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iniziativa

L’iniziativa legislativa consiste nell’attribuzione a determinati soggetti del potere di presentare alcuni atti per la produzione normativa. Il seguito della voce tratterà esclusivamente l’iniziativa legislativa statale nell’ordinamento italiano. L’art. 71 della Costituzione definisce tali atti progetto di legge, l’art. 87 disegno di legge, l’art. 121 proposta di legge, ma sostanzialmente sono sinonimi. I soggetti titolari dell’iniziativa legislativa sono fissati, per lo Stato italiano negli art. 71, 99, 121, 132 e 133 e precisamente: il Governo ciascun parlamentare il popolo con raccolta di 50.000 firme il CNEL i Consigli regionali i [[Comune|Consigli Qualunque sia il soggetto proponente, l’importanza del progetto è la medesima per il principio di parità formale. Va però specificato che non tutti i soggetti possono proporre iniziative legislative riguardanti tutti gli ambiti. Per un verso infatti l’iniziativa di alcuni soggetti è limitata a leggi di un determinato contenuto e, per altro verso, determinate iniziative sono riservate ad alcuni soggetti (v. ultimo paragrafo).

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