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Inefficacia costituzione fondo patrimoniale

Il Tribunale ha affermato che la costituzione di un fondo patrimoniale, seppur successiva al sorgere del credito, può essere dichiarata inefficace qualora il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore. La sentenza ha inoltre ribadito la piena revocabilità, come atto a titolo gratuito, della costituzione di fondo patrimoniale tra coniugi, in quanto non sussiste, neanche in tale ipotesi, alcuna contropartita a favore dei costituenti.

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Pubblicato il 14 maggio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 487/2022

TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO SEZIONE UNICA CIVILE Il Giudice, viste le note d’udienza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Il giudice NOME COGNOME

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA N._120_2025_- N._R.G._00000487_2022 DEL_15_04_2025 PUBBLICATA_IL_15_04_2025

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 487/2022 promossa da: ), in persona del Master Servicer, ), rappresentata, a sua volta, dallo (c.f. e p.iva ), in persona dell’Amministratore Delegato dott. elettivamente domiciliata presso domicilio digitale dell’avv. NOME COGNOMEc.f. , con indirizzo pec: e fax n. P_IVA, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all’avv. NOME COGNOMEC.F. con indirizzo pec e fax n. P_IVA, giusta procura in atti – parte attrice – nei confronti di: C.F. ( C.F. ambedue rappresentati difesi, dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. ) del Foro di Lecco, elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Lecco, INDIRIZZO giusta procura in atti – parte convenuta – in punto:

Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. – fondo patrimoniale C.F. C.F. C.F. C.F.

CONCLUSIONI

Conclusioni di parte attrice

“Accertare che l’atto del 8 settembre 2021 a rogito dott. , notaio in Lecco rep. 11916.

Racc. 10680 registrato in data 13.09.2021 a Lecco al n. 14380 serie 1T, trascritto sempre a Lecco in data 13.09.2021 R.G. n. 14685 e R.P n. 10783, trascritto a Varese in data 13.09.2021 R.G. n. 18646 e R.P. n. 13233, trascritto a Como in data 13.09.2021 R.G. n. 26248 R.P. 19003 e trascritto a Milano 2 R.G. n. 128765 e R.P. n. 87615, con cui i signori hanno costituito in fondo patrimoniale i beni di proprietà di nato ad Olgiate Molgora (LC) il 26 ottobre 1963 (Cod. Fisc.

come dettagliati in narrativa è pregiudizievole alle ragioni creditorie della ricorrente e, per l’effetto, dichiarare inefficace il detto atto nei confronti della ricorrente ai sensi dell’art. 2901 c.c.;

Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell’emananda sentenza di inefficacia in riferimento agli immobili per cui è causa in favore con sede legale in Roma – INDIRIZZO e contro i Signori (Cod. Fisc.

nato ad Olgiate Molgora (LC) il 26 ottobre 1963 e residente in a Calco (LC) in INDIRIZZO

(Cod. Fisc.)

nata a Sao Luis (Brasile) il 3 gennaio 1967 e residente a Calco (LC) in INDIRIZZO

Conclusioni di parte convenuta “in via pregiudiziale e preliminare:

per le plurime motivazioni già agli atti (assenza di individuazione del soggetto in Gazzetta Ufficiale, irregolarità nelle procure agli atti, successivo passaggio all’odierna ) oltre a quanto opportunamente prodotto, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a parte avversa, essendo la stessa questione pregiudiziale e rilevabile d’ufficio in ogni fase e grado del giudizio;

nel merito: si chiede il rigetto delle domande avversarie, per tutti i motivi di cui in narrativa degli atti finora depositati;

in via istruttoria:

si chiede l’ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:

1) “Vero che” la società RAGIONE_SOCIALE , come da bilanci che mi si rammostrano, ha sempre realizzato perdite di bilancio e mai utili, tant’è che l’assemblea dei soci deliberava in più chiusure d’anno di giungere a copertura mediante utilizzo della dedicata riserva per pari importi, di talché ha proceduto la propria attività avvalendosi anche di finanziamenti soci contabilizzati tra i debiti infruttiferi e mai rimborsati e registrando parimenti debiti per emolumento amministratore anch’essi non versati?

2) “Vero che” è sempre stato titolare di redditi diversi da quello derivante dalla partecipazione nella società RAGIONE_SOCIALE

”?

