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Derivati

Definizione

In finanza, è denominato strumento derivato (o anche, semplicemente derivato) ogni contratto o titolo il cui prezzo sia basato sul valore di mercato di un altro strumento finanziario, definito sottostante (come, ad esempio, azioni, indici finanziari, valute, tassi d'interesse). Gli utilizzi principali degli strumenti derivati sono la copertura di un rischio finanziario (detta hedging), l'arbitraggio (ossia l'acquisto di un prodotto in un mercato e la sua vendita in un altro mercato) e la speculazione. Le variabili alla base della quotazione dei titoli derivati sono dette attività sottostanti e possono avere diversa natura: può trattarsi di azioni, di obbligazioni, indici finanziari, di commodity come il petrolio o anche di un altro derivato, ma esistono derivati basati sulle più diverse variabili, perfino sulla quantità di neve caduta in una determinata zona, o sulle precipitazioni in genere. I derivati sono oggetto di contrattazione in molti mercati finanziari, e soprattutto in mercati al di fuori dei centri borsistici ufficiali, ossia in mercati alternativi alle borse vere e proprie, detti OTC, over the counter: si tratta di mercati creati da istituzioni finanziarie e da professionisti tramite reti telematiche e che, di solito, non sono regolamentati.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Validità contratti derivati: firma del cliente sufficiente per la banca?
Un Investitore ha citato in giudizio una Banca per ottenere la nullità di due contratti derivati, sostenendo la mancanza della forma scritta (specificamente, la firma della banca) e l'inadempimento degli obblighi informativi. La Corte d'Appello aveva respinto le sue richieste. La Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che per la validità contratti derivati, la firma del solo cliente sul contratto-quadro e la consegna di una copia sono sufficienti, poiché la norma tutela l'investitore. Ha anche ritenuto che la Banca avesse adempiuto ai suoi doveri informativi, basandosi sul profilo di rischio dichiarato dall'Investitore. Il ricorso principale dell'Investitore è stato rigettato, con condanna al pagamento delle spese legali.
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Cessione d’azienda bancaria: stop ai debiti pregressi
Una società ha citato in giudizio una banca, poi posta in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo la nullità di alcuni contratti di investimento in derivati e la restituzione delle somme perse. Nel giudizio è subentrata la banca cessionaria che ha acquistato le attività della vecchia banca. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di cessione d'azienda bancaria regolata dal decreto legge 99 del 2017, i debiti e le passività derivanti da violazioni nella prestazione di servizi di investimento sono espressamente esclusi dal trasferimento. Di conseguenza, la banca cessionaria non risponde di tali debiti, mancando di titolarità passiva. La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso della banca cessionaria, rigettando definitivamente le domande risarcitorie e restitutorie formulate dalla società investitrice.
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Errore revocatorio: i limiti del ricorso bancario
Un investitore ha proposto ricorso per revocazione contro un'ordinanza della Corte di Cassazione, sostenendo che i giudici fossero incorsi in un errore revocatorio nel valutare la sua consapevolezza circa le perdite subite in operazioni su derivati. Il ricorrente lamentava la mancata comunicazione del superamento delle soglie di perdita e l'illegittima chiusura delle posizioni da parte della banca. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le doglianze non riguardavano una svista percettiva sui documenti di causa, bensì una contestazione della valutazione giuridica e interpretativa già operata nel precedente grado di giudizio.
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Intermediazione finanziaria: validità contratti banca
La Corte di Cassazione ha affrontato un complesso caso di intermediazione finanziaria relativo alla validità di contratti quadro e operazioni in derivati (options). I ricorrenti avevano impugnato la decisione della Corte d'Appello che confermava la validità dei contratti bancari nonostante la mancata firma dell'intermediario e la presunta mancanza di causa. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando in primis il difetto di rappresentanza di uno dei ricorrenti e, nel merito, la mancanza di specificità delle doglianze. È stato ribadito che la sottoscrizione del cliente e la consegna della copia sono sufficienti a integrare il requisito della forma scritta richiesto dal T.U.F.
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