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Inquadramento lavoratore e differenze retributive

In tema di riqualificazione professionale, il lavoratore deve provare lo svolgimento di compiti superiori. La prescrizione quinquennale è interrotta da atti anche stragiudiziali. Il DVR è utile per valutare le mansioni.

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Pubblicato il 10 giugno 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

RG Nr. 173/2023

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE – Collegio di Lavoro – composta dai Signori Magistrati Dr.

NOME COGNOME Presidente Dr.

NOME COGNOME Consigliere rel.

NOME

NOME COGNOME Giudice Ausiliario di Corte di Appello ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._61_2025_- N._R.G._00000173_2023 DEL_29_05_2025 PUBBLICATA_IL_29_05_2025

Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 2 ottobre 2023 nata a Udine in data 19.2.1980, C.F. residente a Gonars in INDIRIZZO e , nata a Mesagne (BR) il 16.12.1988, residente a San Donà di Piave (VE), INDIRIZZO cod. fisc. entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti NOME COGNOMEC.F. indirizzo pec:

e NOME COGNOME (C.F.. , indirizzo pec: , con studio in Udine, INDIRIZZO, fax NUMERO_TELEFONO, giusta procura allegata al ricorso di primo grado;

appellanti RAGIONE_SOCIALE con sede in Milano – INDIRIZZO in persona del Legale C.FRAGIONE_SOCIALE entrambe rappresentate e difese per procura speciale rilasciata su foglio separato e allegata alla Memoria difensiva di primo grado e qui ridepositata dall’Avv. NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE con Studio in Bologna – INDIRIZZO ed elettivamente domiciliate al relativo indirizzo PEC appellate appello avverso la sentenza n. 125/2023 (N. 353/2022 R.G.), pronunciata dal Tribunale di Udine in data 9 agosto 2023 e notificata in data 1.09.2023 In punto: mansioni superiori

CONCLUSIONI

Per parte appellante Nel merito Nel merito, in via principale:

a) accertarsi il diritto delle ricorrenti ad essere inquadrate nel livello AE3 previsto dal CCNL Legno RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dal 07.01.2009 (o dalla diversa data, ritenuta di giustizia) per la sig.ra e con decorrenza dal 26.09.2008 (o dalla diversa data, ritenuta di giustizia) per la sig.ra b) condannarsi le società resistenti, in solido tra loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a corrispondere alla sig.ra la differenza tra la retribuzione percepita e quella cui avrebbe avuto diritto in relazione all’inquadramento come accertato sub a), il tutto comprensivo dei riflessi sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti nella misura da determinarsi in corso di causa, a mezzo di CTU, oltre a rivalutazione e interessi dalla data di maturazione delle singole poste creditorie al saldo; c) condannarsi la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla sig.ra la differenza tra la retribuzione percepita e quella cui avrebbe avuto diritto in relazione all’inquadramento come accertato sub a), il tutto comprensivo dei riflessi sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti nella misura da determinarsi in corso di causa, a mezzo di CTU, oltre a rivalutazione e interessi dalla data di maturazione delle singole poste creditorie al saldo;

d) condannarsi le società resistenti, in solido tra loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti C.F. ) accertarsi il diritto delle ricorrenti ad essere inquadrate nel livello AE2 previsto dal CCNL Legno Industria con decorrenza dal 07.01.2009 (o dalla diversa data, ritenuta di giustizia) per la sig.ra e con decorrenza dal 10.12.2008 (o dalla diversa data, ritenuta di giustizia) per la sig.ra f) condannarsi le società resistenti, in solido tra loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a corrispondere alla sig.ra la differenza tra la retribuzione percepita e quella cui avrebbe avuto diritto in relazione all’inquadramento come accertato sub a), il tutto comprensivo dei riflessi sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti nella misura da determinarsi in corso di causa, a mezzo di CTU, oltre a rivalutazione e interessi dalla data di maturazione delle singole poste creditorie al saldo; g) condannarsi la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla sig.ra la differenza tra la retribuzione percepita e quella cui avrebbe avuto diritto in relazione all’inquadramento come accertato sub a), il tutto comprensivo dei riflessi sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti nella misura da determinarsi in corso di causa, a mezzo di CTU, oltre a rivalutazione monetaria e interessi dalla data di maturazione delle singole poste creditorie al saldo;

h) condannarsi le società resistenti, in solido tra loro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore alla rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio;

Nel merito, in estremo subordine e salvo gravame:

compensarsi le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e confermarsi, per il resto, la sentenza impugnata.

Conclusioni assunte all’udienza dell’8 maggio 2025

Il difensore attoreo con riferimento alla posizione di limita la domanda al periodo di lavoro svolto a tempo determinato e indeterminato, rinunciando alle richieste relative al periodo di somministrazione.

