ORDINANZA TRIBUNALE DI ANCONA – N. R.G. 00000631 2025 DEPOSITO MINUTA 01 07 2025 PUBBLICAZIONE 02 07 2025
N.R.G. 631/2025
IL TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della giudice NOME COGNOME ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e iscritta al primo grado di merito al n. 631/2025 R.G., promossa
DA
(c.f.
), in persona del rappresentante pro-tempore
,
P.
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio cartaceo separato, depositato telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale dell’avvocato, ai sensi dell’art. 83, 3° comma, c.p.c., unitamente al ricorso,
-RICORRENTE-
CONTRO
GIÀ
(c.f. e numero di
P. Iva , in persona del rappresentante pro-tempore , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa con poteri congiunti e disgiunti dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale, depositato telematicamente con la comparsa di costituzione e risposta, P.
-RESISTENTE-
Oggetto: transazione; domanda di adempimento; risarcimento danni.
Conclusioni: all’udienza del 30 maggio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue: ‘ L’avv. COGNOME chiede istanza di verificazione della transazione e chiede termine per produrre l’originale della scrittura di transazione; chiede CTU grafologica, salvo che il giudice non ritenga già sufficientemente provata la provenienza del documento dal presidente della IECE; il presidente della società è morto; indica come scritture di comparazione i doc. nn. 5,6, 9, 10, 11,13,14,17,18,19 allegati al
ricorso, dando disponibilità a depositare gli originali; gli altri documenti prodotti, e indicati come scritture di comparazione, non sono stati contestati in merito alla provenienza dal presente della IECE; ad è sorta l’obbligazione, atteso che la transazione è stata stipulata ad pertanto contesta l’eccezione di incompetenza territoriale; contesta le altre eccezioni sollevate in quanto infondate in fatto e in diritto; insiste per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
L’avv. COGNOME contesta le avverse deduzioni; insiste sull’eccezione di incompetenza territoriale a favore del tribunale di Napoli e in subordine per il rigetto delle domande avversarie; per la condanna ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite ‘.
Si trascrivono qui di seguito le rispettive conclusioni:
-Per il ricorrente: ‘ Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Ancona, contrariis rejectis:
a) in via principale: accertata e dichiarata l’esistenza, la validità e l’efficacia della scrittura privata denominata ‘accordo di ristrutturazione del debito’ del 24/10/2014 (…), rinvenuta dalla ricorrente solo in data 22/01/2025, sottoscritta dall’allora fusa per incorporazione nell’attuale da un lato, e l’allora ( …, fusa per incorporazione nell’attuale ) già ( …, dall’altro, ) ( … ) ; accertato e dichiarato che con tale scrittura privata le parti sottoscrittrici hanno transatto ogni loro pretesa economica con riferimento al conto corrente n. 01/01/01653 ed annesso affidamento intercorso tra l’allora e l’allora accertato e dichiarato che la de qua ha adempiuto alle obbligazioni sulla stessa ricadenti di cui alla citata scrittura privata, erogando il mutuo chirografario n. 01/21/20805, accordando l’apertura di credito di €. 110.000,00 a valere sul nuovo conto corrente n. 01/01/93386 ed estinguendo il vecchio conto corrente n. 01/01/01653; accertato e dichiarato che la ha violato e/o ignorato l’accordo del 24/10/2014 convenendo in giudizio la Banca per far valere contestazioni afferenti il conto corrente n. 01/01/01653 con annesso fido, mediante atto di citazione notificato in data 15/04/2022, cui ha fatto seguito l’iscrizione a ruolo del procedimento civile attualmente pendente innanzi il Tribunale di Napoli -Sez. II -R.G. 999/2022 (…) ; ciò premesso, accertato e dichiarato, Voglia l’adito Tribunale accertare e dichiarare che nulla deve la de qua alla (…) con riferimento al conto corrente n. 01/01/01653 ed annesso affidamento in virtù dell ‘accordo di ristrutturazione
del debito’ del 24/10/2014;
b) sempre in via principale: accertato e dichiarato quanto indicato alla precedente lettera a), Voglia l’adito Tribunale condannare la (…) ad adempiere al citato accordo di ristrutturazione del debito del
24/10/2024 e per l’effetto Voglia condannare la ridetta resistente a rinunciare all’azione ed agli atti di cui al procedimento civile pendente innanzi il Tribunale di Napoli (…) ovvero a rinunciare all’eventuale sentenza laddove nel frattempo dovesse essere pronunciata nel ridetto procedimento civile (…) e/o comunque condannare la resistente a non porre in esecuzione una eventuale sentenza favorevole alla stessa dovesse essere pronunciata nel procedimento civile pendente innanzi il Tribunale di Napoli (…) , il tutto con qualsivoglia altra statuizione ritenuta opportuna;
