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Fideiussione a garanzia finanziamento assistito Fondo di Garanzia

Il Tribunale ha confermato la validità di una fideiussione e ha rigettato le eccezioni di nullità, annullabilità per dolo o errore e di difetto di forma sollevate dal garante. In particolare, il Giudice ha ritenuto che la sottoscrizione apposta dal garante sulla fideiussione fosse valida ed efficace, nonostante quest’ultimo sostenesse di non essere stato a conoscenza del contenuto del documento al momento della sottoscrizione. Il Tribunale ha altresì ritenuto valida ed efficace la fideiussione prestata a garanzia di un finanziamento assistito dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, in quanto la garanzia personale prestata dal terzo non rientra tra quelle espressamente vietate dalla normativa.

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Pubblicato il 8 maggio 2025 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 315/2024

TRIBUNALE ORDINARIO di COGNOME SEZIONE UNICA CIVILE Viste le note d’udienza depositate da parte opponente con cui si riporta integralmente ai propri atti e precisa le conclusioni Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Il giudice NOME COGNOME

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA N._127_2025_- N._R.G._00000315_2024 DEL_28_04_2025 PUBBLICATA_IL_28_04_2025

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 315/2024 promossa da:

(C.F. , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Sondrio (C.F. fax: NUMERO_DOCUMENTO; pec: , giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sondrio (So), INDIRIZZO

– parte attrice opponente – nei confronti di:

( C.F. ) rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo 12 febbraio 2024, n. 36 – RG. 67/2024, dall’avv. COGNOMEC.F.:

numero fax:

NUMERO_CARTA, indirizzo posta elettronica certificata:

, presso lo studio della quale in Sondrio, INDIRIZZO, elegge domicilio, – parte convenuta opposta –

Oggetto: fideiussione

CONCLUSIONI

C.F. C.F. C.F. Conclusioni di parte attrice opponente “ Voglia l’On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:

– in via pregiudiziale, atteso l’erroneo contenuto del decreto ingiuntivo emesso in ordine all’errata somma ingiunta di € 310.202,75 anziché di € 100.000,00 (pur contestata) in relazione alla genericità della locuzione “nei limiti della fideiussione prestata” che non consente di individuare precisamente il corretto importo ingiunto al debitore, annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n.36/2024 D.I. – n.67/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Sondrio l’11.02.2024 e depositato in Cancelleria in data 12.02.2024; – in via principale, nel merito, accertata e dichiarata la mancata attribuibilità delle sottoscrizioni della fideiussione e degli atti integrativi di elevazione dell’importo della stessa al Sig. – per le ragioni meglio espresse in atti – annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n.36/2024 D.I. – n.67/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Sondrio l’11.02.2024 e depositato in Cancelleria in data 12.02.2024 dichiarando che l’attore opponente non è tenuto al pagamento della somma ingiunta ed oggi opposta;

– in via subordinata, nel merito, nelle denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertato che una o più sottoscrizioni siano attribuibili al Sig. , accertato e dichiarato – per le ragioni esposte in atti – che la volontà dell’attore opponente, in occasione della firma della fideiussione e/o degli atti integrativi contestati, è stata carpita con dolo da parte della convenuta opposta, ovvero che il Sig. è stato tratto in errore, annullare i citati contratti e, per l’effetto, annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n.36/2024 D.I. – n.67/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Sondrio l’11.02.2024 e depositato in Cancelleria in data 12.02.2024, dichiarando che l’attore opponente non è tenuto al pagamento della somma ingiunta ed oggi opposta; – in via ulteriormente subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere rilevato alcun dolo e/o errore quale vizio della volontà del Sig. in occasione del rilascio delle fideiussioni, accertata e dichiarata – per le ragioni sopra esposte – la nullità della fideiussione per la parte di credito coperta dalla garanzia rilasciata da annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n.36/2024 D.I. – n.67/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Sondrio l’11.02.2024 e depositato in Cancelleria in data 12.02.2024, condannando l’attore opponente al solo pagamento, a favore di della corretta e provata somma a credito, al netto di quella garantita dal Fondo di Garanzia e che il creditore otterrà da il tutto, comunque, nel limite dell’effettivo valore della garanzia prestata dall’attore alla luce dell’eventuale esito dell’accertamento di attribuibilità delle sottoscrizioni allo stesso; – in via di ulteriore estremo subordine, nel merito, annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n.36/2024 D.I. – n.67/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Sondrio l’11.02.2024 e depositato in Cancelleria in data 12.02.2024 e condannare il Sig. alla somma ritenuta di giustizia, nel limite dell’effettivo valore della garanzia prestata RAGIONE_SOCIALE dall’attore opponente, alla luce dell’eventuale esito dell’accertamento di attribuibilità allo stesso delle sottoscrizioni;

