Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto a circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge […]
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto a circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o e intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive termini indicati dai primi due commi con decorrenza dalla data di estinzione del lato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Capo I – Della prescrizione
Sezione IV – Del termine della prescrizione
§ 2 – Delle prescrizioni brevi