c) sempre in via principale, accertato e dichiarato quanto indicato alla precedente lettera a) e comunque indipendentemente da quanto richiesto alla precedente lettera b), Voglia l’adito Tribunale condannare la (…) a rifondere tutti i danni patrimoniali causati sino ad oggi alla Banca per effetto dell’introduzione e della prosecuzione del citato giudizio civile, in misura pari alle spese legali (anche per il legale domiciliatario) e di Ctp sostenute per la propria difesa legale e tecnica, nonché alla quota di onorari corrisposti al CTU il tutto quantificato in complessivi Euro 27.057,36, o quella maggiore o minore che dovesse essere
accertata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo;
d) sempre in via principale, accertato e dichiarato quanto indicato alla precedente lettera a) e nell’eventualità in cui controparte avesse a porre in esecuzione forzata una eventuale sentenza favorevole alla stessa pronunciata nel procedimento civile pendente innanzi il Tribunale di Napoli (…) in violazione di quanto richiesto alla precedente lettera b), e quindi riuscisse ad ottenere il pagamento forzoso dalla Banca (ovvero da terzi creditori della di somme per sorte, interessi, rivalutazione, spese legali, spese tecniche e/o qualsivoglia titolo e/o ragione, Voglia l’adito Tribunale condannare la (…) alla restituzione in favore della odierna ricorrente di quanto la medesima, ovvero terzi creditori della stessa si fossero trovati costretti a corrispondere alla odierna resistente per qualsivoglia titolo e/o ragione, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
e) in ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite’.
-per il resistente: ‘ 1) in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli; 2) in subordine, rigettare integralmente le domande avversarie nei confronti della siccome inammissibili ed infondate per tutte le ragioni di cui in narrativa; 3) condannare la ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c.; 4) con vittoria di competenze, spese e rimborso forfettario. I.V.A. e C.P.A. come per legge’.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La
ha adito questo tribunale chiedendo l’adempimento da parte della della transazione contenuta nella scrittura privata denominata ‘accordo di ristrutturazione del debito ‘ sottoscritta il 24 ottobre 2014 (doc. n. 8 allegato al ricorso), sottoscritta dalle parti.
A fondamento della propria pretesa la banca ha dedotto:
-che, ‘ sul finire dell’anno 2014 ‘, la successivamente fusasi per incorporazione con
la
(già
), aveva stipulato con la
anch’essa poi fusasi per incorporazione con la
[…
con contestuale assunzione della nuova denominazione sociale
un contratto per l’apertura del conto corrente bancario n. 01/01/01653 ‘ sul quale era in essere una apertura di credito di €. 600 mila ‘, utilizzata, alla data del 24/10/2014, per Euro 596.875,18;
-che, in data 24 ottobre 2014, al fine di rimodulare la propria esposizione debitoria, Iece aveva concluso con un ‘ accordo di ristrutturazione del debito’ avente effetti novativi con cui: i) era stato convenuto di estinguere il conto corrente bancario n. 01/01/01653 e relativi fidi; ii) era stata pattuita la concessione a Iece di un mutuo chirografario di € 500.000,00, assistito da garanzia fideiussoria e di una nuova linea di credito di € 110.000,00, anch’essa assistita da garanzia fideiussoria, a valere sul nuovo conto corrente n. 01/01/93386; iii) era stata dalle parti accettata e riconosciuta l’operatività relativa al rapporto di conto corrente e di affidamento in conto corrente n. 01/01/01653, nonché definite ‘ tutte le eventuali pretese relative al rapporto in parola (…) ivi comprese questioni riguardanti eventuali effetti anatocistici e/o questioni riferite a ogni altro elemento relativo a tassi e commissioni applicate che abbiano concorso a determinare il credito oggetto del presente accordo ‘;
-che, in esecuzione della predetta convenzione, la banca: i) aveva estinto il conto corrente n. 01/01/01653; ii) aveva concesso a il mutuo chirografario n. 01/21/10805; iii) aveva concesso alla medesima società una ulteriore linea di credito di € 110.000,00 a
valere sul nuovo conto corrente n. 01/01/93386;
-che, trascorsi quattro anni in cui i rapporti tra l’istituto di credito e Iece erano stati regolari, in data 11 gennaio 2018, quest’ultima società aveva manifestato la volontà di recedere dal contratto di conto corrente n. 01/01/93386 e dal connesso fido nel frattempo accordato sino ad € 20.000,00;
-che, pertanto, l’11 gennaio 2018 erano stati anticipatamente estinti il fido e il mutuo chirografario n. 10805 e che il 18 gennaio 2018 era stato chiuso il conto corrente n. 01/01/93386;
