N. 148/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO
DI TRIESTE SECONDA
SEZIONE CIVILE
La Corte d’Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel. Dott. NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._141_2025_- N._R.G._00000148_2022 DEL_06_05_2025 PUBBLICATA_IL_06_05_2025
nella causa civile di II grado iscritta al n. 148/2022
RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 04/04/2022 C.F. e P.IVA:
con i proc. avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME del foro di Treviso e con il proc. e dom. Avv. NOME COGNOME del foro di Trieste giusta procura in calce all’atto di citzione d’appello;
– APPELLANTE – CONTRO (P.IVA.:
con i proc. avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Ancona e con il proc. e dom. avv. NOME COGNOME del Foro di Pordenone, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
–COGNOME e COGNOME INCIDENTALE – P.:
Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone numero 650 di data 12.10.2021 (pubblicata in data 13.10.2021), non notificata.
Causa iscritta a ruolo il 08.04.2022 e decisa nella camera di consiglio del 17.03.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l’appellante:
“Nel merito:
in parziale riforma dell’impugnata sentenza condannarsi la convenuta appellata al pagamento, a favore dell’appellante, della ulteriore somma per lucro cessante costituita dalla maggior Iva pagata per la ritardata trasformazione della struttura appartenente ad da piscina a parco acquatico nella misura indicata in narrativa della citazione di appello o in quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a spese generali, Iva e CAP del doppio grado di giudizio.
Rigettarsi l’appello incidentale svolto da In via istruttoria:
si insiste per l’ammissione delle prove orali dedotte nella memoria 183, sesto comma, nr. 2 c.p.c. datata 10/6/2020, nonché per la ammissione di CTU contabile così come richiesta nella citata memoria o secondo il diverso quesito che l’intestata Corte riterrà di dover formulare.
Si chiede la concessione dei termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche.
” Per parte appellata:
“ NEL MERITO:
“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, contrariis reiectis:
-Respingere con ogni e qualsiasi statuizione l’appello e tutte le domande, ivi compresa la domanda in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze professionali del duplice grado di giudizio.
-Confermare la sentenza n. 650/21 del Tribunale di Pordenone nella parte in cui, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , accerta e dichiara in € 19.520,00= il credito della nei confronti della per i motivi tutti di cui in narrativa.
– In via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, contrariis reiectis, condannare la ditta in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Cordenons (Pn), INDIRIZZO al pagamento della suddetta somma di euro 19.520,00 in favore della , in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Chiaravalle (An), INDIRIZZO oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi tutti di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali del duplice grado di giudizio,oltre alle spese di CTU e CTP.
– In via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la validità della clausola di cui al contratto n. 23/2018 che prevede la consegna di titoli a fine montaggio e conseguentemente accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale della per i motivi tutti di cui in narrativa.
Con ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali del duplice grado di giudizio.
-In via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, contrariis reiectis, ed in accoglimento dell’appello incidentale proposto da , respingere la domanda di risarcimento danni avanzata da e quantificata dal Giudice di primo grado vittoria di spese e compensi professionali del duplice grado di giudizio.
-In via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, contrariis reiectis, ed in accoglimento dell’appello incidentale proposto da , liquidare gli interessi moratori ex D. Lgs. n.231/02 dal dovuto al saldo effettivo sulla somma di € 19.520,00= riconosciuta dal Giudice di primo grado alla , per i motivi tutti di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali del duplice grado di giudizio.
– Confermare nel resto la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali del duplice grado di giudizio”.
IN INDIRIZZO
Riportandosi alle deduzioni di udienza del 29.5.2024 e alle osservazioni del CT di parte Ing. (all. 6 della perizia), in merito alla necessità di accertare la conformità del gioco alla specifica normativa UNI EN 1069-1 (in particolare artt. 7.4 e 5.4), si chiede che il CTU sia chiamato a chiarimenti sul seguente punto:
“Accerti il CTU se gli interventi eseguiti da sull’acquascivolo oggetto di causa siano stati eseguiti in conformità alle specifiche previsioni di cui alla normativa UNI EN 1069-1, con particolare riferimento agli artt. 7.4 e 5. -Si insiste, altresì, nelle richieste istruttorie già formulate nelle II° e III ° memorie istruttorie ex art. 183 VI° comma c.p.c. e nelle note di trattazione scritta per l’udienza del 17.7.2020 del giudizio di primo grado.
Ci si oppone a tutte le richieste istruttorie avversarie per i motivi tutti già esposti da con tutti i propri precedenti scritti difensivi.
Si chiede la concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionale e di replica.
dichiara di non accettare, come in effetti non accetta, il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove ex adverso sollevate.
