Un lavoratore licenziato ha percepito un sussidio in un'unica soluzione, investendolo in una cooperativa per diventarne socio. Ha quindi richiesto l'Esenzione IRPEF indennità di mobilità sull'intero importo. L'Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto l'agevolazione solo per la quota versata al momento della costituzione della società in qualità di socio fondatore, negandola per i versamenti successivi effettuati come socio sovventore. La Suprema Corte ha confermato la legittimità del parziale diniego. I giudici hanno chiarito che le norme sulle agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione. Il beneficio spetta esclusivamente per le somme utilizzate per la costituzione ex novo di una cooperativa, non per successivi aumenti di capitale in enti già operativi. Il ricorso del contribuente è stato definitivamente rigettato.
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