REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE SEZIONE SECONDACIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._169_2025_- N._R.G._00000186_2024 DEL_30_05_2025 PUBBLICATA_IL_30_05_2025
nella causa civile iscritta al n. 186 del ruolo 2024, avente ad
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 525/2024, pubblicata in data 29 aprile 2024, in punto:
assicurazione contro i danni;
causa vertente TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME per mandato alle liti esteso su su documento informatico separato ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c. APPELLANTE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c. APPELLATA trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l’appellante:
“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Trieste, contrariis rejectis, in riforma dell’impugnata sentenza n. 525/2024, rep. 667/2024, pronunciata in data 29.4.2029 dal Giudice del Tribunale di Udine, Dott. COGNOME nel contenzioso rubricato al n. 2457/2021 R.G., pubblicata in data 29.4.2024 e notificata in data 2.5.2024, rigettarsi qualsivoglia richiesta e/o eccezione formulata da ed accogliersi le seguenti conclusioni:
nel merito in via principale, in accoglimento del primo motivo di gravame, respingersi la domanda di condanna generica ex art. 278 formulata da per insussistenza dei presupposti per le ragioni tutte esposte.
In subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse sussistenti i presupposti per accogliere la domanda di condanna generica ex art. 278 c.p.c. formulata da dichiarare la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Udine nella parte in cui è stata pronunciata condanna generica ex art. 278 c.p.c. non seguita da ordinanza di prosecuzione del giudizio per la determinazione del quantum;
in accoglimento del secondo motivo di gravame, rigettare la richiesta di di risarcimento del danno all’immagine perché infondata in fatto ed in diritto, non avendo controparte assolto all’onere probatorio sulla medesima incombente e non essendovi i presupposti per imputare a una mala gestio con riferimento alla questione del risarcimento del danno in favore dei prossimi congiunti del in accoglimento del terzo motivo di gravame, rigettare la richiesta di di liquidazione degli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. sulla somma di euro 200.000 dalla stessa versato ai prossimi congiunti ciò stante il difetto dei presupposti applicativi della norma succitata, dichiarando altresì la nullità della sentenza di primo grado sul punto per apparente. Per l’effetto, accertato che ha provveduto a dare esecuzione integrale alla sentenza di primo grado, erogando in data 23.5.2024 anche la somma corrispondente agli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. sull’importo di euro 200.000 (pari ad euro 97.648,36, cfr. doc. 4 appello)
e versando in data 24.7.2024 la somma di euro 30.162,33 corrispondente a quanto liquidato nella sentenza di primo grado a titolo di danno all’immagine oltre interessi (cfr. doc. 8 appello), disporsi la restituzione in favore di delle somme erogate dalla stessa in esecuzione della sentenza di primo grado che risulteranno in eccesso rispetto a quanto risulterà di effettiva debenza.
Spese di lite rifuse per il presente grado.
” Per l’appellata:
“a) dichiari la Corte d’Appello inammissibile e/o, comunque, rigetti per le ragioni tutte esposte l’appello proposto da nei confronti di e, per l’effetto, ogni domanda ed eccezione avversaria reietta, confermi integralmente la sentenza del Tribunale di Udine n. 525/2024 pubblicata in data 29/4/2024;
in ogni caso, fermo restando quanto già evidenziato anche in ordine alla formazione del giudicato interno sui capi della sentenza di primo grado non impugnati da parte appellante, accolga la Corte le conclusioni formulate da nel corso di tale grado di giudizio, ogni domanda ed eccezione avversaria reietta, e quindi:
b) accerti e dichiari la Corte per le ragioni tutte esposte l’operatività della garanzia assicurativa prestata da in favore di in forza della polizza n. NUMERO_DOCUMENTO, la mala gestio dell’odierna appellante e l’inadempimento della stessa agli obblighi assunti nei confronti della propria assicurata, odierna appellata, nonché l’esistenza i danni conseguentemente causati all’appellata stessa;