” [… FATTO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di lla quale, con contratto n. 23/2018 concluso tra le parti il 21.03.2018, aveva commissionato la fornitura di attrezzatura ludica consistente in un “acquascivolo” da destinare a servizio della piscina scoperta già esistente presso il proprio circolo sportivo di Cordenons (PN) per il corrispettivo di €. 32.000,00 (oltre IVA) di cui €. 9.600,00 (oltre IVA) da versare alla firma del contratto, €. 3.200,00 + IVA alla fine del montaggio previsto per il 30.05.2018, ed il resto in sei rate di €. 3.200,00+IVA con scadenza fine mese a partire dal 30.07.2018 e fino al 30.12.2018. L’attrice esponeva che con dichiarazione dd.
31.05.2018 aveva attestato che la struttura era stata montata a regola d’arte e secondo i criteri indicati dalle norme vigenti, sicchè, dopo avere pagato il 26.03.2018 l’acconto di €. 9.600,00+IVA, aveva anche provveduto a pagare con bonifico il 15.06.2018 il secondo acconto di €. 3.200,00 (oltre IVA);
essendosi tuttavia manifestati dei vizi sugli scivoli, li aveva contestati con e-mail del 25.06.2018, e con e-mail del 26.06.2018 aveva anche contestato il numero dei pezzi installati indicato nella fattura emessa a saldo.
deduceva che, a seguito dell’ispezione effettuata in loco il 2.07.2018, la Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Cordenons aveva rilevato l’incompletezza della documentazione progettuale, per la mancanza dell’elaborato grafico della struttura e dell’attestato di idoneità del sottoscrivere le dichiarazioni di corretto montaggio secondo la normativa vigente in materia;
con e-mail del 2.07.2018 l’attrice aveva quindi sollecitato l’urgente invio della documentazione mancante, necessaria per ottenere l’omologazione del parco acquatico e la conseguente riduzione dal 22% al 10% dell’aliquota IVA sugli incassi;
la convenuta si era tuttavia rifiutata di consegnare la documentazione richiedendo a tali fini il pagamento di un costo aggiuntivo di €. 1.000,00 per il calcolo strutturale delle attrezzature, il pagamento in via anticipata la società attrice che successivamente si erano manifestati ulteriori vizi dell’attrezzatura, prontamente contestati, ma anche rispetto a tali problematiche si era limitata a riferire genericamente che i pezzi viziati sarebbero stati sostituiti “in garanzia” solo dopo la consegna dei titoli; nel frattempo, in data 13.07.2018, l’attrice, a dimostrazione della sua volontà conciliativa, aveva eseguito in anticipo il pagamento con bonifico della rata di €. 3.200,00 (oltre IVA) in scadenza il 30.07.2018, mentre vani erano risultati i solleciti, anche a mezzo legale, di invio della documentazione necessaria ad ottenere la registrazione come parco acquatico.
deduceva per i motivi esposti l’inadempimento contrattuale di sia per i vizi delle attrezzature ludiche fornite, sia per la mancata consegna dopo il collaudo a maggio 2018, e nonostante l’impegno contrattualmente assunto, della documentazione tecnica di conformità delle attrezzature rispetto alla normativa UNI EN 1069-1;
ciò aveva impedito alla Commissione summenzionata di procedere alla registrazione nel luglio 2018, con la conseguenza che non aveva potuto per l’anno 2018 (e non potrà nemmeno per il futuro) ottenere la trasformazione da piscina a parco acquatico e beneficiare così della riduzione dell’aliquota IVA dal 22% al 10%, con un danno da lucro cessante per i conseguenti minori corrispettivi incassati pari ad €. 16.243,00 per il 2018, oltre ai costi sostenuti per sopperire alle mancanze di controparte.
L’attrice chiedeva pertanto che venisse determinato il minor valore del bene con conseguente riduzione del prezzo di vendita nella misura da accertarsi in corso di causa, anche mediante CTU, e che, previa compensazione del residuo credito della convenuta con il danno riconosciuto all’attrice e quantificato in €. 39.019,53 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarebbe stata accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, fosse condannata a pagare la differenza a credito di , oltre rivalutazione dal dovuto al saldo. Costituendosi in giudizio eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adito, essendo stata prevista in contratto la competenza del Tribunale di Ancona;
sempre in via preliminare eccepiva contratto era la controparte, in quanto dopo il montaggio del gioco non aveva consegnato i titoli delle rate pattuite per il pagamento.
