n. 2022/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa NOME COGNOME Presidente D.ssa NOME COGNOME Consigliere relatore D.ssa NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N._776_2025_- N._R.G._00002022_2021 DEL_28_04_2025 PUBBLICATA_IL_28_04_2025
nella causa iscritta a ruolo il 29/11/2021 al numero 2022 /2021 del Registro generale avente a oggetto:
appello avverso sentenza n. 713/2021 emessa dal Tribunale di PISTOIA il 30.8.2021 pendente fra , rappresentati e difesi dall’Avv. COGNOME ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro , rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA PARTE APPELLATA – CONTUMACE C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“Piaccia alla Corte d’Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
– in via preliminare: sospendere l’efficacia esecutiva e l’esecuzione della sentenza impugnata per i motivi di cui alla narrativa;
– in INDIRIZZO
riformare la sentenza n. 713/2021 del Tribunale di Pistoia:
1) nel punto in cui respinge le domande proposte sull’erroneo presupposto che nel caso di pagamento parziale del prezzo di vendita dell’immobile non sia configurabile una donazione indiretta del bene;
2) nella parte in cui ritiene inammissibile la domanda chiesta in corso di causa volta all’accertamento, in via subordinata, della donazione diretta della somma di denaro elargita in favore della figlia;
3) nel punto in cui ha condannato le parti attrici all’integrale pagamento delle spese legali;
e, per l’effetto, Voglia accogliere le conclusioni formulate in I° grado come riportate di seguito:
“accertare e dichiarare avvenuta la donazione indiretta, da parte del Sig. in favore della figlia , dell’appartamento ubicato in INDIRIZZO, INDIRIZZO.
INDIRIZZO, Pistoia, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia in foglio di mappa 247 dal mappale 804, sub. 16, categoria A/3;
donazione indirettamente attuata con l’acquisto del bene da parte della figlia e prezzo pagato direttamente dal padre, con atto pubblico di compravendita stipulato innanzi al dott. Notaio l 10.06.2002 e per l’effetto:
in via principale 1. accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 801 c.c., la revoca della donazione per indegnità o comunque la nullità della stessa per inesistenza dello spirito di liberalità del donatario;
2. dichiarare aperta la successione legittima di deceduto in Pistoia il 12.12.2011 ordinando alla di restituire alla massa attiva ereditaria il bene oggetto di revoca e/o nullità;
3. conseguentemente, in tesi, accertare, sul bene così recuperato, l’esistenza della comunione ereditaria delle attrici con le quote determinate per la successione legittima (1/3 coniuge, 2/3 figli in parti uguali) dichiarando esclusa dall’eredità la ogni caso, riconoscere in favore della Sig.ra , oltre alla quota ereditaria sul bene, il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili;
In via subordinata A) accertare e dichiarare che la donazione indiretta effettuata dal Sig. alla figlia lede la quota di eredità riservata ex lege agli attori/legittimari, portando alla relativa riduzione ex art. 555 cod. civ.;
B) per l’effetto, dichiarare aperta la successione di deceduto in Pistoia il 12.12.2011 ordinando la reintegrazione della quota di legittima mediante restituzione agli attori della somma dovuta per legge, con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
C) conseguentemente, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia della donazione indiretta al netto dei debiti e del diritto di abitazione e di uso del coniuge disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione della predetta disposizione, attribuendo alla Sig.ra e alla Sig.ra la quota che codesto Tribunale vorrà stabilire;
D) ordinare alla convenuta il pagamento delle predette somme a favore delle attrici;
In ogni caso, Riconoscere, in ogni caso, in favore della , oltre alla quota ereditaria sul bene, il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili ex art. 540 c.c.;
