N. R.G. 297/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SECONDA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Consigliere Relatore dott. NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._805_2025_- N._R.G._00000297_2022 DEL_30_04_2025 PUBBLICATA_IL_30_04_2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 297/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. COGNOME NOMECOGNOME contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOMECOGNOME avverso la sentenza n. 25/2022 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 20/01/2022
CONCLUSIONI
In data 11.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
C.F. “Voglia la Ecc.ma Corte d’Appello adita, in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere le seguenti conclusioni:
A) Accertarsi e dichiararsi l’inesistenza e/o la nullità e/o comunque l’invalidità degli ordini di investimento esattamente individuati in atti, nell’assenza del consenso del Sig. alla disposizione dei medesimi a causa del difetto della docu orto, per tutti i motivi di cui in atti;
A.1) Per l’effetto condannarsi la convenuta alla ripetizione e/o al risarcimento in favore del Sig. delle meglio specificate in atti, o nella diversa somma ch n giudizio e/o ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni indicate, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. di cui ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.lgs. 231/2002), e norme eventualmente succedute, oltre la rivalutazione monetaria;
B) Accertarsi e dichiararsi altresì la nullità e/o l’invalidità degli investimenti realizzati in violazione delle disposizioni contrattuali, normative e regolamentari in materia di conflitto di interesse, come esattamente individuati in atti, e/o comunque accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della Banca convenuta e la risoluzione ex art. 1453 c.c.
degli investimenti elencati in atti, a seguito della violazione delle disposizioni contrattuali e normative di cui al Regolamento Consob n. 11522/1998, al Regolamento Consob n. 16190/2007, al Regolamento Banca d’Italia e Consob del 29/10/2007, di cui all’art. 21
Testo Unico Finanziario, nonché di cui agli artt. 1176 c.c. e 1375 c.c. e comunque di ogni normativa applicabile in materia, per tutti i motivi indicati in atti;
B.1) Per l’effetto, condannarsi la convenuta alla ripetizione e/o risarcimento in favore del Sig. della s risultante dalla differenza tra le operazioni di acquisto e le operazioni di vendita in conflitto di interesse, come esattamente individuate in atti, o nel diverso importo che dovesse accertarsi in corso di giudizio e/o ritenuto di giustizia, oltre gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. di cui ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D. Lgs. 231/2002), e norme eventualmente succedute, ed oltre la rivalutazione monetaria; C) Accertarsi e dichiararsi altresì la nullità e/o l’invalidità degli investimenti elencati in atti, realizzati in violazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia di adeguatezza appropriatezza, e/o comunque accertarsi dichiararsi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta Banca e la risoluzione ex art. 1453 c.c. degli investimenti elencati in atti, a seguito della violazione delle disposizioni normative di cui al Regolamento Consob n. 11522/1998, al Regolamento Consob n. 16190/2007, di cui all’art. 21 Testo Unico Finanziario, nonché di cui agli artt. 1176 c.c. e 1375 c.c. e comunque di ogni normativa in materia,
per tutti i motivi indicati in atti;
C.1) Per l’effetto, condannarsi la convenuta alla ripetizione e/o risarcimento in favore del Sig. della risultante dalla differenza tra le operazioni di acquisto inadeguate e/o non appropriate e le successive operazioni di vendita, come esattamente individuate in atti, o nel diverso importo che dovesse accertarsi in corso di giudizio e/o ritenuto di giustizia, oltre gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. di cui ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D. Lgs. 231/2002), e norme eventualmente succedute, oltre la rivalutazione monetaria;
D) Per tutti i motivi di cui in atti riformare altresì la sentenza impugnata in relazione all’omessa condanna della agli interessi di cui ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (D 231/2002), nonché all’omessa pronuncia sulla domanda di rivalutazione monetaria, e per l’effetto condannare la , in relazione alle somme indicate in dispositivo di condanna della sentenza impugnata, al pagamento degli interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. di cui al D. Lgs. 231/2002 e norme eventualmente succedute, oltre alla rivalutazione monetaria, come è in espressa domanda; E) Con vittoria delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, con riforma sul punto della sentenza impugnata”.
Per la parte appellata:
“Voglia l’Ecc.ma Corte D’Appello di Firenze, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza avversa, anche istruttoria, respinta, per i motivi e le causali esposti dalla Banca esponente o per quelli ritenuti di giustizia:
– nel merito respingere l’appello promosso dal Sig. e confermare l’impugnata sentenza del Tribunale di Siena n. 25 del 19-20.1.2022, resa a definizione del procedimento n. 1005/2019 r.g.;
– in subordine, nella remota ipotesi in cui le domande dell’appellante fossero ritenute totalmente o parzialmente fondate, accogliere le domande della convenuta articolate in primo grado che di seguito si trascriv “- respingere integralmente le domande dell’attore Sig. formulate con l’atto introduttivo del presente giudizio del 1.4.2019, pe fatto e diritto e comunque prescritte;
– in subordine, nella remota ipotesi in cui le domande dell’attore fossero ritenute parzialmente o totalmente fondate:
– in caso di dichiarazione di nullità e/o inesistenza delle operazioni oggetto di causa e/o di risoluzione o, comunque, di demolizione degli ordini e/o operazioni oggetto di causa, detrarre, da quanto la convenuta dovesse essere condannata a pagare all’attore, l’importo di quanto da lui incassato in seguito alla vendita degli strumenti finanziari oggetto di causa e gli importi delle cedole incassate e/o quant’altro ‘medio tempore’ incassato quale ricavato da tali titoli e dagli altri strumenti finanziari dell’attore deducibili dalla documentazione in atti (oltre interessi di legge), con l’eventuale effetto paralizzante totale o parziale delle domande avverse, previa applicazione del canone della buona fede; – in caso di pronunzia di condanna al risarcimento dei danni a carico della convenuta, detrarre da quanto la dovesse ritenuta obbligata a pagare all’attore l’importo di quanto incassato dal Sig. seguito alla vendita degli strumenti finanziari oggetto di causa e gli i cedole incassate e/o quant’altro medio tempore incassato quale ricavato da tali titoli e dagli altri strumenti finanziari dell’attore deducibili dalla documentazione in atti (oltre interessi di legge), con l’eventuale effetto paralizzante totale o parziale delle domande avverse, previa applicazione del canone della buona fede e ridurre ulteriormente la somma previo accertamento del concorso di colpa dell’attore ex art. 1227 c.c. nella misura del 70% o diversa di giustizia; – condannare l’attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
– in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
In via istruttoria, la appellata reitera la domanda di ammissione di prova testimoniale e, a tale ica i seguenti capitoli:
1) Vero che, quando nel contratto di intermediazione mobiliare (c.d. “contratto-quadro”) stipulato fra la e i propri clienti, era (ed è) presente la previsione di cui all’art. 1 del doc. 6 della che mi si mostra “ne fa piena prova la relativa annotazione sui registri dell’i , gli ordini telefonici di strumenti finanziari venivano e vengono raccolti dalla Banca in apposito registro detenuto da essa.
