La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 51750/2019, ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Il motivo del ricorso, ovvero la mancata valutazione da parte del giudice di un’eventuale assoluzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p., non rientra tra i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per l’impugnazione di questo tipo di sentenze. La Corte ha ribadito che il ricorso patteggiamento è limitato a questioni specifiche come il consenso, la qualificazione giuridica o l’illegalità della pena, escludendo doglianze di altra natura.
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