C.F. C.F. C.F. 3) “Vero che” il mutuo fondiario che le si esibisce è stato contratto per il mero scopo ivi indicato inerente all’attività imprenditoriale esercitata dalla società RAGIONE_SOCIALE

”, tant’è che essa veniva costituita nel 2008 con l’espressa intenzionalità di acquisire da “RAGIONE_SOCIALE

” immobile sito in Calco (LC) ed adiacente terreno sito in comune di Brivio (LC), sui quali è stata poi iscritta l’ipoteca a favore dell’istituto bancario “Credito Valtellinese”?

4) “Vero che” la società “RAGIONE_SOCIALE” aveva redatto progetto di demolizione e ricostruzione per i beni oggetto di ipoteca, tant’è che si attivava per la richiesta delle autorizzazioni per il recupero dell’immobile presso l’ente Parco Adda Nord e l’amministrazione di Calco/Brivio in cui è situato il compendio?

Si indicano come testi:

Dott. in qualità di Dottore Commercialista nonché consulente contabile sia della società RAGIONE_SOCIALE

”, con studio professionale in Busto Arsizio (VA), INDIRIZZO su tutti i capitoli di prova.

Si chiede, l’ammissione alla prova contraria con il teste ivi indicato nel caso in cui controparte formulasse capitoli di prova, con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre a prova contraria.

Con vittoria spese, anche generali, oltre oneri di legge.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. in persona della mandataria chiedeva nei confronti dei sigg.ri la revocatoria dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale dell’8 settembre 2021 a rogito dott. , Notaio in Lecco rep. n. 11916 racc. n. 10680 registrato in data 13.09.2021 a Lecco al n. 14380 serie 1T, trascritto sempre a Lecco in data 13.09.2021 R.G. n. 14685 e R.P n. 10783;

trascritto a Varese in data 13.09.2021 R.G. n. 18646 e R.P. n. 13233, trascritto a Como in data 13.09.2021 R.G. n. 26248 R.P. 19003 e trascritto a Milano 2 R.G. n. 128765 e R.P. n. 87615 perfezionato tra i signori avente ad oggetto i cespiti meglio indicati nel ricorso introduttivo.

A sostegno delle propose ragioni, deduceva che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale era successivo alla manifestazione di segnali di grave inadempimento della società RAGIONE_SOCIALE di cui il ra amministratore unico e socio al 50%, e in particolare alla revoca dei rapporti in essere e alla notifica nei confronti dello stesso di ricorso per decreto ingiuntivo.

In forza di ciò, l’atto di disposizione dei beni doveva considerarsi in pregiudizio delle ragioni creditorie, tenuto conto della sua natura gratuita, dal pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie alla luce del gran numero di immobili coinvolti, dalla sicura consapevolezza del debitore in forza della scansione temporale richiamata.

Si costituivano in giudizio i sigg.ri , chiedendo il rigetto della domanda revocatoria innanzitutto perché doveva considerarsi invalido il titolo in forza del quale la creditrice agiva nei confronti del sig. ssia la fideiussione dallo stesso prestata in favore della RAGIONE_SOCIALE

in data 17.04.2009 perché omnibus e perché in violazione della normativa antitrust.

Doveva poi considerarsi nullo il mutuo fondiario garantito dal sig. per violazione del limite di finanziabilità.

Doveva considerasi altresì che tanto il decreto ingiuntivo tanto la procedura esecutiva avviata nei confronti del rano stati oggetto di opposizione.

In forza di tali circostanze non potevano ritenersi sussistenti i requisiti dell’actio pauliana dell’eventus damni e della scientia damni.

Chiedeva infine la trasformazione del rito sommario in ordinario, trattandosi di giudizio che richiedeva un’istruzione non sommaria.

Disposta la trasformazione del rito e concessi i termini istruttori, nelle more interveniva quale nuovo procuratore speciale di e senza che fosse dato corso ad attività istruttoria la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 8/4/2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. 1. della legittimazione In primo luogo deve essere esaminata l’eccepita carenza di legittimazione in capo a parte attrice laddove “ rappresentante di ” al fine di provare la legittimazione attiva della stessa produce la procura speciale notarile rilasciata da ” direttamente a favore di “ ”, che non è soggetto iscritto all’albo ex art. 106 TUB, senza il passaggio tramite il presunto master servicer Parte attrice ha evidenziato: la tardività dell’eccezione e in ogni caso che lo non è tenuto all’iscrizione nell’Albo ex art. 106 T.U.B. e che comunque l’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità.