c) accerti e dichiari la Corte l’obbligo di di versare direttamente ai danneggiati quanto ai medesimi risultasse dovuto a titolo risarcitorio in dell’infortunio mortale occorso al sig. e/o di tenere integralmente indenne di ogni conseguenza che le è derivata o dovesse derivarle in relazione alla responsabilità civile dalla stessa assunta in conseguenza di tale sinistro, anche oltre il limite del massimale, per le ragioni tutte esposte;
d) condanni la Corte per le ragioni esposte corrispondere a la somma di euro 200.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi sul capitale via via rivalutato – da calcolarsi al saggio di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. per il periodo successivo alla notifica del presente atto di citazione – dall’11/11/2020 (data in cui è stato effettuato il pagamento:
doc. 14) al saldo, nonché a risarcirle il danno all’immagine, da quantificarsi nella misura che risulterà in corso di causa o che fosse ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
e) condanni, inoltre, la Corte, con statuizione generica ex art. 278 c.p.c., a risarcire a ogni ulteriore danno dalla stessa subito o subendo, anche a titolo di “perdita di chance”, per effetto dell’inadempimento agli obblighi assunti con il contratto assicurativo di cui alla polizza n. NUMERO_DOCUMENTO e del mancato tempestivo risarcimento del danno ai congiunti del sig. per le spese per la difesa propria e dei sig.ri nell’ambito del procedimento penale n. 3644/2018 R.G.N.R. nonché per il deteriorarsi dei rapporti con i sig.ri , per le ragioni tutte esposte; f) condanni la Corte d’Appello, in ogni caso, a rifondere a le spese di lite anche del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria:
si insiste, nella misura in cui la Corte d’Appello ritenga necessario un approfondimento istruttorio, per l’ammissione delle istanze istruttorie formulate da in primo grado con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di data 24/1/2022 e quindi, senza che ciò implichi dell’inversione dell’onere probatorio gravante sull’appellante né rinuncia agli effetti della non contestazione ai sensi dell’art. 115
c.p.c., si chiede l’ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che dal 2003 opera in Italia e all’estero nel settore della costruzione e del montaggio di carpenterie industriali, nonché delle manutenzioni e istallazioni di impianti industriali (doc. 27, all. 2, che si rammostra)”;
2) “Vero che conosciuta per la qualità del servizio offerto ai clienti dalla fase di progettazione dell’impianto industriale sino al collaudo dell’impianto stesso e per garantire ai propri lavoratori di operare in sicurezza”;
3) “Vero che ha conseguito le certificazioni UNI EN ISO 9001 e BS OHSAS 18001:2007 a seguito dei controlli dalla stessa effettuati, tramite i propri capocantiere, in ordine al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, della formazione fornita ai propri dipendenti e della predisposizione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e dei manuali delle procedure di gestione della sicurezza (docc. 44-50, che si rammostrano)”;
4) “Vero che annovera fra i propri clienti, sin dagli anni ’90, RAGIONE_SOCIALE
, RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE”;
5) “Vero che, come risulta anche dal doc. 37, che si rammostra, a seguito della conclusione del contratto di somministrazione fra in data 6/8/2018 il sig. si è recato presso la sede di Udine di e che in tale occasione egli ha sottoscritto con la medesima il contratto di prestazione di lavoro n. 10/2018/38671 di cui ai docc. 28 all. 5 e 33, che si rammostrano”;
6) “Vero che, nel mese di agosto 2018, inviava tutte le comunicazioni obbligatorie relative ai lavoratori interinali dalla stessa assunti attraverso il servizio informatico della Regione Campania (docc. 32; 69-71, che si )”;
7) “Vero che in data 7/8/2018 alle ore 7.45 il sig. si è incontrato con il sig. , vice-presidente di e che entrambi si sono recati, unitamente al sig. , presso lo stabilimento di Fanna di , del cui cantiere il sig. rivestiva la qualifica di preposto e capo cantiere”;
8) “Vero che era stata incaricata da di realizzare una struttura metallica per la rimozione del trasformatore presente all’interno della cabina elettrica denominata ‘RAGIONE_SOCIALE 1 (docc. 28 all. 2; 72, che si rammostrano)”;