Per parte appellata:

Nel merito In via principale – respingere l’appello proposto dalle ricorrenti e confermare la sentenza n. 125/ del 9.82023 del Tribunale di Udienza – Sezione Lavoro – Giudice Dott.ssa COGNOME

In via subordinata, e salvo gravame – nel caso di accoglimento della domanda avversaria di superiore inquadramento di cui alle lettere a), e) del Ricorso in appello, dichiarare inammissibile le domande di condanna inerenti le differenze – nel caso di accoglimento dell’appello avversario, accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorrente a ritroso dalla data di notifica del ricorso e, conseguentemente, condannare le società convenute al pagamento di quanto dovuto nei limiti della prescrizione. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.

Conclusioni assunte all’udienza dell’8 maggio 2025:

si contesta la ctu nel punto in cui il consulente con riferimento alla posizione ha esteso il periodo mentre la quantificazione doveva essere limitata al periodo di lavoro come dipendente dal 2.04.09 al 4.08.17 come da ricorso avversario e senza considerare il periodo dal 26.09.08 al 14.01.18 in cui la lavoratrice ha ricevuto l’indennizzo giudiziale per licenziamento ritenuto illegittimo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Udine rigettava le domande di inquadramento superiore e differenze retributive azionate da nei confronti delle società di cui erano state dipendenti rispettivamente la prima dal 7.01.09 al 10.12.18 e la seconda dal 16.09.08 come somministrata e poi a tempo determinato ( successivamente convertito a tempo indeterminato), dal 2.04.09 al licenziamento intervenuto in data 4.05.17.

Licenziamento annullato dal giudice con ordinanza di data 25.01.18 cui non seguiva alcuna reintegrazione poiché la aveva optato per l’indennità sostitutiva.

Le lavoratrici lamentavano di essere state erroneamente inquadrate in livello AE1 pur avendo fin dalla assunzione realizzato mansioni riconducibili al livello AE3;

in via subordinata azionavano il diritto all’inquadramento al livello AE2 in ragione delle attività lavorative svolte nel tempo;

instavano quindi per l’accertamento del diritto e la condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

Il primo giudice esaminate le allegazioni delle parti e verificato nel contraddittorio che le mansioni descritte dalle lavoratrici con riferimento ai compiti di “boxatura, imbottitura, assemblaggio cappucci su lastra”, corrispondevano alle posizioni nella catena di montaggio riprodotte nei video versati in atti dalla società convenuta, qualificate le prestazioni come semplici ed elementari, rigettava le domande attoree alla luce di quanto previsto dall’art. 15 del Ccnl Legno.

Quanto al mansionario dimesso dalle attrici e contenuto nel DVR , riteneva che la descrizione dei compiti ivi contenuta fosse stata realizzata soltanto a fini di sicurezza e quindi non rilevasse per la domanda azionata.

costituivano le società convenute che insistevano per il rigetto della impugnazione.

3. La Corte di Appello di Trieste, tentata con esito negativo la conciliazione della lite, disponeva consulenza tecnica;

indi ottenuto l’elaborato peritale, disposto il mutamento del relatore della causa in ragione dell’arrivo di nuovo consigliere togato, all’esito della discussione orale, all’udienza dell’8 maggio 2025 decideva la causa come da separato dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Le appellanti, riprodotte le allegazioni del ricorso introduttivo, con unico articolato motivo contestavano la sentenza nella parte in cui il primo giudice nel qualificare le prestazioni delle lavoratrici come semplici, ripetitive ed elementari, aveva negato loro la professionalità e specializzazione che per contro era valorizzata dalla stessa società nel proprio documento di valutazione dei rischi ai fini della sicurezza.

A sostegno della domanda richiamavano le allegazioni del primo grado e la declaratoria contrattuale nella quale erano valorizzati come compiti di produzione, l’assemblaggio e montaggio che le appellanti ponevano in essere nell’ambito della catena di montaggio cui erano addette.

Rilevavano le appellanti che gli altri colleghi che svolgevano le stesse mansioni erano inquadrati nei livelli superiori azionati e che l’inquadramento rivestito era corrispondente a mansioni prive di professionalizzazione che non si attagliavano ai compiti realizzati nel tempo.

Insistevano quindi per la riforma della sentenza e in via subordinata, in ipotesi di rigetto, per ottenere- quanto meno- la compensazione delle spese di lite.

5.

Le società convenute in giudizio ( aveva gestito lo stabilimento fino all’1.4.18 quando aveva ceduto l’azienda alla , contestavano la fondatezza dell’appello osservando che il giudice aveva realizzato una corretta valutazione delle emergenze istruttorie.