in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi in cui non venga ravvisata una donazione indiretta dell’immobile, Voglia l’Ill.mo Tribunale di Pistoia, I) accertare e dichiarare avvenuta la donazione diretta della somma di € 132.090,00 (145.000,00 – 12.912,00) dal padre alla figlia per l’acquisto dell’immobile oggetto di causa;
II) dichiarare la nullità, per difetto della forma solenne dell’atto pubblico ex art. 782 c.c., della predetta donazione diretta e per l’effetto, dichiarare aperta la successione di deceduto in Pistoia il 12.12.2011 ordinando la restituzione della predetta somma alla massa ereditaria ed agli altri coeredi, con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 801 c.c., la revoca della donazione per indegnità o comunque la nullità della stessa per inesistenza dello spirito di liberalità del donatario e per l’effetto:
V) dichiarare aperta la successione legittima di deceduto in Pistoia il 12.12.2011 ordinando alla di restituire alla massa attiva ereditaria ed agli altri coeredi la somma di denaro oggetto di revoca;
VI) conseguentemente, accertare, sulla massa così recuperata, l’esistenza della comunione ereditaria delle attrici con le quote determinate per la successione legittima (1/3 coniuge, 2/3 figli in parti uguali) dichiarando esclusa dall’eredità la Sig.ra per indegnità ex art. 463 c.c;
oppure in subordine, accertare la comunione ereditaria di tutte le parti in causa;
in ipotesi VII) accertare e dichiarare che la donazione diretta effettuata dal Sig. alla figlia lede la quota di eredità riservata ex lege agli attori/legittimari, portando alla relativa riduzione ex art. 555 c.c. VIII) per l’effetto, dichiarare aperta la successione di deceduto in Pistoia il 12.12.2011 ordinando la reintegrazione della quota di legittima mediante restituzione agli attori della somma dovuta per legge, con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
IX)
conseguentemente, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia della donazione diretta al netto dei debiti, disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione della predetta disposizione attribuendo alla Sig.ra e alla Sig.ra la quota che codesto Tribunale vorrà stabilire;
X) ordinare alla convenuta il pagamento delle predette somme a favore delle attrici;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
IN INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE Si reitera la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori formulata nelle memorie ex art. 183/6 cpc che si riportano di seguito:
si chiede che l’Ill.mo Sig. NOMECOGNOME Voglia disporre CTU tecnica al fine di accertare il corretto valore della massa ereditaria relativa alla successione del Sig. con riferimento al momento di apertura della successione stessa (12.12.2011) e conseguentemente valutare le due seguenti ipotesi:
1) calcolata la quota e del diritto di abitazione e di uso del coniuge superstite, determinare, mediante la proporzionale riduzione della predetta disposizione, anche con eventuali conguagli in denaro, il valore della quota di legittima spettante ai Sig.ri 2) calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia della donazione diretta della somma di € 132.090,00 erogata in favore della figlia , al netto dei debiti, determinare, mediante la proporzionale riduzione della predetta disposizione, il valore della quota di legittima spettante ai Sig.ri Con la più ampia riserva di replicare nel termine concesso dal Giudice, viste e lette le memorie istruttorie avversarie. ” Parte appellata:
“Preliminarmente, rigettare l’istanza di sospensione dell’esecutorietà della sentenza impugnata;
– in via principale, rigettare il gravame proposto dalle attrici perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 713/2021 del Tribunale di Pistoia;
– in ogni caso, ordinare al Conservatore competente dei Registri Immobiliari di Pistoia, con esonero dello stesso da ogni responsabilità, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale d.d.
