N. R.G. 384/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COGNOME
SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._130_2025_- N._R.G._00000384_2020 DEL_29_04_2025 PUBBLICATA_IL_29_04_2025
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 384/2020
promossa da:
(c.f. ), con l’avv. NOME OPPONENTE contro (c.f. ), con l’avv. COGNOME NOME COGNOME OPPOSTO Oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Sondrio, contrariis rejectis, così giudicare:
IN INDIRIZZO
Sospendere ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto N. 123/2020 (N. 265/2020 R.G. – N. 188/2020 Rep.) emesso dal Tribunale di Sondrio, Giudice dott.ssa NOME COGNOME in data 04/03/2020, pubblicato il 05/03/2020 e notificato il 11/03/2020 a ricorrendone i presupposti per quanto esposto in narrativa;
per l’effetto, 2. Condannare (c.f. e p.iva , con sede in Chiavenna (SO), INDIRIZZO, in persona del Suo socio e legale rappresentante pro tempore, Arch. che agisce anche in rappresentanza dei professionisti costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, Ing. Ing. , P.I. Geom. , alla restituzione in favore di di quanto da quest’ultima versato in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
3. Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa il decreto ingiuntivo quivi impugnato ed opposto inefficace, nullo ed illegittimo ex artt. 633 e sgg. Cod. Proc. Civ.
IN
INDIRIZZO NEL MERITO
In ragione di quanto richiesto in via pregiudiziale e preliminare, Voglia l’Ill.mo Giudicante 4. Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa che nulla è dovuto a , nelle sue prefate vesti da parte di in relazione agli importi monitoriamente azionati e, pertanto, 5. Accertato e dichiarato quanto in via preliminare ed in via principale esposto, respingere, revocare, annullare e/o dichiarare nullo, annullabile, illegittimo, inefficace ed inesistente il Decreto Ingiuntivo opposto N. 123/2020 (N. 265/2020 R.G. – N. 188/2020 Rep.) emesso dal Tribunale di Sondrio, Giudice dott.ssa NOME COGNOME in data 04/03/2020, pubblicato il 05/03/2020 e notificato a il 11/03/2020, in quanto privo di qualunque fondamento sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, 6. Accertato e dichiarato quanto in narrativa esposto, respingere in toto ogni domanda, istanza o conclusione avversa ricondotta o riconducibile al procedimento monitorio impugnato ed opposto, ovvero 7. Condannare la convenuta/opposta alla restituzione della somma già versata da all’avversaria in forza della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto o di quel diverso importo accertando in via istruttoria. IN INDIRIZZO. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle ragioni avversarie, previa ogni più opportuna declaratoria 9.
Ridurre la pretesa avversaria a quanto verrà accertato in sede istruttoria e risulterà eventualmente e denegatamente dovuto a seguito dell’instaurato giudizio d’opposizione viepiù per quanto in narrativa esposto.
IN VIA RICONVENZIONALE Accertato e dichiarato quanto in via preliminare ed in via principale e subordinata di merito esposto e domandato, previa in ogni caso ogni più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, 10. Accertare e dichiarare per quanto esposto in narrativa, che , nelle sue vesti come in atti, si è resa inadempiente alle proprie obbligazioni progettuali contrattuali, in termini di mancato completamento delle progettazioni e di mancata predisposizione e consegna di documentazione prevista e necessaria; nonché 11.
Accertare e dichiarare altresì, per tutto quanto esposto in narrativa, che in conseguenza degli inadempimenti posti in essere da , nelle sue vesti prefate, ha patito un danno quantificato in € 37.000,00= oltre oneri se ed in quanto dovuti e, per tale effetto, 12.
