L'Imputato, sotto processo per atti persecutori, ha presentato istanza di rimessione del processo lamentando una grave situazione locale idonea a turbare il giudizio. Successivamente, tramite il proprio difensore, ha depositato una formale rinuncia alla richiesta. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza a causa della rinuncia. Inoltre, applicando i principi sulla responsabilità processuale, ha condannato l'istante al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria di mille euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella condotta dell'Imputato che ha attivato inutilmente la macchina giudiziaria senza giustificato motivo.
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