La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 6195/2024, ha rigettato il ricorso di un ente previdenziale, chiarendo la distinzione fondamentale tra opposizione all'esecuzione e opposizione atti esecutivi. Se il debitore contesta un vizio di forma, come la mancata notifica degli avvisi di addebito, l'azione corretta è l'opposizione agli atti esecutivi. In questo caso, il giudice deve limitarsi a verificare la regolarità formale dell'atto impugnato, senza poter entrare nel merito della pretesa creditoria.
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