Orbene, sotto il profilo normativo, si osserva:

che sulla base del combinato disposto degli artt. 1,2 e 3 della L. 130/1999 (recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) apposite società, aventi per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti (che costituiscono patrimonio separato da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni) possono rendersi cessionarie a titolo oneroso di crediti pecuniari individuabili in blocco e possono incaricare soggetti terzi (cd. Servicer) della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (art, 2.3 lett. C), i quali devono essere banche o intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n, 385; che in forza della circolare della Banca di Italia n. 288 del 3 aprile 2015 “Per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all’art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni dì cui all’art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999, mentre è consentita l’esternalizzazione di specifiche attività operative nell’ambito dei citati compiti dì controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione dì possibili conflitti d’interesse. In caso dì esternalizzazione dì attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, si richiama in particolare la necessità che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il servicer sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l’accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso.

I risultati di tali verifiche sono documentati”;

che in forza della nota di chiarimenti alla richiamata circolare si afferma che:

“la Circolare 288 ammette la possibilità che i servicer – come sopra definiti – affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento dì attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi dì cassa e pagamento a soggetti terzi.

Questi ultimi — fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante – possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB”.

Sul tema non si sottace indirizzo giurisprudenziale di merito che, sulla linea delle eccezioni avanzate dalla convenuta, ritiene che l’atto con cui la ‘società veicolo’ conferisce la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all’albo ex art. 106 t.u.b.

è nullo per violazione di norma imperativa, atteso che l’art. 2 della l. n. 130 del 1999 prevede che l’attività di c.d. “servicing”, ossia di recupero di crediti cartolarizzati, debba essere svolta solo dalle società vigilate iscritte all’albo di cui all’art. 106 t.u.b., preventivamente indicate nell’avviso di cessione pubblicato in G.U. (Tribunale Alessandria sez. I, 17/06/2024 Tribunale Firenze sez. III, 27/05/2024, n.2360).

Il Tribunale ritiene invece di aderire ad altro orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito, ritenuto maggiormente rispondente al presente quadro normativo, secondo cui il possa a propria volta delegare lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all’art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo a un soggetto non iscritto all’albo (cd. Subservicer) (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/03/2024, n.7243; Tribunale Mantova, 25/04/2024; Trib Arezzo, 24/1/2024; Trib. Monza, 22/1/2024).

Sul punto anche la recente giurisprudenza di legittimità ( Cassazione civile sez. III, 18/03/2024, n.7243) ha chiarito come “ l’eccezione – pur avendo trovato riscontro in alcune pronunce di merito – è artificiosa e destituita di fondamento;

la tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione;

in proposito si osserva che, in relazione all’interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di “preminenti interessi generali della collettività” o “valori giuridici fondamentali“;

il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l’indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell’economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.);

in particolare, ad avviso del giudicante, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all’autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d’Italia) e presidiati anche da norme penali;

conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un’invalidità “derivata”;

in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16-11-2022, in relazione ad altra speciosa questione dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”.

Tanto premesso, nel caso in esame, risulta documentato che la titolare del credito abbia rilasciato procura a favore di RAGIONE_SOCIALE

nella cui procura si legge:

“…la Società ha realizzato un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 (la “Cartolarizzazione”);

(ii) nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE, società con unico socio, con sede in INDIRIZZO 00185 Roma, Italia, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 2.160.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma , Gruppo IVA – Partita IVA , iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del Testo Unico BanRegistrato alla Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 Il 25 giugno 2024 al n. 21002 serie 1T esatti Euro 230,00 cario al n.247 (codice BI 31042.5), soggetta all’attività di direzione e coordinamento di appartenente al (il “Master Servicer” ), ha assunto il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento e di verifica della conformità della Cartolarizzazione alla Legge 130 e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e comma 6-bis, della Legge 130, con l’incarico di svolgere, in qualità di master servicer, l’attività di amministrazione, gestione, recupero e riscossione dei crediti dei quali la SPV è o sarà titolare (i “Crediti”), anche tramite soggetti delegati, fermo restando gli obblighi posti a carico del ai sensi della Legge 130 e dalla normativa di vigilanza in merito alle attività non delegabili; (iii) nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE, il con il consenso della Società, ha conferito a far data dal 28 maggio 2024 l’incarico a una società per azioni con sede legale in Messina, INDIRIZZO codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Messina n. NUMERO_DOCUMENTO (la “Società Procuratrice”), per lo svolgimento di talune attività operative connesse con l’amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti, assumendo pertanto il ruolo di special servicer della ; (iv) la Società si è resa disponibile a conferire procura direttamente in favore della Società Procuratrice al fine dell’espletamento delle attività ad essa delegate…”.

