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Domanda di surrogazione proposta dall’Inail

Domanda di surrogazione proposta dall’Inail nei confronti del vettore e dell’assicurazione del vettore.

Pubblicato il 26 August 2023 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari

composta dai magistrati dott.

ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 276/2023 pubblicata il 04/08/2023

nella causa iscritta al n. 314/2020 RG promossa da I.N.A.I.L in persona del legale rappresentante (PI) elettivamente domiciliata in; ricorrente in riassunzione

contro

YYY SPA in persona del legale rappresentante (PI); resistente in riassunzione

e

SOCIETA’ ZZZ DI ASSICURAZIONE SPA in persona del legale rappresentante (PI); resistente in riassunzione

e

AAA, BBB e CCC, in persona degli eredi, DDD, EEE e FFF resistenti in riassunzione contumaci

OGGETTO: surrogazione.

La causa, cd vecchio rito, è stata trattenuta in decisione all’udienza del

14.7.2023, previa precisazione all’udienza del 13.1.2023 delle seguenti

CONCLUSIONI

Nell’interesse della ricorrente Inail: voglia la Corte, 1) rigettare l’appello principale proposto dalla Compagnia YYY S.p.A., e, per l’effetto, confermare la sentenza impugnata, condannando solidalmente la stessa YYY S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e tutti gli altri convenuti BBB, AAA, eredi di CCC DDD, EEE, FFF, e ZZZ Ass.ni S.p.A. (prima *** S.p.A.), quest’ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, nel limite, per YYY e ZZZ, dei rispettivi massimali, a corrispondere all’INAIL la somma aggiornata di € 1.247.022,02, ovvero, in subordine, la somma di € 242.965,41, ovvero, in ulteriore subordine, la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in tutte le ipotesi con interessi e rivalutazione così come per legge; 2) condannare solidalmente i convenuti indicati al superiore capo 1, al pagamento delle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio, ivi compresi quello di legittimità avanti la Corte di Cassazione e l’odierno giudizio di rinvio, con la rifusione degli importi corrisposti a titolo di contributo unificato.

Nell’interesse della resistente YYY: voglia la Corte, in via preliminare e/o pregiudiziale: a) dichiarando l’improcedibilità della proposta riassunzione e, per l’effetto, rigettando ogni avversa domanda e mandando assolta la conchiudente; b) con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i gradi del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Ancora in via preliminare: a) dichiarando l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno e della conseguente azione promossa dall’INAIL nei confronti della YYY S.p.A. e, per l’effetto, rigettando ogni avversa domanda e mandando la conchiudente assolta da ogni avversa pretesa; b) con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i gradi del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Nel merito: a) rigettando ogni avversa pretesa e assolvendo la YYY S.p.A. da ogni avversa domanda; b) con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i gradi del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Sempre nel merito ed in via subordinata, per l’ipotesi di accoglimento delle avverse pretese: a) accertando e determinando l’ammontare dell’eventuale risarcimento spettante all’INAIL e la misura dell’obbligo risarcitorio di ciascuna parte nei limiti delle rispettive quote di responsabilità così come verranno accertate e, in ogni caso, limitando e contenendo la condanna della YYY S.p.A. entro i limiti e le condizioni di polizza e, segnatamente, entro il limite del massimale pari ad euro 103.291,38; b) con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i gradi del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, o con totale compensazione delle stesse.