Nel contratto era stato, infatti, previsto che la consegna del gioco doveva avvenire entro il 20.05.2018, il collaudo entro il 30.05.2018 ed il pagamento del corrispettivo doveva essere eseguito come segue:
– €. 9.600,00+IVA alla sottoscrizione del contratto;
€. 3.200,00 +IVA alla fine del montaggio ed il resto in sei rate mensili di €. 3.200,00+IVA ciascuna “con titolo a fine montaggio” a partire dal 30.07.2018 e fino al 30.12.2018.
Parte attrice, pur “consapevole che avrebbe scontato gli effetti in banca o, più precisamente, avrebbe scontato le fatture e ceduto il credito alla propria Banca qualora alla Banca fossero stati mostrati gli assegni in garanzia” (così a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta) non aveva mai inteso consegnare i titoli sicchè la convenuta, non potendo scontare le fatture, si era vista costretta a rientrare con la banca di circa €. 39.000,00, pari al prezzo del gioco venduto, e del tutto legittimamente si era rifiutata di consegnare la documentazione mancante. Contestava la convenuta la sussistenza dei vizi denunciati (che, se davvero presenti, non avrebbero permesso l’utilizzazione del gioco, che invece era sempre regolarmente avvenuta, e che, in ogni caso, sarebbero stati eliminati in garanzia qualora controparte fosse stata adempiente alle proprie obbligazioni contrattuali) e del danno indicato in €. 16.243,00 per non avere potuto usufruire di agevolazione IVA, affermando che la trasformazione da piscina a parco acquatico non era stata concessa per irregolarità estranee all’intervento di contestava, altresì, i preventivi di spesa prodotti da ed i documenti sub 28-29 riportanti un presunto fatturato e comunque non costituenti prova sotto alcun profilo. Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna di a pagarle il credito residuo, pari alle ultime cinque rate per complessivi €. 16.000,00+IVA, oltre ad €. 800+IVA per differenza prezzo, e quindi, in totale, €. 20.496,00 comprensivo di IVA, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, nonché al Tribunale di Pordenone, ritenuta la causa matura sulla scorta della documentazione versata in atti e senza necessità di ulteriore istruttoria, con sentenza n. 650/2021 rigettava l’eccezione di incompetenza e la domanda di riduzione del prezzo avanzata dall’attrice; accertato l’inadempimento della convenuta, accoglieva la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall’attrice e, per l’effetto, accertava che parte attrice era creditrice della somma di €. 15.260,00 all’attualità, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
il giudice accoglieva inoltre la domanda riconvenzionale di adempimento e, per l’effetto, accertava e dichiarava che parte convenuta era creditrice nei confronti dell’attrice della somma di €. 19.520,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni veniva rigettata e l’attrice veniva condannata al pagamento in favore della convenuta della differenza in via capitale di €. 4.260,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, da calcolarsi sull’intera somma di cui la convenuta era stata dichiarata creditrice, detratti gli interessi legali calcolati sull’intera somma di cui l’attrice era stata dichiarata creditrice;
le spese di lite venivano compensate integralmente.
Il Tribunale qualificava giuridicamente il contratto intercorso tra le parti come appalto e riteneva nulla la clausola relativa al pagamento del corrispettivo nella parte in cui prevedeva che il pagamento delle ultime sei porzioni del corrispettivo avvenisse con “con consegna del titolo a fine montaggio”;
secondo il primo giudice tale clausola, dal tenore poco chiaro, pareva significare che la società attrice si era impegnata a consegnare a fine montaggio dei corrispondenti assegni (titoli di credito) aventi valore di garanzia:
tuttavia la consegna di assegni con funzione di garanzia e non di pagamento veniva ritenuta nulla per contrarietà a norme imperative, comportando l’emissione di assegni in bianco o post-datati, in violazione alla normativa in materia di assegni bancari.
Dalla nullità della predetta clausola, rilevata d’ufficio, ma sulla quale era stato garantito il contradditorio, derivava che il comportamento tenuto da e la mancata consegna della documentazione fondata sull’eccezione di inadempimento di controparte rispetto alla consegna dei quanto riguarda i vizi lamentati dall’attrice, il comportamento concretamente assunto da secondo il giudice integrava di fatto un’accettazione di quanto denunziato con impegno a rimediare ai vizi medesimi (docc. 20-21 attorei), pur rinviando ogni prestazione alla consegna – indebita- degli assegni in garanzia. Così individuato l’inadempimento della convenuta consistente nell’omessa consegna del certificato di idoneità per la dichiarazione di corretto montaggio degli scivoli e della copia del progetto con riportati dimensionamento dei pezzi e calcolo strutturale, nonché nell’omessa prestazione di garanzia per i vizi denunciati, le domande avanzate da ai sensi dell’art. 1668 c.c. venivano ritenute fondate.