Orbene dalla procura sopra indicata si ritiene possa essere dedotto in via indiziaria il rapporto trilaterale tra società veicolo ( , serviser ( appartenente al , incaricato dalla società veicolo e soggetto iscritto nell’albo di cui all’art. 106 TUB), e subservicer addetto al recupero dei crediti ceduti).

Anche ove si volesse ritenere che tale rapporto trilatero non sussista, l’ambito delle attività delegate a non esula da quelle connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi, che sulla base della richiamata normativa e giurisprudenza, possono anche essere svolte da soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB.

Va quindi escluso il lamentato difetto di rappresentanza e il difetto di legittimazione di a svolgere attività di riscossione crediti.

2. sulla esperibilità della domanda revocatoria – il credito Va premesso che legittimato all’azione ex art. 2901 c.c. è colui che vanta un credito nei confronti dell’autore dell’atto che si intende revocare, asseritamente leso dall’atto di trasferimento immobiliare, di cui viene domandata la declaratoria di inefficacia nei propri confronti.

Al riguardo va evidenziato che ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria non è necessario che l’attore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile anche se non definitivamente accertata (cfr. Cass. 5359/2009).

La Suprema Corte ha, infatti, chiarito, in più occasioni, che il concetto di credito di cui all’art. 2901 c.c. va inteso lato sensu, comprensivo anche della semplice ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione (cfr tra molte Cass. 11471/2003).

Ricordato che l’azione revocatoria non comporta l’invalidità dell’atto di disposizione bensì la sua inefficacia soltanto nei confronti del creditore che agisce in revocatoria, con la conseguenza che l’accoglimento della domanda non produce l’effetto della restituzione del bene nella sfera giuridica del debitore, ma rende possibile per il creditore dell’alienante promuovere azioni esecutive sui beni oggetto del giudizio, l’accertamento che compete al giudice dell’azione revocatoria in ordine al credito contestato viene svolto incidenter tantum, ossia è “esclusivamente finalizzato ad ottenere l’inefficacia dell’atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull’esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria” (cfr Cass. 17257/2013). Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità ed in considerazione della funzione e della natura dell’azione revocatoria si deve, quindi, ritenere che tale azione possa essere esperita pur in presenza di contestazioni non solo in ordine all’esistenza del credito, ma anche in ordine alla titolarità passiva dell’obbligazione.

Nella specie parte opposta ha eccepito, oltre alla carenza di legittimazione di la nullità della fideiussione in violazione della normativa antitrust, nonché in quanto priva dei requisiti di determinatezza richiesti per le fideiussioni omnibus e in quanto la garanzia non è stata riconfermata in sede di rinegoziazione del debito, nonché per nullità del mutuo garantito per violazione del limite di finanziabilità.

Orbene, che l’aspettativa di credito non appaia infondata ad una prima delibazione emerge dal fatto che è documentato ed invero non contestato che si sia costituito fideiussore, in favore di RAGIONE_SOCIALE in relazione alle obbligazioni assunte verso l’istituto di credito da parte di Credito Valtellinese.

Invero risulta che il garante abbia rilasciato una fideiussione fino alla concorrenza di € 2.600.000,00 in data 17/4/2009 e che in data 9/4/2018 la banca revocava gli affidamenti e chiudeva i rapporti in essere.

Risulta altresì che l’attrice vanti nei confronti del convenuto un credito per euro 1.058.721,95 oltre accessori e spese, risultando altresì in atti il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sondrio, decreto immediatamente esecutivo, poi opposto a cui è intervenuta sentenza di rigetto dell’opposizione, ancora in pendenza dei termini per l’appello.

A nulla rileva la pendenza del giudizio di opposizione all’esecuzione, trattandosi di giudizi distinti e senza possibilità di contrasto tra giudicati.

Non si ravvisano in ogni caso i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c. invocata da parte convenuta in quanto secondo indirizzo prevalente di legittimità “quando oggetto dell’azione revocatoria ordinaria sia una “res” litigiosa, la definizione dell’eventuale controversia sull’accertamento del credito non costituisce l’antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., neppure in generale ponendosi il conflitto pratico tra giudicati che tale norma intende evitare, non si pone in via generale, in quanto l’accertamento svolto “incidenter tantum” dal giudice dell’azione revocatoria in ordine al credito contestato è esclusivamente finalizzato ad ottenere l’inefficacia dell’atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente (Cfr. . Cass. civ., sez. un., 18 maggio 2004 n. 9440, Cass. civ. n. 11573 del 2013, Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 2006 n. 5246, Cass. civ., sez. I, 10 giugno 2005 n. 19492 e più di recente Cass. sez. I, 12/07/2013, n. 17257)”.

