Definizione
L'applicazione della pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento sulla pena, è un istituto del diritto processuale penale italiano disciplinato dal punto 45 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 ("Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale") e dall'art. 444 come modificato dalla legge 12 giugno 2003, n. 134. È un rito alternativo che necessita dell'accordo tra le parti. Gli organi competenti sono il GIP, il GUP e il giudice del dibattimento.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 7.934 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2019–2026). Nel 80% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 15%
- Rigettato 4%
- Inammissibile 80%
- Estinto 0%
- Altro 1%
Provvedimenti per anno
2019
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 768%
- Penale Sez. 218%
- Penale Sez. 615%
Precedenti più richiamati
- Cass. 1032/2019in 602 provvedimenti
- Cass. 28742/2020in 535 provvedimenti
- Cass. 4727/2018in 716 provvedimenti
- Cass. S.U. 21368/2019in 296 provvedimenti
- Cass. 15553/2018in 334 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
L'Imputato ha concordato con la pubblica accusa l'applicazione della pena davanti al Giudice per le indagini preliminari. Successivamente, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la motivazione sulla congruità della pena, la qualificazione giuridica del reato e la mancata verifica di cause di non punibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro patteggiamento. I Supremi Giudici hanno ribadito che l'accordo sulla pena è un negozio processuale irrevocabile, impugnabile solo per vizi tassativi previsti dalla legge, come l'illegalità della pena o un errore evidente e immediato sul tipo di reato. Mancando questi presupposti, la Corte ha condannato l'Imputato alle spese e a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'imputato ha concordato con il pubblico ministero una pena di cinque anni di reclusione e oltre quindicimila euro di multa per violazioni in materia di stupefacenti. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione denunciando la mancanza di motivazione sull'eventuale proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del patteggiamento, precisando che la legge consente il ricorso solo per vizi del consenso, difformità tra accordo e sentenza o pena illegale. Contestare la motivazione sull'assenza di cause di non punibilità, peraltro a fronte di prove evidenti e confessione, non rientra tra i motivi consentiti. I giudici hanno condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un imputato ha concordato l'applicazione della pena davanti al Tribunale. Successivamente, ha presentato ricorso per Cassazione contestando il difetto di motivazione della pronuncia. I giudici di legittimità hanno respinto l'impugnazione senza fissare una pubblica udienza. La legge circoscrive in modo rigoroso i casi in cui è consentito il ricorso contro il patteggiamento, limitandoli a specifiche violazioni legali e precludendo la censura sulla motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l'imputato a pagare le spese del procedimento, oltre a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Due imputati hanno concordato la pena con la Procura per reati di spaccio di stupefacenti, ottenendo l'applicazione della sanzione patteggiata. Successivamente, entrambi hanno proposto un ricorso contro patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione. Il primo imputato ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto riconoscere la fattispecie di lieve entità e ha contestato l'eccessività degli aumenti per la continuazione. La seconda imputata ha lamentato una contraddizione tra le motivazioni e il conteggio finale della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. La legge limita le impugnazioni contro le sentenze patteggiate a rari casi di errore manifesto o pena illegale. I giudici hanno confermato le pene concordate e hanno condannato ciascun ricorrente a versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un imputato ha concordato una sentenza di patteggiamento per detenzione di stupefacenti e possesso abusivo di munizioni. Il Tribunale ha applicato la pena concordata aumentando sia il carcere sia la multa per l'illecito minore sulle munizioni. Il giudice ha inoltre ordinato la confisca del telefono e delle schede telefoniche senza motivarne l'effettivo utilizzo nei reati. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato. I giudici hanno chiarito che il sequestro definitivo dei beni richiede una motivazione reale e che l'aumento per il reato minore alternativo doveva riguardare una sola specie di pena. L'accordo viziato ha comportato l'annullamento integrale della pronuncia.