25.05.2017 (estremi Nota di trascrizione R.G. n. 9152 R.P. n. 6035);
– In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
“ PG:
“Visti gli atti” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
Il giudizio di primo grado citavano dinanzi al Tribunale di PISTOIA affinché, accertata e dichiarata l’avvenuta donazione indiretta dell’appartamento sito in Pistoia, INDIRIZZO
INDIRIZZO, INDIRIZZO da parte del de cuius (deceduto in Pistoia il 12/12/2011) in favore della figlia convenuta, in INDIRIZZO, fosse:
a) disposta ex art. 801 c.c. la revoca della detta donazione per indegnità o comunque per nullità della stessa in assenza bene immobile alla massa ereditaria, in tesi con esclusione della convenuta dall’eredità per indegnità ex art. 463 c.c.;
c) riconosciuto in favore della diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili;
in via subordinata, affinché venisse accertato e dichiarato che la donazione indiretta in questione ledeva la quota di eredità riservata ex lege alle attrici legittimarie con relativa riduzione ai sensi dell’art. 555 c.c. In particolare, allegavano:
– che in data 12/12/2011 era deceduto in Pistoia rispettivamente marito della e padre di , senza lasciare alcun bene ereditario;
– che in data 10/06/2002 aveva acquistato l’immobile sito in Pistoia, INDIRIZZO
INDIRIZZO, INDIRIZZO, al prezzo di € 108.500,00, tuttavia pagato direttamente dal de cuius tramite assegni bancari per un valore di € 30.987,41 oltre ad apposito mutuo fondiario per € 85.000,00 di cui il marito della convenuta aveva pagato solo la residua somma di € 12.912,00;
– che tale immobile, solo formalmente intestato alla figlia, era stato adibito a residenza familiare di e della di lui moglie – che con sentenza del Tribunale di Pistoia n. 664/2014 del 16/06/2014 era stato accertato il fatto che il prezzo di acquisito del bene, adibito da sempre a residenza familiare di e della di lui moglie, fosse stato effettivamente pagato nella maggior parte dal de cuius, riconoscendo alla il diritto di abitare l’immobile in virtù di comodato vita natural durante;
– che tuttavia tale rapporto successivamente era stato dichiarato risolto per inadempimento della comodataria al pagamento delle spese condominiali, con sentenza del Tribunale di Pistoia n. 872/2016 del 05/10/2016;
– che il comportamento adottato da e da suo marito assumeva rilievo ai fini della revoca della donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c. così come ai fini dell’esclusione dalla successione per indegnità ex art. 463 c.c.;
– che, in ogni caso, anche mancando gli estremi della revocazione, le attrici, in qualità di eredi legittimarie, avrebbero avuto diritto alla quota di riserva e, in tal senso, la donazione oggetto di causa avrebbe dovuto essere ridotta per lesione di legittima.
ai sensi dell’art. 802 comma 1 c.c., dunque insistendo per il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
Con comparsa di intervento volontario (adesivo autonomo) si costituiva in giudizio anche aderendo alle domande delle attrici e chiedendo di accertare anche nei propri confronti il diritto alla quota ereditaria.
Con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., le attrici formulavano domanda ulteriormente subordinata di accertamento della donazione diretta della somma di € 132.090,00 con conseguente declaratoria di nullità della stessa per difetto di forma ovvero in subordine di revocazione ai sensi dell’art. 801 c.c. e, in ipotesi, di riduzione per lesione di legittima.
Con sentenza n. 713/2022 emessa in data 30.8.2021, il Tribunale di Pistoia respingeva la domanda avanzata da , cui aveva aderito , di accertamento della avvenuta donazione indiretta, da parte del de cuius in favore della figlia , dell’appartamento sito in Pistoia, INDIRIZZO
INDIRIZZO INDIRIZZO
Applicando il principio processuale della ragione più liquida, il primo giudice osservava come fosse pacifico e documentale che il de cuius avesse corrisposto solo parte del prezzo di acquisto dell’immobile oggetto di causa, come peraltro confermato anche nella sentenza del Tribunale di Pistoia n. 664/2014, trovando dunque applicazione il principio di diritto secondo cui la fattispecie di donazione indiretta di immobile ricorre solo se l’intero costo del bene, e non solo una sua frazione, sia stato sostenuto dal donante. Secondo il Tribunale, tale conclusione risultava ulteriormente avvalorata dal fatto che l’immobile oggetto di causa non era entrato nella materiale disponibilità di , pacificamente residente in Udine, bensì mantenuto quale residenza familiare dal de cuius e dalla di lui moglie.