Secondo il giudice, rispetto alla domanda di riduzione del prezzo non vi era prova del minor valore o rendimento dell’opera eseguita;
per quanto riguarda invece la domanda di risarcimento del danno, la stessa veniva ritenuta accoglibile nella misura in cui l’attrice aveva dimostrato con documentazione di avere sostenuto esborsi in ragione degli inadempimenti della convenuta, con particolare riferimento ai costi sostenuti per rimediare ai vizi e procurarsi la documentazione di cui necessitava, per un ammontare complessivo di €. 15.032,28 che, rivalutata all’attualità, ammontava ad €. 15.260,00.
Il giudice riteneva invece non accoglibile la domanda di risarcimento del lucro cessante, consistito nell’aver dovuto versare un importo maggiore a titolo di IVA, per mancanza di adeguata documentazione circa il nesso di causalità e circa le effettive entrate dell’attrice e gli effettivi versamenti di imposta, non potendosi demandare una così complessa ricostruzione ad una CTU fiscale/contabile dai profili esplorativi.
Ritenuta fondata anche la domanda riconvenzionale di adempimento del saldo del prezzo limitatamente a quanto era stato pattuito tra le parti e pari ad €. 19.520,00 IVA inclusa, ed operata la compensazione parziale tra i rispettivi crediti, il giudice quantificava un credito a favore di di €. 4.260,00 come indicato in dispositivo.
il primo motivo l’appellante contestava il mancato riconoscimento del danno da lucro cessante per l’applicazione dell’IVA al 22% anziché al 10%.
Sosteneva l’appellante che il Tribunale aveva errato nel ritenere mancante la prova del nesso di causa tra la mancata consegna dell’elaborato grafico della struttura e dell’attestato di idoneità da parte di e l’impossibilità di ottenere la trasformazione da piscina a parco acquatico con relativa registrazione, da cui era conseguita la perdita della riduzione IVA sui biglietti d’ingresso dal 22 al 10%.
Evidenziava l’appellante che in ordine alle effettive entrate della società era stato dimesso il registro dei corrispettivi per il periodo estivo del 2018 e del 2019, da cui risultava che i minori incassi, per la differenza di aliquota IVA, erano stati di €. 16.243,87 nel 2018 e di €. 14.445,34 nel 2019, operazione questa puramente matematica di scorporo dell’imposta dal prezzo del biglietto, mentre il versamento della maggior imposta era atto dovuto, e non vi era ulteriore necessità di dimostrarlo.
Quanto poi al mancato espletamento di CTU contabile sul presupposto della natura esplorativa della stessa, deduceva che non era chiaro perché una CTU contabile, qualora ritenuta necessaria, sulle scritture obbligatorie che la società poteva mettere a disposizione dovesse ritenersi esplorativa, come argomentato dal primo giudice.
L’appellante concludeva pertanto per la parziale riforma della sentenza ed insisteva in via istruttoria anche per l’ammissione delle prove orali nonché per CTU contabile.
si costituiva in giudizio proponendo appello incidentale con tre motivi.
Con il primo motivo, l’appellata contestava la sentenza di primo grado con riguardo alla consegna dei titoli e alla validità della clausola contrattuale, sostenendo che il primo giudice aveva errato a ritenere nulla la clausola contrattuale individuando in assegni detti titoli, senza che ciò risultasse dall’istruttoria.
mero titolo di esempio dal difensore, la cui dichiarazione sfavorevole al cliente costituirebbe mero indizio senza assurgere a prova;
i titoli ai quali facevano riferimento le parti non sarebbero stati dunque assegni e, se così fosse stato, controparte nella mail del 10.07.2018 avrebbe scritto “assegni” e non “titoli”.
Evidenziava poi l’appellata che non aveva mai contestato la validità di tale clausola, limitandosi ad eccepire l’inadempimento contrattuale di controparte, e sosteneva che dalla validità della clausola conseguirebbe che l’unica parte inadempiente sarebbe proprio per non avere consegnato i titoli al momento del montaggio del gioco.
Con il secondo motivo, in punto domanda di risarcimento dei danni per vizi e difetti e somma liquidata , l’appellata deduceva l’inammissibilità della compensazione operata dal Tribunale.
Contestava poi che il comportamento tenuto dalla convenuta potesse integrare accettazione dei vizi denunciati con impegno a porvi rimedio, come ritenuto in sentenza:
al contrario nulla di ciò si ricaverebbe dai docc. 20-21 citati dal Tribunale, nei quali era stato ammesso un unico vizio, ossia la bocca di ingresso dello scivolo crepata, cosa ben diversa dal riconoscere tutti i vizi/difetti ed impegnarsi a rimediarli.
Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere il rimborso di spese per €. 15.032,28 a titolo di risarcimento danni sulla base di documentazione dimessa dall’attrice, che costituiva mera allegazione di parte al pari della perizia prodotta, e senza considerare che alcuni preventivi/fatture dimessi erano relativi a lavori/prestazioni non pertinenti, in quanto non dovute da (vedi, ad es. quelle per la trasformazione da piscina a parco acquatico) ed altre si riferivano ad interventi di manutenzione ordinaria degli scivoli che erano a carico dell’attrice o ad interventi non previsti in contratto. Conseguentemente, non potendo operarsi alcuna compensazione stante l’infondatezza delle domande avversarie, l’appellata deduceva che doveva essere condannata a pagare l’intero prezzo il terzo motivo di appello incidentale lamentava il mancato riconoscimento degli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 sulla somma capitale dovutale.
In replica ai motivi avversari, e con riguardo al primo motivo, l’appellata ribadiva la tardività della domanda di risarcimento danni da lucro cessante relativamente all’anno 2019, avanzata dall’attrice solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. con conseguente ampliamento della domanda e del quantum risarcitorio per fatti verificatisi dopo la notificazione dell’atto di citazione ed in assenza di preventiva negoziazione assistita.
Nel merito sosteneva l’infondatezza del motivo, in quanto sarebbe stato comunque in facoltà di controparte variare il costo del biglietto, e non provata sarebbe l’asserita perdita di IVA, perché avrebbe dovuto produrre quanto meno estratto autentico delle scritture contabili e registri IVA, mentre aveva prodotto solo delle fotocopie che erano state contestate e disconosciute.
Con riguardo al secondo motivo, l’appellata deduceva che il CTU non avrebbe comunque potuto procedere ad alcuna perizia sulla base della sola documentazione ex adverso prodotta.
Con ordinanza di data 28.06.2023 la Corte, rimettendo la causa in istruttoria, disponeva CTU ed affidava al c.t.u. ing. l’incarico di accertare se le problematiche lamentate da sugli scivoli acquatici fossero imputabili a vizi e/o difetti della struttura e/o carenze od errori di progettazione o montaggio da parte di nonché di verificare la pertinenza e congruità sia delle fatture di cui chiedeva il rimborso quali costi sostenuti per porre rimedio ai vizi e/o difetti addebitabili alla controparte, sia degli esborsi (per prestazioni professionali ed altro) documentate in causa che affermava di avere dovuto affrontare per sopperire alla mancata consegna da parte di dei documenti di conformità dell’acquascivolo (UNI EN 1069-1) come prevista nel contratto n. 23/2018 stipulato tra le parti. *** 1. Secondo un ordine logico-giuridico è opportuno prendere in esame l’appello incidentale al fine di.1
Il primo giudice aveva rilevato d’ufficio la nullità della clausola contrattuale che prevedeva il pagamento delle ultime cinque rate del prezzo “con titolo a fine montaggio” ricavando che per “titoli” le parti intendessero riferirsi ad “assegni” da un passaggio contenuto a pag. 4 della comparsa di risposta, ma che era stato ripetuto con le medesime parole anche nella prima e nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Si osserva ulteriormente al riguardo che nelle mail che le parti si scambiarono le stesse avevano fatto sempre genericamente riferimento a “titoli” e neppure i capitoli di prova per testi dedotti dalle parti valgono a chiarire la volontà delle parti.
Reputa la Corte che sia quindi corretto quanto statuito dal primo giudice, dovendo evidenziarsi che in ben tre atti processuali la convenuta ha fatto riferimento ad “assegni” che per le modalità ed i tempi di consegna dovevano essere evidentemente rilasciati a garanzia, con conseguente nullità della clausola.
Peraltro neppure in questo grado l’appellata ha definitivamente chiarito cosa fossero i titoli, ipotizzando a mero titolo esemplificativo che potesse trattarsi di cambiali.
L’appellante ha invece evidenziato che in seguito le parti, per gli ulteriori pagamenti, avevano cambiato modalità di pagamento indicando il pagamento con bonifici, il che comprova che l’emissione di assegni doveva essere solo a garanzia, e quindi nulla.
Si osserva ulteriormente che già dopo 25 giorni dal montaggio aveva iniziato a denunciare la comparsa di vizi/difetti sugli scivoli (che non può ritenersi strumentale visto che quanto meno un vizio era stato ammesso dalla convenuta) ed a quel punto ragionevolmente non avrebbe potuto rischiare di consegnare dei titoli a garanzia del pagamento delle ultime cinque rate, che controparte avrebbe potuto mettere all’incasso senza prima rimediare ai vizi.
Deve ritenersi per i motivi esposti confermato che non poteva avvalersi dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per rifiutare la consegna della documentazione di conformità.
