Un'organizzazione sindacale del personale di polizia ha contestato la modifica dell'orario di lavoro disposta dall'amministrazione, lamentando sia vizi procedurali (consultazione via email anziché tramite incontro) sia sostanziali (superamento dell'orario massimo giornaliero). La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha respinto il ricorso. Ha stabilito che, in assenza di una lesione effettiva dei diritti sindacali, uno scambio di comunicazioni via email può essere sufficiente a garantire l'informazione e la partecipazione. Inoltre, ha chiarito che la distribuzione dell'orario settimanale di 36 ore su cinque giorni implica necessariamente il superamento delle sei ore giornaliere, restando nei limiti della normativa e della contrattazione collettiva.
Continua »