2) Vero che il documento prodotto dalla convenuta sub n. 10A, che mi si mostra, rappresenta la stampa dei registri detenuti dalla etta Banca, contenente l’annotazione sui detti registri della Banca dell’ordine telefonico di acquisto delle azioni Buongiorno del 11.7.2007 impartito dal Sig. e i documenti prodotti dalla convenuta sub 10B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P) che mi si dei registri detenuti dalla predetta Banca contenenti le annotazioni sui detti registri della Banca degli ordini telefonici di vendita delle azioni Buongiorno del 6.8.2007 impartiti dal Sig. 4) Vero che il do o dalla convenuta sub 11A), che mi si mostra, rappresenta la predetta contenenti le annotazioni sui detti registri della Banca dell’ordine telefonico quisto delle azioni Saras del 25.7.2007 impartito dal Sig. e i documenti prodotti dalla convenuta sub 11B-C), che mi si mostrano, rappresentano predetta contenenti le annotazioni sui detti registri della Banca degli ordini telefonici ita delle azioni Saras del 26.7.2007 impartiti dal Sig. 6) Vero che i documenti prodotti dalla convenuta sub 12A-B), che mi si mostrano, rappresentano la stampa dei registri detenuti dalla predetta contenenti le annotazioni sui detti registri della Banca degli ordini telefonici di acquisto delle obbligazioni Telecom rispettivamente del 26.7.2007 (quanto al doc. 12A) e del 7.8.2007 (quanto al doc. 12B) impartiti dal Sig. 7) Vero che il documento prodotto dalla convenuta sub 12C), che mi si mostra, rappresenta la stampa dei registri detenuti dalla etta contenenti le annotazioni sui detti registri della Banca dell’ordine telefonico dita delle obbligazioni Telecom del 21.9.2007 impartito dal Sig. 8) Vero che i documenti prodotti dalla convenuta sub 13A-B-C-D-E-F) che mi si mostrano, rappresentano la stampa dei registri detenuti dalla predetta contenenti le annotazioni sui detti registri della degli ordini telefonici di acquisto delle azioni Tiscali rispettivamente del 7.3.2008 (quanto ai docc. 13A-B-C-D-E) e del 10.3.2008 (quanto al doc. 13F) impartiti dal Sig. 9)
Vero che i documenti prodotti dalla convenuta sub TARGA_VEICOLO-H) che mi si mostrano, rappresentano predetta contenenti le annotazioni sui detti registri della Banca degli ordini telefonici di vendita delle azioni Tiscali del 7.10.2008 impartiti dal Sig. NOME)
Vero che i documenti prodotti dalla convenuta sub 14A-B) che mi si mostrano, rappresentano la stampa dei registri detenuti predetta contenenti le annotazioni sui detti registri della Banca degli ordini telefonici uisto delle azioni Fiat del 7.10.2008 impartiti dal Sig. che i documenti prodotti dalla convenuta sub 14C-D-E) che mi si mostrano, rappresentano la stampa dei registri detenuti predetta contenenti le annotazioni sui detti registri della Banca degli ordini telefonici dita delle azioni Fiat del 23.1.2009 impartiti dal Sig. che i documenti prodotti dalla convenuta sub 15A-B-C-D-E-F-G-H) che mi si mostrano, ra detenuti dalla predetta contenenti le annotazioni sui detti registri della Banca degli ordini telefonici d to delle azioni rispettivamente del 21.9.2007 (quanto ai docc. 15A-B-C-D-E-FG) e del 27.12.2007 (quanto al doc. H) impartiti dal Sig. documenti prodotti dalla convenuta sub 15I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R) che mi si mostrano, rappresentano la stampa dei tri detenuti dalla predetta contenenti le annotazioni sui detti registri della Banca degli ordini telefonici di vendita delle azioni rispettivamente del 31.10.2007 (quanto al doc. 15I), del 7.3.2008 (quanto 5J-K-L-M-N-O-P-Q) e del 10.3.2008 (quanto al doc. 15R) impartiti dal Sig. COGNOME) Vero che i documenti prodotti dalla convenuta sub 10R) e sub 10S), che mi si mostrano, costi situazione della custodia titoli n. 16477 intestata al Sig. rispettivamente del mese di luglio 2007 (quanto al doc. 10R) e del mese di agosto 2007 (quanto al doc. 10S). 15) Vero che il 17.9.2012 il Sig. ha impartito l’ordine di acquisto azioni della quantità di 500.000, con ordine via Intern i si mostra nel doc. 17A prodotto dalla che tale ordine sub 15) trova riproduzione anche nell’estratto di posizione- titoli nel doc. 22 avverso e nei fissati bollati prodotti dalla Banca nei docc. da 27.1 a 27.7 e nell’elenco delle operazioni di cui al doc. 51 prodotto dalla che tutti mi si mostrano.
17) Vero che il 18.10.2012 il Sig. ha impartito l’ordine di vendita di azioni della in quantità di 500.000, con ordine via Internet i si mostra nel doc. 17B prodotto dalla Banca.
18) Vero che tale ordine sub 17 trova riproduzione anche nell’estratto di posizione-titoli nel doc. 22 avverso e nei fissati bollati prodotti dalla Banca nei docc. da 28.1 a 28.7 e nell’elenco delle operazioni di cui al doc. 51 prodotto dalla Banca, che tutti mi si mostrano.
19) Vero che il 2.4.2014 il Sig. ha impartito l’ordine di acquisto di azioni della in quantità di 2.000.000, con ordine via Internet mi si mostra nel doc. 17C prodotto dalla 20) Vero che tale ordine sub 19 trova riproduzione anche nell’estratto di posizione-titoli nel doc. 22 avverso e nel fissato bollato prodotto dalla Banca nel doc. 29 e nell’elenco delle operazioni di cui al doc. 51 prodotto dalla Banca, che tutti mi si mostrano.
21) Vero che il 7.4.2014 il Sig. ha impartito l’ordine di vendita di azioni della n quantità di 4.000.000 con ordini via Internet costituiti dagli ordini stampati che mi si mostrano nei docc. 17D-E-F-G prodotti dalla Banca.
22) Vero che tali ordini sub 21 trovano riproduzione anche nell’estratto di posizione- titoli doc. 22 avverso e nei fissati bollati prodotti o dalla Banca nei docc. da 30.1 a 30.19 e nell’elenco delle operazioni di cui al doc. 51 prodotto dalla Banca, che tutti mi si mostrano.
23) Vero che il 1.7.2014 il Sig. ha impartito l’ordine di acquisto di azioni della in quantità di 1.000.000, con ordine via Internet costituito dall’ordine stampato che mi si mostra nel doc. 17H prodotto dalla 24) Vero che tale ordine sub 23 trova riproduzione anche nell’estratto di posizione-titoli nel doc. 22 avverso e nei fissati bollati prodotti dalla Banca nei docc. da 31.1 a 31.12 e nell’elenco delle operazioni di cui al doc. 51 prodotto dalla che tutti mi si mostrano.
25) Vero che il 13.4.2015 il Sig. ha impartito l’ordine di vendita di azioni della in quantità di 1.000.000, con ordine via Internet costituito dall’ordine stampato che mi si mostra nel doc. 17I prodotto dalla Banca.
26) Vero che tale ordine sub 25 trova riproduzione anche nell’estratto di posizione-titoli nel doc. 22 avverso e nei fissati bollati prodotti dalla Banca nei docc. da 32.1 a 32.36 e nell’elenco delle operazioni di cui al doc. 51 prodotto dalla Banca, che tutti mi si mostrano.