Con riguardo al secondo motivo di appello incidentale, si deve rilevare che la comparsa di vizi e/o difetti sulla struttura era stata denunciata con varie e-mail da a cominciare dal 25.06.2018, per proseguire con altri vizi il 26.06., l’11.07., il 7.08.2018;
ogni difetto era stato documentato fotograficamente in causa e quanto meno quello della crepa sulla bocca di ingresso dello scivolo era stato riconosciuto con mail del 13 e del 16.07.2018, con la quale rispondeva che il pezzo andava cambiato.
Deve altresì evidenziarsi che non era mai intervenuta a verificare in loco i vizi ed aveva sempre subordinato gli interventi al rilascio dei titoli.
2.1
Quanto alla determinazione del danno emergente, aveva affermato di avere sostenuto delle spese per porre rimedio ai vizi ed alle inadempienze in generale della controparte, anche con riferimento alla mancata consegna della documentazione che serviva per la registrazione da piscina a parco acquatico, con incarichi dati a professionisti in tal senso:
a fronte delle contestazioni ed essendo necessario accertare se tutte le spese fossero pertinenti, necessitate dall’inadempimento di quest’ultima e congrue, è stata disposta una c.t.u..
2.2
Il ctu nella propria relazione ha anzitutto evidenziato che “le problematiche lamentate in atti e risultanti dalla documentazione fotografica depositata dalla stessa sono state visionate in occasione dei sopralluoghi effettuati.
Trattasi di problematiche che ineriscono sia la parte iniziale del gioco ossia il punto nel quale l’utilizzatore entra nello scivolo che le connessioni tra le singole tubazioni che collegate una di seguito all’altra conferiscono alla scivolo la conformazione oggi visibile in sito”.
Il ctu ha precisato che “gli interventi correttivi posti in essere dalla … nella quasi totalità dei casi risultano
essere stati effettuati in corrispondenza dei punti di collegamento tra due “tubi” consecutivi.
Gli interventi sono consistiti nella aggiunta di profili curvi in acciaio posti in corrispondenza del punto di unione tra un tubo e quello successivo”.
al costruttore anche con riferimento alla documentazione che lo stesso deve fornire.
Con successivo scambio di corrispondenza la si era impegnata a dare anche la relazione di calcolo strutturale (si cfr. paragrafo 5.6.1 e 5.6.3).
– A seguito del montaggio del gioco veniva rilasciata in data del 31.05.2018 da dichiarazione di corretto montaggio (si cfr. paragrafo 5.5);
– Il montaggio del gioco avveniva in assenza di una progettazione strutturale intendendo con ciò una progettazione redatta prima della sua realizzazione e relativa a quello specifico gioco.
Sul punto si osserva che la relazione di calcolo (si cfr. paragrafo 5.5) che si era impegnata a dare (si cfr. paragrafo 5.6.1 e 5.6.3) reca la data del 31.05.2018 ossia successiva al montaggio del gioco e coincidente con la dichiarazione di corretto montaggio.
Va peraltro rilevato che tale relazione risulterebbe, dalla corrispondenza in atti, essere in realtà stata redatta successivamente a tale data (si cfr. paragrafo 5.6.2).
Con riferimento alla citata relazione di calcolo ci si limita ad osservare che la stessa prende in esame, ai fini delle verifiche, singoli elementi strutturali senza analizzare il comportamento del “gioco” nella sua totalità mentre con riferimento alla connessione tra due tubi consecutivi, si rileva una differente distribuzione della bullonatura rispetto a quanto visibile in sito.
Non si rilevano all’interno della relazione informazioni in ordine alle modalità operative di serraggio dei bulloni.
Il gioco dopo un breve lasso temporale ha presentato problematiche in ordine alle quali vi è evidenza documentale sia nella corrispondenza presente in atti che dalla relazione del CTP ing. (si cfr. paragrafo 5.8).
Il manuale uso e manutenzione predisposto dall’ing. su incarico della (si cfr. paragrafo 5.3) così come il fascicolo tecnico (si cfr. paragrafo 5.4) non riportano alcuna informazione in ordine alle modalità di serraggio dei collegamenti bullonati, alla necessità o meno di elementi necessari ad aumentare la superficie di diffusione del carico derivante dal tiro del bullone ctu ha altresì evidenziato, anche a seguito delle osservazioni del CTP di parte appellata, che si era assunta l’onere della progettazione. Come rilevato dal ctu, l’opera eseguita ha presentato fin dall’inizio delle problematiche, che a parere del ctu si sarebbero potute evitare nel caso in cui il calcolo fosse stato fatto prima, in quanto il montatore della struttura avrebbe potuto disporre, già all’atto del montaggio, delle necessarie informazioni, che avrebbero consentito al montatore di realizzare l’opera così come precedentemente validata attraverso un calcolo;
allo stesso modo si sarebbe potuto intervenire sul gioco a valle della sua realizzazione.