In particolare le società eccepivano che la prova raggiunta in giudizio con i video nn. 1,2,3 visionati in contradditorio, non era superata dalle censure delle appellanti poiché le mansioni di “boxatura, imbottitura e assemblaggio cappucci” (con esclusione della bordatura e fasciatrice in quanto realizzate per brevissimo tempo e quindi non significative ai fini di causa), corrispondevano alla declaratoria AE1 di inquadramento ;

si trattava di mansioni semplici che non richiedevano alcuna competenza e preparazione specifica, neppure sotto il profilo tecnico pratico.

Osservavano che le declaratorie del Ccnl legno dovevano essere contestualizzate nell’ambito della diversa realtà produttiva della società ( che si occupava della preparazione e produzione di materassi per grandi Cont del tutto irrilevanti le descrizioni e i mansionari di cui al DVR e quindi insistevano per il rigetto dell’appello.

In via subordinata riproponevano l’eccezione di prescrizione già sollevata in primo grado e in ogni caso contestavano la richiesta di pagamento in quanto le ricorrenti non avevano effettuato alcun conteggio, opponendosi alla richiesta di consulenza contabile.

6.

Il proposto appello va accolto parzialmente per le ragioni che seguono.

Oggetto di causa è il diritto o meno delle odierne appellanti all’inquadramento ad un livello superiore a far data dalla loro assunzione ( a tempo determinato e poi indeterminato per la che in fase di discussione ha rinunciato al periodo di lavoro come interinale).

Entrambe le lavoratrici erano state assunte come operaie di livello AE1 Ccnl Legno, nonostante di fatto svolgessero – in thesi- mansioni riconducibili al livello superiore AE3, ovvero in subordine AE2.

6.1.

In linea generale nelle controversie di questa natura il lavoratore ha l’onere di provare lo svolgimento di compiti ascrivibili al livello superiore;

deve quindi allegare e provare che- di fatto- l’inquadramento ricevuto non corrisponde ai compiti assegnati per le caratteristiche concrete dell’attività lavorativa.

Il giudice nell’esaminare questo tipo di domande deve porre in essere un ragionamento di confronto tra quanto emerso in giudizio e le declaratorie controverse secondo un ragionamento che è definito dalla giurisprudenza come trifasico.

In tema tra le altre Cass.n. 30580/2019 :

”.

Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.

Ai fini dell’osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., per l’errata applicazione dell’art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.

”.

7. Entrambe le lavoratrici avevano allegato di avere operato in prevalenza nell’attività di produzione dei materassi ( le società convenute avevano come oggetto sociale la produzione di materassi di marca RAGIONE_SOCIALE e ), con compiti di “boxatura,, imbottitura e assemblaggio cappucci su lastra “ e, per periodi limitati e non esattamente individuabili temporalmente per la genericità dell’allegazione quanto meno con riferimento alla anche di “addetto alla fasciatrice” ( cfr. punto 17 ricorso merito si condividono le conclusioni del primo giudice che non ha preso in considerazione per la lo svolgimento di mansioni di bordatrice in quanto realizzate per poche settimane nel 2008 e quindi al di fuori del periodo azionato in appello ove la domanda è stata limitata al periodo dall’assunzione a termine del 2.04.2009 al licenziamento. Analogamente non rileva l’allegazione per la dei compiti come addetta alla “fasciatrice”, trattandosi di attività realizzata nel 2018 qualche settimana prima delle dimissioni;

compiti temporalmente non sufficienti a giustificare l’accoglimento della domanda che impone al lavoratore la prova dello svolgimento, nella prevalenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni realizzate nel tempo lavoro, di mansioni ascrivibili al livello superiore.

8.

Nella propria descrizione delle mansioni – per come riportata nel ricorso di primo grado e riprodotta anche nell’atto di impugnazione alle pagine da 5 a 12- le appellanti allegavano quanto segue:

” b) La sig.ra riceveva il semilavorato azionando comandi di linea (“sua facoltà decisionale di avvio”);

c) Successivamente la sig.ra era tenuta a coprire la parte superiore, inferiore e laterali dei materassi con 4 distinti pannelli:

più nella precisione, il macchinario disponeva la colla sui materassi e le due colleghe, una di fronte all’altra, provvedevano ad apporre sulle parti superiori, laterali ed inferiori dei materassi i relativi pannelli;

d) Dopo aver apposto i pannelli, la sig.ra – valutando le disponibilità delle colleghe di lavoro – provvedeva ad inoltrare il prodotto (ovverosia i materassi muniti di pannelli) alle addette alla bordatura;

e) Le mansioni di cui ai precedenti due punti vennero svolte per alcuni anni;

f) Successivamente la società resistente ha adibito la sig.ra alla mansione di “boxatore” g) Più nello specifico, la sig.ra prendeva le molle e le disponeva sul feltro e successivamente collocava i listoni laterali (analoga attività era svolta da una collega, solo dalla parte opposta a quella della sig.ra );

dopo aver collocato i listoni laterali, la sig.ra e la collega si preoccupavano di assemblare i listoni di testa e di coda;

nel frattempo, nella postazione di lavoro delle suddette, giungeva il c.d. foglio di resina che veniva utilizzato dalle lavoratrici per “chiudere” il materasso;

h)

