REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza – 1ma Sezione civile – dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N._1178_2025_- N._R.G._00004861_2024_DEPOSITO_MINUTA 12_06_2025_ PUBBLICAZIONE_12_06_2025
(ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.) nella causa N. 4861/2024 R.G. promossa da (C.F.:)
e (C.F.: ), quali esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori (C.F.:(C.F.: ), con i proc. dom. Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, INDIRIZZO Olgiate Molgora (LC) – parti ricorrenti – contro (C.F. e P. IVA: ), con il proc. dom. Avv.to NOME COGNOME, INDIRIZZO, Darfo Boario Terme (BS) – parte resistente –
OGGETTO: associazione;
impugnazione delibera di esclusione;
risarcimento danni.
Alla volta della decisione ex art. 281 sexies c.p.c. le difese delle parti hanno concluso come da fogli depositati a PCT.
FATTO E DIRITTO Con atto di ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. depositato il 12.7.2024, i sig.ri , quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori , hanno convenuto in giudizio (nel prosieguo, per brevità, oppure esponendo – in via di sintesi e per quanto di interesse per la decisione – di aver proposto in data 13.1.2024 ricorsi (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo)
rispettivamente contro due deliberazioni 4.1.2024 (cfr. doc. 3 fasc. cit.)
del Consiglio Direttivo dell’ con cui tale organo associativo ha disposto l’esclusione delle minori da ;
di aver entrambi i genitori partecipato all’assemblea ordinaria dei soci convocata il 23.2.2024, all’esito della quale è stata confermata l’esclusione delle figlie;
di aver il difensore delle parti ricorrenti medesime ricevuto il 26.2.2024 il verbale assembleare (cfr. doc. 1 fasc. cit.), ricevendo, poi, il 6.3.2024 una C.F. C.F. C.F. C.F. fasc. cit.);
di aver – per gli accadimenti di cui sopra – patito un ingiusto pregiudizio di tipo economico e morale derivante dalla violazione del diritto all’immagine, ai sensi degli artt. 10 c.c. e 96 R.D. 633/1941, nonché della normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679, impugnando ex art. 24 c.c. la deliberazione assembleare per difetto di motivazione e per violazione dello Statuto dell’Associazione (cfr. doc. 8 fasc. cit.), nonché per sviamento dalla causa tipica, invocando altresì tutela risarcitoria ex art. 572 c.p. per danni morali. Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto della pretesa attorea, concludendo per il rigetto di essa, allegando di aver inviato la prima versione del verbale assembleare per mero errore, essendo una bozza;
di aver informato la sig.ra nella settimana precedente l’inizio delle lezioni del corso per l’anno ’23-’24 (previsto per il 18.9.2023), che dallo stesso mese sarebbe stata inserita nel Regolamento della Associazione una clausola in virtù della quale, nel caso di diniego da parte dei genitori all’autorizzazione all’uso delle immagini delle proprie figlie per gli scopi dell’Associazione, vi sarebbe stata l’impossibilità per le stesse di partecipare a tutti i tipi di eventi, interni ed esterni, organizzati dall’Associazione; di aver ricevuto dalla sig.ra il 10.10.2023 il c.d. “Modello Privacy” riportante la sua sottoscrizione, apposta in pari data (cfr. all. 1 fascicolo del convenuto);
di aver ricevuto in data 13.11.2023 dal difensore della controparte formale diffida, con cui veniva avanzata la richiesta di far partecipare le minori ai vari eventi, senza però utilizzare foto/video ritraenti le medesime, ricorrendo ad espedienti, come l’oscuramento dei volti e la ripresa video alle spalle (cfr. all. 2 fasc. conv.);
di aver declinato tale richiesta perché contrastante con le finalità di pubblicizzazione e divulgazione dell’attività associativa;
di aver, così, il Cosiglio Direttivo di *** deliberato il 4.1.2024 l’esclusione delle minori per violazione delle regole statutarie e per comportamenti tali da compromettere la serenità dell’attività degli istruttorie e della vita associativa;
di aver appreso che entrambe le minori, dopo l’esclusione da , sono state iscritte ad altra scuola di danza, nei cui video pubblicati sui c.d. social si nota una delle due (cfr. all. 3 fasc. conv.).