Conseguentemente, erano da rigettare tutte le ulteriori domande connesse, fondate sul presupposto dell’accertamento della natura di donazione indiretta della compravendita in esame.
Quanto alla domanda subordinata delle attrici, cui pure aveva aderito , di accertamento della avvenuta donazione diretta della somma di denaro corrisposta dal de cuius a titolo di versamento del prezzo di acquisto dell’immobile oggetto di causa, contenuta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il primo giudice la riteneva inammissibile in quanto tardivamente proposta, memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., fondate appunto sul presupposto dell’accertamento della natura di donazione diretta di somma di denaro. Le spese di lite erano poste integralmente a carico delle attrici e dell’intervenuto, in solido tra loro, seguendo la soccombenza.
2.
Il giudizio di secondo grado 2.1 hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, premettendo che:
il mutuo contratto per l’acquisito dell’abitazione oggetto di causa, nel corso degli anni, veniva pagato dal de cuius anche con l’aiuto dell’altra figlia NOME
nel mese di novembre 2011 aveva chiesto addirittura alla banca erogante una riduzione dell’importo delle rate mensili ad € 450,00 per un debito residuo ancora dovuto di € 14.000,00, a riprova del fatto che i pagamenti erano a lui imputabili;
purtroppo, venuto a mancare in data 12.12.2011, la moglie non era riuscita a far fronte alle ultime 9 rate del predetto mutuo (per un totale con interessi e spese per ritardato pagamento di € 15.019,62), trovandosi in difficoltà economiche tali da aver dovuto cedere il quinto della pensione per pagare le spese funebri del marito;
così, alcuni pagamenti erano stati effettuati dalla figlia , per complessivi € 2.107,62, pur con grandi sacrifici trovandosi anche la stessa in una difficile situazione economica;
in seguito, la banca inviava formale richiesta di pagamento alla cointestataria del mutuo, , nonché al marito garante del finanziamento i quali, nel mese di agosto 2012, pagavano la residua somma di € 12.912,00 (comprensiva di spese e interessi anche moratori) a chiusura del mutuo, chiedendone immediatamente la restituzione alla ;
poiché quest’ultima ometteva il pagamento, metteva subito in vendita il bene, non riuscendovi a causa della presenza nello stesso della madre;
così, instaurava presso il Tribunale di Pistoia apposita causa per ottenerne la liberazione mediante risoluzione di un comodato precario;
con sentenza del 16.06.2014 il Tribunale di Pistoia accertava che l’abitazione era stata effettivamente pagata da e che era stata adibita da sempre a residenza familiare dello stesso e della moglie, per cui rigettava la domanda di , riconoscendo in capo alla madre il diritto di abitare l’immobile in virtù di comodato vita natural durante;
stante l’inadempimento della comodataria al pagamento delle spese tale domanda, condannando la al rilascio immediato dell’immobile oltre al risarcimento del danno e delle spese legali in favore della figlia, da cui conseguiva atto di precetto per il pagamento di complessivi € 7.647,11 nonché procedimento di sfratto della dalla casa di abitazione con vendita all’asta di tutti i beni mobili ivi presenti.
Tutto ciò premesso, le appellanti hanno dedotto i seguenti motivi:
Erronea e contraddittoria motivazione sulla pretesa inesistenza di una donazione indiretta dell’immobile compravenduto virtù del pagamento parziale del prezzo da parte del donante.
Il Tribunale si sarebbe basato su un vecchio orientamento giurisprudenziale superato ormai da tempo in favore dell’altro contrario che sancisce l’esistenza della donazione indiretta anche quando le somme messe a disposizione dal donante soddisfino solo in parte l’obbligo di pagamento del prezzo.