Nell’interesse della resistente ZZZ: voglia la Corte, a) In via principale: rigettare ogni avversa domanda ed assolvere la Società ZZZ di Assicurazione S.p.A. da ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese ed onorari quantomeno del presente giudizio di riassunzione; b) In via subordinata: determinare, sulla base delle risultanze processuali, l’ammontare dell’eventuale risarcimento spettante all’INAIL e la misura dell’obbligo risarcitorio incombente su ciascuna delle Parti nei cui confronti il processo è stato riassunto entro i limiti delle quote di responsabilità rispettivamente accertate ed ascritte, altresì limitando e contenendo – in ogni caso, compresa l’ipotesi di condanna solidale – l’obbligazione di garanzia della Società ZZZ di Assicurazione S.p.A. entro i limiti di condizioni, massimale, scoperto e franchigie previsti in polizza e, in concreto, entro il limite di massimale di polizza di Lire 25.000.000 (corrispondenti ad € 12.911,42). Con vittoria di spese ed onorari o quantomeno con loro totale compensazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Inail aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Nuoro, BBB, la YYY Assicurazioni Spa, AAA e CCC chiedendo che venissero dichiarati responsabili del sinistro stradale intervenuto nel 1987 tra l’autovettura Land Rover, di proprietà e condotta da BBB, assicurata con la YYY, su cui viaggiava quale terzo trasportato il fratello convivente, ***, e il trattore, condotto da CCC, di proprietà di AAA e assicurato con la *** Assicurazioni, e, per l’effetto, condannati in solido, ex art. 1916 c.c., a pagare in suo favore la somma di lire 394.773.651 per le prestazioni assistenziali erogate in favore del trasportato ***, trattandosi di infortunio sul lavoro.

La YYY si era costituita eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto che, ai sensi dell’art. 4 lett. b) della legge n. 990/69, il trasportato sul veicolo da essa assicurato non poteva considerarsi beneficiario dell’assicurazione obbligatoria, in quanto fratello convivente del conducente e proprietario del veicolo. Nel merito, aveva negato qualsiasi responsabilità del proprio assistito.

Si era costituito il BBB eccependo l’inammissibilità della domanda e la prescrizione del diritto e nel merito l’infondatezza della pretesa.

Anche il AAA aveva eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e nel merito l’insussistenza di alcuna responsabilità.

La *** Assicurazioni SPA, chiamata in causa dal AAA, si era costituita chiedendo il rigetto della domanda per difetto di responsabilità del AAA.

Il Carai era rimasto contumace.

Il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 710/2008, premesso che la verificazione del sinistro nella data e nel luogo indicati in citazione era pacifica tra le parti, aveva accertato la responsabilità paritaria ex art. 2054 comma 2° c.c. dei conducenti dei due veicoli e condannato tutte le parti, in solido, – le compagnie di assicurazione nel limite dei rispettivi massimali – a rifondere all’Inail la somma di euro 242.965,33, oltre accessori, corrisposta dall’istituto previdenziale a ***, in quanto rimasto danneggiato nel sinistro stradale allorchè era trasportato sulla vettura del fratello per recarsi al lavoro. In via preliminare, il giudice di primo grado aveva affermato la legittimazione passiva della YYY, evidenziando che l’art. 4 lett. b) della legge n. 990/69 era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la pronuncia n. 188/91 nella parte in cui escludeva dal diritto ai benefici dell’assicurazione obbligatoria i soggetti ivi indicati.

L’YYY proponeva appello contestando la sentenza nella parte in cui aveva rigettato l’eccezione di prescrizione e di difetto di legittimazione passiva, deducendo che il contratto di assicurazione obbligatoria era stato stipulato prima dell’intervento della Corte costituzionale con la pronuncia n. 188/91, e che pertanto, ai sensi dell’art. 4 lett. b) della legge n. 990/69, il danno patito da ***, fratello convivente, non rientrava nella garanzia assicurativa e che, per il medesimo motivo, ex art. 1916 secondo comma c.c. (nella parte in cui prevede che “la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti e da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi”), l’azione surrogatoria nei confronti del BBB e, quindi, della sua compagnia di assicurazione, era comunque inammissibile. Inoltre, l’YYY eccepiva l’erroneità della sentenza gravata per avere ritenuto sussistente un infortunio sul lavoro e affermato la responsabilità, ex art. 2054 c.c., del suo assistito nella causazione del sinistro.

Per gli stessi motivi, proponeva appello incidentale anche il BBB.