Fissata prima udienza al 24.10.2024;
esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ed assunta riserva (cfr. verbale udienza 24.10.2024);
rigettate le istanze istruttorie articolate da parte resistente, senza che quella ricorrente ne abbia avanzate e rinviato per l’assunzione della causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. (cfr. ordinanza 10.1.2025, da intendere qui trascritta e confermata);
il 12.6.2025 il giudizio – depositate note conclusive autorizzate e su conclusioni rassegnate come in atti a PCT – è definito con sentenza ex art. 281 sexies, c. 1, c.p.c.. ************* Si premette che:
i) difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell’11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019);
ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo le norme che prevedono preclusioni assertive / probatorie sono funzionali a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d’ufficio pure in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene: cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008 e Cass., Sez. 3, Ord. n. 16800 del 26.6.2018);
senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificatamente allegate siano, in tesi, evincibili dai documenti prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n.7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020);
iii) consegue dal punto precedente che, a partire dall’udienza del 24.10.2024 (cfr. verbale d’udienza cit.), bisogna ritenere maturate le preclusioni assertive previste per il rito di cui all’art. 281 decies c.p.c., avendo lo scrivente rilevato la superfluità di assegnare – su istanza della sola parte resistente ed espressa opposizione di quella ricorrente (cfr. relativo verbale) – i termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies, c. 4, c.p.c..
Passando all’esame del merito, per le ragioni che si vanno ad esporre, l’azione promossa dalle parti ricorrenti è infondata e, quindi, da rigettare.
È dato pacifico ed attestato in via documentale che il 23.2.2024, in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria dei soci di (cui i ricorrenti hanno partecipato quali associati), ha espresso il proprio voto di conferma delle deliberazioni 4.1.2024 del Consiglio Direttivo, con cui è stata disposta l’esclusione dall’Associazione di NOME e NOME COGNOME
Dal vaglio del verbale assembleare, la cui versione ufficiale ed efficace deve ritenersi, in conformità all’art. 8 punto 13 del Regolamento, quella ricevuta dal difensore attoreo in data 6.3.2024 (cfr. docc. nn. 6-7 fasc. attoreo), può evincersi l’enucleazione dei tre motivi in forza dei quali il Consiglio Direttivo ha deliberato l’esclusione delle minori associate ed avverso cui i genitori hanno presentato ricorso all’assemblea;
fermo che i tre motivi de quibus erano già statati indicati nelle deliberazioni 4.1.2024 del Consiglio Direttivo.
Dalle deduzioni delle parti e dagli atti di causa emerge che a partire da settembre 2023, in occasione dell’introduzione nel Regolamento dell’Associazione di clausola in forza della quale, nel caso di diniego da parte dei genitori all’autorizzazione all’utilizzo delle immagini delle figlie per gli scopi di , non sarebbe stato possibile per le stesse partecipare agli eventi organizzati dall’Associazione (cfr. doc. 9 del fasc. attoreo e doc. n. 1 di quello di parte convenuta), i rapporti tra i ricorrenti, da un lato, e la Presidente, la Vicepresidente, alcuni associati e un’insegnante di , dall’altro, si sono via via incrinati, sino ad arrivare alla delibera di esclusione qui impugnata. Al riguardo, si osserva che la piena conoscenza e consapevolezza in capo ai genitori della regola introdotta dall’Associazione non può essere posta in dubbio.
Infatti, la signora ha sottoscritto un documento in cui è espressamente previsto che “il diniego all’autorizzazione di cui sopra, implica l’impossibilità a partecipare a tutti gli eventi/manifestazioni/esibizioni interni ed esterni” (cfr. doc. n. 9 cit. e doc. n. 1 cit.).
Ciò posto, ad avviso del giudicante, la delibera assembleare impugnata, così come le due deliberazioni del Consiglio Direttivo, non sono affette da illegittimità né assunte in violazione di norme legali e/o regolamentari, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, che hanno In primo luogo, vengono eccepiti contro la delibera de qua il difetto di motivazione e la violazione in capo a di norme statutarie.
