Il GIP revocava d'ufficio il patrocinio a spese dello Stato a un cittadino, ritenendo erroneamente superati i limiti di reddito. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate correggeva l'errore, confermando il rispetto dei requisiti reddituali. Il cittadino proponeva opposizione davanti al Presidente del Tribunale, il quale però trasmetteva erroneamente gli atti alla Corte di Cassazione, ritenendosi incompetente. La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di revoca d'ufficio del beneficio, il rimedio corretto è il reclamo davanti al Presidente del Tribunale e non il ricorso diretto in Cassazione. Di conseguenza, la Corte ha riqualificato l'atto come opposizione e ha restituito gli atti al Tribunale per la decisione di merito.
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