Condannare in persona del Suo socio e legale rappresentante pro tempore, Arch. che agisce anche in rappresentanza dei professionisti costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, Ing. Ing. , P.I. Geom. , al pagamento in favore di dell’importo di € 37.000,00= (trentasettemila/00 Euro/cent) oltre oneri accessori se ed in quanto dovuti ed oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo ed integrale per tutto quanto esposto in narrativa ed in ragione dei danni patiti da in conseguenza degli inadempimenti di , nelle sue vesti ut supra, riferiti e riferibili al contratto di Partenariato Pubblico Privato e di cui al cantiere di Madesimo – Stadio del Ghiaccio. 13.
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA Accertato e dichiarato quanto in via preliminare ed in via principale e subordinata di merito, nonché in via riconvenzionale esposto e domandato, previa in ogni caso ogni più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, 14.
Compensare l’eventuale credito che denegatamente dovesse essere riconosciuto a con quanto spettante a in ragione degli inadempimenti dell’opposto e del danno che ne è derivato.
IN OGNI CASO 15.
Mandare assolta da qualsivoglia avversa richiesta svolta nei confronti di parte attrice/opponente, originata dai fatti per cui è causa.
16.
Con vittoria di spese, compensi professionali, nonché di spese successive ed occorrende relative al presente giudizio.
INDIRIZZO INDIRIZZO
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di prova così come in narrativa tutti articolati ed enumerati, dal n. 1 al n. 28, da doversi ritenere qui fedelmente riportati e preceduti dalla locuzione “Vero che”, previamente ripuliti da valutazioni e considerazioni, nonché sui seguenti:
1. Vero che aveva sottoscritto un contratto di partenariato pubblico privato in Ati con *** S.p.a.
con il comune di Madesimo, giusto doc. 2 fasc. mon. che si rammostra?
” 2. “Vero che si rivolgeva all’opposta per la progettazione/realizzazione di lavori di adeguamento dello stadio del Ghiaccio di Madesimo e della manutenzione ventennale della struttura giusto doc. 2 fasc. mon. Che si esibisce?
” 3. “Vero che nell’ambito di tale complesso di lavori, la Stazione appaltante conferiva incarico allo , in rappresentanza del Temporaneo costituitosi all’uopo (doc. 1 fasc. monitorio), “stanziando” per la progettazione complessivi € 57.230,00 oltre oneri accessori”?
4. “Vero che, inoltrava a la richiesta di pagamento delle quattro distinte note pro forma predisposte dai singoli professionisti che si sarebbero rispettivamente occupati delle progettazioni come sopra elencate (doc. 5 fasc. monitorio):
:
progettazione esecutiva architettonica:
€ 37.408,00 oneri compresi ed al netto della ritenuta d’acconto;
Studio Tecnico Ing. progettazione esecutiva strutturale:
€ 9.362,00 oneri compresi;
ta:
progettazione esecutiva impianto meccanico:
€ 5.589,82 oneri compresi ed al netto della ritenuta;
at:
progettazione esecutiva impianto elettrico:
€ 8.648,00 oneri compresi ed al netto della ritenuta”?
5. “Vero che richiedeva più volte all’opposta l’esatta esecuzione delle opere contrattualmente pattuite giusto doc. 2 fasc. mon.
a margine dell’inadempimento avversario?
” 6. “Vero che , nella persona dell’ing. avrebbe dovuto farsi carico della progettazione strutturale a perfetta regola d’arte”?
7. “Vero che nonostante gli inviti a parte opposta di adempiere il contratto sub doc. 2 fasc. mon., si vedeva costretta ad affidare l’incarico di sviluppare il progetto allo RAGIONE_SOCIALE per completarlo e consegnarlo alla committenza, giusto doc.
2 che si rammostra”?
8. “Vero che la parte di progetto da eseguirsi da parte di ha avuto un costo preventivato € 9.000,00 più accessori per “progettazione strutturale tribune e baraccatura giusto doc. 2 che si rammostra?
” 9. Vero che realizzava, progettava e consegnava a l’elaborato di cui al doc. 2 che si rammostra?
” 10. Vero che liquidava saldava e pagava per l’elaborato e le prestazioni di cui al doc. 2 che si rammostra?