27) Vero che gli stampati sub nn. 15-17-19-21-23-25 in docc. 17A-17I che mi si mostrano sono gli stampati degli ordini di borsa impartiti dal Sig. alla attraverso Internet con il procedimento previsto dal contratto del 14.2.2011 “RAGIONE_SOCIALE” che mi si mostra prodotto nel doc. 8 della 28)
Ver procedimento di ordine di borsa tramite Internet Banking seguito dal Sig. che ha prodotto gli ordini di cui ai nn. 15-17-19-21-23-25 prodotti in d mi si mostrano, è vincolato alla procedura prevista dal contratto del 14.2.2011, che mi si mostra nel doc. 8 prodotto dalla quale unica procedura possibile al Sig. per accedere a tale servizio della Banca MPS di ordini di borsa con I 29) Vero che la procedura di ordine di borsa tramite Internet Banking seguita dal Sig. di cui sub 28) è stata quella disciplinata dal contratto “RAGIONE_SOCIALE” del 14.2.2011, che mi si mostra nel doc. 8 prodotto dalla Banca, che prevedeva, fra le altre caratteristiche di funzionamento: a) l’avvenuta consegna al Sig. al momento della sottoscrizione del contratto di “RAGIONE_SOCIALE” d 11 in doc. 8, delle chiavi di autenticazione, ossia di un “codice utente”, di una “password” di accesso e di una “chiave elettronica” per la generazione di password “monouso”;
b) l’immediata facoltà del Sig. dopo quanto sub a), di modifica dei predetti “codice utente” (in codice scelt te costituito da un numero di caratteri tra 9 e 13) e “password di accesso” (in codice scelto dal cliente costituito da un numero di caratteri tra 8 e 10);
c) la possibilità per il Sig. di accedere al servizio di Internet Banking solo con immissione, dopo il “codic e la “password” sub a-b), anche di una “password monouso”, che poteva essere alternativamente generata da una apposita chiave elettronica precedentemente consegnata dalla Banca al solo Sig. o, a scelta di quest’ultimo, generata automaticamente dal sistema telematico ed inviata al solo Sig. con messaggio “SMS” alla sua esclusiva utenza telefonica precedentemente nalata alla Banca oppure tramite e-mail al suo indirizzo personale di posta elettronica precedentemente segnalato alla Banca; d) che al Sig. dopo l’accesso a Internet Banking con le modalità sub a-b-c), per eseguire ciascuna operazione su propri strumenti finanziari, veniva chiesto dal sistema telematico di autorizzarla immettendo, per ogni operazione, una ‘password’ monouso che poteva essere alternativamente generata da una apposita chiave elettronica in possesso del solo Sig. cliente o automaticamente dal sistema ed inviata al solo cliente via SMS alla usiva utenza telefonica precedentemente da lui segnalata alla Banca oppure tramite via e-mail al suo indirizzo di posta elettronica precedentemente segnalato alla Banca. 30) Vero che gli ordini in docc. 17A-B-C-D-E-F-G-H-I della che mi si mostrano, relativi ad azioni della Banca MPS di acquisto del vendita del 18.10.2012, acquisto del 2.4.2014, vendita del 7.4.2014, acquisto del 1.7.2014, vendita del 13.4.2015, di cui ai capitoli nn. 15-17-19-21-23-25, sono rappresentati nelle sequenze procedimentali denominate “tracciature” giunte telematicamente alla Banca in occasione dei singoli accessi, che mi si mostrano prodotte nei docc. 43-48 della relative ad ogni accesso al servizio internet banking nei giorni corrispondenti ai suindicati ordini. 31) Vero che gli ordini relativi ad azioni della acquisto del 17.9.2012, vendita del 18.10.2012, acquisto del 2.4.2014, vendita del 7.4.2014, acquisto del 1.7.2014, vendita del 13.4.2015, di cui ai capitoli nn. 15-17-19- 21-23-25, sono stati tutti eseguiti dal Sig. con la chiave elettronica personale c.d. “token” di cui al capitolo 2 o diverso da quelli della Banca, come emerge dall’indirizzo “IP Address” leggibile nelle tracciature in docc. 43- 48 della Banca che mi si mostrano.
32) Vero che il Sig. in occasione degli ordini di acquisto del 17.9.2012, del 2.4.2014 e del 1.7.
i ai capitoli 15-19-23 ha ricevuto, da parte della Banca, la segnalazione “strumento finanziario emesso da una società del gruppo”, come da evidenze del “Sistema integrato operativo della MPS, come da stampati “RAGIONE_SOCIALE.i.o.
” in docc. 49-50 in correlazione con il doc. 51 della che tutti mi si mostrano, e che a tale avviso sopra riportato ha prestato consens erfezionare i predetti ordini.
33) Vero che i fissati bollati che mi si mostrano prodotti nei docc. 27.1-27.7, 28.1-28.7, 29, 30.1-30.19, 31.1-31.12, 32.1-32.36, 36.1-36.87, 37.1-37.67, 38.1-38.59, 39.1- 39.42, 40.1-40.49, 41.1-41.4, 42.1-42.2, sono stati inviati dalla al Sig. nelle rispettive date in essi indicate.
pato p rappresenta il numero di 954 accessi dal 14.2.2011 al 23.7.2019, eseguiti dal Sig. al sistema di “internet banking” della , regolato dal contratto “RAGIONE_SOCIALE integrata” del 1 he mi si mostra.
Si indicano quali testimoni i Sigg.ri:
residente a , INDIRIZZO
residente a , INDIRIZZO
INDIRIZZO Si chiede il rigetto di qualsiasi istanza istruttoria avversa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado citava in giudizio, davanti al Tribunale di Siena, la chiedendo che fosse giudizialmente accertata l’inesistenza, la nullità e/o comunque l’invalidità di alcuni specifici ordini di investimento per non essere mai stato inoltrato il relativo ordine, ed altresì, per alcuni, per la violazione da parte della Banca anche delle disposizioni relative al conflitto di interesse ed alla adeguatezza ed appropriatezza.
In particolare, premettendo di intrattenere, dal 1997, il rapporto di conto corrente n. 11207.52 e quello di deposito titoli n. 16477, l’attore contestava i seguenti ordini:
1) In relazione al titolo (docc. 9 e 10: copie ordini ed estratto conto fascicolo primo grado):
• Ordine di acquisto del 25/7/2007 per € 450.973,23;
• Ordini di vendita del 26/7/2007 per complessivi € 439.277,09.
2) In relazione al titolo RAGIONE_SOCIALE (docc. 11 e 12:
copie ordini ed estratto conto fascicolo primo grado):
• Ordine di acquisto del 26/7/2007 per € 495.791,22;
• Ordine di acquisto del 7/8/2007 per € 335.741,14;
• Ordine di vendita del 21/9/2007 per € 825.316,94.
3) In relazione al titolo RAGIONE_SOCIALE (docc. 7 e 8:
copie ordini ed estratto conto fascicolo primo grado):
• Ordine di acquisto dell’11/7/2007 per complessivi € 571.228,80;
• Ordini di vendita del 6/8/2007 per complessivi € 452.465,79.
4) In relazione al titolo RAGIONE_SOCIALE (docc. 13 e 14:
copie ordini ed estratto conto fascicolo primo grado):
• Ordini di acquisto del 7/3/2008 per complessivi € 634.635,70;
• Ordini di vendita del 7/10/2008 per complessivi € 290.002,15.
5) In relazione al titolo FIAT RISP.
(docc. 15 e 16: copie ordini ed estratto conto fascicolo primo grado):
• Ordini di acquisto del 7/10/2008 per complessivi € 291.864,44;
• Ordini di vendita del 23/1/2009 per complessivi € 181.453,58.
6) In relazione al titolo RAGIONE_SOCIALE (docc. 17 e 18: copie ordini ed estratti conto fascicolo primo grado):
• Ordini di acquisto del 21/9/2007 per € 954.247,84;
• Ordine di acquisto del 27/12/2007 per € 20.340,22;
• Adesione aumento capitale del 30/11/2007 per complessivi € 458.643,10 (50.400 azioni);
• Ordine di vendita del 31/10/2007 per € 130.704,35;
• Ordini di vendita del 7/3/2008 per complessivi € 638.362,30.
7) In relazione al titolo RAGIONE_SOCIALE (docc. 19 e 20: copie ordini e estratti conto):
• Ordine di acquisto del 19/12/2011 per € 108.750;
• Ordine di acquisto del 16/1/2012 per € 125.986,34;
• Ordine di vendita del 19/4/2012 per € 171.825,62.