-che, con nota del 16 aprile 2019, Iece aveva trasmesso alla banca la richiesta di consegna della documentazione bancaria ‘ afferente a tutti i rapporti bancari intercorsi ‘ tra loro;
-che il 16 luglio 2019 siffatta documentazione, comprensiva dell’ ‘ accordo di ristrutturazione del debito’ del 24/10/2014, era stata ritirata da Iece;
-che, a fronte dell’esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sulla banca in virtù del predetto accordo di ristrutturazione, in violazione del medesimo, la quale aveva nel frattempo incorporato COGNOME , aveva convenuto in giudizio la banca dinanzi al tribunale di Napoli ‘ lamentando presunte illegittimità afferenti (…) il conto corrente n. 01/01/01653 ‘;
-di non aver potuto produrre, nel giudizio che ne era scaturito dinanzi alla seconda sezione del tribunale civile di Napoli (iscritto al numero R.G. 9996/2022), l’originale del documento concernente l’accordo di ristrutturazione del 24/10/2014, essendo stato il medesimo rinvenuto solo il 22 gennaio 2025 in occasione dello spostamento interno in altri locali;
-che, pertanto, non avendo avuto la banca ‘ contezza di tale accordo (ndr. l’attuale nasce dalla fusione di due Istituti avvenuta proprio nel periodo oggetto del succitato accordo), si è difesa nel ridetto giudizio innanzi il Giudice partenopeo (…) facendo affidamento sulla sola documentazione all’epoca in possesso ‘;
-che pur essendo a conoscenza dell’accordo ‘ a suo tempo stipulato tra l’allora e l’incorporata COGNOME, si era ‘ ben guardata dall’allegare ‘ nel processo instaurato dinanzi al tribunale di Napoli il verbale di consegna, grazie al quale sarebbe emersa
l’esistenza dell’accordo di ristrutturazione di cui, all’epoca dell’introduzione di quel giudizio, la banca aveva smarrito l’originale (e le copie), poi ritrovato il 22/1/2025.
La banca ha quindi contestato a la violazione della transazione novativa e ha domandato al tribunale di Ancona, accertata la perdurante efficacia del contratto, di condannare all’adempimento di quanto pattuito con la transazione e cioè di rinunciare all’azione e agli atti dinanzi al tribunale di Napoli, ovvero di rinunciare alla sentenza o comunque di condannare a non porre in esecuzione la sentenza o comunque di restituire tutte le somme che la banca dovesse pagare a in esecuzione della sentenza; oltre al risarcimento dei danni subiti per le spese anticipate nel processo di Napoli.
2. costituendosi in giudizio ha eccepito:
-in via preliminare, l’incompetenza territoriale del tribunale di Ancona in favore di quello di Napoli in applicazione, da un lato, dell’art. 19 c.p.c., posto che ha sede a Napoli; dall’altro lato, dell’art. 20 c.p.c., dal momento che il luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio dalla banca ricorrente, e relativa al rapporto di conto corrente n. 01/01/01653 tra la e la Iece, è il ‘ domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza ‘ (art. 1182, 3° comma, c.c.), ossia quello della sede della – incorporante la RAGIONE_SOCIALE – sita proprio in Napoli;
-la nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum . Ed infatti, posto che ‘ la richiesta avversaria sarebbe ancorata, per relationem, a quello che verrà deciso, e quantificato, in un giudizio diverso (…) l’oggetto della odierna domanda è destinato a rimanere incerto fino all’esito del giudizio principale, con la conseguente impossibilità di determinare anche l’oggetto della relativa (infondata) pretesa della Banca fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che lo definirà ‘;
-che ha convenuto e di dinanzi al tribunale di Napoli (procedimento con n. R.G. 9996/2022), con riferimento al rapporto di conto corrente n. 01/01/01653 intercorso sino al 2014 tra Iece e l’allora per ivi veder accogliere le seguenti conclusioni: ‘ a) ove occorra, ingiungere alla Banca convenuta la consegna del contratto di apertura del conto corrente ordinario e del conto corrente anticipi n. NUMERO_DOCUMENTO ai sensi dell’art. 186ter c.p.c.; b) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità o, comunque, l’invalidità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto e delle spese di tenuta conto per mancanza della
necessaria forma scritta; c) per l’effetto, accertare e dichiarare l’illegittimo addebito da parte della convenuta degli interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, della commissione di massimo scoperto e delle spese di tenuta del conto corrente sino al 2009; d) per l’effetto, condannare la a pagare in favore dell’attrice, anche ai sensi dell’art. 2033 c.c., l’importo complessivo di euro 677.596,64, o il diverso importo, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia, il tutto oltre interessi con capitalizzazione trimestrale e rivalutazione monetaria’ ;
