Il Tribunale ha affermato che la costituzione di un fondo patrimoniale, seppur successiva al sorgere del credito, può essere dichiarata inefficace qualora il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore. La sentenza ha inoltre ribadito la piena revocabilità, come atto a titolo gratuito, della costituzione di fondo patrimoniale tra coniugi, in quanto non sussiste, neanche in tale ipotesi, alcuna contropartita a favore dei costituenti.
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