REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO – SEZIONE I^ CIVILE RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa NOME COGNOME PRESIDENTE Dott. NOME COGNOME
CONSIGLIERE Dott.ssa NOME COGNOME AUSILIARIO REL.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N._535_2025_- N._R.G._00001508_2022 DEPOSITO_MINUTA_18_06_2025_ PUBBLICAZIONE_18_06_2025
nella causa civile RG 1508/2022 promossa in sede di appello da , residente in Cuneo, cod. fisc. rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in data 7.7.2016, a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall’avv. NOME COGNOME presso il cui studio in Cuneo INDIRIZZO è elettivamente domiciliato, – Parte appellante – contro in persona del legale rappresentante, con sede in , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in data 27.12.2016 dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliata èpresso il loro studio in Cuneo INDIRIZZO – Parte appellata – Udienza di p.c. 17.9.2024 Conclusioni delle parti Per parte appellante “Voglia l’Eccellentissima Corte adita, in accoglimento dell’interposto gravame, contrariis rejectis, richiamate espressamente le eccezioni, deduzioni e conclusioni tutte tenorizzate in prima cure, da C.F. prova dedotti, segnatamente della C.T.U. econometrica, in via interinale -in limine litis-in via istruttoria, previo, ove del caso, ordine di esibizione ex art 210 c.p.c alla convenuta del contratto originario di mutuo, degli allegati, nonché delle successive modifiche, completo di piano d’ammortamento, degli estratti conto scalare e delle quietanze di pagamento; previa – occorrenda – ammissione di CTU contabile intesa ad analizzare il mutuo oggetto di causa e le sue successive modifiche, di rielaborarlo secondo diritto al fine di addivenire alla rideterminazione del relativo corretto saldo;
B) Ove si ritenga la nullità del contratto di mutuo oggetto di causa, si chiede disporsi CTU contabile intesa a determinare le somme tutte pagate in sua dipendenza, a titolo di capitale ed interessi, oltre agli interessi creditori in favore dell’istante da ogni singola maturazione al soddisfo;
in subordine, si chiede accertarsi l’esatto dare – avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione;
C) ove non si ritenga la nullità del mutuo, si chiede disporsi CTU contabile intesa a:
1-determinare il tasso effettivamente applicato, verificando se il TAEG convenuto ed applicato dalla banca superi o meno il tasso soglia usura previsto dai decreti ministeriali;
2 – accertare se il tasso effettivo corrisponde a quello indicato nel contratto di mutuo;
3 – calcolare la rata dovuta applicando il tasso indicato nel contratto (il tasso effettivo deve coincidere con quello indicato nel contratto) tenendo conto della data di erogazione e dei rimborsi;
se la rata così calcolata risulta inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento, calcolare il maggiore costo complessivo del finanziamento;
4 – se il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivo applicato:
I.
sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto;
II.
adeguare il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi;
III.
(seguendo i criteri di cui ai punti I. e II.) calcolare le somme indebitamente corrisposte dalla mutuataria, tenuto conto dei versamenti pro – tempore effettuati”;
5 – escludere l’applicazione di qualsivoglia tasso di interesse nell’ipotesi di superamento del tasso soglia usura in applicazione dell’art.1815 c.c. e art. 4 L. 108/1996, determinando le somme indebitamente pagate dal mutuatario e dovute all’Istituto bancario in relazione alla sola restituzione del capitale mutuato, tenuto conto dei versamenti pro – tempore effettuati, od accertando l’eventuale credito dell’odierno attore.