8) In relazione al titolo (doc. 21: estratti conto fascicolo primo grado):
• Ordine di acquisto del 21/5/2009 per € 108.102;
• Ordine di vendita del 15/6/2009 per € 21.679,11;
9) In relazione al titolo (doc. 22: estratti conto):
• Ordine di acquisto del 17/9/2012 per € 132.632,58 (500.000 azioni);
• Ordine di vendita del 18/10/2012 per € 117.172,50 (500.000 azioni);
• Ordine di acquisto del 2/4/2014 per € 581.027,50 (2.000.000 azioni);
• Ordine di vendita del 7/4/2014 per € 560.000;
• Ordine di acquisto dell’1/7/2014 per € 1.485.027,54 (1 milione di azioni);
• Ordine di vendita del 13/4/2015 per € 610.709,70 (1 milione di azioni).
Quale conseguenza dell’invocata nullità, il Sig. chiedeva la condanna della alla ripetizione e/o comunque al risarcimento pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita relativo agli investimenti oggetto di contestazione.
Più nello specifico, con riferimento agli ordini relativi al titolo RAGIONE_SOCIALE, il Sig. contestava la falsità delle sottoscrizioni apposte sui moduli cartacei, disconoscendole ai sensi dell’art. 214 c.p.c..
Con riferimento all’acquisto dei titoli BANCA RAGIONE_SOCIALE e l’attore deduceva che erano del tutto privi di documentazione a supporto, non avendo consegnato documentazione più volte domandata formalmente.
In ordine agli investimenti relativi ai titoli RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, invece, la aveva consegnato solo parzialmente la documentazione.
Il Sig. comunque, negava di avere disposto gli ordini di investimento relativi ai titoli RAGIONE_SOCIALE, FIAT RAGIONE_SOCIALE
, RAGIONE_SOCIALE che la aveva dichiarato essere stati realizzati attraverso il “canale telefonico”.
L’attore negava altresì di avere disposto gli investimenti relativi al titolo , che la Banca aveva invece indicato essere stati realizzati attraverso il servizio di “internet banking”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale contestava la fondatezza delle domande avversarie, chiedendone il rigetto.
In particolare, la MPS deduceva che gli ordini erano stati emessi attraverso il canale telefonico ed il servizio di internet banking personalmente dal Sig. in conformità con il contratto quadro sottoscritto.
La convenuta escludeva poi l’esistenza di operazioni realizzate in conflitto di interessi e di operazioni inadeguate ed inappropriate.
La causa veniva istruita a mezzo di testimoni e di una CTU grafologica.
Veniva invece dichiarata inammissibile la querela di falso proposta dall’attore n relazione ai documenti prodotti dalla banca con i nn. da 17A a 17I, perché “gli atti con i quali è stata proposta querela di falso in corso di causa non contengono, ai sensi dell’art. 221, comma 2, c.p.c., a pena di nullità insanabile, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità, né tale falsità è rilevabile “ictu oculi” dai documenti impugnati”.
La sentenza impugnata Con la sentenza n. 25/2022 pubblicata il 20/01/2022 il Tribunale di Siena così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
– accerta e dichiara la falsità delle sottoscrizioni apposte a nome di sugli ordini di acquisto del 19/12/2011 e del 16/1/2012, nonché sull’ordine di vendita del 19/4/2012 relativi al titolo RAGIONE_SOCIALE OYJRAGIONE_SOCIALE
– per l’effetto, condanna la banca convenuta al pagamento, in favore dell’attore, dell’importo di € 62.910,72, oltre accessori come in motivazione;
– rigetta ogni altra domanda;
– compensa per un terzo le spese di lite;
pone a carico dell’attore i restanti due terzi che liquida in € 27.026,00 (i 2/3), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
– pone le spese di ctu a carico di parte convenuta”.
Nello specifico, il giudice evidenziava che in data 8.7.1997 aveva sottoscritto con la il contratto quadro – avente ad oggetto il servizio di collocamento di strumenti finanziari – e di custodia-titoli n. 16477.28, regolati sul c.c. n. 11207.52 (prima n. 16357.86), ricevendo i documenti accessori (doc. 6).
Successivamente, in data 14.2.2011, l’attore aveva poi stipulato il contratto di “multicanalità”, che disciplina il servizio di negoziazione con “remote banking” (doc. 8), il quale permetteva di operare tramite i servizi di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (pag. 7 condizioni generali di contratto).
Evidenziava poi il decidente che il contratto prevedeva che per gli ordini inviati tramite il canale di home banking “ne fa piena prova la relativa annotazione sui registri dell’istituto”.
Ciò posto, veniva evidenziato che la documentazione prodotta ed il contenuto della testimonianza dal teste dipendente di RAGIONE_SOCIALE, consentiva di ritenere provato l’invio telematico o telefonico degli ordini ad opera dell’attore.
Quanto all’adeguatezza delle operazioni, il giudice evidenziava che dalla scheda allegata al contratto quadro risultava che il cliente non aveva inteso fornire le informazioni sulla sua situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento.
Da ciò veniva tratta la conclusione che l’intermediario dovesse necessariamente desumere una propensione al rischio minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari da parte del cliente e, di conseguenza, obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito, piuttosto che alla massimizzazione della redditività, a meno che la banca non potesse desumere informazioni difformi dal comportamento stesso in precedenza tenuto del cliente stesso.
Veniva quindi valorizzato il fatto che l’attore aveva effettuato – con impiego di capitale complessivamente assai elevato – una pluralità di acquisti di diversificati prodotti finanziari, tenendo un comportamento in linea con l’esperienza pregressa, rappresentando piuttosto una ordinaria e specificamente diversificata attività di investimento, nonché che egli aveva una elevata conoscenza in materia finanziaria, risultando iscritto nell’Albo dei “Consulenti Finanziari Abilitati Offerta Fuori Sede” dall’1.8.2001, operando con il dal 19.8.2002. Tali circostanze indicevano il decidente a ritenere adeguati gli investimenti effettuati.
La domanda fondata sul conflitto di interessi veniva poi respinta sull’assunto che l’attore non avesse assolto all’onere probatorio sullo stesso incombente, che gli imponeva di dimostrare il perseguimento, da parte dell’intermediario, di scopi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che caratterizzano l’interesse del cliente.
Con riferimento invece ai titoli RAGIONE_SOCIALE, alla luce dell’esito della perizia calligrafica, veniva escluso che gli ordini provenissero dal per cui veniva accolta la domanda restitutoria in misura pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita.
Le spese di lite, stante la prevalente soccombenza dell’attore, venivano compensate per un terzo e poste a carico del per i restanti due terzi.
Il giudizio di appello Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche COGNOME) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la (di seguito anche APPELLATA o proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) impugnazione della sentenza in relazione alla violazione da parte della banca delle disposizioni in materia di conflitto di interesse;
2) impugnazione della sentenza in relazione alle operazioni di investimento dichiarate dalla banca quali inadeguate e non appropriate;
3) impugnazione della sentenza per errata o omessa pronunzia sulla domanda relativa agli investimenti privi di documentazione a supporto;
4) impugnazione per omessa condanna della banca al pagamento degli interessi ex d. lgs. 231/2002 e per l’omessa decisione sulla domanda di rivalutazione.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall’appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, RAGIONE_SOCIALE contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all’odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Preliminarmente si osserva che il non ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata ritenuta provata la provenienza da lui degli ordini impartiti per via telefonica o telematica, circoscrivendo la sua contestazione alla mancata decisione in merito alla domanda riguardanti gli ordini privi di documentazione di supporto.
Deve pertanto ritenersi formato il giudicato interno con riferimento alla riferibilità all’odierno appellante degli ordini che sulla base della documentazione prodotta dalla banca siano stati impartiti a mezzo di telefono o del canale home banking.
