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incaricato

Nel diritto internazionale il titolo di incaricato d’affari (in francese chargé d’affaires) è attribuito ad agenti diplomatici con due diversi significati. È detto incaricato d’affari l’agente diplomatico di minor rango secondo la gerarchia stabilita durante il Congresso di Vienna e poi accolta nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Può essere posto a capo di una missione diplomatica, nel qual caso è detto ministro incaricato d’affari oppure incaricato d’affari en titre (e.t.) o en pied (e.p.) e ha la precedenza rispetto agli altri diplomatici appartenenti alla stessa classe. A differenza dei diplomatici di rango superiore, non è accreditato tra capi di Stato ma solamente tra ministri degli affari esteri. Di fatto, una missione diplomatica con a capo un incaricato d’affari è oggi un’eventualità estremamente rara. È detto incaricato d’affari ad interim (a.i.) il ministro plenipotenziario o, in mancanza, l’agente diplomatico più alto in grado addetto ad una missione diplomatica, che sostituisce temporaneamente il capo missione in caso di assenza o impedimento oppure quando non è stato nominato o è stato richiamato dallo Stato accreditante per difficoltà nelle relazioni con l’accreditatario. L’incaricato d’affari ad interim non viene formalmente accreditato, ma è solamente notificato dal capo della missione diplomatica (o dal proprio ministro degli affari esteri) al ministro degli affari esteri dello Stato presso cui è inviato.

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