Successivamente, quantomeno nell’anno 2014, la sig.ra ha lavorato con la sig.ra (inquadrata come AE2) ed ha svolto le mansioni proprie di una “addetta all’assemblaggio dei cappucci su lastra” ovverosia le due colleghe erano tenute ad aprire le imbottiture contenitive e posizionare il prodotto sul piano di lavoro, a sollevare il molleggio ed ad inserire lo stesso in imbottitura contenitiva, a provvedere alla chiusura dell’elemento ed ad applicare la documentazione cartacea con conseguente invio alle aree di controllo e finitura; oltre ad un tanto, la sig.ra era tenuta a rifinire il materasso tagliando i fili in eccesso lo stesso le ha indicato di ritornare a svolgere le mansioni di cui ai punti f) e g) con la sig.ra Nel corso del rapporto di lavoro la sig.ra ha svolto le mansioni di imbottiture sia sulla linea RAGIONE_SOCIALE che su quella Tutte le colleghe che svolgevano le mansioni di imbottitore avevano il livello AE3 o AE2 ( ) e la sig.ra era l’unica – con la sig.ra – con il livello AE1;

La sig.ra , sempre nel corso degli anni in cui ha lavorato alle dipendenze della resistente, ha svolto anche le seguenti mansioni:

una volta che il materasso era imbottito e cucito, lo stesso transitava davanti alla postazione della sig.ra che provvedeva alla “pulizia” dello stesso, tagliando i fili e le fettuccine in eccesso per poi posizionare le etichette e le garanzie che prendeva da un mobiletto posizionato alle sue spalle;

se il materasso aveva delle macchie, la sig.ra lo lavava;

tale attività è stata svolta dalla sig.ra tutte le volte in cui era assente la sig.ra , inquadrata nel livello AE3;

omissis”.

Quanto alla si legge nel ricorso di primo grado quanto segue:”..

19.

Specificamente, la prima mansione assegnata alla sig.ra (la cui attività lavorativa è incominciata nel settembre 2008) è stata quella di bordatrice, come descritta nel mansionario aziendale (mansione n. 5.9).

20.

Dopo un periodo di affiancamento alla sig.ra , la sig.ra ha svolto la mansione di bordatrice in autonomia.

21.

Nello specifico, la sig.ra conduceva il macchinario che trasportava il materasso da “bordare”.

Giunto il materasso in posizione, la lavoratrice manteneva i bordi della parte di imbottitura esterna uniti e comandava la macchina che provvedeva ad effettuare una cucitura pesante, unendo tutti gli elementi.

Nel fare ciò, la lavoratrice era tenuta anche a movimentare il materasso, affinché seguisse i movimenti della macchina.

22.

Successivamente, dopo poche settimane di lavoro, la sig.ra è stata destinata alla mansione di “imbottitore” (mansione n. 5.8 del mansionario aziendale):

mansione che ha ricoperto per un periodo limitato di tempo, unitamente alla sig.ra.

23.

La sig.ra riceveva il semilavorato azionando comandi di linea (“sua facoltà decisionale di avvio”);

azionava il macchinario che disponeva la colla sui materassi e le due colleghe, una di fronte all’altra, provvedevano ad apporre l’imbottitura su un lato;

steso il pannello con l’imbottitura, veniva dato il comando al macchinario di premere per fissare lo stesso e, al contempo, ribaltare il materasso in lavorazione, in modo da poter ripetere l’operazione sul lato opposto;

veniva infine apposta la fascia sui bordi laterali del materasso e, una volta completata l’operazione, il materasso veniva inviato all’addetto alla bordatura, una volta verificata la disponibilità del collega.

un involucro (c.d. telina) per tenere separato il materasso dal cappuccio;

infine, chiudere il cappuccio ed applicare sul materasso l’etichetta (c.d. documentazione cartacea – erano molteplici, differenziandosi, oltre che per il marchio, per il numero di molle, il tipo di molle (classiche o indipendenti), il tipo e la densità di resina / lattice, la presenza o meno di memory foarm ecc… 30.

Si precisa che, nel 2012, la sig.ra ha anche formato la sig.ra , con la quale ha lavorato per un breve periodo, insegnandole la mansione di “addetto al molleggio informe”.

31.

Successivamente, la sig.ra ha chiesto di essere trasferita ad altra mansione, stante l’insorgenza di alcuni problemi fisici legati alla eccessiva fatica cui la sottoponeva la mansione di “addetto molleggio informe”.

32.

La sig.ra è stata quindi comandata a svolgere la mansione di “Imbottitore”, come descritta ai precedenti punti.

33.