Deve altresì premettersi che gli ordini di acquisto dei titoli RAGIONE_SOCIALE.ARAGIONE_SOCIALE Telecom ItaliaRAGIONE_SOCIALE Buongiorno S.p.A.RAGIONE_SOCIALE Tiscali S.p.A., RAGIONE_SOCIALE risp.
, Banca Italease S.p.A. e sono stati impartiti tra il 2007 ed il 2009 mentre quelli della MPS sono del 2012 e 2014.
Con riferimento alle contestazioni relative all’inadeguatezza degli investimenti ed al conflitto di interessi occorrerà quindi avere riferimento alla normativa in vigore all’epoca dei singoli fatti.
Passando alla disamina dell’avanzato gravame, si osserva quanto segue.
La prima censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il primo motivo l’appellante critica la decisione nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stato provato il lamentato conflitto di interessi, rigettando la domanda.
Afferma il che tale conflitto sarebbe stato ammesso dalla stessa banca nella documentazione messa a disposizione nel corso del giudizio, in quanto «in calce a tutte le copie cartacee degli ordini di investimento consegnate al Sig. è dichiarata espressamente la sussistenza di un “conflitto di interesse” da parte della Banca verso il cliente, per le operazioni compiute sotto la vigenza del Regolamento Consob n. 11522/1998 (ordini di investimento relativi ai titoli RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) (docc. 7, 9 ,11 fascicolo primo grado): “Do/Diamo atto di aver ricevuto, in relazione al presente ordine, la vs. comunicazione di seguito riprodotta.
Le/Vi segnaliamo che l’operazione sopra evidenziata da lei/Voi disposta risulta, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Consob 11522/98 e successive modifiche ed integrazioni, in CONFLITTO DI INTERESSE per la seguente motivazione:
il soggetto emittente presenta un affidamento rilevante a livello di Gruppo ***.
Nonostante l’avvertimento sulla sussistenza del conflitto di interesse per i motivi indicati nella vs. comunicazione e delle motivazioni per quali non sarebbe opportuno procedere, dichiaro/dichiariamo di intendere comunque dare corso all’operazione richiesta.
Firma del cliente”».
Viene poi evidenziato che analoga dichiarazione è presente nei moduli di ordine emessi successivamente al 2/11/2007, epoca di entrata in vigore del Regolamento Consob n. 16190/2007 (ordini di investimento relativi al titolo FIAT RISP.), riferita al fatto che “il soggetto emittente presenta un affidamento rilevante a livello di Gruppo ***”:
“Do/Diamo atto di aver ricevuto, in relazione al presente ordine, la vs. comunicazione di seguito riprodotta.
Le/Vi segnaliamo che l’operazione sopra evidenziata da lei/Voi disposta risulta, ai sensi del Regolamento congiunto Banca d’Italia / Consob del 29.10.2007 (artt. 23 e segg.) adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2 bis del TUF, in CONFLITTO DI INTERESSE per la seguente motivazione:
il soggetto emittente presenta un affidamento rilevante a livello di Gruppo ***.
Nonostante l’avvertimento sulla sussistenza del conflitto di interesse per i motivi che precedono, dichiaro/dichiariamo intendere comunque dare corso all’operazione richiesta.
Firma del cliente”.
L’approvazione scritta, richiesta anche dal contratto quadro, non risulterebbe però da nessun documento.
Con riferimento alla regolamentazione contrattuale occorre premettere che gli ordini risultano regolati, alla luce dell’epoca del loro invio, sulla base del contratto quadro del 1997, essendo stato sottoscritto solo in data successiva il contratto di “multicanalità”, che disciplina il servizio di negoziazione con “remote banking” (14.2.2011).
Tale contratto prevedeva all’art. 4 una specifica disciplina del conflitto di interessi:
L’art. 27 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, in vigore fino al 2.11.2007, prevedeva al secondo comma:
“Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l’investitore sulla natura e l’estensione del loro interesse nell’operazione e l’investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all’effettuazione dell’operazione. Ove l’operazione sia conclusa telefonicamente, l’assolvimento dei citati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell’investitore devono risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente”.
L’art. 23 del Regolamento congiunto Banca d’Italia Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 ha sostituito tale disciplina prevedendo che:
“Gli intermediari adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.
2.
Gli intermediari gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l’affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
3.
Quando le misure adottate ai sensi del comma 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, gli intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano”.
La Corte di Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 20251 del 15/07/2021) ha chiarito che «In tema di intermediazione finanziaria, l’art. 23, comma 3, Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob del 29 ottobre 2007, nel testo applicabile “ratione temporis”, non ha abdicato al principio “disclose or abstain”, posto alla base della previgente disciplina del conflitto di interesse, risultante dall’art. 27 Regolamento Consob n. 11522 del 1998, poiché le nuove disposizioni, pur essendo finalizzate a prevenire le situazioni di conflitto, prevedono che, ove queste ultime comunque si presentino, l’intermediario sia tenuto ad informare chiaramente il cliente prima di agire per suo conto, mettendolo nella condizione di assumere decisioni consapevoli, che non possono non essere espressione di un assenso, anche solo tacito, all’esecuzione dell’operazione in conflitto». Per i contratti di cui si discute, conclusi in parte sotto la prima ed in parte sotto la seconda disciplina, quindi vigeva comunque un dovere dell’intermediario di comunicare al cliente l’esistenza di situazioni di conflitto di interessi (e non un divieto assoluto di dar corso all’operazione, come previsto dalla lett. g) dell’art. 6 della l. n. 1 del 1991), da rinvenirsi tutte le volte in cui l’intermediario, direttamente o indirettamente, abbia rispetto all’operazione compiuta un interesse proprio non coincidente con quello del cliente. Per il caso in cui il servizio prestato dall’intermediario finanziario fosse di mera esecuzione dell’ordine, per come previsto dall’art. 43 del Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob del 29 ottobre 2007, veniva prevista un’eccezione a tale regola, condizionata però, tra l’altro, al fatto che l’intermediario rispettasse gli obblighi in materia di conflitto di interesse.
Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, l’esistenza del conflitto di interessi, in quanto elemento costitutivo della fattispecie illecita, deve essere provata da chi lo invoca.
L’odierno appellante ricava tale prova dai documenti 7, 9 e 11 prodotti in primo grado, ovvero quelli che vengono definiti ordini di investimento relativi ai titoli RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nonché nel doc. 15 relativo al titolo RAGIONE_SOCIALE
Tali documenti risultano sostanzialmente corrispondenti a quelli prodotti dalla banca, con la particolarità che in una seconda pagina, presente solo nella produzione del è contenuta l’informativa in merito all’esistenza del conflitto di interessi, priva della sottoscrizione per conferma del cliente.
MPS contesta la valenza probatoria di tali documenti, definendoli “stampati tratti dei registri della Banca a seguito di ordini emessi oralmente, in quanto previsti dal contratto quadro”.
Si tratta chiaramente delle contabili relative agli ordini ricevuti, dalle quali si evince però che essi sono stati impartiti dal telefonicamente (circostanza che deve essere ritenuta definitivamente accertata, come detto in premessa).
Tecnicamente non è possibile attribuire a tali documenti una valenza confessoria, come afferma l’appellante, non risultando riferibili a soggetti dotati del potere di rappresentanza del soggetto contro il quale le affermazioni vengono fatte valere.
Gli stessi, però, in quanto provenienti dalla parte appellata e mai contestati nel loro contenuto, costituiscono una prova presuntiva dell’esistenza di circostanze che integravano un conflitto di interessi, visto che l’istituto si era premurato di precostituire un documento necessario ad ottenere l’autorizzazione specifica del cliente sulla base della normativa all’epoca vigente.