Si chiede, inoltre, che il medesimo C.T.U. determini, ove esistente, il residuo debito del mutuatario, depurato il rapporto di interessi ed ulteriori costi indebiti, al momento della risoluzione per il colpevole inadempimento della convenuta;
1) accertare e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, per i motivi sovratenorizzati, ogni applicazione operata dalla Banca di interessi a debito a tassi ultralegali, di ogni commissione e spesa addebitata, nonchè delle clausole e delle pattuizioni con cui furono previste, dichiarando la nullità parziale del contratto con riguardo ad esse, e con riguardo a tutte le competenze, remunerazioni, costi non validamente pattuiti;
2) accertare e dichiarare la violazione da parte della dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti del mutuatario, nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993, della legge 154/1992, della legge 108/1996;
3) accertare e dichiarare il T.E.G. convenuto e/o applicato dalla Banca, accertare e dichiarare l’eventuale natura usuraria di tale T.E.G;
dichiarare, infine, non dovuto dal mutuatario alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione di interessi usurari, ovvero perché frutto di una clausola nulla per indeterminatezza;
4) per l’effetto, dichiarata la nullità o invalidità anche parziale del contratto di mutuo inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati, accertare e dichiarare l’esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati;
5) condannare, la alla corresponsione in favore del mutuatario delle superiori somme e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo del rapporto oggetto di causa;
ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.;
ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.;
ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine, a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o colpevolmente inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall’art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo;
6) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo inter partes per difetto di causa ex artt. 1322, nonché ex artt. 1325, 1346 e 1418, comma 2°, c.c. e/o per violazione di norme imperative, e/o la nullità ex art.2, comma 3, l. 10 ottobre 1990 n. 287 e per le altre motivazioni sovratenorizzate e, per l’effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dal mutuatario a titolo di interessi ed oneri vari e condannare la convenuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione; 7) accertare e dichiarare – nel caso – che la non aveva diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine ;
8) Condannare, altresì ed in ogni caso, la al risarcimento del danno patrimoniale, nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, nonchè del danno non patrimoniale, anche di natura esistenziale, subito dall’esponente, nella misura che verrà provata in corso di causa e/o che riterrà equo liquidare ex art.1226 c.c.;
9) Condannare la a rettificare le segnalazioni operate in CR, nonchè in tutte le altre banche dati che raccolgono siffatte informazioni, in conformità agli esiti del presente giudizio In ogni caso:
con il favore delle spese, diritti ed onorari.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi determinati ex D.M. 55/2014 oltre Cpa e Iva e oneri accessori tutti di legge sulle somme “imponibili” per entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ai sensi dell’art. 93 cpc oltrechè di quelle necessarie per la procedura di mediazione e dei costi di CTU e di CTP.
” Per parte appellata “Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Torino – disattesa e reietta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;
previo esame dell’allegata documentazione;
dichiarare inammissibile il gravame per le ragioni addotte;
rigettare l’appello proposto dal signor COGNOMEC.F.:
avverso la sentenza n. 907/2022, deliberata dal Tribunale di Cuneo in data 11.10.2022 all’esito del procedimento rubricato sotto il n. 938/2016 del Ruolo Generale, per tutte le ragioni di rito e di merito addotte;
confermare il provvedimento impugnato;
in ogni caso, respingere ogni domanda e/o eccezione proposta nei confronti della appellata, siccome manifestamente infondata in fatto e in diritto, ovvero dichiararla inammissibile e/o improcedibile;
dichiarare tenuto e condannare il signor , (C.F.:
alla rifusione integrale in favore della delle spese relative al presente giudizio d’appello, maggiorate di contributo forfettario 15%, Cpa ed Iva sulle somme imponibili, e di tutte le successive occorrende”.
Svolgimento del processo Con atto di citazione del 13.7.2016, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Cuneo la , deducendo:
che aveva stipulato il 19.2.2004, con detto istituto, un contratto di mutuo ipotecario di originari € 250.000,00 (importo che la banca costituendosi RAGIONE_SOCIALE erano superiori al tasso soglia, in particolare era stata prevista una penale per estinzione anticipata pari all’1% del credito residuo e che la determinazione del tasso di mora era stata convenuta in misura pari al tasso di ammortamento maggiorato di 4,00 punti percentuali, per un totale di 6,15%;
che era stata anche prevista una commissione per estinzione anticipata pari ad 1,5 punti percentuali ed infine che la previsione del tasso, parametrato all’Euribor a 6 mesi era da ritenersi nulla per difetto di causa perché in violazione della normativa antitrust.
Aveva chiesto l’ammissione di CTU contabile ed aveva concluso domandando l’accertamento di quanto denunciato e la consequenziale declaratoria di nullità del contratto di mutuo con condanna della banca “… alla corresponsione in favore del mutuatario delle superiori somme e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo del rapporto oggetto di causa;
ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.;
ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.;
ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine, a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o colpevolmente inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall’art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo…”.
La banca convenuta si era costituita eccependo la prescrizione di ogni diritto alla restituzione di somme versate nel periodo antecedente al decennio decorrente dalla notifica dell’atto di citazione;
aveva dato atto dell’esistenza di una sentenza del medesimo Tribunale di Cuneo (la n. 832/2016) resa fra la ed il fratello dell’odierno attore, che aveva rigettato le stesse domande proposte in questa sede;
aveva contestato in ogni caso la fondatezza di quanto dedotto ed allegato chiedendo il rigetto delle domande.