Si costituiva AAA formulando appello incidentale in ordine alla riconosciuta sussistenza di un infortunio sul lavoro, all’entità del pregiudizio subito da *** e alla affermata pari responsabilità dei due conducenti mentre rimanevano contumaci EEE FFF e la *** Assicurazioni.

La Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 264/2013, disposta una c.t.u. medico legale sulla persona di ***, in accoglimento dell’appello proposto da YYY e BBB, rigettava la domanda di surroga proposta da Inail nei loro confronti. In particolare, la corte sosteneva che la sentenza della Corte costituzionale n. 188/91 non era applicabile ai contratti già conclusi nel vigore della precedente disciplina e che, pertanto, essendo il danneggiato, ***, fratello convivente del conducente BBB, non era ravvisabile alcun titolo ad agire verso il danneggiante e, quindi, neppure nei confronti della sua assicurazione, con la conseguenza che L’Inail avrebbe dovuto rivolgersi al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

La Corte di merito riteneva assorbiti gli altri motivi di appello proposti da YYY e BBB, rigettando quelli formulati da AAA e limitando, peraltro, al 50% del dovuto la condanna nei confronti di AAA, EEE FFF e la *** Assicurazioni “in assenza dell’obbligo risarcitorio di BBB e YYY”. La corte di merito riteneva invero dimostrata la sussistenza di un infortunio sul lavoro, come da relativa denuncia di BBB, il quale, con il fratello Diego, suo coadiuvante, si stava recando a lavorare presso la propria azienda agricola. Inoltre, quanto all’entità dei pregiudizi, erano richiamati gli esiti della c.t.u. espletata in corso di causa, con cui erano stati accertati postumi invalidanti pari all’80% ed una riduzione della capacità lavorativa specifica pari al 100%. Infine, confermava la correttezza della pronuncia di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., in difetto di univoci elementi di prova in ordine alle responsabilità di ciascun conducente coinvolto nel sinistro, compensando integralmente le spese di giudizio di entrambi i gradi.

L’Inail ha proposto ricorso in cassazione in relazione al capo della decisione con cui era rigettata la domanda di surroga nei confronti della YYY e del BBB e a quello con cui Carai, AAA e la *** erano condannati solo nella misura del 50%, pari al loro grado di responsabilità.

Hanno resistito in sede di legittimità la YYY e la *** mentre gli altri intimati non si sono costituiti.

La Suprema Corte, con sentenza n. 26300/2019, ha cassato la pronuncia di appello per avere rigettato la domanda di condanna proposta nei confronti della YYY, dato che la sentenza della Corte costituzionale n. 188/91 era applicabile anche alla fattispecie in esame, e per avere condannato ***, AAA e la *** solo nella misura del 50%, pari al grado di responsabilità nell’evento dannoso, sia perché sul punto non vi era alcuna domanda dei soccombenti sia perché la solidarietà passiva era un principio generale posto a tutela del creditore, cioè nel caso di specie il danneggiato, e non poteva essere circoscritta in dipendenza della condizione di uno dei danneggianti. Nell’esaminare i motivi di ricorso, la Suprema Corte ha altresì effettuato ulteriori puntualizzazioni in tema di ammissibilità dell’azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. nei confronti del vettore e della sua compagnia di assicurazione, precisando che “non può farsi discendere l’inammissibilità dell’azione surrogatoria dell’istituto (né tanto meno giustificare su questa base una limitazione della solidarietà passiva) neppure dal disposto del secondo comma dell’art. 1916 c.c., … come sembra ritenere la controricorrente YYY, né la questione è rimandata al giudizio di rinvio”, precisando ulteriormente che “l’esclusione della surroga nei confronti del congiunto (in questo caso, il fratello convivente della vittima) non comporta ex se l’esclusione della surroga nei confronti della assicurazione per la r.c.a di quest’ultimo, secondo il principio per cui la responsabilità dell’assicuratore viene meno solo se BBB la responsabilità dell’assicurato. …. In definitiva, il fatto che il fratello della vittima, benchè corresponsabile del sinistro, non fosse aggredibile con l’azione di surrogazione, non esclude né riduce la responsabilità solidale di tutti gli altri obbligati”.