Infine con decorrenza dal 2015, la sig.ra è stata comandata a svolgere la mansione di “addetto alla produzione box”, come descritta al punto 5.7 del mansionario aziendale.

34.

Nello specifico, la sig.ra prendeva le molle e le disponeva accuratamente sul feltro e successivamente collocava i listoni laterali (analoga attività era svolta da una collega, solo dalla parte opposta a quella della sig.ra );

dopo aver collocato i listoni laterali, la sig.ra e la collega si preoccupavano di assemblare i listoni di testa e di coda;

nel frattempo, nella postazione di lavoro delle suddette, giungeva il c.d. foglio di resina che veniva utilizzato dalle lavoratrici per “chiudere” il materasso;

35.

Vi è da precisare che, successivamente agli anni 2014/2015, quelle di “imbottitore” e “addetto alla produzione box” erano le mansioni ricoperte in prevalenza dalla sig.ra posto che la stessa, in ragione delle competenze e professionalità acquisite nel 24.

Vi è da precisare che i due lati dell’imbottitura erano diversi:

uno di lana, ed uno di cotone.

Inoltre, come detto, la tipologia di imbottitura variava a seconda del materasso in lavorazione.

25.

Successivamente, all’incirca dal 2010, la sig.ra è stata comandata a svolgere la mansione di “addetto molleggio informe” (mansione n. 5.11 del mansionario aziendale), ossia a svolgere la mansione di assemblaggio cappucci.

26.

Dopo un iniziale periodo di affiancamento alla sig.ra , la sig.ra ricoperto la mansione di “addetto molleggio informe” in totale autonomia, nel periodo compreso dal 2010 al 2014.

27.

L’attività consisteva nell’aprire le imbottiture contenitive (c.d. cappuccio) e posizionarlo sul piano di lavoro;

sollevare il materasso ed infilarlo nel cappuccio contenitivo, applicando altresì …”.

Attività confermate anche dalle datrici di lavoro succedutesi nel tempo che contestavano esclusivamente la rilevanza dell’attività di bordatura e fasciatrice, ma evidenziavano che l’inquadramento assegnato era corretto poiché i compiti erano semplici e banali.

9. Vanno pertanto esaminate le declaratorie contrattuali ed in particolare l’art. 15 del Ccnl applicato che con riferimento al livello di appartenenza delle appellanti AE1 stabilisce che vi appartengono:

”..

dell’area esecutiva;- gli operai, senza alcun precedente lavorativo nel comparto, soggetti ad un “progetto individuale” proprio di un “contratto di inserimento” destinati per le mansioni svolte al livello AE2;

– gli operai, con precedente lavorativo nel comparto, soggetti ad un “progetto individuale” proprio di un contratto di inserimento destinati per le mansioni svolte al livello AE3;

– gli operai soggetti ad un “progetto individuale” che svolgono un percorso di qualificazione o riqualificazione, destinati per le mansioni del livello AE2 oppure AE3.

”.

Per contro all’interno della categoria AE2 sono inseriti” :

– gli impiegati con mansioni esecutive che richiedono generiche conoscenze professionali e/o che operano in ausilio ad impiegati dell’area esecutiva di livello superiore;

– gli impiegati che sono assunti tramite i contratti di inserimento destinati per le mansioni svolte al livello AE3;

– gli operai che svolgono mansioni esecutive per le quali sono richieste specifiche capacità tecnico-pratiche che richiedono appropriate conoscenze professionali;

– gli operai assunti con contratti di inserimento e che abbiano già una qualifica e/o precedente lavorativo di settore o di comparto, o che hanno svolto un percorso di qualificazione o riqualificazione specifica.

”.

Le parti sociali prevedono per contro l’inquadramento in AE3 per i lavoratori che :

” nel settore amministrativo o commerciale o tecnico e/o coadiuvano impiegati di livello superiore;

– gli operai che svolgono con perizia mansioni esecutive per le quali risultano in possesso di specifiche capacità tecnico-pratiche acquisite o con adeguato tirocinio in azienda o con preparazione conseguita in scuole professionali o corsi di istruzione equivalente o mediante percorsi formativi di apprendistato, sanno eseguire con perizia mansioni esecutive oppure coadiuvano operai specializzati che sono preposti alla stessa mansione;- gli operai che, con limitata autonomia operativa, eseguono mansioni di montaggio e assemblaggio di materiali già preparati o conducono macchine già attrezzate o, avendo la conoscenza della materia prima, svolgono mansioni di selezione e classificazione di prodotti semilavorati o finiti; – gli operai che conducono abitualmente automezzi per la cui conduzione sia prevista la patente di tipo C”.

Il tratto distintivo tra la categoria di appartenenza e quelle richieste – fermo restando che il primo livello AE1 può essere attribuito esclusivamente agli operai e non agli impiegati- per gli operai che svolgono mansioni esecutive, è dunque il grado di preparazione necessario che nel caso dell’operaio AE2 deve consistere in “ appropriate conoscenze professionali”;

nel caso di AE3, invece, trattasi di “preparazione acquisita in apposite scuole professionali, ovvero a seguito di tirocinio mirato realizzato in azienda”.