-alla luce di ciò, che la ricorrente avrebbe violato il ‘ divieto di ne bis in idem ‘: con la proposizione del ricorso ex art. 281undecies c.p.c. dinanzi al tribunale di Ancona, la banca avrebbe finito per instaurare un secondo giudizio vertente su fattispecie sostanziale e processuale identica a quella oggetto del processo già in corso presso il tribunale di Napoli, con l’intento di aggirare ‘ temerariamente ‘ la decadenza nella quale è colpevolmente incorsa in quest’ultimo, nonché di introdurre ‘ illegittimamente in quella vicenda giudiziale un documento (una scrittura del 24 ottobre 2014) il cui deposito gli è ormai precluso ‘ e ‘ una nuova eccezione (la pretesa rinunzia di ad agire), completamente diversa da quelle spese in quel giudizio (prescrizione e correttezza degli addebiti), e dalla quale pure è inevitabilmente decaduta ‘;
-che, pertanto, è evidente l’utilizzo distorto dello strumento processuale ad opera dell’istituto di credito ricorrente, il quale avrebbe instaurato il secondo giudizio dinanzi al tribunale di Ancona ‘ non già per conseguire l’effetto tipico e fisiologico proprio dell’azione esercitata, bensì al fine di ottenere un risultato surrettizio, perseguito con finalità dilatorie e in evidente contrasto con il principio di correttezza processuale e con la funzione nomofilattica del processo ‘, allo scopo ultimo di ‘ sanare danni ‘ dallo stesso provocati in un altro giudizio;
-che l’accordo di ristrutturazione del debito del 24/10/2014 non avrebbe comportato alcun ‘effetto novativo’ del rapporto derivante dal conto corrente n. 01/01/01653, già sopra richiamato, considerato che, a seguito della sua conclusione, il debito di COGNOME nei confronti dell’allora sarebbe stato sostanzialmente trasformato, di talché la prima era rimasta debitrice dell’istituto di credito ‘ ma a condizioni diverse (e verosimilmente più favorevole per la ‘;
-che non vi era prova che il documento in questione fosse stato sottoscritto dal ‘ legale rappresentante di *** ‘;
-che il rinvenimento da parte della banca ricorrente, solo a gennaio 2025, del documento contenente l’accordo, a seguito di uno spostamento interno dell’ufficio, appariva inverosimile e sintomatico, da una parte, di una negligente gestione della propria posizione processuale nel giudizio pendente dinanzi al tribunale di Napoli, rispetto al quale l’istituto di credito -ivi convenuto – aveva perdipiù mancato di allegare la circostanza della sua avvenuta stipulazione, pur essendone perfettamente a conoscenza al momento della costituzione nel processo, e di proporre istanza di rimessione in termini per la produzione in giudizio dell’originale ritrovato; dall’altra parte, dell’implicita volontà della banca di non volersene servire ‘ nel rispondere alle giuste pretese di ‘;
-che, in ogni caso, le pattuizioni invocate dalla banca ricorrente, e in particolare quella per cui Iece e l’allora hanno pattuito di accettare e riconoscere ‘ tutta l’operatività relativa al rapporto di conto corrente e di affidamento in conto corrente numero 01/01/01653 intercorso tra la banca e la società e definite tutte le eventuali pretese relative al rapporto in parola che con la indicata operazione verrà estinto, ivi comprese questioni riguardanti eventuali effetti anatocistici e/o questioni riferite ad ogni altro elemento relativo a tassi e commissioni applicate che abbiano concorso a determinare il credito oggetto del presente accordo ‘, sono ‘ inammissibili e nulle ‘ per l’impossibilità di rinunciare, in via transattiva, a far valere una nullità negoziale, ai sensi degli artt. 1418 e 1972, 1° comma, c.c., derivante, con specifico riferimento al caso di specie, dall’inosservanza delle seguenti disposizioni: dell’art. 1284, 3° comma, c.c., per il quale gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale; degli artt. 2bis della L. n. 2/2009, 117 e 117bis del d.lgs. n. 85/1993 (T.U.B.), con cui il legislatore ha sancito espressamente la nullità della commissione di massimo scoperto, qualora il contratto bancario preveda una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi indipendentemente dall’effettivo prelevamento, ovvero indipendentemente dall’effettiva durata della loro utilizzazione; dell’art. 1283 c.c., in virtù del quale sono nulle le clausole di contratti bancari secondo cui gli interessi debitori debbano essere periodicamente capitalizzati;
-infine, l’infondatezza della richiesta risarcitoria avanzata dalla banca perché, da un lato, fondata anch’essa ‘ sulla tardiva e inammissibile produzione della citata scrittura privata ‘, e,
dall’altro lato, ‘ perché comportante una sostanziale duplicazione delle medesime difese formulate nel giudizio napoletano ‘.