Infine, la cassazione ha ritenuto non esaminabile il ricorso incidentale dell’YYY, con cui è stata riproposta l’eccezione di prescrizione del diritto azionato dall’INAIL, già rigettata in primo grado e ritenuta assorbita in appello, posto che l’YYY, vittoriosa in sede di gravame, non era tenuta a proporre ricorso incidentale sul punto, eventualmente riesaminabile in sede di rinvio. La Suprema Corte ha, quindi, rimesso il procedimento alla Corte di Appello in diversa composizione al fine di valutare “la domanda di surrogazione proposta dall’Inail nei confronti del vettore e dell’assicurazione del vettore, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati”.

L’Inail ha riassunto il giudizio in sede di rinvio, domandando il rigetto dell’appello proposto dalla YYY, e, per l’effetto, la conferma della sentenza impugnata del Tribunale di Nuoro, con condanna solidale della stessa YYY e di tutti gli altri resistenti – BBB, AAA, gli eredi di CCC, nel frattempo deceduto, DDD, EEE e FFF, nonché la ZZZ Ass.ni S.p.A. (subentrata alla *** S.p.A.), nel limite, per YYY e ZZZ, dei rispettivi massimali – a corrispondere all’Inail la somma aggiornata di euro 1.247.022,02, ovvero, in subordine, la somma di euro 242.965,41, oltre accessori.

YYY Spa si è costituita nel giudizio di rinvio riproponendo i motivi di appello rimasti assorbiti nel precedente procedimento e relativi:

– all’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno e della conseguente azione promossa dall’Inail nei confronti della compagnia di assicurazioni;

– al difetto di prova in ordine alla sussistenza di un infortunio sul lavoro; – all’errata applicazione della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c.

L’YYY ha, infine, sostenuto che la sentenza del Tribunale di Nuoro era comunque passata in giudicato nella parte in cui la aveva condannata alla restituzione delle somme versate dall’Inail nei limiti del massimale di polizza, in difetto di specifica impugnazione sul punto.

La società ZZZ Assicurazioni Spa, subentrata alla *** Spa, si è costituita in giudizio eccependo innanzi tutto il giudicato in ordine alla sua condanna nei limiti del massimale. Nel merito, ha dedotto di condividere l’affermata applicazione della pari presunzione di responsabilità ex art 2054 c.c., formulando le conclusioni riportate in epigrafe.

Sono rimasti contumaci AAA, BBB e gli eredi di CCC, deceduto nelle more del giudizio, e regolarmente citati in giudizio, DDD, EEE e FFF.

La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) Dei motivi di censura rimasti assorbiti nel giudizio di appello e riformulati in questa sede da YYY SPA.

Vanno prima esaminati, per ragioni di ordine logico, i motivi di censura rimasti assorbiti nel giudizio di appello e riproposti da YYY nel presente giudizio di rinvio.

Innanzi tutto, è appena il caso di evidenziare che non è dato capire su quale motivazione si fondi la richiesta di improcedibilità della riassunzione del giudizio, formulata nelle sue conclusioni dalla YYY senza allegare alcun motivo di contestazione a suo sostegno (“voglia la Corte, in via preliminare e/o pregiudiziale: a) dichiarando l’improcedibilità della proposta riassunzione e, per l’effetto, rigettando ogni avversa domanda e mandando assolta la conchiudente”).

Ciò premesso, l’YYY Spa, nell’appello proposto avverso la sentenza n. 710/08 del Tribunale di Nuoro, eccepiva, oltre al proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 4 lett. b) della legge n. 990/69 ed ex art. 1916 secondo comma c.c., l’erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado:

– aveva rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dall’Inail in surrogatoria;

– aveva ritenuto sussistente una ipotesi di infortunio sul lavoro e dimostrato il pagamento dell’indennità;

– aveva affermato la responsabilità del sinistro del suo assistito ***.

