Una banca concedeva un mutuo garantito da ipoteca su un immobile, poi sottoposto a confisca penale in un procedimento di prevenzione. Successivamente, la banca cedeva il credito a una società veicolo. L'amministratore giudiziario inviava gli avvisi per partecipare all'udienza di verifica a un indirizzo di posta elettronica certificata errato, intestato a una società diversa dal gestore delegato. Il tribunale dichiarava inammissibile l'insinuazione al passivo presentata dalla cessionaria, considerandola tardiva. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso della società creditrice, annullando il provvedimento. I giudici hanno stabilito che l'avviso dell'udienza deve raggiungere l'effettivo creditore cessionario o il suo mandatario, non potendosi considerare tardiva una domanda se la notifica preliminare è stata inviata al soggetto sbagliato.
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