Il ctu ha concluso pertanto ritenendo sussistenti carenze di progettazione e di montaggio dalle quali erano derivati i vizi e difetti presenti sulla struttura, posto che il solo montaggio non era stato in grado, nel caso concreto, di evitare le problematiche appalesatesi.
2.3
In risposta al quesito il ctu ha inoltre verificato la pertinenza e congruità sia delle fatture di cui chiede il rimborso quali costi sostenuti per porre rimedio ai vizi e difetti addebitabili alla controparte, sia degli esborsi, per prestazioni professionali ed altro, documentati che l’appellante afferma di avere dovuto affrontare per sopperire alla mancata consegna dei documenti di conformità dell’opera.
Il ctu è giunto alla seguente quantificazione:
complessivi euro 9.022,65 per prestazioni professionali e analisi materiali, complessivi euro 2.904,62 per costi sostenuti.
2.4 A questi si deve aggiungere una fattura per euro 3.000,00 (fatt.2/2020- doc.64 e 65) relativa ad attività di analisi con professionisti per la messa a norma degli scivoli incluso incarico a professionisti e aziende esterne per esecuzione dei lavori necessari.
Il ctu ha evidenziato al riguardo che tali attività dovevano essere comunque svolte da qualcuno, ma che non vi sono in atti informazioni sufficienti ed oggettive per comprendere l’impegno profuso, ore e numero dei sopralluoghi, durata degli incontri, ed ha pertanto affermato di non avere elementi ctp di parte appellante ha replicato al riguardo che si era trattato di una attività svolta per 14 mesi dalla come da mail dimesse, e che considerando un costo orario di 50 euro l’ora, per circa 60 ore, su 14 mesi si sarebbe trattato di sole 4 ore al mese. Reputa la Corte che anche tale spesa debba essere inclusa;
l’attività svolta dal sig. per conto della è documentata dalle mail da 13 a 21 di parte appellante, e peraltro dal doc.19 emerge anche l’esecuzione di un sopralluogo per la verifica di vizi;
come confermato dal ctu, tali attività, con contenuto anche tecnico, dovevano essere comunque eseguite da qualcuno
, e la quantificazione proposta dall’appellante, alla luce delle osservazioni del ctp, pare condivisibile anche sotto il profilo equitativo.
2.5
Le osservazioni residue dell’appellata con riferimento alla ctu si incentrano sul fatto che il consulente non avrebbe esaminato le modifiche apportate unilateralmente alla struttura dall’appellante con riguardo alla normativa UNI EN 1069-1, che prevede che ogni modifica deve essere effettuata solo dopo avere consultato il fabbricante costruttore;
si tratterebbe pertanto di modifiche unilateralmente apportate da Tale deduzione pare superabile in quanto proprio il fabbricante si è rifiutato di intervenire sulla struttura per riparare i vizi, costringendo a provvedervi autonomamente;
eventuali difformità di tali interventi alla normativa potrebbero al più riguardare responsabilità verso terzi, o limitazioni della garanzia, che in questa sede non sono in questione.
Con riguardo agli interventi successivi effettuati dall’appellante il ctu ha evidenziato che la relazione dell’ing. per riguardava la struttura originaria, e che all’atto del sopralluogo era ben chiaro cosa era stato fatto dalla e quali erano gli interventi posti in essere dalla Il ctu ha altresì rilevato che il ctp di parte appellata non ha supportato le proprie affermazioni circa lo stato attuale dell’attrazione producendo una verifica, un calcolo, una analisi della struttura nella posti in essere e non rende disponibile alcun calcolo a supporto delle proprie affermazioni; peraltro le lesioni si erano appalesate subito dopo il montaggio del gioco.
Il ctu ha evidenziato che ha redatto una dichiarazione di corretto montaggio del gioco, che attesta che lo stesso era stato montato a regola d’arte e secondo i criteri indicati dalle norme vigenti, mentre per la messa in servizio erano necessari altri documenti.
Ritiene conclusivamente il Collegio che il ctu abbia risposto esaurientemente ai quesiti e alle osservazioni dei ctp, e che pertanto le sue conclusioni possano essere poste a base della decisione, affermandosi l’inadempimento di e quantificando l’ammontare complessivo delle spese conseguentemente sostenute dall’appellante in euro 14.927,27.
3.
Quanto al terzo motivo di appello incidentale, lo stesso è relativo al mancato riconoscimento in favore dell’appellata dei richiesti interessi moratori ex D.Lgs.231/02, essendo stati invece riconosciuti gli interessi legali.
