Un Debitore, condannato a pagare una somma a una Creditrice, si oppone all'esecuzione forzata. Il motivo? Un terzo soggetto aveva estinto il mutuo originario. La Creditrice, però, dimostra che quel pagamento era avvenuto su suo incarico e con i suoi soldi, configurando una semplice delegazione di pagamento. La Cassazione dà ragione alla Creditrice, stabilendo un principio chiaro: se il pagamento del terzo avviene su incarico e con provvista del creditore, il debito originario non si estingue. La delegazione di pagamento non modifica il rapporto obbligatorio principale e non libera il debitore, che resta tenuto a pagare il suo creditore. L'appello del Debitore viene quindi respinto.
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