” 11. “Vero che l’Ing. progettava solo alcuni contrafforti a fronte di un programma che prevedeva la progettazione dell’intera struttura?
” 12. “Vero che chiedeva ripetutamente all’Ing. il computo metrico estimativo ed il piano di manutenzione, la cui predisposizione risultava prevista in relazione all’incarico conferito di progettazione esecutiva (doc. 3)?
” 13. “Vero che in relazione al computo metrico estimativo, ha dovuto impiegare i propri tecnici per la redazione dello stesso per un tempo di circa 300 ore, per un totale di € 10.000,00= di ulteriori costi assorbiti dalla deducente?
” 14. “Vero che il piano di manutenzione era a carico del soggetto realizzatore e la mancanza dello stesso determinava l’assorbimento di costi ulteriori per di € 3.000,00, giusto doc. 4 che si rammostra?
” 15. “Vero che le numerose problematiche emerse in “fase progettuale” hanno rallentato la “fase costruttiva” in termini di ulteriori costi assorbiti da – per un importo complessivo di € 15.000,00=?
” 18. Si chiede ammettersi CTU tesa alla verifica delle progettazioni realizzate da (e per esso dai singoli professionisti incaricati e costituenti il R.T.P.) in relazione ai lavori di adeguamento/completamento dello INDIRIZZO di Madesimo, accertando le inadempienze/omesse/incomplete esecuzioni e quantificandone i relativi costi.
19. Si chiede altresì CTU sui danni cagionati così come quantificati da in caso di avversaria contestazione e laddove ritenuto di giustizia.
Si indicano quali testi:
1) sig. c/o 2) sig. c/o 3) geom. c/o 4) Legale rappresentante ,- Ing. INDIRIZZO, Brescia.
20. Con ogni e più ampia riserva di formulare capitoli di prova, nonché di indicare ulteriori e nuovi testi sui capitoli formulati e formulandi, produrre documentazioni ed ulteriormente dedurre istanze istruttorie, nei termini di legge, nonché, assegnandi dall’Ill.mo Giudicante.
21. Con richiesta, sin d’ora, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova formulandi da controparte di cui l’Ill.mo Giudicante dovesse ritenere opportuna l’assunzione.
I documenti prodotti si intendono definitivamente acquisiti al fascicolo processuale” Per parte convenuta:
“voglia la RAGIONE_SOCIALE, contrariis reiectis, nel merito – rigettare la domanda svolta dall’attrice opponente e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
– in subordine e nell’ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l’attrice opponente al pagamento in favore dell’opposto della somma di euro 57.230,00, oltre oneri previdenziali e fiscali, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori;
– in ogni caso, condannare l’attrice opponente alla rifusione di spese e compensi legali per il presente giudizio.
Opponendosi ad ogni diversa eccezione, domanda e istanza avversaria, non accettando il contraddittorio su eventuali diverse eccezioni/istanze o domande ex adverso svolte in sede di precisazione delle conclusioni.
