Danno da fermo tecnico, natura dicotomica
Il danno da fermo tecnico è caratterizzato da una natura dicotomica: danno emergente e lucro cessante a norma di quanto previsto dall’art. 2056 c.c..
Il danno da fermo tecnico è caratterizzato da una natura dicotomica: danno emergente e lucro cessante a norma di quanto previsto dall’art. 2056 c.c..
Interpretazione del testamento, caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta.
Disconoscimento della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata.
Contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento dell’exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito.
La sentenza penale irrevocabile di condanna non è tuttavia vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili.
Prova della “participatio fraudis” del terzo, azione revocatoria ordinaria, atto dispositivo successivo al sorgere del credito.
La delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 485 c. c. (in termini Cass. Neppure l’assunzione della qualità di erede può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, né dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale (Cass. ,
Azione generale di arricchimento proposta nei confronti di una pubblica amministrazione, il riconoscimento dell’utilità non costituisce un requisito dell’azione.
Ipotesi di esperimento dell’azione ex art. 2043 cod. civ. non opera il regime probatorio speciale di presunzione della responsabilità del costruttore.
Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. Ed è proprio siffatto onere che può essere richiesto al compratore, ai sensi dell’articolo 1491 c. c. , il quale non postula una particolare competenza tecnica, né il ricorso all’opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell’uomo medio (Cass.
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