Per questi motivi si ritiene integrato il requisito della sussistenza di un credito da tutelare, stante la documentazione riversata in atti e alla luce della giurisprudenza sopra richiamata.

3. Eventus damni Così individuato il credito che l’attore vuole tutelare con la presente azione, si osserva come l’eventus damni viene ricondotto alla costituzione del fondo patrimoniale ad opera dei convenuti.

A tal proposito giova ricordare che, per ormai consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, ad integrare il pregiudizio è sufficiente che l’atto di disposizione del debitore renda più difficile e non impossibile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com’è tipico del denaro, realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. (cfr. Cass. 26.2.2002 n. 2792; Cass. 21.9.2001 n. 11916; Cass. 1.6.2000 n. 7262; Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass. 5.6.2000 n. 7452; Cass. 29.3.1999 n. 2971; Trib. Torino 5.3.2001).

Non è quindi richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell’azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell’eventus damni (Cass. civ., Sez. I, 24/07/2003, n.11471). Qualora il pregiudizio arrecato al creditore sia costituito da una variazione qualitativa, e non quantitativa, del patrimonio del debitore, la conoscenza del pregiudizio in capo al terzo deve afferire a tale tipo di variazione.

(Cass. civ., Sez. III, 12/12/2014, n. 26151).

Vieppiù, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall’erede con un terzo), l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell’eventus damni (Cass. civ., Sez. II, 03/02/2015, n. 1902). Ciò premesso, il Tribunale rileva che la costituzione del fondo patrimoniale (8/9/2021) si colloca in epoca posteriore alla costituzione della garanzia personale (17/4/2009) nonché successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo n. 268/2021 (30/7/2021).

Si versa dunque in ipotesi di preesistenza del credito rispetto al compimento dell’atto dispositivo impugnato.

Con riferimento al presupposto dell’eventus damni, è evidente e peraltro non controverso il carattere pregiudizievole che l’atto impugnato ha dispiegato ai danni della parte creditrice, considerati i numerosi immobili considerati, avendo poi parte attrice allegato l’incapienza del rissiduo patrimonio debitore.

Peraltro parte convenuta in tema nulla ha eccepito o allegato, limitandosi a ritenere la sussistenza dell’onere probatorio in capo all’attore.

4. consilium fraudis Nulla ha dedotto il convenuto entro il maturare delle preclusioni assertive neppure con riferimento al profilo della sussistenza del consilium fraudis.

Premesso che è sufficiente in capo al debitore la mera consapevolezza dell’idoneità dell’atto medesimo a recare pregiudizio alle ragioni del creditore, consistente anche solo in una maggiore difficoltà o dispendiosità nella realizzazione di quanto spettantegli (Cass. n.1902/15) si ritiene provato che fosse consapevole del pregiudizio arrecato alla creditrice.

Giova sottolineare che, ai fini della sussistenza del consilium fraudis, è sufficiente la consapevolezza di rendere più difficile il soddisfacimento delle pretese creditorie della Banca all’atto dell’escussione delle fideiussioni rilasciate.

Orbene, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.

La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27546).

Inoltre, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell’eventus damni (Cass. civ., Sez. II, 03/02/2015, n. 1902).

Ebbene, nel caso di specie, il convenuto non ha assolto il proprio onere probatorio, non avendo allegato prima ancora che provato alcunché.

In particolare non ha offerto o indicato ulteriori residualità patrimoniali atte a dimostrare l’insussistenza del pericolo per il creditore.

Peraltro, quanto alla circostanza di tempo in cui sono stati conferiti i beni immobili nel fondo patrimoniale, si osserva come il decreto ingiuntivo sia stato notificato in data 30/7/2021 e la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta in data 8/9/2021.

A tale elemento deve poi essere aggiunto il fatto che non risulta neppure meglio specificata nelle allegazioni di parte la giustificazione alla costituire il fondo patrimoniale in quel momento, se non per generiche esigenze familiari.

Tutto ciò considerato, si osserva altresì che la condotta del garante e gli impegni di garanzia assunti devono essere valutati alla luce delle capacità imprenditoriali dello stesso, considerato il ruolo di socio al 50% e di amministratore unico della società debitrice principale (doc. 22 convenuta).