Chiede, infine, la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito, per brevità, anche proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 123/2020, a mezzo del quale il Tribunale di Sondrio aveva ingiunto, su istanza di in persona del socio arch. che agiva altresì in rappresentanza degli altri professionisti che avevano costituito Raggruppamento temporaneo di professionisti con atto ad autentica Notaio repertorio 3.038 del 17 maggio 2019, vale a dire l’Ing. l’Ing. , il P.I. e il geom. (di seguito, per brevità, anche ), il pagamento immediato della somma di € 72.418,23, oltre interessi e spese della procedura monitoria. In particolare, l’attrice opponente esponeva che:
il credito azionato in via monitoria da , così come portato dalle note pro forma dei singoli professionisti, azionate in ingiunzione, aveva ad oggetto il pagamento del complesso di progettazioni che lo Studio avrebbe asseritamente reso nell’ambito del contratto di Partenariato Pubblico Privato sottoscritto dal Comune di Madesimo e dall’ costituita da (quale soggetto esecutore/manutentore) ed (quale soggetto finanziatore), avente ad oggetto la progettazione/realizzazione di lavori di adeguamento dello INDIRIZZO di Madesimo e della manutenzione ventennale della struttura; a fronte delle prestazioni asseritamente rese, inoltrava a la richiesta di pagamento delle quattro distinte note pro forma predisposte dai singoli professionisti che si sarebbero rispettivamente occupati delle progettazioni;
la Stazione appaltante aveva conferito incarico allo , in rappresentanza del costituitosi all’uopo, “stanziando” il complessivo importo di € 57.230,00 oltre oneri accessori;
l’importo azionato monitoriamente da era del tutto errato nel suo ammontare, in quanto l’importo corretto era € 70.653,82;
si era resa gravemente inadempiente ai propri obblighi contrattuali, causando correlati, gravi danni;
in particolare, si era resa inadempiente con riferimento alla progettazione esecutiva strutturale;
il progetto era stato sviluppato ed eseguito da una ditta incaricata direttamente da stessa, , che aveva affrontato il relativo costo per € 9.000,00= oltre oneri;
il progettista/professionista strutturista di (rectius, in questa sede rappresentato da in forza del R.T.P.) non aveva eseguito gran parte dell’incarico di sua competenza (progetto strutturale) ed in particolare delle opere in legno, limitandosi a progettare alcuni contrafforti, il cui progetto è stato realizzato dallo studio RAGIONE_SOCIALE (baraccature e tribune in legno);
il progetto (di per sé carente) del professionista era altresì mancante dei seguenti fondamentali documenti, la cui predisposizione risultava altresì prevista in relazione all’incarico conferito di progettazione esecutiva, in particolare il computo metrico estimativo e il piano di manutenzione;
quanto al computo metrico estimativo, erano stati impiegati tecnici per la redazione dello stesso per un tempo non inferiore alle 300 ore, per un totale di € 10.000,00;
la mancanza del “piano di manutenzione” aveva determinato l’assorbimento di ulteriori costi per l’ammontare di € 3.000,00;
le numerose problematiche emerse in “fase progettuale” avevano determinato ulteriori costi pari ad € 15.000,00;
veniva formulata domanda riconvenzionale per l’importo di € 37.000,00.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, parte convenuta esponeva che:
l’incarico di progettazione attribuito cumulativamente ai professionisti era stato assegnato in regime di partenariato e, quindi, la progettazione era stata elaborata e presentata d’intesa con l’impresa aggiudicataria, che era pertanto perfettamente a conoscenza dell’attività svolta dai progettisti;
il compenso pattuito era anch’esso già definito e, quindi, non vi poteva essere contestazione in merito all’ammontare preteso;
a tal proposito, la somma di euro 57.230,00 era stata concordata quale imponibile cui aggiungere oneri previdenziali e IVA;
la minima differenza che controparte indicava in relazione all’importo del credito ingiunto non sussisteva, in ragione dei regimi fiscali e previdenziali dei professionisti che componevano il R.T.P., posto che l’importo richiesto e pagato corrispondeva a quanto convenuto e accettato da vale a dire un imponibile di euro 57.230,00, oltre oneri previdenziali e IVA;
confrontando la nota spese redatta nel 2019 dall’Ing. con la fattura del medesimo professionista, emergeva che la differenza rilevata da controparte corrispondeva all’IVA, dovuta in ragione del passaggio (avvenuto nel 2020) dal regime fiscale forfettario a quello ordinario;
