Un condomino impugna la delibera dell'assemblea che approva l'installazione di un ascensore, sostenendo l'indeterminatezza del progetto e danni alla sicurezza dell'edificio. In corso di causa, l'assemblea approva una nuova delibera che sostituisce la prima, determinando la cessazione della materia del contendere. La Corte d'appello, valutando la soccombenza virtuale, condanna il condomino al pagamento di gran parte delle spese processuali, escludendo che la prima delibera fosse viziata. Il condomino propone ricorso per cassazione per contestare l'addebito delle spese legali. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile: nell'impugnazione della delibera condominiale revocata, la valutazione sommaria per le spese spetta al giudice di merito, e la revoca assembleare non implica alcuna ammissione di colpa.
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