La causa è stata istruita solo con documenti ed è stata decisa con la sentenza n. 907/2022 del Tribunale di Cuneo con la quale, rigettata l’eccezione di prescrizione di parte convenuta, il giudice ha ritenuto la genericità della doglianza inerente la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della convenuta stante l’assenza di specifiche allegazioni in merito;
ha pure ritenuta generica la contestazione circa la presunta usurarietà dei tassi applicati (“… ha omesso di allegare ed indicare specificamente i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia in ogni caso il Tribunale ha affrontato la tematica della verifica in punto usurarietà argomentando sulla necessità che essa debba essere compiuta assumendo come riferimento l’evoluzione del rapporto quale concretamente realizzatosi e non invece in termini astratti, prendendo cioè in considerazione ogni potenziale scenario di evoluzione del rapporto (quindi includendo in tale valutazione anche l’ipotesi dell’inadempimento benchè non realizzatosi); ciò.
in particolare, per gli interessi di mora che il Tribunale ha escluso possano essere, ai fini dell’accertamento della natura usuraia, cumulati a quelli corrispettivi (“… L’attore, prescindendo dalla allegazione e prova dell’effettiva applicazione del tasso di mora (e senza poter rimediare la propria carenza probatoria con l’ordine di esibizione richiesto e non ottenuto dal precedente giudice titolare del ruolo) ha, pervero, affermato l’usurarietà del contratto sulla scorta della sola sommatoria della percentuale con il tasso degli interessi corrispettivi, operazione, come visto, non rispondente al concetto di TEG, ovvero costo complessivo del contratto…”). Il Tribunale, inoltre, rilevata la tardività delle deduzioni inerenti l’illegittimità dell’ammortamento alla francese (perché esposte per la prima volta nella seconda comparsa conclusionale), ha infine osservato che la domanda di nullità del contratto per la violazione della normativa antitrust (con riferimento alla indicazione del tasso Euribor per la sua determinazione) era del tutto carente sul piano deduttivo-argomentativo e non poteva essere accolta.
Con il rigetto delle domande risarcitorie il Tribunale di Cuneo ha quindi provveduto a liquidare le spese ponendole a carico di parte attrice, soccombente.
L’appello La sentenza n. 907/2022, pubblicata il 19.10.2022, è stata notificata in pari data ad iniziativa della ha successivamente notificato, il 21.11.2022, atto di citazione in appello con il quale ha censurato la parte del provvedimento che ha rigettato la domanda di dichiarazione di nullità del contratto per l’indeterminatezza della convenzione relativa al tasso di interesse da applicare al finanziamento.
Parte appellante ritiene in primo luogo che il primo giudice abbia errato nel dichiarare la tardività della allegazione relativa alla illegittimità dell’ammortamento alla francese in quanto “… la mancata pattuizione della modalità di computo del tasso di interesse affetta di nullità – parziale – il contratto inter partes, circostanza che può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento…”.
Nel merito, parte appellante ha allegato l’impossibilità di individuare con realmente adottato.
Quale conseguenza di ciò, sempre ad avviso dell’appellante, la banca dovrebbe essere condannata alla ripetizione degli interessi percepiti con anche ridefinizione del piano di ammortamento e individuazione, quanto al tasso, di quello legale.
Costituendosi nel presente grado, ha eccepito la tardività della proposizione dell’appello e la sua conseguente inammissibilità;
nel merito, previa individuazione dei capi della sentenza non impugnati e, quindi, definitivi (“… l’appello del signor non ha investito la sentenza del Tribunale di Cuneo nelle parti in cui:
(i) ha rigettato gli asseriti addebiti alla banca di generiche e non precisate condotte illecite configuranti violazione degli obblighi di correttezza e di buona fede, nonché violazione della normativa in tema di trasparenza bancaria;
(ii) ha rigettato la censura dell’applicazione di interessi usurari, sia in merito agli interessi corrispettivi e di mora, sia in merito alla commissione di estinzione anticipata prevista dal contratto di mutuo;
(iii) ha rigettato le asserite illiceità del mutuo ipotecario, quali contestazioni generiche, meramente ipotetiche e non suffragate da idonee e specifiche allegazioni e prove;
(iv) ha rigettato la contestazione della violazione della normativa antitrust del mutuo e della conseguente nullità del tasso di riferimento Euribor perché palesemente infondata;
(v) ha rigettato tutte le pretese economiche formulate dall’attore nei confronti di , comprese la domanda di risarcimento danni e di condanna alla rettifica delle segnalazioni in centrale rischi, in quanto generiche e palesemente infondate…”), parte appellata ha confermato l’infondatezza dei motivi di gravame sul presupposto che il contratto contiene disciplina ed indicazioni sufficienti a determinare il tasso di interesse, l’indice di riferimento e la sua periodicità, né è condivisibile la conclusione in base alla quale l’ammortamento alla francese possa causare una illecita forma di anatocismo. Afferma l’appellata che, tutte le volte in cui l’accordo consenta di individuare l’ammontare della rata, “… le modalità del relativo calcolo non si riverberano da un punto di vista giuridico sulla validità del piano di ammortamento, né vengono in rilievo argomentazioni relative alla convenienza di un piano basato su una rata di tale ammontare:
una volta determinata la rata, “ogni questione sul come si sia pervenuti al relativo ammontare non ha più interesse giuridico” …”.