9) “Vero che, avendo trovato aperta la porta della cabina elettrica di cui al capitolo che precede, il sig. e il sig. alle ore 8.05 sono entrati all’interno della cabina stessa e il sig. ha invitato il sig. ad iniziare a smontare il coperchio del trasformatore ivi presente”;
10) “Vero che, a seguito dei fatti oggetto del capitolo che precede, il sig. si è allontanato dalla cabina elettrica, lasciando solo il sig. si è incontrato con il sig. responsabile della manutenzione meccanica ”;
11) “Vero che il sig. , rientrato dopo 10 minuti all’interno della cabina elettrica denominata ‘RAGIONE_SOCIALE, ha rinvenuto il sig. privo di sensi accasciato sul radiatore posto davanti al trasformatore e, corso presso gli uffici di , ha allertato i soccorritori”;
12) “Vero che il personale interno di e i sanitari del “118” – intervenuti presso lo stabilimento di alle ore 8.32 – hanno praticato al sig. operazioni di rianimazione sino alle ore 9.26, quando ne è stato dichiarato il decesso (doc. 27 all. 4, che si rammostra)”;
13) “Vero che nel corso delle indagini preliminari relative al procedimento n. 3644/2018 RGNR la moglie, i genitori e i fratelli del sig. per il tramite dell’avv. NOME COGNOME hanno intimato a dei danni subiti in conseguenza del decesso del sig. pur manifestando la disponibilità ad agire esclusivamente in sede civile nei confronti dei responsabili, qualora fosse stata corrisposta in loro favore una provvisionale”;
14) “Vero che in data 11/11/2020 ha corrisposto a favore della moglie superstite, dei genitori e dei fratelli del sig. la somma di euro 200.000,00, come risulta anche dal doc. 15, che si rammostra”;
15) “Vero che, a seguito del pagamento di cui al capitolo che precede, all’udienza del 17/11/2020 l’avv. COGNOME ha revocato la costituzione di parte civile e il sig. è stato ammesso al patteggiamento ex art. 444 c.p.p.
, avendo il Pubblico Ministero prestato il proprio consenso e il giudice dichiarato di ritenere la pena congrua a seguito dell’avvenuto risarcimento parziale del danno, come risulta anche dai docc. 16-17, che si rammostrano”;
16) “Vero che a seguito della pubblicazione degli articoli di stampa di cui ai docc. 10 e 56, che si rammostrano, i sig.ri hanno ricevuto dai clienti di da vicini e conoscenti richieste di informazioni sulla vicenda dell’infortunio occorso al sig. sul procedimento penale apertosi a carico loro e di nonché sulle ragioni per cui si sarebbe rifiutata di risarcire i congiunti della vittima”;
17) “Vero che i sig.ri , a seguito dell’udienza 15/6/2020, hanno contestato a che, se la Società avesse risarcito i congiunti del sig. el corso delle indagini preliminari, avrebbero evitato il rinvio a giudizio”;
18) “Vero che il sig. , a seguito dell’udienza del 17/11/2020, ha dichiarato che, se la Società avesse risarcito i congiunti del sig. durante le indagini preliminari, avrebbe potuto chiedere e ottenere l’applicazione di una pena inferiore a quella comminatagli con la sentenza di patteggiamento”;
19) “Vero che i sig.ri , parlando con i dipendenti di del rinvio a giudizio nel procedimento penale n. 3644/18 RGNR, hanno dichiarato di “sentirsi traditi” dalla Società, avendo essi lavorato dal 2003 a favore di e ricoperto entrambi anche la qualifica di Presidente della Società”;
20) “Vero che, fra i lavoratori di i sig.ri sono gli unici ad aver lavorato a favore della Società dal 2003 a oggi”;
21) “Vero che i lavoratori di nello svolgimento dei loro compiti, sono soliti consultarsi abitualmente con i sig.ri e chiedono loro consigli e suggerimenti”;
22) “Vero che il sig. è in possesso di abilitazioni di primo soccorso, antincendio, uso dei carri ponte e delle piattaforme e svolge le funzioni di capocantiere e preposto presso i cantieri e SIAT”;
23) “Vero che il sig. svolge le funzioni di capocantiere e preposto presso il cantiere RAGIONE_SOCIALE
24) “Vero che, per l’attività difensiva in relazione al procedimento penale n. 3644/2018 RGNR dopo l’udienza del 15/6/2011, ha sinora corrisposto la somma di euro 26.693,72 a favore degli avv.ti NOME e NOME COGNOME e quella di euro 1.198,00 a favore dell’avv. NOME COGNOME per l’assistenza al sig. nel corso della deposizione testimoniale del 14/10/2021, come risulta anche dal doc. 62, che si rammostra”.
