Due acquirenti compravano un fabbricato riscontrando subito crepe, infiltrazioni e difetti strutturali. Gli acquirenti chiedevano il risarcimento dei danni, ma i giudici territoriali dichiaravano prescritte e decadute le domande per tardività della denuncia. La Corte di Cassazione ribalta la pronuncia e tutela i compratori. I giudici supremi affermano che l'impegno del costruttore a riparare i vizi dell'immobile non cancella la garanzia originaria, bensì fa nascere un autonomo obbligo di fare soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. Inoltre, per i gravi difetti dell'edificio, il termine di decadenza annuale decorre soltanto dal momento in cui il compratore ottiene piena e tecnica certezza delle cause del danno, e non dalla prima comparsa superficiale delle anomalie.
Continua »