Peraltro, analizzando nel dettaglio le cifre pagate dal padre, si evincerebbe che il pagamento del bene è stato integrale:
l’abitazione, infatti, fu acquistata per la somma di € 108.500,00 interamente pagata al momento del contratto;
per assolvere a tale pagamento, il padre erogava assegni per € 30.987,41 e si faceva carico di pagare il mutuo acceso per € 85.000,00 a cui aggiungersi interessi e spese del finanziamento;
la somma dei due importi sopra evidenziati (€ 115.987,41) risulta superiore al prezzo di acquisto dell’immobile perché nel mutuo erano ricomprese anche le tasse e le spese notarili della compravendita immobiliare per € 7.487,41, spese imputabili al donatario;
la somma corrisposta da per estinguere il mutuo, pari a € 12.912,00, sarebbe dunque grosso modo corrispondente alle tasse e spese notarili relative all’acquisto del bene, maggiorate di interessi e spese del finanziamento.
Il padre, quindi, avrebbe corrisposto l’intero prezzo del bene e non solo parte di esso.
II) Erronea e contraddittoria motivazione sul rigetto della domanda attorea avanzata in memoria 183, VI comma, n. 1, perché considerata una inammissibile emendatio libelli.
L’accertamento dell’avvenuta donazione diretta della somma di denaro, richiesto in via subordinata, non avrebbe ampliato l’oggetto del giudizio, rappresentato dall’unico atto di liberalità posto in essere dal de cuius (sia esso qualificato come donazione diretta o indiretta), risultando, pertanto, pienamente ammissibile, in fra le stesse parti;
c) tende, nella sostanza e in senso ampio, verso la medesima utilità finale;
d) risulta incompatibile col diritto originariamente fatto valere.
Peraltro, avendo le attrici/odierne appellanti avanzato domanda di collazione e, in via subordinata, di riduzione dell’atto di liberalità posto in essere dal padre in favore di una sola figlia, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione, salva l’espressa dispensa da parte del de cuius e sempre nei limiti della sua validità, pertanto beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una specifica domanda in tal senso da parte dei condividenti. Inoltre, il giudice, in generale, è sempre tenuto a rilevare eventuali nullità evincibili dagli atti, anche in assenza di deduzioni di parte, per cui, anche ritenendo non configurabile una donazione indiretta dell’immobile, comunque avrebbe dovuto rilevare la nullità della donazione diretta di denaro per mancanza di forma solenne.
III) Errata condanna alle spese legali.
Il primo giudice avrebbe omesso di valutare la sussistenza di giustificati motivi per disporre comunque la compensazione delle spese legali.
In conseguenza dell’accoglimento dei motivi di appello, la Corte, secondo la parte appellante, dovrebbe pronunciarsi su tutte le domande e argomentazioni espresse in atto di citazione nel modo seguente:
“Il comportamento adottato dal Sig. e dalla moglie rileva ai fini della revoca della donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c.;
pertanto, gli attori intendono chiedere la revoca dell’atto di liberalità e/o la nullità dello stesso, con restituzione dell’immobile al patrimonio del de cuius, apertura della successione legittima e conseguente attribuzione delle relative quote a ciascun erede (1/3 coniuge, 2/3 figli ex art. 581 c.c., oltre diritto di abitazione e uso a favore del coniuge ex art. 540 c.c.);
a tal fine, il comportamento assunto dal Sig. e dalla moglie rileva anche ai fini dell’esclusione dalla successione per indegnità ex art. 463 c.c.;
nel caso in cui non vengano ravvisati gli estremi della revocazione, gli attori, essendo eredi legittimi del , hanno comunque diritto alla quota di riserva dell’eredità prevista per i legittimari (1/4 al coniuge, 2/4 ai figli e 1/4 come quota disponibile, oltre diritto di abitazione e uso a favore del coniuge ex art. 540 c.c.);
non avendo lasciato un “relictum” da dividere degli stessi chiedere la reintegrazione nelle loro quote di legittima previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione della donazione indiretta posta in essere in vita dal de cuius;
a tal fine, l’asse ereditario deve essere determinato utilizzando la nota formula relictum – debitum + donatum per quantificare la quota disponibile e quella di riserva degli attori;
nel nostro caso, il relictum è pari a zero;
il debito è pari ad € 17.324,61 equivalente ai debiti del de cuius in essere alla morte (€ 15.019,62 per residuo mutuo) oltre alle spese funerarie (€ 2.304,99);
il valore del donatum equivale a valore che il bene in contestazione aveva al momento della morte del de cuius;
al risultato ottenuto deve essere detratto il valore del diritto di abitazione e di uso sull’immobile, riservato al coniuge superstite;
il calcolo analitico delle relative quote verrà documentato anche con apposita perizia tecnica che gli attori si riservano di depositare nei termini di legge;
in fase di ripartizione delle quote ereditarie deve tenersi in debito conto del comportamento assunto dal e dalla moglie ai fini dell’esclusione dalla successione per indegnità ex art. 463 c.c.” 2.2 Mentre è rimasto contumace, si è costituita , chiedendo il rigetto dell’impugnazione, perché infondata, deducendo in ordine ai singoli motivi di appello, quanto segue:
La parte appellante avrebbe impropriamente richiamato orientamenti della Suprema Corte che si riferiscono a un caso completamente diverso da quello oggetto di causa, essendo invece pacifico il principio espresso dal primo giudice.