Va comunque segnalato che il regolamento Consob del 1998 prevedeva espressamente l’ipotesi in cui l’operazione fosse conclusa telefonicamente, stabilendo che, essendo evidentemente impossibile ottenere l’autorizzazione scritta, in tale caso “l’assolvimento dei citati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell’investitore devono risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente”.
Per i contratti conclusi sotto la vigenza del regolamento del 2007, poi, come detto, la giurisprudenza ammette la possibilità di ottenere un consenso tacito.
Tali disposizioni hanno certamente la capacità di derogare la previsione dell’art. 4 del contratto quadro, in quanto entrate in vigore in epoca successiva alla sua sottoscrizione, e considerando che tale articolo non prevedeva l’ipotesi dell’ordine telefonico.
Nel giudizio di primo grado al teste escusso, che ha confermato che gli ordini sono stati impartiti telefonicamente ed annotati nel relativo registro della banca, non è stato chiesto di confermare che il cliente era stato edotto del conflitto di interessi, ragionevolmente perché nell’atto di citazione non era stata posta l’attenzione sul contenuto di tali documenti.
Non è quindi dato sapere se l’operatore abbia o meno segnalato la circostanza, per quanto si potrebbe supporre che, provenendo la segnalazione direttamente dal sistema, al momento dell’inserimento dell’ordine l’operatore abbia indicato al cliente quanto veniva espresso.
Va comunque evidenziato che RAGIONE_SOCIALE ha in ogni caso dedotto l’inapplicabilità della normativa in materia di conflitto di interesse, invocando la deroga prevista dall’art. 31 del regolamento Consob del 1998 nei rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati.
Tale disposizione, infatti, includeva, nel testo sostituito con delibera n. 13710 del 6.8.2002, anche i promotori finanziari tra gli operatori qualificati.
Analoga deroga era contenuta anche nel regolamento del 2007 all’art. 58, che rinviava per la definizione di controparte qualificata all’articolo 6, comma 2- quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5) del T.U.F., che però non includeva i promotori finanziari.
È pacifico che è iscritto sin dal 2001 all’albo dei promotori finanziari.
Al momento dell’inserimento degli ordini RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quindi, egli possedeva la qualifica che comportava l’applicazione della deroga all’epoca prevista con riferimento agli obblighi informativi.
Tale qualifica non risulta però dichiarata nel contratto quadro, sottoscritto in data anteriore.
Occorre pertanto chiedersi se l’intervenuta acquisizione della qualifica possa comportare l’applicazione al cliente della disciplina relativa agli operatori qualificati.
La risposta non può che essere positiva, considerato che la ratio della normativa è quella di distinguere con riferimento agli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario finanziario tra soggetti comuni e soggetti che, per le loro qualità professionali, si suppone che abbiamo la possibilità di accedere alle medesime fonti conoscitive dell’intermediario, rendendo quindi superfluo il trasferimento delle conoscenze.
deduce che il regolamento Consob faceva comunque salvi i diversi accordi tra le parti e che il contratto del 1997, contenendo la previsione della necessaria autorizzazione scritta per gli ordini in conflitto di interessi, costituiva un “diverso accordo”, tale da rendere non operativa la deroga.
A tale riguardo, però, non può che rilevarsi che la sottoscrizione del contratto precede di circa cinque anni l’acquisizione della qualifica che ha portato all’applicazione della disciplina prevista nel regolamento Consob del 1998, che peraltro ha visto l’inserimento tra gli operatori qualificati dei promotori finanziari solo dal 2002.
Non è pertanto possibile attribuire a tale contratto il valore di accordo derogatorio rispetto ad una disciplina che all’epoca non era ancora entrata in vigore, visto che è evidente che non poteva esserci una volontà contrattuale in tal senso.
L’obbligo informativo poteva ritenersi sussistente, quindi, esclusivamente con rifermento all’ultimo acquisto, relativo ai titoli FIAT RISP.
Va però evidenziato che la banca ha anche eccepito la prescrizione dell’azione di annullamento e della pretesa risarcitoria.
deduce di avere interrotto il termine mediante l’invio della nota del 20.7.2017 (prodotta come doc. 1).
Il contenuto della nota, ricevuta dalla banca il 24.7.2017, è il seguente:
Per giurisprudenza costante, “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l’effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)” (v. per tutte Cass. Sez. 2 – , Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021). Pur non venendo richiesto l’uso di formule sacramentali, quindi, è comunque necessario che venga fatto riferimento ad un diritto specificamente indicato, esprimendo chiaramente la volontà di chiederne l’adempimento.
La Suprema Corte precisa altresì che non sono idonee ad interrompere la prescrizione semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento (Sez. 3, Sentenza n. 3371 del 12/02/2010). Per quanto l’efficacia interruttiva di un atto di costituzione in mora non postuli che all’atto stesso debba accompagnarsi, fin dal momento in cui esso viene compiuto, anche la prova del diritto del quale si vanti la titolarità, essendo, per converso, sufficiente la mera deduzione del fatto costitutivo della pretesa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4464 del 26/03/2003), è comunque necessario che il diritto venga identificato in termini sufficientemente certi, non essendo sufficiente l’uso di mere clausole di stile. Nel caso in esame, nonostante il generico riferimento alla volontà di interrompere la prescrizione, la nota non contiene nessuna formale richiesta di adempimento, se non quella relativa al rilascio delle copie.
Neppure viene prospettata una possibile azione di ripetizione, né tanto meno i motivi che avrebbero potuto giustificarla, contenendo la missiva un semplice riferimento a “ogni somma dovuta dalla banca in conseguenza delle operazioni sopra citate”.
Tale indicazione, per la sua genericità, quindi, non è qualificabile quale richiesta di adempimento della specifica obbligazione e non può essere ritenuta idonea ad interrompere la prescrizione.
Dal momento che l’atto di citazione è stato notificato alla banca il 5.4.2019, in assenza di precedenti atti interruttivi, deve ritenersi che il termine decennale di prescrizione sia decorso per tutti gli acquisti predetti.
La medesima eccezione non vale per gli acquisti dei titoli della , avvenuti tra il 2012 ed il 2014.
In questo caso il conflitto di interessi viene fatto derivare dal fatto che l’emittente era la stessa banca che fungeva da intermediario finanziario.
Con riferimento a tali titoli occorre premettere che i contratti di acquisto sono regolati dal contratto “multicanalità”, che disciplina il servizio di negoziazione con “remote banking” del 14.2.2011.
Inoltre, trova applicazione la disciplina del regolamento intermediari adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, per come modificato dalla delibera n. 17581 del 3.12.2010.
Tale regolamento, oltre a prevedere una disciplina meno rigida del conflitto di interessi, con la possibilità riconosciuta dalla giurisprudenza di ritenere il consenso anche solo tacito, disciplinava espressamente il servizio di mera ricezione degli ordini del cliente, prevedendo all’art. 43:
“Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi;
b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e che pertanto l’investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni.
L’avvertenza può essere fornita utilizzando formato standardizzato;
d) l’intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse”.
Nel caso in esame gli ordini sono stati certamente raccolti tramite il canale internet, come risulta dai documenti 17A, 17C e 17H prodotti da RAGIONE_SOCIALE, e come confermato dal teste escusso in primo grado.
Si è trattato certamente di un’operazione di mera esecuzione dell’ordine, visto che si trattava di titoli ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato ed il servizio è stato prestato su iniziativa del cliente.
Per il rispetto degli obblighi in materia di conflitto di interessi, però, era necessaria l’adozione di strumenti di prevenzione, dei quali nel presente giudizio non vi è notizia, ma va comunque evidenziato che, come ammette lo stesso appellante, l’esistenza del conflitto di interessi era auto evidente, essendo titoli emessi dalla stessa ***.