la richiesta di pagamento era stata formata fin dall’inizio (e ribadita nel ricorso per ingiunzione) per un corrispettivo di euro 57.230,00, oltre oneri previdenziali e fiscali;
controparte non aveva mai formato alcuna contestazione sull’operato dei progettisti e, infatti, non era stata prodotta alcuna missiva;
nell’atto di opposizione erano indicate contestazioni relative soltanto alla progettazione strutturale, al piano di manutenzione e al computo metrico estimativo, nulla in merito agli altri progetti;
il R.U.P. del Comune di Madesimo aveva puntualmente validato gli elaborati progettuali, riconoscendone la bontà;
l’approvazione del R.U.P. aveva permesso all’odierna opponente di incassare dal soggetto finanziatore (Iccrea) le somme spettanti per la progettazione;
le contestazioni di controparte erano infondate, avendo prodotto un incarico del 19 marzo 2019 (senza allegare fattura o prova del pagamento), data antecedente alla stipula del contratto di partenariato (24 aprile 2019) e del R.T.P;
aveva scientemente deciso di affidare a terzi uno specifico dettaglio progettuale, che conseguiva alla scelta di realizzare strutture in legno, anziché quelle in calcestruzzo originariamente previste dal progettista strutturale;
anche le altre voci di danno (mancata redazione computo estimativo e piano di manutenzione, danni da ritardo) erano del tutto sprovviste di prova;
quanto al computo metrico, era stato regolarmente prodotto in sede di progettazione definitiva e, sulla base di tale elaborato, era stata formulata l’offerta economica in sede di gara, con ogni documento necessario allegato;
quanto al piano di manutenzione, trattasi di ulteriore adempimento che doveva sussistere, come sussisteva, al momento dell’aggiudicazione dell’opera in regime di partenariato, così come confermato dal R.U.P.;
uno specifico piano di manutenzione, ulteriore rispetto a quello prodotto, era stato predisposto dal che da ultimo, aveva anche rappresentato la disponibilità ad integrare quanto già formato.
Con ordinanza del 04.07.2021 veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi alle parti i termini di cui all’articolo 183, comma sesto, c.p.c. Con ordinanza del 08.05.2022 veniva ammesso l’interrogatorio formale richiesto da entrambe le parti del presente giudizio.
All’udienza del 27.09.2022 venivano altresì ammesse le ulteriori prove orali richieste dalle parti.
In data 02.12.2022 il fascicolo passava alla scrivente, nuova e definitiva assegnataria del medesimo.
Le prove testimoniali venivano assunte all’udienza del 29.11.2022, del 07.03.2023, del 28.06.2023 e del 03.10.2023.
Successivamente, con ordinanza del 16.10.2023, il G.I. formulava la seguente proposta ex articolo 185 bis c.p.c.:
“ritenuto opportuno, per ragioni di economia processuale, avuto riguardo alla natura del giudizio, formulare alle parti una proposta ex articolo 185 bis c.p.c., così enunciata considerato che, essendo stato il decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo, ha già pagato integralmente la somma oggetto di ingiunzione, come dichiarato da entrambe le parti (cfr. note scritte per l’udienza del 13.01.2021) corrisponderà a a saldo e stralcio di ogni pretesa inerente, conseguente o connessa con la presente vertenza, la somma di € 11.100,00. Spese legali compensate.
”, assegnando alle parti termine per rispondere alla proposta del Giudice.
All’udienza del 09.01.2024 le parti chiedevano un breve rinvio per formalizzare le intese conciliative intercorse.
Alla successiva udienza del 13.02.2024 la proposta conciliativa formulata dal Giudice veniva accettata soltanto dalla convenuta opposta.
Con ordinanza del 28.02.2024 veniva quindi disposta CTU avente ad oggetto il seguente quesito:
“provveda il CTU, previo esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti,:
1) a verificare le progettazioni realizzate da (e per esso dai singoli professionisti incaricati e costituenti il R.T.P.) in relazione ai lavori di adeguamento/completamento dello INDIRIZZO di Madesimo;
2) ad accertare eventuali inadempienze, omissioni o incomplete realizzazioni progettuali e/o esecutive da parte di , con quantificazione, in caso di accertate inadempienze e/o omesse/incomplete realizzazioni progettuali e/o esecutive addebitabili alla convenuta opposta, dei costi sopportati da Depositata la CTU in data 06.09.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Infine, con ordinanza del 07.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all’articolo 190 c.p.c. *** L’opposizione risulta fondata negli esclusivi limiti di cui in motivazione.