Tali motivi di censura non venivano scrutinati dalla Corte di appello perché ritenuti assorbiti dall’accoglimento della prima doglianza relativa alla affermata inammissibilità della domanda proposta nei confronti della YYY e del ***, sul presupposto che il danneggiato era fratello del responsabile civile.

La YYY li ha riproposti in questo giudizio.

A1) della prescrizione.

Quanto alla prescrizione del diritto, il tribunale l’aveva respinta sul presupposto che la pretesa azionata dall’Inail era “di rivalsa o di regresso ai sensi dell’art. 2055 c.c.” e la relativa prescrizione non poteva, quindi, essere fatta valere prima del pagamento, ponendo a fondamento di tale pronuncia anche gli atti interruttivi prodotti dall’INAIL all’udienza del 3.6.1993.

L’YYY si doleva di tale decisione, evidenziando come tra tutte le produzioni l’unica indirizzata all’esponente compagnia era datata 9.4.1991 e, pertanto, essendo il sinistro per cui è causa del 19.5.1987, il diritto di surroga era prescritto.

Orbene, come correttamente sostenuto dalla stessa YYY, “il diritto dell’assicuratore che si surroga nei diritti verso il terzo responsabile del danno subito dall’assicurato per effetto di un sinistro derivante da circolazione stradale, in relazione al quale l’assicuratore ha pagato l’indennità, si prescrive come quello del danneggiato nel termine biennale di cui all’art. 2947, comma 2, c.c., e ciò poiché la surrogazione dell’INAIL costituisce una ipotesi di successione a titolo particolare dell’Ente nei diritti di cui il lavoratore era titolare verso l’autore del danno” (vedi comparsa di costituzione YYY).

Nel caso in esame, prima della diffida datata 9.4.1991, ricevuta anche dall’YYY, l’Inail aveva inviato agli altri condebitori in solido, AAA, Carai, BBB e ***, ulteriori atti interruttivi della prescrizione in epoca precedente, rispettivamente il 16.5.1988, il 26.4.1989, il 22.2.1990, il 4.1.1991.

Pertanto, in virtù di quanto previsto dall’art. 1310 c.c., l’effetto interruttivo si era prodotto nei confronti di tutti i coobligati in solido, secondo le regole proprie della solidarietà, tenuto anche conto di quanto, da ultimo, sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 13143/22) secondo cui “Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l’interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell’art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell’atto interruttivo”.

Il fatto poi che tutte le parti del giudizio fossero coobbligate in via solidale, lo ha affermato anche la Suprema Corte nella sentenza n. 26300/19, con cui ha accolto il ricorso proposto dall’Inail nella parte in cui la corte di appello limitava la statuizione di condanna del EEE FFF, del AAA e della *** nella misura del 50%, pari alla percentuale di responsabilità gravante sul veicolo assicurato dalla stessa ***, precisando invero che “la solidarietà passiva è un principio generale posto a tutela del creditore, in questo caso il danneggiato (e per esso l’istituto che si surroga nei suoi diritti)” e che neppure “il fatto che il fratello della vittima, benchè corresponsabile del sinistro, non fosse aggredibile con l’azione di surrogazione, non esclude, né riduce la responsabilità solidale di tutti gli altri obbligati”.

Pertanto, l’eccezione di prescrizione va disattesa.

A2) della configurabilità di un infortunio sul lavoro e del pagamento dell’indennità.

L’YYY ha, inoltre, censurato la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 710/08 laddove aveva riconosciuto l’esistenza di un infortunio sul lavoro e l’effettivo pagamento delle relative indennità.