3. Tanto precisato in punto di fatto, si rileva che oggetto del presente giudizio è l’adempimento dell’accordo con cui la banca e il cliente hanno inteso estinguere il precedente conto corrente n. 1653 (risalente, secondo le allegazioni della banca al 1979) che presentava un saldo negativo pari ad euro 596.875,18, giunto presumibilmente a scadenza, che è stato estinto mediante due giroconti, concedendo due nuove linee di credito (un mutuo chirografario di euro 500.000 rimborsabili in 60 mesi ed un’apertura di credito in conto corrente di euro 110.000 con scadenza 12 novembre 2015) che sono state utilizzate per saldare la precedente apertura di credito sul conto corrente n.1653, il cui saldo complessivo di euro 596.875,18 è stato quindi completamente estinto, sostanzialmente, con la nuova liquidità appena concessa.
La transazione è consistita, da un lato, nella rinuncia da parte del cliente a far valere ‘ eventuali effetti anatocistici e/o questioni riferite a ogni altro elemento relativo a tassi e commissioni applicate che abbiano concorso a determinare il credito oggetto del presente accordo ‘, dall’altro, nella rinuncia da parte della banca ad esigere l’immediato pagamento del saldo negativo del conto corrente e a concedere pertanto una proroga nei termini di adempimento.
Da ciò si desume che i due giudizi, oltre ad avere identità delle parti presentano una coincidenza parziale degli elementi oggettivi: la causa petendi è parzialmente coincidente ed è rappresentata dal contratto di conto corrente n. 1653 e il petitum è invertito in quanto , nel giudizio dinanzi al tribunale di Napoli è rappresentato dalla domanda di accertamento della nullità di una serie di clausole del contratto di conto corrente n. 1653 e dalla conseguente domanda di ripetizione dell’indebito, mentre nel presente giudizio, dalla domanda di adempimento di un accordo che prevede proprio la rinuncia a far valere le stesse nullità azionate dinanzi al tribunale di Napoli (a fronte dell’adempimento da parte della banca ad erogare due nuove aperture di credito).
Si ritiene pertanto che le due domande tendano entrambe a conseguire l’attuazione della legge in ordine allo stesso bene, al medesimo rapporto giuridico, risultando irrilevanti gli elementi differenziali concernenti le domande stesse, e debbano essere considerate in rapporto di continenza ex art. 39, secondo comma, c.p.c. (Cass., Sez. Un., 01/10/2007, n. 20596, Rv. 599252-01; in precedenza, v. Cass. 21/02/2007, n. 4089; successivamente, v. Cass. 14/07/2011,
n. 15532; Cass. 03/08/2017, n.19460; Cass. 05/05/2023, n. 11888), con la conseguente necessità di evitare la formazione di giudicati contrastanti e di consentire la valutazione, in un unico processo, se sono maturate eventuali preclusioni con riferimento all’oggetto comune tra i due giudizi (cfr. Cass. n. 18808 del 2021). I due giudizi si trovano entrambi pendenti in primo grado e pertanto non sussiste impedimento di ordine processuale alla declaratoria di continenza. Inoltre, la continenza è rilevabile anche d’ufficio dal giudice.
4. L’ordinanza con cui si dichiara la continenza, concorrendo ad identificare il giudice che deve decidere nel caso concreto la causa, è equiparabile ad una pronuncia sulla competenza e pertanto deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti al giudice adito per secondo, tenuto anche conto che il riferimento alla sentenza, contenuto nell’art. 91, comma primo, c.p.c., è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia.
Condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese processuali liquidate in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile, di complessità media, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (tenuto conto delle attività effettivamente espletate).
P.Q.M.
1) dichiara la continenza della presente causa con quella previamente introdotta dalla nei confronti della
dinanzi al tribunale di Napoli e iscritta al n.R.G. 9996/22;
2) fissa il termine di tre mesi per la riassunzione della presente causa dinanzi al giudice preventivamente adito;
3) condanna la a rimborsare alla le spese processuali da quest’ultima anticipate, liquidate nella somma di € 3.562 , oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Ordina al cancelliere di comunicare alle parti l’ordinanza.
Ancona, 30 giugno 2025
La giudice NOME COGNOME