Risulta dagli atti che stipulava un contratto di partenariato pubblico privato, sottoscritto dal Comune di Madesimo e dall’ costituita da stessa (quale soggetto esecutore/manutentore) ed (quale soggetto finanziatore), avente oggetto progettazione/realizzazione di lavori di adeguamento/completamento dello INDIRIZZO di Madesimo e della manutenzione ventennale della struttura (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio allegato da parte convenuta opposta).
Nell’ambito di tale complesso di lavori, la stazione appaltante conferiva incarico a , in rappresentanza del costituitosi all’uopo (doc. 1 fasc. monitorio) di realizzare la progettazione esecutiva, con riferimento alla parte architettonica, alla parte strutturale, all’impianto elettrico, all’impianto idrotermosanitario, nonché di redigere il piano di sicurezza e coordinamento, stanziando la complessiva somma di € 57.230,00 oltre oneri accessori.
Ebbene, ha azionato in via monitoria il proprio credito nei confronti di la quale ha eccepito l’inadempimento della convenuta opposta alle obbligazioni assunte, chiedendo in via riconvenzionale il pagamento della somma di € 37.000,00.
Occorre preliminarmente ricordare che la Cassazione ha più volte affermato che “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sente. N.13533 del 30.01.2001;
si veda anche Cass, Sez. 1, sentenza n. 1743 del 26.01.2007, Cass. Sez. 1, sentenza n. 15677 del 03.07.2009).
Orbene, si ritiene che la CTU esperita nel corso del giudizio possa essere posta a fondamento della decisione, in quanto motivata e immune da vizi logici.
In particolare, quanto alle lamentate inadempienze, omissioni o incomplete realizzazioni progettuali e/ esecutive, relative a progettazioni eseguite dai singoli professionisti incaricati, costituenti il raggruppamento temporaneo, il CTU ha rilevato che “nel progetto esecutivo strutturale a firma dell’Ing. componente della raggruppamento temporaneo di professionisti incaricato della progettazione esecutiva dell’opera, si ravvisano incompletezze nel calcolo e nei disegni esecutivi delle baraccature.
In particolare mancano le calcolazioni dei nodi e lo sviluppo dei relativi disegni esecutivi.
Si accerta inoltre la mancanza di calcolazioni, disegni esecutivi e piano di manutenzione riferiti alle strutture portanti delle tribune.
Tali mancanze progettuali sono peraltro anche in parte dichiarate dallo stesso progettista strutturale negli elaborati esecutivi come sopra evidenziato.
Ai fini della quantificazione dei costi sopportati da per sopperire alle suddette mancanze, si ritiene congruente la spesa richiesta dalla ditta incaricata dalla parte attrice per la progettazione delle strutture sopra descritte, la redazione degli elaborati grafici esecutivi e per la stesura della relazione di calcolo secondo la normativa vigente per un ammontare complessivo pari a 9.000,00 euro (novemila,00 euro) oltre oneri ed accessori.
Tale valutazione è avvenuta in base alla applicazione del D.M. 17/06/16, come peraltro fatto anche dalla parte attrice allo scopo di quantificare alcune delle sue pretese, assumendo l’importo dei lavori riferiti alle categorie coinvolte come riportato nella contabilità dell’opera.