Tali motivi di censura sono gli stessi già oggetto dell’appello incidentale di AAA e BBB, specificatamente rigettato dalla Corte di Appello con accertamenti di fatto e di diritto che hanno, poi, costituito il presupposto del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte sull’ammissibilità dell’azione surrogatoria esperita nei confronti della compagnia di assicurazione, e, pertanto, devono ritenersi coperti dal giudicato interno.

Per mera completezza, quanto alla natura di infortunio sul lavoro, comunque comprovato dalla documentazione depositata dall’Inail (denuncia di infortunio e liquidazione delle conseguenti prestazioni assistenziali), è sufficiente richiamare l’orientamento costante della Suprema Corte, secondo cui “La surrogazione ex art. 1916 costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell’infortunato…. Nella conseguente azione non ha pertanto rilievo il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell’autore dell’atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o l’assicuratore che ne abbia anticipato l’indennizzo, sicché il responsabile non è legittimato ad opporre all’assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato” (vedi Sez. Un. n. 8620/15).

Quanto all’effettivo pagamento delle indennità pretese in via di surroga, in difetto di qualsiasi specifica contestazione, lo stesso risulta adeguatamente dimostrato dalla documentazione depositata dall’Inail nel giudizio di primo grado (vedi note in data 3.7.1992 e successiva del 28.9.2020 del dirigente della sede Inail di Nuoro, dotate di fede privilegiata, quali atti amministrativi assistiti dalla relativa presunzione di legittimità: vedi sul punto tra le tante Cass. n. 13587/19).

A3) della responsabilità dell’assicurato ***.

Per le medesime ragioni, deve ritenersi coperta dal giudicato interno anche l’affermata responsabilità dell’assicurato ***, come peraltro, sul punto, specificatamente evidenziato anche dalla Suprema Corte nella sentenza 26300/19 (“poiché nel caso di specie non è più in contestazione che la responsabilità dell’assicurato sussista”).

B) Del ricorso in riassunzione di Inail.

Con la riassunzione del giudizio, l’Inail ha domandato che la Corte di appello adita, in sede di rinvio, applichi i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 26300/19 e, per l’effetto, rigetti l’appello proposto dalla YYY avverso la sentenza n. 710/08 del Tribunale di Nuoro, con condanna di tutti resistenti in solido a pagare la somma di euro 242.965,41, oltre accessori, o l’importo già rivalutato.

Come sopra evidenziato, la Suprema Corte, con la citata pronuncia, ha cassato la sentenza della Corte di appello n. 264/13 ritenendo fondati tutti i motivi di ricorso principale proposti dall’Inail in relazione al rigetto della domanda di condanna formulata nei confronti della YYY e alla limitazione, nella misura del 50%, della condanna degli altri obbligati solidali, EEE FFF, AAA e ***.

Quanto al primo profilo, la Suprema Corte ha ritenuto, in particolare, la sentenza di merito errata laddove affermava “la mancanza di alcun obbligo risarcitorio in capo alla compagnia di assicurazioni del trasportante”, cioè la YYY, posto che con la sentenza a Sezioni Unite n. 14486/03 era stato chiarito che “la parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza n.188 del 1991, dell’art. 4, lett. b), della legge 24 dicembre 1969, n.990 – nella parte in cui escludeva, dal diritto ai benefici dell’assicurazione obbligatoria, quanto ai danni alle persone, coniuge, ascendenti, discendenti, parenti od affini fino al terzo grado del proprietario del veicolo – ha comportato, quanto al contratto stipulato in epoca anteriore alla predetta sentenza della Corte costituzionale ed ai danni prodotti dalla circolazione del veicolo assicurato nel periodo di vigenza del contratto, che anche i terzi danneggiati congiunti dell’assicurato, prima esclusi dai benefici dell’assicurazione obbligatoria, abbiano diritto a conseguire dall’assicuratore, nei limiti del massimale di polizza convenuto nel contratto, l’intero risarcimento dovuto, senza diritto dell’assicuratore a rivalsa verso l’assicurato”.

