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Codice Civile
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comparsa di risposta

Nell’ordinamento giudiziario italiano la comparsa di risposta è il primo atto defensionale compiuto dal convenuto in un processo civile, e consiste in un atto simile all’atto di citazione ma non contenente la vocatio in ius e che inoltre non può definire l’oggetto del processo, in quanto già determinato dall’attore. Con la comparsa di risposta il convenuto deve porre le proprie difese, prendendo posizione sulle domande svolte dall’attore, nonché presentare le eccezioni non rilevabili d’ufficio e la domanda riconvenzionale (o le domande riconvenzionali, se più di una). Deve inoltre indicare i mezzi di prova che intende utilizzare nel corso del giudizio. Le eccezioni non rilevabili d’ufficio,ma soltanto dalla parte, sono dette “in senso stretto”, mentre quelle rilevabili d’ufficio, che non vanno proposte a pena di decadenza nella comparsa, sono dette “in senso lato”. Il convenuto deve proporre, inoltre, a pena di decadenza le domande riconvenzionali e le chiamate in causa del terzo. Le prime non necessitano di una vocatio in ius in quanto sono rivolta a chi è già parte del processo, mentre le secondo necessitano di una vocatio in ius perché sono rivolte ad un terzo estraneo al processo che quindi ha bisogno di essere “chiamato” in causa appunto. Le domande riconvenzionali e le chiamate di terzo in causa sono dunque i veicoli processuali per proporre nuove domande. Ove il convenuto voglia chiamare un terzo in causa può , nella stessa comparsa, chiedere al giudice di fissare una nuova udienza di comparizione per poter citare il terzo nei termini dell’art 163 bis. Se vi è sufficiente tempo per la citazione invece si procede direttamente senza chiedere la fissazione della nuova udienza. Il giudice non può valutare l’opportunità della chiamata in causa. Il suo è un provvedimento vincolato. Può inoltre accadere che la domanda riconvenzionale sia nulla. Essa viene sanata con il deposito di una memoria contenente l’integrazione degli elementi carenti. L’efficacia della domanda sarà però ex nunc, cioè la domanda si considera proposta dal momento in cui è compiuto l’atto integrativo.

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