” Quanto invece all’eccepita mancanza di un computo metrico per le opere realizzate dai professionisti componenti il RTP, il CTU ha rilevato che “nel progetto esecutivo architettonico come depositato presso il portale della regione Lombardia a firma dell’Arch. e come estrapolato nel documento n. 2 in allegato all’atto di comparsa e costituzione parte convenuta, le opere afferenti alle strutture portanti delle baraccature esterne, tribune e relative scale vengono computate a corpo come evidenziato alle voci numero ordine 9, 10 e 11 del suddetto documento. Tale scelta è ammissibile ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D. Leg.vo 50/2016 vigente al momento dell’appalto dei lavori in questione.
In tale comma si afferma che in relazione alla natura dell’opera, i contratti per l’esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura.
Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.
Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.
Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura.
Si deve altresì precisare che negli appalti da aggiudicarsi a corpo il computo metrico estimativo risulta irrilevante ai fini della determinazione del contenuto dell’offerta economica.
Certo è che nei lavori stimati a corpo il prezzo offerto deve essere valutato sulla base degli elaborati progettuali e sulla precisa e dettagliata descrizione dell’opera.
Gli elaborati progettuali come integrati dai documenti prodotti dall’Ing. risultano sicuramente idonei a tale scopo.
Anche nella relazione sul conto finale, a firma del Collaudatore Tecnico Amministrativo Ing. si ribadisce che la contabilità come redatta dalla Direzione dei Lavori è corretta anche in considerazione del fatto che si tratta di lavori contabilizzati a corpo.
Quindi si ritiene che la mancanza di un computo metrico specifico per le opere in questione non sia da ascrivere ad una omissione progettuale e quindi sul punto nulla è addebitabile alla convenuta opposta.
” Per quanto riguarda, inoltre, la redazione del piano di manutenzione, per cui l’attrice opponente ha lamentato un esborso pari ad € 3.000,00, il CTU ha rilevato che “Da una analisi del piano di manutenzione a firma dell’Ing. come depositato al portale telematico a cura della parte attrice si evince che esso riguarda esclusivamente le opere strutturali in legno delle tribune e baraccature esterne.
Quindi la richiesta avanzata risulta incongrua con quanto prodotto dall’Ing. su mandato della parte attrice.
Alla luce di quanto sopra evidenziato il sottoscritto ritiene adeguata una spesa complessiva non superiore a 700,00 euro (settecento,00 euro) per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto oltre oneri ed accessori di legge.
Anche per tale valutazione è stato assunto il medesimo criterio già richiamato al precedente punto 1.” Infine, il CTU ha evidenziato che “in merito alle presunte e non ben specificate problematiche emerse in fase progettuale e delle loro ipotetiche ripercussioni nella fase costruttiva, come richiamate al punto 23 dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, nulla è stato riscontrato e quindi nulla viene ritenuto addebitabile alla parte convenuta.
In particolare ci si riferisce alla maggiorazione dei costi in fase costruttiva legati alle presunte problematiche progettuali come vantato dalla parte attrice e genericamente descritte come prolungamento tempistiche, riunioni, ecc. oltre alla presunta necessità di una corretta gestione del piano di manutenzione come testualmente richiamato al punto 17 della prima memoria attorea.
Per quanto riguarda invece eventuali costi aggiuntivi lamentati riferibili alla esecuzione delle opere come emersi in fase esecutiva imputabili ad errori della fase progettuale si deve far osservare come la ditta esecutrice ha firmato i registri di contabilità avanzando alcune riserve.
Il sottoscritto ritiene che tali eventuali costi aggiuntivi se presenti, debbano essere ricercati, in tali riserve e quindi su di esse si è posta l’attenzione.
Come si evince dalla lettura del paragrafo 1.21 della relazione sul conto finale esse sono state oggetto di valutazione da parte della Direzione dei Lavori, del Responsabile unico del procedimento e del Collaudatore tecnico amministrativo dell’opera.
Alcune di esse sono state tacitate dalla sottoscrizione in data 15/09/2020 di un atto di transazione ex art. 208 D.L. n. 50 18/04/2016 mentre altre, per quanto ritenute ammissibili, accolte e quindi come tali riconosciute in sede di contabilità finale.
