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Codice Civile
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requisito

La requisizione è l’atto giuridico con cui si priva un soggetto dei suoi diritti di possesso (e talvolta la proprietà) di un bene. È cioè un provvedimento con il quale la pubblica amministrazione, nell’esercizio di un potere ablatorio, sottrae al privato, in via temporanea o definitiva, il godimento di un bene, mobile o immobile, a motivo del superiore interesse pubblico, contro un indennizzo. Si distingue tra requisizione in proprietà e requisizione in uso. La prima riguarda solo i beni mobili ed ha effetti definitivi; la seconda può interessare anche i beni immobili ed ha effetti limitati al tempo necessario per l’utilizzo del bene. La requisizione in uso interessa l’usufrutto dell’immobile, mentre lascia intatta la nuda proprietà. Per l’ordinamento italiano, è consentita solo “quando ricorrano gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili”, contro una “giusta indennità” e sulla base di norme determinate da leggi speciali (articolo 835 del codice civile). Gli immobili vengono requisiti generalmente in occasione di guerre o di occupazioni militari, per consentire l’insediamento degli uffici e delle strutture di occupazione o l’alloggio dei soldati; talvolta vi si ricorre a seguito di disastri e calamità naturali, per il ricovero degli sfollati. Si differenzia dalla espropriazione per pubblica utilità per il carattere di urgenza del provvedimento, che attiene soprattutto alla privazione immediata del possesso (ciò che è concretamente necessario nell’impellenza), mentre l’esproprio sottrae al cittadino la proprietà del bene in quanto l’interesse della collettività è quello di poter disporre del bene, ed ha quindi un carattere temporalmente meno pressante, oltre a seguire una specifica procedura. Al provvedimento si affianca spesso (senza esserne però necessariamente collegata) l’apposizione di vincoli ed obblighi temporanei per le aziende commerciali ed agricole. Come esempio si pensi alla requisizione in uso di un bene immobile, per esempio un capannone industriale, in assenza del proprietario, per far fronte all’esigenza di dare alloggio temporaneo alle vittime di una calamità naturale.

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