Il profilo di doglianza è infondato.
Infatti, esaminato il documento de quo, si ravvisa nelle contestazioni mosse ai coniugi un grado di specificità e chiarezza sufficiente a permettere di renderli edotti delle ragioni poste poi alla base dell’esclusione delle figlie dall’Associazione.
Al riguardo, si osserva che nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo vi è indicazione lineare e, sebbene succinta, intellegibile dei motivi di esclusione;
nella deliberazione assembleare, poi, detti motivi ricevono una descrizione più dettagliata ed esaustiva.
D’altro canto, esaminata l’opposizione 13.1.2024, proposta dai signori (cfr. doc. n. 2 fasc. attoreo) avverso le deliberazioni 4.1.2024 del Consiglio Direttivo, emerge come gli odierni ricorrenti avessero ben compreso la ragione alla base dell’esclusione dall’Associazione delle figlie, vale a dire il fatto che, pur avendo negato il consenso all’uso delle loro immagini, pretendevano di farle partecipare comunque a eventi/manifestazioni/esibizioni organizzati da e ciò nei termini già oggetto di missiva 13.11.2023 a firma del legale della parte odierna attrice (cfr. doc. n. 2 del fasc. convenuto). Quindi, il deficit di motivazione e la violazione delle norme statutarie lamentati dalle parti ricorrenti sono vizi insussistenti, emergendo sia dalle deliberazioni 4.1.2024 del Consiglio Direttivo, sia della delibera assembleare 23.2.2024, nonché – ancor prima – dalla lettera 13.11.2023 del legale dei signori (cfr. doc. n. 15 fasc. attoreo), il motivo alla base dell’esclusione, vale a dire la pretesa degli attori di far partecipare le figlie ad eventi/manifestazioni/esibizioni di , pur in assenza di autorizzazione all’uso delle immagini dell’evento (inevitabilmente comprensive delle figure delle figlie) e ciò sebbene ai genitori fossero state ben esplicitate le conseguenze scaturenti dal diniego del consenso e ciò in senso conforme allo Statuto dell’ (cfr. doc. n. 9 fasc. attoreo e doc. n. 2 del fascicolo La difesa attorea ha invocato altresì l’illegittimità della delibera di esclusione per “sviamento dalla causa tipica” (cfr. pag. 6-7 dello scritto introduttivo).
Al riguardo, i signori hanno evidenziato che la “vera” ragione alla base dell’esclusione sarebbe da rinvenire nel fatto che i ricorrenti hanno contestato ad la pubblicazione non autorizzata di foto/immagini delle figlie.
Anche tale profilo di doglianza è infondato, essendo sconfessato dalla piana lettura dei dati documentali.
Come sopra esposto, l’esclusione è basata sul fatto che i signori hanno intimato – per tramite del loro legale (cfr. doc. n. 15 fasc. attoreo e n. 2 fasc. resistente) – alla Associazione di far partecipare le figlie ad eventi/manifestazioni/esibizioni di , pur in assenza di autorizzazione all’utilizzo delle immagini dell’evento (inevitabilmente comprensive delle figure delle figlie) e ciò pur i genitori stessi essendo stati resi edotti che – assente il consenso all’uso delle immagini – tale partecipazione non avrebbe potuto aver luogo (cfr. doc. n. 9 fasc. attoreo e doc. n. 1 del fascicolo In ciò sta la “mancata adesione alle regole statutarie ed al regolamento dell’associazione” e messi in condizione per esercitare l’attività associativa anche nel rispetto degli altri soci aderenti” (cfr. deliberazioni 4.1.2024 del Consiglio Direttivo / delibera assembleare 23.2.2024). D’altro canto, è dato documentale il fatto che, dopo aver negato l’autorizzazione all’utilizzo delle immagini delle figlie con consapevolezza delle conseguenze scaturenti dal diniego (cfr. modulo sottoscritto dalla sig.ra il 10.10.2023, prodotto sub doc. n. 1 fasc. le parti attrici abbiano – con missiva 13.11.2023 a firma del legale – “esortato” l “a rivedere la citata clausola ed a permettere a di partecipare ai vari spettacoli/saggi/eventi, adottando i necessari accorgimenti;
ad esempio,oscurando il loro viso, rendendo irriconoscibile attraverso una sfocatura o la pixellatura, o evitando di riprenderle frontalmente, ma solo di spalle, al fine di non creare loro ulteriori pregiudizi”;
cosicché è circostanza pacifica che le parti ricorrenti hanno ritenuto di poter rivendicare uno statuto particolare per le proprie figlie, in violazione di una regola valida per tutti gli altri associati e logica nella condivisibile esigenza – legittimamente facente capo ad ed alla comunità dei soci di quest’ultima – di promuovere la propria partecipazione ad eventi organizzati dalla stessa Associazione o da altri soggetti.