Allegazioni e circostanze non provate dalle appellanti.

Va poi escluso che nel concreto le attività di collocazione degli strati e preparazione del cosiddetto compiti che caratterizzano tipicamente le attività di produzione del settore Legno ( il Ccnl applicato alle lavoratrici era infatti il Ccnl Legno).

10. Il primo giudice nel rigettare la domanda attorea ha valorizzato quanto emerso dalla visione dei video relativi alle tre posizioni lavorative e confermati nella loro corrispondenza alla realtà anche dalle interessate.

In particolare nel punto motivazionale criticato dalle appellanti, il tribunale rilevava quanto segue:”la mansione della boxatura che prevede la creazione del box ossia del materasso si svolge come segue:

– l’operatore posiziona il foglio di resina sulla macchina a rulli;

– la macchina muove il pezzo fin sotto uno strumento che in automatico appone della colla sul perimetro del foglio;

– dopodiché, due operatori collocano su tutto il perimetro del foglio degli strati di resina già sagomati, che fungono da cornice contentiva, e facendo una leggera pressione li fanno aderire alla colla;

– si crea così il c.d. box, al cui centro viene spruzzata da un operatore altra colla con una pistola e sopra la quale viene collocato, insieme ad altri due operatori, il c.d. molleggio;

– gli operatori provvedono poi a ricoprire il tutto con un altro foglio di resina, che fanno aderire facendo una leggera pressione sulle estremità;

– il box così formato viene fatto scorrere sul nastro trasportatore e condotto all’interno di una pressa (cfr. video doc. 1 delle parti resistenti).

Ancora, per le stesse ragioni appena sopra esposte, risulta provato che la mansione della imbottitura, operazione successiva alla creazione del box, si svolge come segue:

– gli operatori ricevono il box, su cui collocano sul lato superiore l’imbottitura, ovvero un pannello che si può definire come una sorta di “coperta trapuntata”, poi azionano la macchina a rulli, grazie alla quale il box scorre all’interno della macchina ribaltatrice;

– il box con il pannello viene ribaltato dalla macchina e poi trasferito nuovamente sulla macchina a rulli;

– le operatrici ricevono il box così ribaltato e ripetono l’operazione sopra esposta sull’altro lato, ossia collocano sulla superfice del box il secondo pannello e, per finire, posizionano la fascia elastica intorno al box (cfr. video doc. 2 delle parti resistenti).

Infine, sempre per le stesse ragioni appena sopra esposte, risulta provato che la mansione dell’assemblaggio cappucci su lastra (molleggio informe), si svolge come segue:

– l’operatore provvede ad aprire il “cappuccio”, ossia l’imbottitura (cioè l’involucro esterno che si vede in tutti i materassi), mediante la cerniera posta sul perimetro laterale;

– all’interno del cappuccio aperto due operatrici posizionano la c.d. “lastra”, ossia il box (il cuore del materasso);

– poi ricoprono il molleggio con un tessuto molto sottile e richiudono il cappuccio tramite la cerniera perimetrale;

– verificano, dunque, se ci sono macchie da smacchiare o fili di cotone da tagliare ed appongono il certificato di garanzia;

– infine, collocano il materasso finito sul nastro trasportatore, che in automatico conduce il materasso alla macchina Il tribunale di Udine rigettava le domande delle attrici evidenziando che:

”..

Ebbene, guardando il video doc. 1 delle resistenti il quale riproduce le attività rientranti nella mansione della boxatura, osserva il Giudice, che le attività richieste all’operatore in detta mansione sono solamente quelle di posizionare dei pezzi preformati ed il molleggio sul foglio di resina.

Dal video doc. 2 delle resistenti il quale riproduce le attività rientranti nella mansione della imbottitura appare evidente come anche le operazioni eseguite dall’addetto a tale fase sono estremamente semplici e banali in quanto non si tratta di altro che “stendere una coperta” sopra il box.

Come emerge poi dal video doc. 3 delle resistenti, anche le attività rientranti nella mansione dell’assemblaggio cappucci su lastra (molleggio informe) sono elementari anche per quanto attiene alla verifica della eventuale presenza di macchie e fili e alla garanzia che consiste unicamente nell’apposizione sul materasso di un tagliandino.

Dai video sopra citati (cfr. docc. 1, 2 e 3 delle resistenti), appare evidente che non è necessaria alcuna competenza e preparazione specifica per svolgere le attività di boxatura, di imbottitura e di assemblaggio cappucci su lastra, in quanto tutte si svolgono mediante operazioni semplici (come attaccare dei pannelli preformati nella boxatura, stendere una coperta imbottita sulla lastra nella fase di imbottitura, inserire la lastra o il box all’interno del cappuccio nella fase di assemblaggio cappucci) eseguibili con normali capacità pratiche. ”.