– in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.

Conclusioni di parte convenuta opposta Come da atto introduttivo “ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni esposte In via preliminare Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc. Nel merito Rigettare tutte le domande / eccezioni svolte in via pregiudiziale, in via preliminare, in via principale, nel merito, in via subordinata, nel merito, in via ulteriormente subordinata, nel merito, in via di ulteriore estremo subordine, nel merito, dall’attrice opponente in quanto infondate e, accertato e dichiarato che il signor è debitore nei confronti di della somma di € 100.000,00, respingere l’opposizione proposta e confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria Con riserva di formulare specifici capitoli si deduce prova per testimoni su tutte le circostanze risultanti dagli atti specificatamente sulla raccolta delle sottoscrizioni da parte dei funzionari dell’Istituto di credito.

In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di giudizio, successive occorrende e ogni altro accessorio”.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 36/2024, con cui il Tribunale di Sondrio ingiungeva all’attrice di pagare la somma di euro 310.202,75 nei limiti della fideiussione prestata oltre interessi e spese del procedimento.

La parte attrice opponente eccepiva:

che nell’anno 2009, prendeva in affitto il ramo di azienda della RAGIONE_SOCIALE ora in liquidazione, esercente attività di stagionatura, confezionamento e commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari;

che l’affittuaria era una società partecipata da due soci:

i Sigg.ri i quali, stante la loro lontananza, richiedevano al Sig. – già dipendente amministrativo della RAGIONE_SOCIALE da molti anni e, pertanto, a conoscenza delle dinamiche di gestione – la disponibilità a svolgere l’incarico di amministratore della Società;

che presso la sede di RAGIONE_SOCIALE inoltre, operavano gli ex soci della , applicati, l’una in ambito amministrativo e l’altro in quello commerciale, per il tramite di contratti di associazione in partecipazione;

che sin dall’acquisizione in affitto del suindicato ramo di azienda, radicava presso la filiale di Sondrio di rapporto di conto corrente, ottenendo, nel corso del 2010 – gennaio, settembre e dicembre – affidamenti per anticipi fatture e salvo buon fine (ricevute bancarie) ed il rilascio di una fideiussione a favore di ;

che in occasione di sopravvenute necessità finanziarie – e, pertanto, anche nei casi indicati – il Sig. convocava l’assemblea della società, nella quale i soci, unitamente all’amministratore, affrontavano le questioni oggetto di discussione e, se del caso, conferivano al legale rappresentante i poteri per richiedere aumenti di affidamento e per sottoscrivere i relativi documenti;

che tali delibere erano richieste in quanto, statutariamente, all’attore opponente erano stati attribuiti esclusivamente poteri di ordinaria amministrazione;

che si recava presso la banca e sottoscriveva la documentazione utile alla richiesta ed all’ottenimento di quanto deliberato;

che consulente era l’avv. NOME COGNOME con studio nello stabile in cui si trovavano gli uffici della medesima società, al quale era demandato il compito sia di prendere parte alle assemblee societarie redigendo i relativi verbali, sia di concordare con l’istituto bancario le migliori condizioni contrattuali delle operazioni e/o degli affidamenti che venivano via via concessi;