Quanto al secondo profilo di illegittimità, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso nella parte in cui l’Inail si è doluta della statuizione di condanna del ***, del AAA e della *** nella misura del 50%, pari al grado di responsabilità nell’evento dannoso, sia perché sul punto non vi era alcuna domanda dei soccombenti (“In mancanza di appello sul punto, il profilo della condanna solidale per l’intero dei soccombenti *** e EEE FFF era ormai passato in giudicato, e la sentenza impugnata che ne ha ridotto l’obbligo solidale al 50% è andata oltre le domande delle parti e l’intervenuta formazione del giudicato interno”: vedi sentenza n. 26300/19) sia perché la solidarietà passiva è un principio generale posto a tutela del creditore, cioè nel caso di specie il danneggiato, e non può essere circoscritta in dipendenza della condizione di uno dei danneggianti.

Nell’esame di tale motivo di ricorso, la cassazione ha altresì puntualizzato che “non può farsi discendere l’inammissibilità dell’azione surrogatoria dell’istituto (né tanto meno giustificare su questa base una limitazione della solidarietà passiva) neppure dal disposto del secondo comma dell’art. 1916 c.c., che prevede che “la surrogazione non ha luogo se il danno è causato da parenti o ad affini dell’assicurato con lui conviventi”, come sembra ritenere la controricorrente YYY, né la questione è rimandata al giudizio di rinvio”, posto che “la ratio della norma è quella di evitare che sia vanificata la funzione della copertura assicurativa obbligatoria, come accadrebbe se fosse possibile per l’assicuratore agire in surrogazione nei confronti di un responsabile al quale l’assicurato debba fornire i mezzi per adempiere l’obbligazione risarcitoria”, precisando ulteriormente che “l’esclusione della surroga nei confronti del congiunto (in questo caso, il fratello convivente della vittima) non comporta ex se l’esclusione della surroga nei confronti della assicurazione per la r.c.a di quest’ultimo, secondo il principio per cui la responsabilità dell’assicuratore viene meno solo se BBB la responsabilità dell’assicurato. Poiché nel caso di specie non è più in contestazione che la responsabilità dell’assicurato sussista, sussiste anche la responsabilità del suo assicuratore e la possibilità che questi sia sottoposto all’esercizio del diritto di surroga: a tutela della finalità sociale che è chiamata ad assolvere, la solidarietà tra assicuratore per la r.c.a ed assicurato è strutturata come solidarietà c.d. sbilanciata o imperfetta, ovvero l’assicuratore può essere chiamato a rispondere anche laddove l’assicurato non risponde (non è del resto l’unico caso : v. ad es. la circolazione prohibente domino, ex art. 1 della legge n. 990 del 1969). In definitiva, il fatto che il fratello della vittima, benchè corresponsabile del sinistro, non fosse aggredibile con l’azione di surrogazione, non esclude né riduce la responsabilità solidale di tutti gli altri obbligati”.

Pertanto, in applicazione di tali principi di diritto, e tenuto conto che la Suprema Corte ha demandato al giudice di rinvio il compito di “esaminare la domanda di surrogazione proposta dall’Inail nei confronti del vettore e dell’assicurazione del vettore, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati”, escluso che la domanda proposta nei confronti dell’YYY fosse inammissibile solo perché il danneggiato era fratello convivente del responsabile civile, la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 710/08 è corretta solo laddove, previo accertamento della pari responsabilità nella causazione dell’incidente di BBB e CCC, aveva condannato entrambe le compagnie di assicurazione – nei limiti del massimale di polizza – in solido con CCC e con il proprietario del trattore, AAA, a pagare in favore dell’Inail la somma di euro 242.965,33, oltre accessori, come specificatamente indicati in sentenza (peraltro, secondo criteri non oggetto di alcuna censura e quindi con statuizione coperta dal giudicato: “oltre interessi legali da corrispondere sulla somma devalutata alla data dell’1.7.1991 e rivalutata anno per anno”).