Peraltro, come è altrettanto pacifico, il bene non era entrato nella materiale disponibilità di , ma mantenuto quale residenza familiare dal de cuius e dalla di lui moglie, avendo inteso, il primo, riservarsi un comodato a vita per sé e per la coniuge relativo a tale immobile, e la parte appellante non avrebbe provato lo spirito di liberalità che deve sottendere ad una donazione indiretta.
Anzi, proprio nelle conclusioni ribadite nuovamente nell’atto di citazione in appello, le controparti espressamente ne riconoscono la mancanza, chiedendo addirittura la “revoca della donazione per indegnità o comunque la nullità della stessa per inesistenza dello spirito di liberalità del donatario”.
Nel caso di specie, parte mutuataria erano il il di lei marito, L’immobile in oggetto fu dunque acquistato per essere destinato a svolgere la funzione di abitazione propria del de cuius e della moglie, sicché l’acquisto era da intendersi finalizzato (anche, se non soprattutto) al godimento del bene da parte propria e non effettuato al solo fine di avvantaggiare la figlia (con una attribuzione connotata da spirito di liberalità).
Sarebbe circostanza pacifica, infatti, che la casa era stata acquistata formalmente e che le rate del connesso mutuo fondiario (cui tutte le parti mutuatarie erano obbligate nei confronti della banca) fu pagato in parte dal de cuius ed in parte dal marito della convenuta (il fideiussore.
L’adempimento del terzo, lungi dal rappresentare unicamente una donazione indiretta, potrebbe essere riconducibile a svariate altre fattispecie.
Sarebbe improprio anche solo parlare di adempimento del terzo con riferimento al pagamento delle rate di mutuo, poiché i contraenti erano tutti coobbligati in solido verso la banca e quindi il de cuius avrebbe semplicemente pagato un debito proprio, per il quale, in assenza di spirito di liberalità, avrebbe eventualmente avuto il diritto, tuttavia soggetto a prescrizione, di regresso verso la figlia.
II) Non vi sarebbe alcuna traccia della domanda di accertamento della presunta donazione diretta del denaro né negli atti introduttivi del processo di primo grado delle odierne appellanti e nemmeno nei verbali di prima e seconda udienza (datati 21.11.2017 e 15.03.2018), ma solamente nella prima memoria ex 183 VI comma c.p.c. Peraltro, anche ritenendo che tale domanda di accertamento fosse sorta in conseguenza delle eccezioni della convenuta operate nella comparsa di costituzione e risposta, le controparti avrebbero dovuto proporla, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione e non attendere la prima memoria istruttoria. Comunque, anche in questo caso, e persino a maggior ragione rispetto all’ipotesi di donazione indiretta, non sarebbe stato provato l’intento liberale del de cuius nei confronti della propria figlia.