Non è dunque verosimile che un soggetto dotato di capacità imprenditoriale ed esposto quale garante, non avesse le capacità e gli strumenti per comprendere il danno arrecato al creditore.

In particolare, essendo l’atto dispositivo posteriore al sorgere del credito si ritiene provata per i motivi di cui sopra la mera consapevolezza del pregiudizio arrecato con la costituzione del fondo patrimoniale.

Invero, la giurisprudenza ormai consolidata – sia di legittimità sia di merito – ha affermato la piena revocabilità, come atto a titolo gratuito, della costituzione di fondo patrimoniale tra coniugi, essendosi osservato che la costituzione del fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito anche se effettuata da entrambi i coniugi, in quanto non sussiste, neanche in tale ipotesi, alcuna contropartita a favore dei costituenti, con la conseguenza che l’atto di costituzione può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori, a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni, così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti (cfr. Cassazione civile sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 591; Cassazione civile sez. IV, 17 giugno 1999, n. 6017; Cassazione civile sez. I, 18 settembre 1997, n. 9292; Cassazione civile sez. IV, 9 aprile 1996, n. 3251; Cassazione civile sez. I, 2 settembre 1996, n. 8013; Cassazione civile sez. I, 18 marzo 1994, n. 2604; Tribunale Cagliari, 19 maggio 1998; Pretura Pordenone, 1 ottobre 1997; Tribunale Napoli, 16 gennaio 1997; Tribunale Terni, 21 aprile 1997; Tribunale Cagliari, 26 febbraio 1997; Tribunale Cagliari, 10 dicembre 1996; Corte appello Roma, 22 luglio 1996; Tribunale Nocera Inferiore, 14 marzo 1996; Tribunale Milano, 17 novembre 1994).

La natura gratuita di tale atto ha, anzi, come logica conseguenza l’applicabilità del n. 1) e non del n. 2) dell’art. 2901 c.c., con correlato esonero del creditore che agisce in revocatoria dall’onere di provare la mala fede o scientia damni (o, peggio ancora, la participatio fraudis) dell’altro soggetto che abbia partecipato alla costituzione del fondo (cfr. Tribunale Napoli, 27 gennaio 1993).

Per queste ragioni deve essere dichiarata dunque l’inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di parte attrice della costituzione del fondo patrimoniale avvenuta da parte di in data 8/9/2021, avente ad oggetto i cespiti immobiliari che verranno specificati in dispositivo.

La presente statuizione, nei limiti in cui la domanda attorea risulta accolta, costituisce titolo idoneo ad ottenere l’annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2655, comma I, c.c. senza necessità di ordine in tal senso al Conservatore dei RR.II.

, trattandosi di atto dovuto la cui omissione costituirebbe violazione di legge.

Spese di lite Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste integralmente a carico dei convenuti in favore dell’attrice, che si liquidano in euro 18.977,00 per compensi professionali ex DM 147/2022 (secondo i valori minimi per fascia di valore da euro 1.000.000,00 ad euro 2.000.000,00, in considerazione della concreta attività prestata e dalla complessità della causa), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) In accoglimento della domanda proposta ex art. 2901 c.c. dichiara l’inefficacia nei confronti di in persona del , rappresentata, a sua volta, dallo della costituzione di fondo patrimoniale del 8 settembre 2021 a rogito dott. notaio in Lecco rep. 11916. Racc. 10680 registrato in data 13.09.2021 a Lecco al n. 14380 serie 1T, trascritto sempre a Lecco in data 13.09.2021 R.G. n. 14685 e R.P n. 10783, trascritto a Varese in data 13.09.2021 R.G. n. 18646 e R.P. n. 13233, trascritto a Como in data 13.09.2021 R.G. n. 26248 R.P. 19003 e trascritto a Milano 2 R.G. n. 128765 e R.P. n. 87615, con cui i signori hanno costituito in fondo patrimoniale i beni di proprietà di nato ad Olgiate Molgora (LC) il 26 ottobre 1963 (Cod. Fisc.)

come indicati in ricorso (da pag. 4 a pag. 18), da intendersi qui integralmente richiamati;

2) dichiara la statuizione di cui al capo n. 1 titolo idoneo ad ottenere l’annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2655, comma I, c.c.;

3) Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dall’attrice, liquidate in euro 18.977,00 per compensi professionali ex DM 147/2022 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., Sondrio, 15 aprile 2025

Il giudice NOME COGNOME C.F.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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