Mentre la citata sentenza di primo grado non è corretta laddove aveva condannato anche il BBB, in realtà “non .. aggredibile con l’azione di surrogazione”, per quanto specificatamente argomentato nella pronuncia di legittimità sull’applicazione dell’art. 1916 secondo comma c.c.

Sul punto, deve ribadirsi anche che l’eccezione di inammissibilità dell’azione di surroga nei confronti del vettore era oggetto non solo dell’appello principale di YYY ma altresì di uno specifico motivo di appello incidentale proposto dal BBB, ritenuti entrambi assorbiti nella sentenza cassata della Corte di appello, dovendosi sul punto evidenziare che “Nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello, e pertanto non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte, essendo il giudice del rinvio comunque tenuto a riesaminarle tutte, anche ove l’originario appellante resti contumace nel detto procedimento di rinvio” (Cass. n. 8773/22).

Infine, giova rilevare che, in difetto di specifica censura sull’applicazione dei massimali di polizza, la relativa statuizione deve invero intendersi, come eccepito da entrambe le compagnie di assicurazione, ormai passata in giudicato. Non è, infatti, condivisibile quanto sostenuto dall’Inail, peraltro solo nella comparsa conclusionale, in ordine al fatto che il giudice di rinvio dovrebbe condannare la ZZZ “senza limite di massimale, in quanto, sul punto, la statuizione di condanna contenuta nella Sentenza della Corte d’Appello cassata, in tale parte non impugnata, e, dunque, divenuta irrevocabile, non aveva previsto siffatto limite. Derivandone, pertanto, che, a ben vedere, la preclusione derivante dalla formazione del giudicato imporrebbe di riferire questo limite di cui alle sopra trascritte conclusioni, esclusivamente alla Compagnia YYY”, posto che la sentenza della Corte di Appello è stata cassata nella sua interezza e non solo nei punti oggetto di specifica disamina da parte della Suprema Corte. Del resto, è appena il caso di osservare che tale statuizione è riportata anche nelle conclusioni dell’Inail formulate nel presente giudizio (“nel limite, per YYY e ZZZ, dei rispettivi massimali”).

Stante l’esito complessivo del giudizio, le spese di lite di tutti i gradi di giudizio vanno compensate nei rapporti tra Inail e BBB e seguono la soccombenza nei rapporti con le altre parti, da liquidarsi come da dispositivo ex dm 147/22 secondo lo scaglione di valore della causa e, per il giudizio di rinvio, senza la fase istruttoria, ponendo definitivamente a carico dei soccombenti le spese di c.t.u.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

1) a parziale riforma della sentenza n. 710/08 del Tribunale di Nuoro, che conferma per il resto, condanna l’YYY S.p.A., la ZZZ Ass.ni S.p.A. (prima *** S.p.A.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti, nonchè AAA e gli eredi di CCC, DDD, EEE e FFF, in solido, e, per YYY e ZZZ nel limite dei rispettivi massimali, a corrispondere all’Inail la somma di euro 242.965,41, oltre interessi legali da corrispondere sulla somma devalutata alla data dell’1.7.1991 e rivalutata anno per anno;

2) compensa le spese di lite di tutti i gradi del giudizio tra Inail e BBB;

3) condanna l’YYY S.p.A., la ZZZ Ass.ni S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, AAA e gli eredi di CCC, DDD, EEE e FFF, in solido, a rifondere in favore di Inail le spese di lite di tutti i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 67.588,00, di cui euro 22.457,00 per il primo grado, euro 20.119,00 per il giudizio di appello, euro 10.773,00 per quello di legittimità ed euro 14.239,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre 15% spese generali e accessori di legge;

4) pone definitivamente a carico dei soccombenti le spese di c.t.u..

Così deciso in Sassari, 28/7/2023

Il Presidente

Il Consigliere est.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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