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eredi

In diritto civile si definisce erede (Lat. heres) colui che sia stato chiamato a succedere nella universalità dei beni o in una quota di essi (ad esempio Tizio eredita un terzo dei beni di Caio). Proprio la successione in universum ius serve a distinguere tale figura dal legatario, che invece succede esclusivamente in un singolo, determinato rapporto giuridico espressamente indicato dal de cuius (o dalla legge). Stabilisce peraltro l’art. 588 del codice civile italiano che l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia ugualmente a titolo universale quando risulti che il de cuius abbia voluto assegnare quei beni come quota del patrimonio.

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