Cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale; né assume rilievo, al riguardo, il dettato dell’articolo 2560, comma 2, c. c. in ordine alla responsabilità dell’acquirente rispetto ai pregressi debiti dell’azienda, costituendo tale garanzia un “post factum” della già consumata distrazione (Sez.