In merito alle riserve, o parte di esse, che in qualche modo possano essere riferibili ad inadempienze e/o omesse/incomplete realizzazioni progettuali e/o esecutive addebitabili alla convenuta opposta, Il sottoscritto trova le deduzioni motivate a firma del Direttore dei Lavori, Ing. , redatte il 03/12/2021 del tutto condivisibili.
Quindi sul punto in merito ad eventuali costi aggiuntivi emersi in fase esecutiva imputabili alla fase progettuale sviluppata dalla parte convenuta, è possibile concludere come quelli ammissibili hanno già avuto ristoro in fase di contabilizzazione dei lavori nella valutazione del credito finale dell’impresa e null’altro si ritiene dovuto.
In conclusione, in base alle considerazioni sopra esposte il sottoscritto ritiene che complessivamente i costi sopportati da per le sopra accertate incomplete realizzazioni progettuali addebitabili alla convenuta opposta ammontino a 9.700,00 euro (novemilasettecento,00 euro) oltre oneri ed accessori di legge.
” Ebbene, considerato che “qualora il Giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni perché l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo anche “per relationem” dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente”(cfr. Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza n. 25671/2021), si ritiene che i costi sopportati da addebitabili alla convenuta opposta, ammontino ad € 9.700,00 oltre accessori di legge.
Pertanto, tale credito vantato dall’attrice opponente deve essere compensato con il credito vantato dalla convenuta opposta, pari ad € 57.230,00 oltre accessori di legge.
Sul punto, si noti che parte attrice ha contestato la correttezza del quantum della somma ingiunta, pari ad € 72.418,23, somma già comprensiva di oneri previdenziali e fiscali, senza tuttavia contestare che il compenso stanziato in favore della convenuta opposta per la realizzazione dei progetti fosse pari ad € 57.230,00 oltre accessori di legge, né che la somma complessiva portata dalle fatture azionate in via monitoria (cfr. doc. 1 fascicolo convenuta opposta) ammontasse ad € 57.230,00 (oltre oneri previdenziali e fiscali) e pertanto tale circostanza deve ritenersi ammessa ai sensi dell’articolo 115 c.p.c..
Dunque, essendo stato determinato il credito vantato da nella somma di € 9,700,00 oltre accessori di legge, si reputa opportuno prendere come riferimento per operare la compensazione l’importo di € 57.230,00, non comprensivo degli accessori di legge, quale credito vantato da Pertanto, operata la compensazione tra le due poste creditorie (quella di pari ad € 9.700,00 e quella di , pari ad € 57.230,00) risulta dovuta dall’attrice opponente la somma di € 47.530,00 oltre accessori di legge.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, il decreto ingiuntivo n.123/2020 del Tribunale di Sondrio deve essere revocato.
deve essere condannata a corrispondere a in persona del socio arch. che ha agito altresì in rappresentanza degli altri professionisti che avevano costituito Raggruppamento temporaneo di professionisti con atto ad autentica Notaio repertorio 3.038 del 17 maggio 2019, già operata la compensazione tra i rispettivi crediti della parti, la somma di € 47.530,00 oltre accessori di legge, oltre interessi come per legge dal dovuto sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pertanto, deve essere condannata a rifondere in persona del socio arch. delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore accertato della domanda € 47.530,00) in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico di
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 123/2020 emesso dal Tribunale di Sondrio;
condanna a corrispondere a in persona del socio arch. che ha agito altresì in rappresentanza degli altri professionisti che avevano costituito Raggruppamento temporaneo di professionisti con atto ad autentica Notaio repertorio 3.038 del 17 maggio 2019, la somma di € 47.530,00, oltre accessori di legge, nonché oltre interessi come per legge dal dovuto sino al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di persona del socio arch. liquidate in motivazione in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento nel corso del presente giudizio, definitivamente a carico di Sondrio, 29 aprile 2025.
Il Giudice NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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