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Un condannato ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto contro una decisione della Suprema Corte. L'uomo sosteneva che i giudici avessero travisato una perizia tecnica sulla scrittura del cancelliere nel verbale d'udienza, negando ingiustamente la presenza di un secondo difensore mai avvisato del deposito della sentenza di condanna. La Corte di Cassazione ha confermato l'esistenza della svista nella lettura della perizia, ma ha dichiarato inammissibile il ricorso. Lo sbaglio materiale non possedeva il requisito indispensabile della decisività, poiché la precedente pronuncia poggiava su solide motivazioni autonome, tra cui le manomissioni dell'atto di nomina e un pregresso giudicato esecutivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Il liquidatore di una società ha concordato una pena di un anno di reclusione per il reato di omessa dichiarazione IVA, avendo evaso oltre 146.000 euro. Il Giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti, concedendo la sospensione condizionale ed escludendo le pene accessorie, ma ha omesso del tutto di disporre la confisca dei beni. La Procura Generale ha impugnato la sentenza denunciando la mancata misura patrimoniale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la confisca obbligatoria nel patteggiamento per reati tributari si applica sempre, anche in assenza di sequestro preventivo anteriore, e non rientra nel divieto generale delle pene accessorie. Gli atti tornano al giudice di merito per accertare se eseguire il prelievo diretto o per equivalente.
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Un imputato e un coimputato hanno concordato una pena detentiva inferiore a due anni di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il giudice per le indagini preliminari ha ratificato l'accordo, ma ha aggiunto d'ufficio le sanzioni interdittive fallimentari, vietando loro l'esercizio di imprese commerciali e uffici direttivi. L'imputato principale ha impugnato la sentenza denunciando l'illegittimità di tali sanzioni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che in tema di patteggiamento e pene accessorie, una sanzione concordata inferiore ai due anni vieta l'applicazione di qualsiasi misura interdittiva fallimentare. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento, cancellando le sanzioni accessorie sia per il ricorrente sia per il coimputato che non aveva presentato ricorso.
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L'Imputato, accusato di reati sugli stupefacenti, ha concordato una pena con il pubblico ministero davanti al giudice. Successivamente, il suo difensore ha contestato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un difetto di motivazione sulla congruità della pena e sul mancato proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La legge stabilisce limiti rigorosi per l'impugnazione del patteggiamento, consentendo il ricorso solo per violazioni di legge specifiche, come vizi della volontà o pena illegale, ed escludendo le censure sulla motivazione. L'Imputato ha quindi perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese di giustizia e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato, accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ha concordato la pena davanti al giudice dell'udienza preliminare. Successivamente ha presentato ricorso per cassazione lamentando l'errata qualificazione giuridica del fatto. La difesa sosteneva che il reato andasse inquadrato nella fattispecie autonoma di lieve entità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura d'urgenza. I giudici hanno chiarito che dopo un accordo sulla pena il ricorso è consentito solo in caso di errore manifesto ed evidente. Nel caso specifico, la detenzione di consistenti quantitativi di hashish, banconote di piccolo taglio e materiale per il confezionamento esclude categoricamente la lieve entità. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un imputato ha concordato con la Procura una pena di tre anni e tre mesi di reclusione per reati di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha recepito integralmente l'accordo. Successivamente, la difesa ha presentato un ricorso contro il patteggiamento dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando l'eccessiva severità della sanzione e vizi di motivazione. I giudici supremi hanno respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile. La legge consente il reclamo solo per quattro motivi tassativi, tra cui difetti di volontà, errore sul reato contestato o pena palesemente illegale. Contestare la misura della pena concordata viola le regole processuali e ha comportato la condanna del ricorrente a pagare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha concordato una pena davanti al Tribunale per spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per cassazione lamentando la mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il patteggiamento. La legge limita tassativamente le ragioni per contestare una pena concordata, escludendo censure generiche sulla motivazione dell'assoluzione, specie quando i verbali di perquisizione e sequestro dimostrano l'attività di spaccio con droghe, bilancino e contabilità. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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L'imputato ha concordato una pena per reati di droga, chiedendo di sostituire la reclusione con la detenzione domiciliare. Successivamente ha promosso l'impugnazione del patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione, lamentando una scarsa motivazione del giudice sulle regole e prescrizioni della misura domiciliare. I Supremi Giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La legge circoscrive in modo rigoroso le contestazioni ammesse contro le sentenze concordate, escludendo doglianze sulla motivazione di obblighi già fissati in modo automatico dalla legge. L'imputato deve pagare le spese legali e una sanzione di tremila euro.