Il giudice rigettava anche la domanda di inquadramento in AE2 osservando che i video comprovavano che per lo svolgimento delle operazioni allegate dalle attrici “ non risulta necessaria alcuna competenza tecnico-pratica specifica né conoscenze professionali, trattandosi in tutti i casi di operazioni comuni privi di complessità o particolarità( cfr. docc. 1,2,3, parti resistenti).

”.

11.

Questo Collegio non concorda con le conclusioni del primo giudice.

Come si evince dall’esame del testo contrattuale collettivo, l’inquadramento assegnato dalla società alle lavoratrici e mantenuto nel tempo, è un livello attribuito esclusivamente agli addetti ad attività esecutive, privi di qualsiasi professionalizzazione essendo dotati di una preparazione generica, tanto da operare al più in ausilio di altri soggetti ( tipici gli addetti alle pulizie del reparto);

ovvero trattasi di un primo inquadramento per lavoratori che sono destinatari di un contratto di inserimento che prevede al proprio termine l’inquadramento nel livello successivo ( cfr. Ccnl citato).

Compiti elementari che non corrispondono alle lavorazioni svolte nel tempo dalle appellanti, le cui attività rientravano nel ciclo produttivo ( il cd. core business) della società, ponendo in essere autonomamente parte delle lavorazioni necessarie per ottenere il prodotto finale.

L’attività di “boxatura” prevede che l’operatore azioni autonomamente il macchinario e provveda al posizionamento del foglio ai fini della apposizione della colla;

compito che richiede una precisione Analogamente nell’attività di “imbottittura” il posizionamento del pannello e l’azionamento dei rulli richiede una specifica capacità tecnico pratica e una appropriata conoscenza professionale che consente di inquadrare le mansioni delle appellanti nel livello AE2.

Analoghe considerazioni valgono per “l’assemblaggio cappucci su lastra” che impone all’operatore di posizionare la lastra all’interno del cappuccio ( insieme ad altro operaio) e ricoprire il molleggio collocato sul box nella fase precedente, con un tessuto leggero, chiudendo con la cerniera perimetrale il cappuccio;

l’operaio, da ultimo, deve verificare l’ assenza di macchie e di fili di cotone sì da apporre il tagliando di garanzia.

11.1.

Il Collegio concorda con il tribunale che trattasi di compiti pratici , che non richiedono una preparazione teorica elevata ( tanto che per ogni postazione lavorativa non è prevista una istruzione specifica), né tanto meno un corso di istruzione.

Ritenuta la peculiarità del settore di lavorazione va escluso poi che trattasi di mansioni di assemblaggio materiali ovvero montaggio ( che sono le attività tipiche del settore legno), ovvero che le due ricorrenti svolgessero compiti riconducibili al livello AE3 mancando la prova di quella preparazione teorica e specializzazione che contraddistingue gli operai e gli impiegati inseriti in questo livello di classificazione.

Tuttavia, per quanto descritto, trattasi all’evidenza di operai che possedevano specifiche capacità tecnico pratiche e appropriate conoscenze professionali , non potendo essere qualificate le attività di produzione realizzate come attività banali ed elementari che chiunque potrebbe porre in essere senza alcun addestramento.

12.

Ulteriori elementi a sostegno della fondatezza dell’appello sono desumibili dal mansionario predisposto dalla società ed inserito nel DVR dimesso dalla parte appellante sub. Doc. 14.

Trattasi di documento rilevante non soltanto ai fini della sicurezza, ma valorizzabile anche ai fini per cui è causa, perché dal testo del mansionario si evince che per la società gli addetti alle mansioni di “boxatura, imbottitura e assemblaggio”, erano lavoratori che rientravano nel ciclo di produzione a pieno titolo e che pertanto necessariamente dovevano essere dotati di una qualche conoscenza professionale e capacità tecnico- pratica.

A ciò si aggiunga che – come allegato e documentato dalle appellanti- all’epoca della assunzione delle lavoratrici – i colleghi addetti alle stesse mansioni erano inquadrati, quanto meno, nel livello AE2.

Elemento valorizzabile insieme alle considerazioni che precedono per ritenere provato l’inquadramento al livello AE2 richiesto dalle ricorrenti in primo grado in via subordinata.

12.

Considerato il contenuto della domanda di primo grado in cui le ricorrenti chiedevano la condanna della società al pagamento delle differenze retributive, avendo allegato che in forza delle tabelle superiore, va rigettata l’eccezione di inammissibilità della domanda di condanna sollevata dalla società convenuta.

12.1.