che fra le diverse occasioni in cui il professionista è stato chiamato a prestare attività nell’interesse della società, vi sono state anche quelle legate alle richieste di aumento degli affidamenti formulate nel corso dell’anno 2010;

che in tali circostanze, l’avvocato COGNOME faceva da tramite fra la banca e la società, provvedendo a raccogliere e ad inviare la documentazione necessaria ed interloquendo in merito direttamente con il direttore di filiale Sig. NOME

che come chiarito dagli stessi soci e dal legale rappresentante in occasione delle assemblee, eventuali concessioni di affidamento non sarebbero state accompagnate dal rilascio di alcuna garanzia personale da parte dei soci stessi e da parte dell’amministratore, atteso come quest’ultimo soggetto fosse completamente estraneo alla compagine sociale.

Elemento, questo, più volte chiarito dal professionista al direttore che una volta predisposta la documentazione utile, il direttore di banca provvedeva ad avvertire l’amministratore – per il tramite dello stesso legale – affinché si recasse in filiale per procedere alla sottoscrizione dei moduli di richiesta;

che apprendeva con stupore di essere chiamato in qualità di garante della – nel frattempo entrata in liquidazione giudiziale – a seguito del rilascio di una fideiussione il cui importo sarebbe stato per ben due volte elevato con successivi atti sino – a dire di controparte – alla somma di € 100.000,00;

che le sottoscrizioni venivano disconosciute;

che vi era stato dolo/errore nella sottoscrizione delle garanzie;

che comunque la richiesta di ingiunzione deve ritenersi nulla per la parte coperta dalla garanzia del fondo RAGIONE_SOCIALE costituiva la parte opposta , contestando tutto quanto dedotto nell’atto di citazione e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Esperita l’attività istruttoria, il giudice rinviava all’udienza del 15/4/2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. L’opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.

1. Sulla legittimità del decreto ingiuntivo In primo luogo deve essere dichiarata la legittimità del decreto ingiuntivo emesso espressamente “nei limiti della fideiussione prestata”.

Considerato infatti che il decreto ingiuntivo, provvedimento per natura sintetico, deve essere letto in combinato con il ricorso e con la documentazione offerta, alcun dubbio o errore può invocarsi in punto di oggetto d’ingiunzione, che risulta infatti sufficientemente determinato.

Quanto poi alla condanna alle spese di lite, si prende atto che parte opposta ha espressamente rinunciato alla parte di spese legali calcolata sull’importo eccedente i 100.000,00 euro ingiunti (per un valore di euro 100.000,00 devono calcolarsi spese per 406,50 euro e compenso professionale per 2.242,00 oltre spese iva e cpa).

2.

Del disconoscimento Orbene, nel merito deve preliminarmente essere preso in esame il disconoscimento effettuato dall’opponente delle sottoscrizioni lui attribuite e apposte sulla fideiussione 5/1/2010 e sugli atti integrativi di elevazione del relativo importo del 9/9/2010 e del 23/12/2010 in ragione della “diversa qualità delle sottoscrizioni”.

Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità che più volte si è espressa sul tema, chiarendo come:

“L’art. 2719 c.c. – che esige un espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche – è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione” (Cassazione civile sez. II, 18/07/2024, n.19850).

Ebbene, nella specie va rilevato come l’opponente nei propri atti si sia limitata a formalizzare il disconoscimento in termini di assoluta genericità.

Secondo la giurisprudenza, il disconoscimento deve essere effettuato in modo chiaro e specifico, non potendosi considerare sufficienti contestazioni generiche e omnicomprensive, quali quelle formulate da controparte.

Ne deriva la totale inammissibilità del disconoscimento così formulato da parte opponente (Cass. 10912/2003; Cass., 28096/2009).

