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Codice Civile
Codice Penale

azione revocatoria

La revocatoria è un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale, regolato nell’ordinamento italiano dall’articolo 2901 del codice civile il quale consiste nel potere del creditore (revocante) di agire in giudizio per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, gli atti di disposizione patrimoniale coi quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni. Sono presupposti del rimedio descritto: il credito del revocante, il pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo del debitore alle ragioni del creditore, la conoscenza di questo pregiudizio da parte del debitore e, se l’atto è a titolo oneroso, la conoscenza del pregiudizio anche da parte del terzo. L’atto compiuto prima della nascita del credito è revocabile se sussiste la dolosa preordinazione. Oggetto dell’azione sono gli atti che causano la perdita o la limitazione dei diritti patrimoniali del debitore o che comportano l’assunzione di passività.

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