Un individuo, dopo un patteggiamento per tentata rapina e lesioni, ha presentato ricorso in Cassazione contestando l'entità della riduzione di pena per il tentativo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che il ricorso patteggiamento, ai sensi dell'art. 448 co. 2-bis c.p.p., è consentito solo per motivi specifici, tra cui non rientra il vizio di motivazione sul calcolo della pena concordata tra le parti.
Continua »