III) Essendo stata accertata la totale soccombenza (quasi al limite della lite temeraria) in merito alle infondate domande sia di volontario, sarebbe ovvia la statuizione di far ricadere sui medesimi l’intero onere delle spese di lite.
2.3 La Corte, all’udienza del 19.11.2024, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.
L’istanza della parte appellante di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata resta assorbita dalla presente decisione.
L’appello va rigettato.
3.1
Il primo motivo è infondato.
E’ pacifico che una parte del prezzo dell’immobile acquistato da in data 10.6.2022 non è stata pagata dal padre.
E ciò anche volendo accedere alla ricostruzione della parte appellante, secondo cui una parte degli importi versati per estinguere il mutuo ipotecario dal fideiussore sarebbe riferibile a costi a carico del donatario.
Ciò premesso, non risulta fondato l’assunto secondo cui la donazione indiretta dell’immobile da parte di alla figlia sarebbe stata esclusa dal primo giudice sulla base di un orientamento giurisprudenziale risalente e ormai superato.
Al contrario, la Cassazione ha di recente ribadito quanto segue:
“Questa Corte, con orientamento consolidato, ha distinto l’ipotesi in cui l’immobile venga interamente acquistato con denaro del disponente ed intestazione ad altro soggetto che il disponente intende beneficiare dall’ipotesi in cui il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene.
Le Sezioni Unite, con sentenza N.9282/92, hanno affermato che nell’ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario integra donazione indiretta del bene stesso e non del danaro (Cass. S.U. 9282-92; Cassazione civile sez. II, 29/05/1998, n.5310; Cassazione civile sez. II, 30/05/2017, n.13619).
La donazione indiretta dell’immobile non è, invece, configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare , 31/01/2014, n.2149).
” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16329 del 2024).
Il principio giurisprudenziale cui si è attenuto il Tribunale appare del resto pienamente condivisibile, poiché soltanto nel caso di pagamento integrale del prezzo la corresponsione del denaro sta in luogo dell’attribuzione liberale dell’immobile, di cui costituisce soltanto una diversa modalità attuativa, identico essendo il risultato giuridico-economico finale.
3.2
Anche il secondo motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto inammissibile, perché tardiva, la domanda avanzata in via subordinata da di donazione diretta del denaro versato dal padre in pagamento (parziale) del prezzo del bene acquistato dalla figlia In proposito, va anzitutto evidenziato come nella fattispecie si tratterebbe se mai di donazione “indiretta” e non “diretta” del denaro, in quanto la somma che si assume donata non è stata consegnata dal de cuius alla figlia perché questa potesse provvedere al pagamento (parziale) del prezzo e delle rate del mutuo, ma è stata versata in parte direttamente al venditore e in parte, via via, alla banca mutuataria. Si tratterebbe, dunque, dell’adempimento da parte del padre di un debito altrui (art. 1180 c.c.), effettuato appunto per liberare la figlia dell’obbligo di pagamento del prezzo e delle rate del mutuo (cointestato anche alla figlia):
si avrebbe dunque, oltre all’effetto diretto dell’estinzione della obbligazione del pagamento del prezzo e delle rate del mutuo, quello indiretto della liberalità.
Ebbene, anche a ritenere che la riqualificazione della domanda nei termini che precedono sia facoltà del giudicante, appare corretta la valutazione del primo giudice di tardività della domanda in questione, in quanto tra la domanda volta alla restituzione o collazione dell’immobile e quella di restituzione o collazione di una somma di denaro, vi è radicale diversità quantomeno di petitum (denaro in luogo di immobile).
Neppure è fondato l’assunto della parte appellante secondo cui sulla domanda in questione il giudice si sarebbe dovuto comunque pronunciare, essendo compresa nella domanda di divisione, cui è prodromica la domanda di collazione.