Né può ritenersi che vi sia stata “costrizione” dei genitori nella scelta se autorizzare o meno l’uso delle immagini delle figlie minori.
Infatti, queste ultime non hanno sofferto limitazione alcuna nel frequentare le lezioni dei corsi di danza organizzati da (potendo così proseguire – in riservatezza – nel “percorso artistico sportivo che era stato formato per la realizzazione della loro personalità”), esclusa la partecipazione ad eventi eventi/manifestazioni/esibizioni;
salvo ritenere che è proprio questa dimensione “pubblica”, caratterizzata dalla “esibizione” delle proprie capacità davanti ad una platea, ad essere parte integrante e qualificante di tale “percorso artistico sportivo” di cui si legge nel ricorso, conclusione però non priva di elementi di contraddittorietà con la pretesa di partecipare ad eventi del genere senza però che possa diffondere le immagini non aventi altre finalità se non quella di dare concreta dimostrazione della bontà del “percorso artistico sportivo” offerto agli associati. Quindi, la delibera di esclusione è legittima e da ciò la non configurabilità di alcun danno risarcibile in capo alle parti attrici
; danni, d’altro canto, argomentati proprio muovendo dal presupposto – rivelatosi infondato – dell’illegittimità dell’esclusione (cfr. pagg. 6-7 dello scritto introduttivo).
Né l’esistenza di pregiudizi (patrimoniali e/o non patrimoniali) è stata provata – neppure su di un piano di tipo indiziario – avendo riguardo alle isolate pubblicazioni di immagini di cui ai docc. nn.12-13 fasc. attoreo, effettuate nell’arco temporale giugno-settembre 2023; immagini di gruppo, aventi ad oggetto attività caratteristiche dell’ e nelle quali si fa fatica a scorgere e riconoscere i singoli soggetti raffigurati (in una – la terza tra quelle prodotte – la foto è del tutto sfocata, essendo impossibile qualsiasi riconoscimento delle persone). D’altro canto, a riprova del fatto che immagini della tipologia di quelle agli atti non sono capaci di produrre alcun danno, va evidenziato che – come dedotto da (senza che gli attori abbiano contestato in modo specifico il punto) e risultante anche dal doc. n. 3 fasc. di parte convenuta – le figlie dei signori sono state iscritte ad altra scuola didanza,chehapubblicatosuisocialvideocheraffiguranounadelledueminori (in particolare, Quanto al regolamento delle spese di lite, esse – come per legge – seguono la soccombenza, con conseguente condanna delle parti ricorrenti, in via tra loro solidale, a rifonderle a quella resistente per l’importo liquidato in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l’oggetto della causa, l’esigua durata del giudizio, il fatto che si è tenuta una sola udienza in presenza e l’attività processuale svolta, precisato che nulla è liquidato per la “fase istruttoria e/o di trattazione” (che non vi è stata, stante il rinvio per decisione disposto all’esito della prima udienza) e che, ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire in misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. per la “fase decisionale” (stante la semplificazione di essa, con sentenza emessa ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c., a seguito di “trattazione scritta”). La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, – rigetta – per le ragioni indicate in sentenza – ogni pretesa azionata dalle parti ricorrenti nei confronti della parte resistente;
– condanna le parti ricorrenti, in via tra loro solidale, a rifondere le spese di lite alla parte resistente, liquidando a tale titolo l’importo di € 4.357,50 per compensi professionali, oltre oneri/accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
Monza, 12 giugno 2025 il Giudice NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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