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Il Tribunale ha applicato una pena concordata a un imputato per reati di droga e ha disposto d'ufficio la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che l'accordo sul patteggiamento non comprendeva la perdita del beneficio e che tale decisione spettava al giudice dell'esecuzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la revoca della sospensione condizionale. I giudici hanno chiarito che il patteggiamento equivale a una condanna penale a tutti gli effetti, anche dopo la riforma Cartabia. Pertanto, il giudice che ratifica l'accordo deve accertare d'ufficio la decadenza automatica del beneficio precedente, poiché tale statuizione non rientra nella disponibilità delle parti.
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L'Automobilista ha concordato con il pubblico ministero una pena di undici mesi di reclusione per il reato di omicidio stradale. Il giudice per le indagini preliminari ha ratificato l'accordo, ma ha disposto autonomamente la sospensione della patente di guida per tre anni, omettendo qualsiasi motivazione e senza applicare la riduzione fino a un terzo prevista dalla legge in caso di rito concordato. L'Automobilista ha quindi proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che il giudice deve spiegare espressamente i criteri utilizzati quando fissa una durata vicina al massimo edittale e deve chiarire se ha applicato lo sconto di legge. La Suprema Corte ha quindi annullato il provvedimento limitatamente alla misura della sanzione accessoria, disponendo un nuovo giudizio.
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Un automobilista provocava un incidente stradale mentre guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il Tribunale applicava la pena concordata e disponeva la revoca della patente di guida. L'automobilista proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto applicare la sola sospensione della patente, richiamando una decisione della Corte Costituzionale, e lamentando la mancata fissazione del termine per conseguire un nuovo titolo abilitativo. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che provocare un sinistro guidando alterati da droghe impone la revoca obbligatoria del documento di guida, senza margini di discrezionalità. Inoltre, il divieto triennale per ottenere una nuova patente opera automaticamente per legge dinanzi all'autorità amministrativa, senza alcuna necessità di quantificazione da parte del giudice penale.
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Un uomo concorda con la Procura una pena per detenzione di cocaina a fini di spaccio. Successivamente impugna la decisione davanti alla Corte di Cassazione lamentando un difetto di motivazione e chiedendo la riqualificazione della condotta in un reato meno grave. I Supremi Giudici dichiarano inammissibile il ricorso contro patteggiamento. La legge limita le impugnazioni contro l'accordo sulla pena ai soli casi di errore manifesto nell'inquadramento del reato. Nel caso esaminato le forze dell'ordine avevano sequestrato oltre mezzo chilo di stupefacente, un bilancino di precisione e materiale da imballaggio. Questi elementi giustificavano pienamente la fattispecie contestata. Il ricorrente subisce quindi la conferma definitiva della condanna e il pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un imputato concordava l'applicazione della pena con il pubblico ministero davanti al Tribunale. Successivamente, la difesa proponeva ricorso per cassazione contestando la carenza di motivazione del giudice in merito alla mancata assoluzione d'ufficio. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto. I giudici hanno chiarito che il ricorso contro il patteggiamento non ammette censure sulla motivazione relativa al proscioglimento immediato. La riforma dell'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita rigorosamente le impugnazioni alle sole violazioni tassative di legge, come l'errore sulla qualificazione del fatto, il consenso viziato o l'irrogazione di una pena illegale. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Cinque individui concordano una pena patteggiata per reati di cessione di stupefacenti a centinaia di acquirenti. Successivamente, ciascun imputato impugna la decisione davanti alla Corte di Cassazione lamentando difetti di motivazione, mancato proscioglimento immediato e contestando il calcolo della pena o la gravità dell'illecito. I giudici supremi dichiarano inammissibile il ricorso contro il patteggiamento. La riforma processuale consente infatti l'impugnazione solo per vizi tassativi, come la violazione del consenso dell'imputato, la mancata corrispondenza tra patto e sentenza o l'illegalità della sanzione. La motivazione della sentenza che recepisce il patto tra le parti può essere sintetica ed essenziale. I ricorrenti subiscono la condanna alle spese e a una sanzione di tremila euro a testa in favore della Cassa delle ammende.
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Un imputato ha concordato una pena davanti al Tribunale mediante patteggiamento. In seguito, l'uomo ha presentato ricorso per contestare la qualificazione giuridica del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il patteggiamento. La legge limita tassativamente i motivi per impugnare un accordo sulla pena. La contestazione sull'inquadramento del reato è valida solo di fronte a un errore evidente ed immediato del giudice. Non sono permesse rivalutazioni delle prove o ricostruzioni dei fatti. L'imputato ha subito la condanna al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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