Indicandosi quali testi su tutti i capitoli i sig.ri:
c/o con sede in Porpetto (UD), INDIRIZZO
c/o con sede in Pasian di Prato (UD), INDIRIZZO;
da Trieste (TS), INDIRIZZO;
c/o RAGIONE_SOCIALE
, stabilimento di Fanna (PN), INDIRIZZO
ing. , da Udine (UD), INDIRIZZO
c/o filale di Udine (UD), INDIRIZZO
avv. e NOME COGNOME c/o filiale di Napoli, con sede in Pozzuoli (NA), INDIRIZZO;
avv. NOME COGNOME con studio in Udine (UD), INDIRIZZO;
, da Casarsa della Delizia (PN), INDIRIZZO.
Ogni altro mezzo riservato.
” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 7.7.2021 aveva convenuto innanzi al Tribunale di Udine al fine di sentir accertare l’operatività della garanzia assicurativa relativa alla polizza r.c.t.
stipulata con la convenuta, comprendente la “responsabilità civile, personale e diretta dei dipendenti dell’ per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi” – per tali intendendosi, a termini di polizza, sia i dipendenti dell’ , sia prestatori d’opera non dipendenti, prestatori di lavoro interinale, ed altri lavoratori disciplinati dal d.lgs. 276/2003 – in relazione agli infortuni, escluse le malattie professionali, subiti nello svolgimento delle loro mansioni, nonché l’inadempimento e la mala gestio della compagnia assicuratrice, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni. La società attrice aveva in particolare allegato che in data 7/8/2018 si era verificato presso il cementificio RAGIONE_SOCIALE di Fanna (PN) un infortunio sul lavoro a seguito del quale era deceduto il sig. lavoratore interinale alle dipendenze di il quale stava svolgendo attività lavorativa in somministrazione in proprio favore;
che nel procedimento penale originato dall’infortunio i difensori di quelli del preposto e del proprio legale rappresentante avevano trasmesso alla convenuta sin dalla conclusione delle indagini preliminari, avvenuta nel luglio 2019, gli atti del procedimento penale, provvedendo in data 16.7.2019 tramite broker e in data 9.10.2019 consegna diretta, contestualmente chiedendo di indennizzare i congiunti della vittima, così da evitarne la costituzione di parte civile e alleggerire le rispettive posizioni, consentendo l’accesso ad eventuali riti alternativi; che tuttavia la convenuta dopo un primo contatto diretto con i danneggiati era receduta dalle trattative senza giustificazione;
che all’udienza preliminare del 15.6.2020 i congiunti della vittima si erano costituiti parte civile, formulando richiesta di risarcimento danni per euro 900.000,00;
che in mancanza di risarcimento la richiesta di patteggiamento avanzata dal era stata ritenuta incongrua e ne era seguito il rinvio a giudizio, con ampio risalto sugli organi di stampa;
che si era pertanto vista costretta a corrispondere di tasca propria ai congiunti della vittima l’importo di euro 200.000,00 al fine di ottenere la revoca della costituzione di parte civile, in tal modo consentendo la riproposizione della richiesta di patteggiamento rigettata in sede di udienza preliminare.
Ciò premesso, la società attrice aveva lamentato che si era resa inadempiente agli obblighi di polizza, in violazione dei doveri di correttezza su di sé gravanti, con conseguente mala gestio;
che si trovava esposta, in caso di condanna, a pesanti sanzioni, mentre qualora la Compagnia avesse risarcito il danno prima dell’apertura del dibattimento avrebbe potuto beneficiare della riduzione da un terzo a due terzi delle sanzioni pecuniarie ex d.lgs. 231/2001 cit. ed evitare l’applicazione di sanzioni interdittive, oltre all’ulteriore riduzione prevista per entrambe le tipologie di sanzione in caso di accesso al rito abbreviato;
che aveva dovuto corrispondere in proprio, sostituendosi alla convenuta, la somma di euro 200.000,00;
che aveva subito un rilevante danno all’immagine, essendo emerso sugli organi di stampa che non intendeva risarcire i danneggiati, quando in realtà ciò era esclusivamente imputabile all’inadempimento della Compagnia assicuratrice;
che si erano inoltre “deteriorati i con i sig.ri , da sempre figure chiave all’interno dell’impresa” i quali avevano contestato di non aver potuto beneficiare di un alleggerimento della propria posizione processuale, essendosi sentiti in qualche modo “traditi” dalla società, il che si era tradotto “anche in una minor efficienza e produttività del loro operato.
