Con la sentenza Cass. Civ., Sez. Un., n. 34469 del 27/12/2019, la Corte Suprema ha stabilito che un presunto diritto fornitura gratuita di energia, derivante da antichi diritti di derivazione d’acqua, non può essere opposto alle attuali società energetiche. La Corte ha chiarito che, dopo l’entrata in vigore del Testo Unico sulle Acque del 1933, qualsiasi diritto sull’uso delle acque pubbliche deve fondarsi su un provvedimento di concessione amministrativa. Gli accordi tra privati, anche se transattivi, non sono sufficienti a creare un diritto reale opponibile a terzi, e il ricorrente non ha provato di aver mai ottenuto tale riconoscimento formale.
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