità dei principi ricavati. Tutto ciò non significa che l’operazione attraverso la quale si ricavano i principi generali sia arbitraria, anche perché deve comunque partire da norme giuridiche valide e i principi ricavati non possono essere in contrasto con altre norme valide. A differenza delle regole, alquanto variabili da un ordinamento all’altro e nel tempo, i principi generali presentano una certa stabilità, tanto che molti dei principi che informano le norme degli ordinamenti attuali travalicano i confini nazionali e risalgono molto indietro nel tempo: si pensi a quelli espressi nei brocardi. S’impernia sui principi generali l’analogia, criterio di interpretazione e integrazione delle lacune presente nella generalità degli ordinamenti giuridici. L’analogia può essere di due specie: analogia legis, consistente nell’applicare ad una fattispecie non regolata la disciplina di un’altra fattispecie, regolata dall’ordinamento, ritenendo che la ratio che ha indotto il legislatore a disciplinare quest’ultima lo avrebbe potuto coerentemente indurre a disciplinare nello stesso modo la prima; analogia iuris, consistente nel desumere la disciplina della fattispecie non regolata direttamente dai principi generali dell’ordinamento, quando anche il ricorso all’analogia legis non è possibile. Nell’ordinamento italiano il ricorso all’analogia, legis e iuris, è previsto dall’articolo 12 della disposizioni preliminari al Codice civile (cosiddette Preleggi). Categoria:Teoria del diritto Categoria:Principi giuridici

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