” L’attrice aveva pertanto concluso chiedendo la condanna della convenuta al versamento della somma di euro 200.000,00 anticipata ai congiunti della vittima, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sul capitale via via rivalutato al saggio di cui all’art. 1284, comma 4, cod. civ. per il periodo successivo alla notifica dell’atto di citazione, nonché a tenerla indenne per le spese di difesa nella fase del dibattimento per sé e per il proprio legale rappresentante, che sarebbero state evitate in caso di giudizio abbreviato; aveva inoltre chiesto la condanna della convenuta a risarcire direttamente i congiunti dell’infortunato ovvero a tenerla integralmente manlevata e indenne dalle loro pretese, a rimborsare le spese maturate o che “dovrà sostenere, a causa dell’inadempimento della convenuta”, a risarcire gli importi relativi alle sanzioni pecuniarie e interdittive cui dovesse essere condannata ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e a risarcire il danno conseguente alle notizie apparse sui quotidiani a principale diffusione in Regione, ma anche a livello nazionale, ove si era dato ampio risalto al mancato risarcimento dei congiunti della vittima nonostante il tempo trascorso dall’infortunio. si era costituita contestando nell’an e nel quantum le pretese avversarie e deducendo che da informazioni apprese dal Servizio di Prevenzione era sorto un legittimo dubbio sulla possibilità di una modificazione della scena dell’infortunio e di una falsificazione della documentazione contrattuale relativa al rapporto di somministrazione ed alla preventiva formazione del lavoratore infortunato che aveva pertanto ritenuto opportuno attendere gli sviluppi del procedimento penale in modo da approfondire gli elementi relativi alla dinamica, ai rapporti tra i soggetti interessati e alle rispettive responsabilità. Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 29 aprile 2024 con la quale era stato statuito quanto segue:
“a) dichiara l’operatività della garanzia assicurativa prestata da in favore di in forza della polizza n. NUMERO_DOCUMENTO nonché la mala gestio della convenuta b) e per l’effetto, dichiara l’obbligo di di versare direttamente ai danneggiati quanto ai medesimi risultasse dovuto a titolo risarcitorio in conseguenza dell’infortunio mortale occorso al sig. e/o di tenere integralmente indenne di ogni conseguenza che le è derivata o dovesse derivarle in relazione alla responsabilità civile dalla stessa assunta in conseguenza di tale sinistro, anche oltre il limite del massimale; c) condanna a corrispondere a la somma di euro 200.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi come indicati in motivazione;
d) condanna, altresì, la convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, di euro 30.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della presente pronunzia al saldo;
e) condanna, con statuizione generica ex art. 278 c.p.c., la convenuta a risarcire all’attrice ogni ulteriore danno dalla stessa subito o subendo, anche a titolo di “perdita di chance”, per effetto dell’inadempimento agli obblighi assunti con il contratto assicurativo di cui alla polizza n. NUMERO_DOCUMENTO e del mancato tempestivo risarcimento del danno ai congiunti del sig. f) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, delle spese di lite che liquida in euro 28.621,00 a titolo di compenso, euro 558,65 a titolo di spese vive, oltre al rimborso delle spese generali, c.n.a. e iva come per legge.
” tale decisione, premessa la sussistenza della responsabilità dell’attrice ex art. 2049 cod. civ., era stato evidenziato che dagli atti del procedimento penale emergeva che il preposto aveva ordinato al lavoratore infortunato di svitare il pesante coperchio in metallo di un trasformatore presente nella cabina elettrica del sito produttivo della ;
che questi nell’atto di rimuovere il coperchio era rimasto folgorato per contatto con alcune parti del trasformatore, subendo una scarica elettrica di 400 watt che ne aveva determinato il decesso per arresto cardio-respiratorio;
che con il proprio incauto comportamento il preposto aveva disatteso tutta la procedura concordata il giorno avanti, facendo entrare nella cabina il lavoratore ed ordinandogli di smontare la copertura del trasformatore senza attendere l’intervento del personale specializzato della ditta committente e la messa in sicurezza del sito.
Era stato inoltre osservato che, come emerso dall’istruttoria penale, il lavoratore doveva ritenersi di fatto inserito nell’organizzazione lavorativa della società attorea;
che il preposto aveva quindi assunto nei confronti dello stesso la posizione di garanzia a tutela dell’integrità psico-fisica del prestatore;
che eventuali irregolarità in ordine alla instaurazione del rapporto di lavoro non potevano in ogni caso esimere la convenuta dal prestare adempimento al contratto di assicurazione;
che la responsabilità civile della società sussisteva, quanto meno ex art. 2049 cod. civ., malgrado la successiva assoluzione del legale rappresentante in sede penale.