Anche questo motivo deve essere disatteso, stante l’accertato inadempimento della Secondo Cass.21315/2017 “Il contraente che si avvale legittimamente del diritto di sospendere l’adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell’inadempimento dell’altra parte non può essere considerato in mora e non è, perciò, tenuto al pagamento degli interessi moratori, non essendo applicabile l’art. 1224 c.c., se non nei limiti in cui l’eccezione è proporzionata all’inadempimento della controparte;
nei contratti sinallagmatici, la valutazione di detta proporzionalità è rimessa all’apprezzamento del giudice del merito e va effettuata in termini oggettivi, con riferimento, cioè, all’intero equilibrio del contratto ed alla buona fede”.
Secondo Cass.n.149266/2010 “La parte che si avvale legittimamente del suo diritto di sospendere l’adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell’inadempimento dell’altra non può essere considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento degli interessi moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall’altra parte per il mancato adempimento, nei termini previsti dal all’omesso pagamento della prestazione pecuniaria (Nella specie, si trattava di un contratto di compravendita nel quale la parte acquirente aveva giustificato il mancato pagamento del saldo a causa delle difformità e dei vizi del materiale consegnato)”. 4.
Passando ad esaminare l’appello principale, i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e devono essere respinti.
La questione della risarcibilità del lucro cessante per applicazione dell’Iva al 22% in luogo del 10% è stata risolta dal primo giudice sotto il profilo dell’onere della prova.
Reputa invece il Collegio che tale pretesa sia nel merito infondata.
ha richiesto il risarcimento del danno da lucro cessante per il 2018 ed il 2019;
per tale secondo anno parte appellata ha contestato che si tratterebbe di domanda nuova, ma deve ritenersi invece che essa costituisca solo un ampliamento del petitum per fatti successivi all’instaurazione della causa, rispetto ai quali non avrebbe avuto senso espletare la procedura della negoziazione assistita.
L’appellante ha lamentato che, mantenendo il prezzo del biglietto di ingresso ad €. 13,00, non ha potuto beneficiare dell’IVA al 10% prevista per il parco acquatico in quanto non aveva ottenuto la registrazione dalla Commissione a causa dell’inadempimento dell’appellata, ed aveva dovuto pagare l’aliquota del 22%.
Si osserva tuttavia che l’IVA per l’imprenditore è solo una partita di giro;
pertanto se ha applicato sui ricavi il 22% ha comunque potuto dedurre il 22% anche sui costi (tanto è vero che le stesse fatture emesse da applicano l’IVA al 22%).
Poiché l’Iva va calcolata sul prezzo del servizio, se in precedenza il biglietto aveva un costo di 13 euro con inclusa Iva al 22%, e negli anni 2018 e 2019 il biglietto è rimasto invariato, si deve dedurre che l’appellante ha riscosso l’imposta dai clienti con aliquota del 22%, e quindi era tenuta a riversarla in tale misura allo Stato, mentre non pare fondato avanzare ora il diritto a trattenerne una parte. .
Conclusivamente, anche alla luce della ctu espletata, i crediti dell’appellante devono essere quantificati in complessivi euro 14.927,27, in luogo dei 15.260,00 accertati in primo grado;
il credito residuo di (senza riconoscimento dei richiesti interessi moratori) deve essere accertato come da sentenza di primo grado in euro 19.520,00.
6.
Si osserva che rispetto alle spese sostenute come riconosciute dal giudice in primo grado, la consulenza tecnica ha portato ad accertare una differenza minima in favore dell’appellante incidentale, il che giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio;
per i medesimi motivi
devono essere interamente compensate le spese di ctu.
Sussistono in capo all’appellante principale i presupposti di cui all’art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall’art.1, c.17, L. 228/12.
La Corte d’Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di , così provvede:
respinge l’appello principale;
in parziale accoglimento dell’appello incidentale ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza n. 650/2021, accerta e dichiara che è creditrice nei confronti di della somma di euro 14.927,27, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo;
compensa parzialmente tale credito con il credito di pari ad euro 19.520,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna al pagamento in favore di della somma capitale di euro 4.592,73, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e che saranno calcolati sull’intera somma di cui l’appellata è dichiarata creditrice, detratti gli interessi legali calcolati sull’intera somma di cui l’appellante è stata dichiarata creditrice;
integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti;
pone a definitivo carico delle parti per metà ciascuno le spese di CTU sostenute nel secondo grado del giudizio;
dà atto della sussistenza, in capo all’appellante principale, dei presupposti di cui all’art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall’art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 19.03.2025 Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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