Un avvocato, sanzionato con la sospensione, ricorre in Cassazione lamentando la prescrizione dell'azione disciplinare. La Suprema Corte, tuttavia, non decide nel merito ma rileva un vizio di procedura: il ricorso è stato notificato al Consiglio Nazionale Forense (CNF), che è l'organo giudicante, e non al Consiglio dell'Ordine territoriale, che è la vera controparte necessaria. Di conseguenza, viene ordinata l'integrazione del contraddittorio avvocato, rinviando la causa per consentire la corretta notifica all'ente pretermesso.
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