Affermata dunque l’operatività della polizza, era stata accertata la mala gestio della compagnia, stante l’evidente responsabilità civile e penale del preposto e la conseguente responsabilità civile della società, e ciò anche in considerazione del fatto che nel costituirsi in giudizio la compagnia convenuta non aveva contestato né di aver ricevuto, all’epoca della conclusione delle indagini preliminari, gli atti del procedimento penale le contestuali richieste di indennizzare i prossimi congiunti della vittima, né il fatto di essere receduta in sede di trattative con i danneggiati, pur avendo dichiarato che avrebbe avanzato un’offerta. Era inoltre stata accolta la domanda relativa alla restituzione dell’importo anticipato di euro 200.000,00 ed era stato ritenuto sussistente un danno all’immagine ex art. 2059 cod. civ., liquidato in via equitativa nell’importo di euro 30.000,00 in valori attuali, essendo stato documentato che dagli organi di stampa appariva che l’attrice non intendeva risarcire i danneggiati ed essendo il conseguente discredito in realtà imputabile all’inadempimento della compagnia.
Da ultimo, era stata accolta la domanda di condanna generica di risarcire a per ogni ulteriore danno dalla stessa subito o subendo, anche a titolo di “perdita di chance” conseguente all’accertato inadempimento agli obblighi assunti con il contratto assicurativo e al mancato tempestivo risarcimento del danno ai congiunti del lavoratore infortunato.
aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 29.5.2024;
si era costituita resistendo all’impugnazione;
radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c., la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appellante la lamentato con il primo motivo che il giudice di primo grado aveva erroneamente accolto la domanda di condanna generica ex art. 278 c.p.c.;
non avendo la società attrice chiesto di poter rimettere la valutazione del quantum debeatur ad un separato giudizio, si sarebbe infatti dovuta riaprire l’istruttoria ai fini della del quantum e quindi respingere la pretesa risarcitoria in difetto di prova;
era inoltre stata omessa ogni valutazione sia pure sommaria e probabilistica circa la portata dannosa della condotta, non essendo stati allegati sufficienti elementi per poter ritenere sussistenti, sia pure in via meramente probabile, i danni futuri lamentati.
Con il secondo motivo ha lamentato l’erroneo riconoscimento della mala gestio e del danno all’immagine;
l’assicurata avrebbe infatti omesso di riferire sia nella fase iniziale, sia nel corso del procedimento penale e sia ancora nella prosecuzione del giudizio di primo grado, poi concluso con l’assoluzione della e del suo legale rappresentante, circostanze rilevanti ai fini della corretta istruzione del sinistro, rendendo quindi necessario attendere la definizione del procedimento penale;
era poi da escludersi la possibilità di un componimento bonario, stante l’entità delle pretese avanzate dai prossimi congiunti dell’infortunato, pari a euro 900.000, e il fatto che gli stessi avevano proposto un ulteriore giudizio prospettando una responsabilità solidale della committente.
Il danno all’immagine non poteva ritenersi provato, potendo le ragioni del mancato risarcimento “essere molteplici” e non avendo la notizia avuto risonanza a livello nazionale, essendo rimasta circoscritta al Nord Est e alla Provincia di Taranto ove risiedeva la famiglia di origine dell’infortunato;
il discredito era in ogni caso ascrivibile alla “superficialità” con cui aveva gestito la specifica posizione lavorativa.
Con il terzo motivo ha lamentato l’erronea liquidazione degli interessi moratori ex art. 1284, comma, 4 cod. civ., rilevando che tale norma poteva ritenersi applicabile solo in presenza di obbligazioni pecuniarie di matrice contrattuale e non anche in caso di obbligazioni derivanti da fatto illecito.
prima censura svolta con il primo motivo è infondata;
come infatti rilevato dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 29862 del 12/10/2022 (pag. 9 motivazione) “la domanda di danno può essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica senza che sia necessario il consenso del convenuto.
Tale facoltà costituisce infatti espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall’ordinamento.
Spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell’insussistenza del danno:
domanda che, se proposta, ribalterà sull’attore l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare del danno.
” Deve dunque ritenersi pacificamente ammessa la possibilità di promuovere ab origine un giudizio limitato al solo an debeatur, costituendo tale azione un’espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall’ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell’attore a forme di tutela cautelare o speciale, generalmente ricondotte alla possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale.