Analogamente va rigettata l’eccezione di prescrizione quinquennale alla luce della giurisprudenza condivisa da questa Corte di cui alla sentenza n. 26246/2022 della Corte di Cassazione sezione lavoro che viene richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. Att. C.p.c. , ritenuto che trattasi di rapporti assistiti da stabilità reale, che all’epoca dell’entrata in vigore della legge Fornero nel 2012, il termine quinquennale non era decorso e che in ogni caso anche dopo la cessazione del rapporto le lavoratrici avevano posto in essere, anche prima della notifica del ricorso di primo grado nel giugno 2022, ulteriori atti interruttivi allegati al ricorso di primo grado.

13.

Questa Corte ha disposto consulenza contabile dalla quale risulta che per rispetto alla quale non sono sorte contestazioni- le differenze retributive maturate per il livello AE2 sono pari ad euro 19.689,92, cui devono essere aggiunti gli importi maturati per il trattamento di fine rapporto per euro 1468,63, per un importo complessivo lordo di euro 21.158,55, oltre agli accessori ex art. 429 c.p.c. 14.

Quanto a va considerato che a fronte del quesito peritale di tipo generale ( comprensivo di tutto il periodo lavorato dal 2008 come interinale e fino al 14.01.18), in fase di discussione parte appellante ha rinunciato al periodo di riconoscimento dell’inquadramento superiore come somministrato;

pertanto dal conteggio operato dal consulente devono essere sottratte le differenze computate e relative al periodo dal 26.09.08 al 2.04.09 come risultanti dalle osservazioni della consulente di parte Cem.

Osservazioni ritenute corrette dallo stesso consulente d’ufficio ( cfr. pag. 2 conclusioni di data 17.05.205 e 5 conteggio finale) e condivise da questo giudice da cui emerge che le differenze retributive da sottrarre erano pari ad euro 5736,20 per retribuzioni e euro 1147,50 per incidenza sul trattamento di fine rapporto non dovuti in quanto non oggetto del contendere.

Il periodo lavorato come lavoratore dipendente dalla era infatti intercorso dal 2.04.09 al 4.05.17 ( giorno del licenziamento).

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato era cessato per licenziamento, annullato con provvedimento non opposto dalla società e la lavoratrice aveva esercitato l’opzione in luogo della disposta reintegrazione giudiziale;

pertanto, come documentato dalla consulente con i cedolini paga del mese di dicembre 2017 e gennaio 2018, la per il periodo ante opzione e per l’esercizio dell’opzione ha ottenuto dalla società in pagamento l’importo lordo di euro 10.596,00 che deve essere detratto dagli importi calcolati nel dovuto per differenze retributive.

Ne consegue che dal conteggio riportato a pagina 5 dell’elaborato deve essere detratto l’importo di di euro 16.331, 26 oltre ad euro 1147,50 per tfr ( cfr. conteggi di allegati alla consulenza d’ufficio).

Operate le detrazioni, considerati i calcoli complessivi dello spettante calcolato dal ctu per l’ ipotesi di inquadramento come AE2 e detratto il percepito ne deriva un credito della inferiore rispetto a quanto calcolato dal consulente d’ufficio e pari ad euro 6410,54 ( di cui 5204,36 per differenze retributive e 1206,18 per tfr) oltre accessori.

14.

All’esito del giudizio la sentenza di primo grado va riformata con accertamento del diritto delle lavoratrici all’inquadramento nel livello di inquadramento inferiore AE2, oltre accessori nella forma di interessi legali maturati sulle somme via via rivalutate , dalle singole scadenze al saldo.

Le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss modificazioni, in ragione del valore complessivo delle domande che le parti hanno azionato con unico atto e difese unitarie ( fascia NUMERO_CARTANUMERO_CARTA), sono poste a carico delle società soccombenti.

Le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto in favore del ctu, sono poste a carico delle società appellate.

PER QUESTI MOTIVI Accoglie l’appello e in riforma della sentenza impugnata, accerta il diritto di ad essere inquadrata nel livello AE2 con decorrenza 7.01.09 e di con decorrenza dal 2.04.09;

per l’effetto condanna le società appellate in solido a corrispondere alla la differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe avuto diritto di percepire se inquadrata al livello superiore, importo pari a complessivi euro 21.158,55, oltre agli interessi legali, previa rivalutazione, dalle singole scadenze al saldo;

condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla la differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe avuto diritto di percepire se inquadrata al livello superiore, importo pari a complessivi euro 6410,54 , oltre agli interessi legali, previa rivalutazione, dalle singole scadenze al saldo;

condanna le società appellate in solido a rifondere alle appellanti le spese di lite di entrambi i gradi liquidate quanto al primo grado in euro 4216,00 e quanto al secondo grado in euro 5800,00 per compensi oltre, per entrambi i gradi, alle spese generali al 15% IVA e CPA come per legge;

, 8 maggio 2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME Il Presidente NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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