La Corte d’Appello di L’Aquila ha parzialmente riformato una decisione riguardante l'esigibilità del credito per lavori di ricostruzione post-sisma. Un condominio si era opposto al pagamento di uno stato avanzamento lavori (SAL) richiesto dalla curatela di un'impresa fallita, eccependo la mancanza di autorizzazione comunale e di documentazione sui subfornitori. La Corte ha stabilito che, sebbene il fallimento sciolga il contratto rendendo inopponibili alcune eccezioni documentali, l'esigibilità del credito resta limitata alla quota di contributo già disponibile (90%), mentre il saldo finale del 10% rimane subordinato all'approvazione formale del Comune.
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