È invece fondata la seconda censura svolta con il medesimo motivo.
Già all’epoca della decisione di primo grado erano infatti venuti meno i requisiti della probabilità o verosimiglianza dei prospettati danni futuri, essendo in particolare il pericolo di perdita di chances lavorative correlate all’irrogazione di sanzioni pecuniarie e interdittive ex d.lgs. n. 231/2001 già venuto meno per effetto della assoluzione dell’attrice e del suo legale rappresentante, mentre altre possibili voci di danno o erano già sussistenti, ed andavano quindi adeguatamente dettagliate e quietanzate, o erano state allegate in forma del tutto generica ed assertiva. Sono invece infondate le censure svolte con i successivi motivi.
Quanto al danno all’immagine, va infatti rilevato che gli articoli di stampa offerti in comunicazione, come del resto ammesso dalla stessa odierna appellante, avevano avuto indiscussa diffusione sia nel territorio del nord est, nel quale pacificamente opera la società appellata, sia in quello della Provincia di Taranto, dove risiede la famiglia della vittima;
devono pertanto ritenersi provati sia l’elemento della rilevante diffusione, sia lo strepitus fori, all’evidenza correlato prima ancora che alla responsabilità della al fatto che la stessa non aveva indennizzato i familiari della vittima malgrado il tempo trascorso dall’epoca dell’infortunio;
fatto, quest’ultimo, inconfutabilmente collegato al ritardo nell’adempimento del contratto assicurativo.
L’impugnata decisione va inoltre confermata anche quanto alla ritenuta sussistenza della responsabilità contrattuale dell’assicuratore per mala gestio (cd. propria), stante il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell’assicurata per violazione dell’obbligo dell’assicuratore di comportarsi secondo correttezza nell’esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. Nel caso di specie è infatti pacifico il ritardo nell’adempimento, a fronte del quale non possono ritenersi dimostrati validi motivi per mandare esente l’onerata dalla conseguente responsabilità. Da un lato è infatti incontroversa la ricezione da parte della appellante dei solleciti di pagamento in concomitanza con la trasmissione, da parte dell’assicurata, degli atti delle indagini preliminari, mentre dall’altro non possono ravvisarsi validi motivi, come ampiamente illustrato nelle pagine da 12 a 14 della decisione di primo grado, per procrastinare l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione, risultando in particolare conclamata, già sula base della documentazione penale relativa alla fase procedimentale, la responsabilità civile dell’assicurata ex art. 2049 cod. civ. giustificava, pertanto, quanto meno l’obbligo di corresponsione di una provvisionale, essendo la pretesa svolta dai familiari della vittima ben inferiore al massimale assicurato, pari a cinque milioni di euro a sinistro, e potendo utilmente attingersi, ai fini del quantum, ai parametri delle tabelle milanesi vigenti all’epoca del fatto. Anche il secondo motivo è infondato ed altrettanto è a dirsi quanto al terzo, relativo al tema degli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 cod. civ. Premesso che la stessa norma afferma che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, va infatti rilevato che, come affermato dalla S.C. (ordinanza n. 7677 del 22/03/2025) “il saggio d’interessi previsto dall’art. 1284, comma 4, cod. civ. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale – che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura – a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d’applicazione. ” L’appello dovrà pertanto essere accolto per quanto di ragione limitatamente alla seconda censura proposta con il primo motivo, con conseguente esclusione della condanna generica ex art. 278 c.p.c. di cui al capo e).
Andranno invece confermate le restanti statuizioni ed andrà per l’effetto respinta la domanda restitutoria relativa alle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado.
Quanto al regolamento delle spese del doppio grado del giudizio, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, le stesse andranno compensate per un quarto, con condanna dell’odierna appellante alla rifusione della restante parte.
La Corte d’Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 525/2024, pubblicata il 29 aprile 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
In parziale riforma dell’impugnata sentenza, che quanto al resto conferma, accerta che nulla deve l’odierna appellante alla parte appellata a titolo di condanna generica ex art. 278 c.p.c. in forza di quanto statuito nel capo e) del dispositivo della decisione di primo grado;
Compensa per un quarto tra le parti del spese del doppio grado del giudizio e per l’effetto condanna alla rifusione della restante parte, spese che liquida, per la quota, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 21.000,00 quanto al primo grado ed euro 12.000,00 quanto al secondo, oltre al contributo unificato, spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025 IL
CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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