Un lavoratore, assunto tramite contratti di lavoro interinale per prestare servizio presso un'azienda, ha impugnato i contratti lamentando la genericità delle causali indicate. L'Azienda ha eccepito la risoluzione del rapporto per mutuo consenso, evidenziando che il lavoratore era rimasto inerte per oltre sei anni prima di avviare la causa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Azienda, confermando che la semplice inerzia prolungata non equivale a una rinuncia tacita ai propri diritti. Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che l'utilizzo di formule generiche e ripetitive nei contratti di fornitura rende nullo il termine, determinando la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato direttamente con l'azienda utilizzatrice. L'Azienda è stata condannata al pagamento delle spese legali.
Continua »