La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19851/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per il reato di ricettazione di assegni. La Corte ha ribadito che l'impossessamento di beni smarriti, che conservano segni di un legittimo possesso altrui, configura il reato di furto, rendendo la successiva circolazione del bene un reato di ricettazione. È stato sottolineato che la Cassazione non può riesaminare i fatti e che l'incapacità dell'imputato di indicare la provenienza dei titoli è un elemento a sfavore della sua presunta buona fede. Inammissibile anche la richiesta di pene sostitutive per un vizio procedurale.
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