In un tale contesto, quindi, può ricavarsi il consenso tacito anche solo dal fatto che il abbia inoltrato l’ordine a mezzo del sistema informatico messo a disposizione della banca, visto che in tale circostanza era certamente consapevole dell’esistenza del conflitto di interessi e, qualora questo avesse a suo giudizio costituito un ostacolo, certamente si sarebbe astenuto.
Oltre a ciò, è stato provato che nel caso specifico l’informativa vi fu.
Infatti, il teste nell’udienza del 15.10.2020, nel rispondere al capitolo n. (vero “che il Sig. in occasione degli ordini di acquisto del 17.9.2012, del 2.4.2014 e del 1.7.2014 di cui ai capitoli 15-19-23 ha ricevuto, da parte della la segnalazione “strumento finanziario emesso da una società del gruppo”, come da evidenze del “Sistema integrato operativo della ***, come da stampati “RAGIONE_SOCIALE
” in docc. 49-50 in correlazione con il doc. 51 della che tutti mi si mostrano, e che a tale avviso sopra riportato ha prestato consenso per perfezionare i predetti ordini.
”) ha riferito:
«Nella tracciatura della banca c’è scritto “strumento finanziario emesso da una società del gruppo”.
Preciso che la procedura relativa agli ordini online non va avanti se l’interessato non mette il fleg nella casella “strumento finanziario emesso da una società del gruppo”.
Tale casella viene inserita in quanto il cliente deve prendere visione del possibile conflitto di interessi fra lui e la banca, quando investe su titoli emessi dalla società del gruppo.
”.
Tale casella viene inserita in quanto il cliente deve prendere visione del possibile conflitto di interessi fra lui e la banca, quando investe su titoli emessi dalla società del gruppo.
»
Da tali dichiarazioni si evince quindi che il sistema informò il cliente dell’esistenza del conflitto di interessi e che questo ha necessariamente consentito di procedere oltre, visto che altrimenti l’ordine non sarebbe stato inoltrato.
Anche con riferimento a tale titolo, quindi, la domanda non può essere accolta.
La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l’appellante critica la decisione nella parte in cui non ha accolto la domanda di accertamento della inadeguatezza ed inappropriatezza delle operazioni di investimento nei titoli BUONGIORNORAGIONE_SOCIALE, BANCA ITALEASE e RAGIONE_SOCIALE (docc. 7, 9, 11, 13, 17 fascicolo primo grado), per i quali la Banca avrebbe attestato, con valenza confessoria, proprio la inadeguatezza e la non appropriatezza.
Si tratta di ordini tutti emessi sotto la vigenza del Regolamento del 1998, che all’art. 29 prevedeva:
“Gli intermediari autorizzati si astengono dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
2.
Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all’articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.
3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione.
Qualora l’investitore intenda comunque dare corso all’operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.
Nel caso specifico gli ordini sono stati sempre telefonici, per cui era sufficiente per garantire il rispetto della normativa che nel supporto di registrazione venisse fatto riferimento delle avvertenze ricevute dal cliente.
Sebbene tale circostanza non risulti dalla documentazione in atti, deve essere a monte esclusa l’inadeguatezza delle operazioni.
Come si è già accennato, va esclusa la valenza confessoria dei documenti prodotti dall’appellante, in quanto prodotti da un sistema informatico e non provenienti da un soggetto che potesse impegnare con le sue dichiarazioni la banca.
Nello specifico vi è poi la prova dell’adeguatezza delle operazioni, tale da consentire di superare ogni presunzione contraria eventualmente collegata all’attestazione contenuta nei documenti citati.
L’adeguatezza delle operazioni va valutata alla luce della tipologia, oggetto, frequenza o dimensione dell’acquisto.
Nel caso in esame, come correttamente evidenzia il giudice di primo grado, dalla documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE risulta che il compiva operazioni di acquisto pressoché esclusivamente su titoli azionari, per importi ogni volta estremamente elevati e su singoli titoli, e con un’elevata frequenza.
In un tale contesto, protrattosi per numerosi anni, le operazioni di cui si discute erano certamente assolutamente adeguate rispetto ai comportamenti pregressi del cliente, che non ha disconosciuto le numerosissime operazioni diverse da quelle oggetto di giudizio.
Soltanto a titolo esemplificativo è sufficiente evidenziare che dal prospetto prodotto dalla banca (doc. 21 di MPS) risultano effettuate nel solo gennaio 2007 213 operazioni di acquisto esclusivamente su tre titoli azionari per un totale di € 1.202.370,57 e operazioni di vendita per € 1.278.842,32, con un saldo finale di € 939.050.
Anche gli altri prospetti, poi, dimostrano comportamenti del tutto sovrapponibili.
Inoltre, il 30.5.2002 il Sig. ha rilasciato alla Banca la dichiarazione ex artt. 28-30 reg. int. 11522/98 (doc. 7 di parte appellata in primo grado) con la quale ha specificato i mezzi per l’esecuzione aventi ad oggetto strumenti derivati e warrants pari ad € 250.000 quanto ai derivati ed € 100.000 quanto ai warrants, precisando in tale contesto che il suo ambito di operatività all’epoca constava di 5 contratti futures, 5 contratti Mibo, 80 contratti RAGIONE_SOCIALE e un numero imprecisato di contratti Minifib.
Risulta pertanto, sia dalla pregressa operatività, che dalle dichiarazioni rilasciate dal cliente alla banca, una elevatissima propensione al rischio e la tendenza ad effettuare operazioni di valore molto consistente.
Non sussiste pertanto in concreto la difformità rispetto agli obiettivi di investimento ed alla propensione al rischio cui si fa riferimento nei moduli automaticamente predisposti, trattandosi di titoli del tutto conformi a quelli in precedenza detenuti dal Analogo rilievo viene effettuato dall’appellante anche con riferimento all’acquisto dei titoli TISCALI e BANCA ITALEASE, avvenuto sotto la vigenza del successivo Regolamento Consob n. 16190/2007.
Come si è già detto, tali acquisti sono avvenuti in regime di mera esecuzione degli ordini del cliente, che esonerava l’intermediario dallo svolgimento della valutazione di adeguatezza e appropriatezza.
In ogni caso, poi, l’art. 40 prevedeva che l’intermediario, sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, verificasse:
“a) la corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) (che l’investimento n.d.r.) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) (che l’investimento n.d.r.) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza conoscenza per comprendere rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio”.
Anche in questo caso, gli investimenti di cui si discute erano certamente corrispondenti agli obiettivi di investimento, caratterizzati da un’estrema volatilità ed un rischio elevatissimo, erano certamente compatibili con le capacità del cliente di far fronte al pagamento ed erano coerenti con le sue conoscenze tecniche, essendo egli un promotore finanziario.
Rispetto a questo dato oggettivo ed incontestabile, l’odierno appellante chiede che venga data prevalenza alla dicitura contenuta nei moduli d’ordine, che fanno riferimento all’incompletezza delle informazioni rese dal in sede di sottoscrizione del contratto quadro.
Una tale impostazione non è però condivisibile, ben potendo la banca trarre le proprie informazioni anche da dati ulteriori rispetto al questionario redatto dal cliente.
In ogni caso, poi, non può che ribadirsi che tutti gli ordini di cui si discute risalgono al 2007, e quindi ad un periodo antecedente al decennio anteriore all’introduzione del giudizio.
La domanda risarcitoria risulta pertanto comunque prescritta.
Per quanto riguarda poi l’acquisto dei titoli MPS, successivo al periodo coperto dalla prescrizione, occorre evidenziare che l’art. 40 del Regolamento Consob del 2007 conteneva una disciplina sostanzialmente sovrapponibile quella precedente, prevedendo che la valutazione di adeguatezza dovesse essere fatta “Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito”.
