Un'azienda orafa ha applicato il regime di reverse charge oro per la vendita di materiale aureo a un'altra società, senza addebitare l'IVA. L'Agenzia delle Entrate ha contestato questa scelta, sostenendo che l'acquirente non svolgeva attività di trasformazione industriale diretta, ma solo di intermediazione. I giudici di merito hanno dato ragione all'Agenzia. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione. Ha stabilito che l'applicazione del reverse charge oro dipende dalla purezza del metallo e dalla sua destinazione a un nuovo ciclo economico di trasformazione, non dalla circostanza che l'acquirente esegua direttamente la lavorazione. La sentenza precedente è stata annullata e il caso rinviato per una nuova valutazione.
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