Tali considerazioni portano, quindi, ad attribuire alla contestazione portata formale, più che sostanziale e, quindi, a confermare piena efficacia probatoria ai documenti prodotti in copia dalle parti.

3. Dolo e/o errore Del tutto priva di pregio resta poi l’eccezione subordinata di annullabilità delle garanzie per aver l’opponente sottoscritto le fideiussioni senza la consapevolezza circa le obbligazioni da queste derivanti.

Parte opponente ha in particolare eccepito come la volontà dell’opponente sia stata carpita con dolo o sia stato indetto in errore laddove la banca al momento delle sottoscrizioni nulla aveva specificato, nonostante che era stata chiaramente manifestala la volontà di non rilasciare garanzie personali, anche dall’avv. COGNOME che aveva fatto da tramite tra la società e la banca, da cui erano stata fornite anche rassicurazioni in tal senso.

La tesi non merito accoglimento.

In primo luogo tale eccezione è del tutto incompatibile e contraddittoria con la tesi difensiva avanzata di mancata sottoscrizione delle fideiussioni e di disconoscimento delle sottoscrizioni.

In ogni caso tale contestazione appare altresì irricevibile in quanto priva di alcuna specifica allegazione in termine di errore ai sensi degli artt. 1428 s.s. c.c. Infine, giova solo rammentare che in forza del principio di autoresponsbilità e diligenza incombe sul contraente la verifica di quanto sottoscritto, vieppiù considerata la carica di amministratore della debitrice principale dell’opponente, circostanza pacifica, a nulla rilevando le ragioni per le quali l’opponente abbia deciso di assumere tale incarico. Peraltro il garante risulta aver apposto la firma due volte sulla fideiussione, approvando specificatamente anche la clausole vessatorie ex art. 1341 c.c., oltre che agli atti di elevazione dell’importo.

Infine, non risulta che l’opponente abbia mai sollevato alcun tipo di contestazione circa la propria garanzia (Cassazione civile sez. I, 03/11/2023, (ud. 07/09/2023, dep. 03/11/2023), n.30505).

In ogni caso si osserva altresì come l’opponente non abbia offerto elementi idonei a dimostrare l’allegato dolo o mala fede dei funzionari, evidenziando l’irrilevanza dell’asserito diverso contenuto degli accordi, rispetto a quello rivelato dall’impegno sottoscritto, non chiarendo se, in che modo e da chi in particolare, al momento di sottoscrivere la fideiussione e così anche le successive integrazioni, all’opponente è stato fatto credere che la dichiarazione negoziale avesse un tenore diverso da quello trasfuso nella sua versione scritta. Ciò che risulta dagli atti è che l’opponente ha sottoscritto la fideiussione senza leggerla, fidandosi dei funzionari che gli avevano sottoposto il documento, ma ha escluso che questi avessero posto in essere artifici o raggiri o anche solo condotte mendaci, non potendo ritenersi tale il fatto che la banca abbia sottoposto all’opponente diversi documenti contemporaneamente, ossia quello di richiesta di finanziamento della società e la relativa garanzia.

Ciò posto, si rammenta che ai fini dell’annullamento del contratto per dolo, occorre la presenza di artifizi, raggiri o anche semplici menzogne che abbiano avuto un’efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, dunque, sul consenso di quest’ultima (cfr. Cass. 23 giugno 2022, n. 20231; Cass. 23 giugno 2015, n. 12892; Cass. 23 giugno 2009, n. 14628).

Tali condotte, dunque, devono essere valutate in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l’affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (così, Cass. 20 gennaio 2017, n. 1585; Cass. 27 ottobre 2004, n. 20792).

Con particolare riferimento al silenzio è stato puntualizzato che lo stesso può integrare gli estremi del dolo omissivo, agli effetti di cui all’art. 1439 c.c., solo quando si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito, determinando l’errore del deceptus, per cui il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l’altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto (cfr. Cass. 11 aprile 2022, n. 11605; Cass. 8 maggio 2018, n. 11009).