Parte appellata ha oncluso per il rigetto dell’appello.
Motivi della decisione Preliminarmente – stante il rilievo formulato da parte appellata che eccepisce il mancato rispetto del termine di cui all’art. 325 cpc – deve essere affermata la tempestività dell’appello.
Contsuccessivo non festivo che era, appunto, il giorno 21.11.2022, data di notifica dell’atto di citazione in appello.
Nel merito, l’appello deve essere respinto.
Parte appellante sottopone a critica la decisione del primo giudice nella parte in cui, rilevando la tardività della allegazione di specifiche doglianze inerenti la presunta illegittimità del metodo di ammortamento alla francese, non ha valutato che trattandosi di motivo di nullità del contratto avrebbe potuto provvedere al rilievo officioso del vizio.
che, a suo dire, si riverbera nella assenza di “… convenzione sulla formula utilizzata per il calcolo della rata e della presenza di anatocismo (interessi composti) nel calcolo della rata …” con violazione degli artt. 1283 e 1284 C.C. ed anche di indeterminatezza delle condizioni contrattuali sul tasso di interesse applicato.
Il motivo è infondato.
E’ pacifico in atti che la doglianza è stata sollevata solo in sede di comparsa conclusionale di primo grado e la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente deciso.
Ed infatti, anche se la nullità del contratto o delle singole clausole per violazione di legge è rilevabile anche d’ufficio, è pacifico in giurisprudenza, anche di legittimità, che detta nullità non può essere accertata sulla base di una “nuda” eccezione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale la controparte sarebbe costretta a subire il “vulnus” delle maturate preclusioni processuali (cfr., con riguardo alla questione qui affrontata Cass. civ., Sez. III, n. 4175 del 19.03.2020 e Cass. civ., Sez. I, n. 24044 del 26.09.2019, nonché, in via generale la pronuncia delle S.U. della Corte di cassazione n. 26242 del 12.12.2014). Poiché dunque l’eventuale nullità deve essere verificata in concreto sulla base di puntuali allegazioni e prove anche in caso di rilievo officioso, senza che sia ammissibile invocare automatismi di sorta, con specifico riferimento al caso qui in esame, va solo detto che la questione è stata proposta da parte attrice al primo giudice in conclusionale e senza avere prima assolto gli oneri di allegazioni e prova richiesti.
La doglianza sull’operato del primo giudice è dunque inconferente.
Peraltro, anche nel merito, la censura è infondata.
Sono infatti principi acquisiti che la Corte condivide, quelli enunciati dalla SS.UU. della Suprema Corte con la sentenza n. 15130/2024 (ripresi successivamente e, da ultimo, da Cassazione n. 8322/2025), in base ai quali “… nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:
i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi” (fatti nella specie non contestati), neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell’ammontare finale dell’importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto:
il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell’unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera…”.
L’appello deve quindi essere rigettato.
Spese processuali Le spese processuali del presente grado di giudizio si pongono a carico della parte appellante, , in applicazione del principio della soccombenza.
La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente, tenuto conto dell’attività concretamente svolta in appello, del valore effettivo e della difficoltà della controversia.
Si riconoscono, in applicazione dei valori medi, € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale, e così per l’importo complessivo di € 9.991,00, oltre il rimborso forfetario, l’IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002, considerata l’infondatezza dell’appello.
PQM
La Corte d’Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 970/2022 pubblicata il 19.10.2022 nei confronti di “ in persona del legale rappresentante, ogni contraria istanza disattesa, – condanna l’appellante al rimborso delle spese processuali del grado a favore di liquidandole in complessivi € 9.991,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
-sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME
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