Invero, la domanda di collazione avanzata da in via subordinata rispetto a quella di revoca o nullità della donazione (impropriamente qualificata come “diretta”) di denaro, di collazionare la suddetta donazione ai fini dell’apertura della successione, salva l’espressa dispensa da parte del “de cuius” nei limiti in cui sia valida, e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, la domanda di accertamento dell’esistenza di una donazione indiretta non può ritenersi ricompresa nella domanda relativa alla ricostruzione del relictum e del donatum, poiché quest’ultima domanda presuppone l’esistenza già accertata delle donazioni, che devono essere considerate nella ricostruzione del patrimonio ereditario (cfr. Cass. civ. Sez. II, 23 luglio 2019, n. 19833). Anche volendo entrare nel merito della domanda in esame, peraltro, la stessa risulterebbe infondata.
Anzitutto, trattandosi eventualmente di donazione indiretta del denaro, non potrebbe esserne dichiarata la nullità per difetto di forma, come invece pretende la parte appellante.
Infatti, per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l’art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c., non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive l’atto pubblico per la donazione (Cass. n. 468 del 2010, in motiv. ; Cass. n. 14197 del 2013; Cass. SU n. 18725 del 2017 in motiv.).
Va peraltro evidenziato come nella fattispecie la parte appellante non abbia adempiuto all’onere di comprovare lo spirito di liberalità dei pagamenti effettuati dal padre a vantaggio della figlia.
È infatti pacifico che l’onere di dimostrare l’esistenza della donazione indiretta incombe su colui che ne invochi gli effetti (cfr. ex multis Cass. n. 19601/2004; Cass. n. 15517 del 04/06/2024).
Invero, la donazione indiretta è configurabile solo quando sia verificata l’esistenza dell'”animus donandi”, consistente nell’accertamento che il disponente non aveva altro scopo che quello della liberalità (cfr. Cass. Sez. 2, ordinanza n. 4682 del 28.2.2018), e ciò sulla base del rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte in giudizio, senza potersi dedurre dal mero fatto che parte del corrispettivo di una compravendita vendita sia stata versata da un soggetto diverso dall’acquirente (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9379 del 21/05/2020). Ebbene, nella fattispecie non può non darsi rilievo al fatto che l’immobile oggetto , se solo la medesima avesse adempiuto ai propri obblighi di comodataria (tale essendo il titolo della detenzione dell’immobile da parte dei genitori di , come accertato dal Tribunale di Pistoia con la menzionata sentenza n. 664/2014).
Deve perciò escludersi che il pagamento di una parte, ancorché sostanziosa, del prezzo dell’immobile da parte di fosse quello, esclusivo, di arricchire gratuitamente la figlia tanto più che, essendo quest’ultima coobbligata rispetto al mutuo fondiario correlato all’acquisto dell’immobile, il padre ben avrebbe potuto richiedere alla medesima la restituzione della quota parte delle rate del mutuo di cui si era fatto interamente carico.
A fronte di un tale quadro, sarebbe stato onere della odierna parte appellante comprovare l’esclusivo scopo liberale dell’operazione, che appare piuttosto tesa ad altri scopi, come quello di regolare preesistenti rapporti obbligatori tra le parti o quello di realizzare un’intestazione fiduciaria del bene, ben potendo il padre voler evitare di figurarne intestatario per i motivi più diversi, ad esempio di natura fiscale o di simulazione della propria incapienza rispetto a eventuali creditori.
In conclusione, anche il secondo motivo va disatteso.
3.3.
È infine infondato anche il terzo motivo.
La statuizione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata segue infatti la totale soccombenza di , in mancanza di alcuno dei presupposti che, in base all’art. 92, secondo comma, c.p.c. possono giustificare la compensazione integrale o parziale delle spese tra le parti.
4.
La Corte, pertanto, ritiene che la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata.
Le spese – liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif. per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio – seguono la soccombenza tra le parti costituite.
La Corte d’Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l’appello e per l’effetto conferma integralmente la sentenza n. 713/2021 del Tribunale di Pistoia;
condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte appellata costituita, liquidate in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge, 3. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 22/04/2025
LA CONS. EST. D.SSA NOME COGNOME LA PRESIDENTE D.ssa NOME COGNOME La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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