L’effetto invalidante consegue, dunque, alla dimostrazione, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale è stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione e il relativo accertamento è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 27 febbraio 2019, n. 5734; Cass. 30 novembre 2011, n. 25582; Cass. 5 febbraio 2007, n. 2479).

Nella specie deve essere escluso il dolo contrattuale per mancata prova di una condotta idonea a indurre in errore una persona di normale diligenza.

Neppure alcun rilievo può essere attribuito all’eventuale – invero non provato – silenzio dei funzionari della banca al momento della sottoscrizione delle garanzia, in quanto non accompagnato da condotte con valenza ingannatoria.

Non è contestato infatti che al momento delle sottoscrizioni i documenti fossero tutti effettivamente completi e compilati e che l’opponente ha sottoscritto i documenti senza prima provvedere alla loro lettura, venendo così in rilievo un erroneo affidamento del contraente fondato sulla sua negligenza, a prescindere da eventuali trattative tra la banca e l’intermediario della società avv. COGNOME

Le prove articolate dall’opponente nulla in più hanno potuto aggiungere (l’avv. COGNOME ritiene di aver manifestato l’indisponibilità di tutti a rilasciare garanzie personali mentre il funzionario di banca avrebbe inteso l’indisponibilità esclusivamente dell’avv. COGNOME), restando il fatto accertato dell’inesistenza di un affidamento tutelabile, in ragione della negligenza in cui è incorso lo stipulante.

Per tutto quanto sin qui considerato le eccezioni così sollevate devono essere rigettate e la fideiussione e successive integrazioni devono essere considerate valide e riconducibili all’opponente.

4. Validità fideiussione prestata a presidio di un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese Deve infine essere ritenuta valida ed efficace la fideiussione in oggetto prestata a presidio di un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese (Legge 1996/662 “Garanzia del Fondo”).

Si osserva in particolare che l’art. 4.4 del D.M. 23 settembre 2005 secondo cui “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria” fa riferimento espresso alle garanzie prestare da intermediari assicurativi e bancari, ma nulla dice circa l’acquisizione di garanzie personali prestate da persone fisiche.

Conseguentemente la garanzia oggetto del contendere, non essendo essa assimilabile a nessuna delle categorie specificamente delineate nel disposto normativo (reali, assicurative e bancarie) deve ritenersi valida ed efficace.

Vieppiù, si osserva inoltre che il disposto dell’art. 4.4. è applicabile soltanto nell’ambito del rapporto interno tra il fondo di Garanzia ed il soggetto finanziatore (id est la Banca), rapporto rispetto al quale il soggetto beneficiario del finanziamento ed il garante si pongono come terzi estranei (Trib. Milano, 09.01.2023 n. 107).

Ne consegue che il predetto divieto, contenuto in una norma di rango secondario relativa alle condizioni di ammissibilità della garanzia pubblica, non può incidere sul rapporto contrattuale che intercorre tra i fideiussori e la banca.

A tanto consegue il rigetto dell’eccezione.

Per queste ragioni le domande dell’opponente devono essere respinte e il decreto ingiuntivo emesso confermato e per l’effetto dichiarato esecutivo.

Spese di lite Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste integralmente a carico della parte opponente, che si liquidano in euro 4.925,00 per compensi professionali ex DM 147/2022 (secondo i valori minimi per fascia di valore da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, esclusa la fase decisoria, in considerazione della concreta attività prestata e dalla complessità della causa), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.

Tribunale composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

rigetta l’opposizione proposta da nei confronti di e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 36/2024 emesso dal Tribunale di Sondrio dichiarandolo esecutivo;

condanna l’opponente a rifondere l’opposto delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.925,00 per compensi professionali ex DM 147/2022 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., Sondrio, 28 aprile 2025

Il giudice dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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