Il Tribunale, pronunciandosi in materia di indebito assistenziale, ha ribadito il principio secondo cui la ripetibilità di prestazioni erogate in assenza dei requisiti reddituali è possibile solo a partire dal momento in cui l’ente erogatore emetta un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge. Spetta all’ente, inoltre, dimostrare la sussistenza di dolo o colpa grave del percipiente, esclusa nel caso di specie in cui la persona aveva presentato le dichiarazioni dei redditi.
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