Con riferimento invece al profilo della appropriatezza, il secondo comma dell’art. 42 prevedeva che “Gli intermediari possono presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale”.
Sotto il primo profilo, quindi, vale quanto già evidenziato con riferimento agli altri titoli acquistati, trattandosi di un’operazione del tutto in linea con il profilo di rischio e gli obiettivi di investimento desumibili dalla condotta abituale del cliente.
Con riferimento al secondo profilo, invece, il possesso di un livello di esperienza e conoscenza sufficiente a comprendere i rischi connessi all’operazione si presume per il fatto che il in quanto promotore finanziario, era un cliente professionale.
Anche in questo caso, quindi, le doglianze formulate rispetto alla sentenza impugnata risultano infondate.
La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo l’appellante lamenta l’omessa decisione con riferimento alla domanda relativa titoli per quali viene denunciata l’assenza documentazione a supporto, ovvero in relazione agli investimenti relativi ai titoli BANCA ITALEASE, TISCALI e BUONGIORNO, nonché l’errata pronuncia sulla domanda relativa all’accertamento dell’invalidità degli investimenti relativi al titolo , sempre per carenza della documentazione a supporto.
Più nello specifico, il Sig. ha contestato l’assenza di qualsiasi documentazione a supporto in relazione ai seguenti investimenti realizzati a suo nome:
• adesione all’aumento del capitale sociale e sottoscrizione nuove azioni in data 30/11/2007 per € 458.643,10 relativamente al titolo BANCA ITALEASE (come risultante da estratto conto doc. 18 fascicolo primo grado);
• ordini di acquisto del 21/5/2009 per € 108.102 e di vendita del 15/6/2009 per € 21.679,11, relativi al titolo (come risultanti da estratto conto doc. 21 fascicolo primo grado).
La parte appellata in relazione ai titoli RAGIONE_SOCIALE ha prodotto le contabili degli acquisti del 21.9.2007 e del 27.12.2007 (docc. 15A-B-C-D-E-F-G-H) per una quantità di 71.100 azioni e le vendite del 31.10.2007, del 7.3.2008 del 10.3.2008 (docc. 15I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R) per una quantità di 131.500 azioni.
Il teste ha confermato che tali documenti rappresentano la stampa dei registri della banca.
La documentazione è pertanto sufficiente a dimostrare l’inserimento degli ordini.
L’attenzione dell’appellante si è comunque soffermata sull’aumento di capitale relativo al titolo ITALEASE che afferma di avere sottoscritto il 30.11.2007.
Rispetto a tale acquisto non è stata prodotta documentazione da parte di RAGIONE_SOCIALE.
Dal doc. 18 prodotto dalla difesa in primo grado risulta la seguente annotazione:
Da tale annotazione si evince che sono stati caricati in favore del 50.400 titoli al prezzo unitario di 9.10000 ad azione, per un controvalore di € 458.643,10.
Si evince però anche l’indicazione “prezzo di eserc. 0,00000”, che lascia supporre che il costo dell’operazione sia stato pari a 0 (eccettuando 3,10 euro per commissioni e bolli).
Dal documento prodotto dall’odierno appellante, quindi, non si evince l’esecuzione di un’operazione onerosa per il cliente, ma esclusivamente l’accredito di azioni.
Non vi è pertanto prova del fatto che l’adesione all’aumento di capitale, anche ammettendo che non sia stata autorizzata dal abbia generato un danno, tanto meno pari al valore delle azioni accreditate, che sarebbe al più una posta attiva.
Rispetto a tali titoli, poi, il lamenta anche che la abbia consegnato le copie cartacee degli ordini di vendita del 7/3/2008 relative però al parziale quantitativo di 82.500 titoli, rispetto ai complessivi 112.500 titoli venduti il 7/3/2008.
Residuerebbero pertanto 30.000 titoli (112.500 – 82.500) di cui la non avrebbe mai consegnato le copie dei relativi ordini di vendita.
Rispetto a tale rilievo, però, non si comprende quale sarebbe la conseguenza del lamentato difetto di prova, visto che non viene posto in dubbio che l’operazione sia stata eseguita, considerando che altrimenti i titoli sarebbero ancora nella disponibilità del né viene allegato che la vendita sia avvenuta in un momento meno favorevole rispetto ad un presunto ordine.
Anche ammettendo che non sia provata la vendita dei 30.000 titoli, quindi, la domanda risarcitoria non potrebbe essere accolta, anche prescindendo dall’intervenuta prescrizione.
Con riferimento alle azioni , la banca ha prodotto i bollati relativi all’acquisto del 21.5.2009 (doc. 18A pos. titoli 31.5.09 e doc. 18B), riferendo che si è trattato di un ordine telefonico, nonché i bollati relativi alla Vendita del 15.6.2009 (doc. 18C pos. titoli 30.6.09 e doc. 18D).
A differenza degli altri titoli, manca l’annotazione del funzionario della banca in merito agli estremi dell’operazione.
In relazione agli stessi, poi, non è stato sentito il teste Occorre evidenziare, però, che l’acquisto dei titoli non richiede a pena di nullità un atto scritto.
Inoltre, il contratto vigente tra le parti prevedeva all’art. 1 la possibilità di inoltrare l’ordine a mezzo del telefono, quale alternativa all’invio scritto, prevedendo che in tal caso faceva fede l’annotazione nei registri della banca.
I valori bollati prodotti altro non sono che la stampa dell’annotazione nel registro informativo dell’intermediario, che pertanto, ai sensi del citato articolo, fanno piena prova nei rapporti tra le parti dell’invio dell’ordine.
Analogo discorso vale per l’acquisto dei titoli RAGIONE_SOCIALE, per i quali sono stati prodotti i documenti , e RAGIONE_SOCIALE per i quali sono stati prodotti i documenti , tutti confermati dal teste La quarta censura alla sentenza impugnata è parzialmente fondata.
Con il quarto motivo il sig. chiede la modifica della decisione laddove ha condannato la al pagamento degli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo, quantificati sull’importo di € 62.910,72, corrispondente alla differenza tra gli ordini di acquisto e quelli di vendita del titolo NOKYA OYJ, invocando l’applicazione degli interessi di cui ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002) e della rivalutazione monetaria.
Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione, Sez. 3, con l’Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, ha affermato che il saggio d’interessi previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione anche in relazione alla domanda di ripetizione indebito proposta dal correntista per restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca, in forza delle clausole di un contratto di conto corrente dichiarate nulle.
Tale pronuncia si fonda sull’assunto che il quarto comma dell’art. 1284 c.c., nello stabilire che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all’inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento, in funzione della necessità di limitare i danni derivanti dalla durata del processo. Tale disposizione, introdotta dal legislatore nel 2014, era già in vigore al momento della pronuncia di primo grado.
L’innovazione normativa, quindi, giustifica il superamento dell’orientamento giurisprudenziale difforme che si era consolidato nel periodo precedente.
Quanto alla rivalutazione, invece, dal momento che l’obbligazione ha carattere pecuniario, avendo natura restitutoria, il suo riconoscimento presuppone la prova del maggior danno di cui all’art. 1224 c.c.
Nel caso in esame tale prova non è stata fornita, ed anzi può essere esclusa per il fatto che il tasso di interesse applicato è ampiamente superiore a quello ordinario di cui al primo comma dell’art. 1284 c.c.
L’appello deve essere pertanto accolto esclusivamente con riferimento alla misura degli interessi dovuti sulla somma riconosciuta con la sentenza di primo grado.
In considerazione del fatto che l’appello viene respinto per la stragrande maggioranza delle questioni, aventi un’incidenza economica ampiamente preponderante, le spese del presente giudizio devono essere interamente compensate tra le parti, mentre per il primo grado esse devono essere liquidate in conformità con la pronuncia di primo grado, non venendo peraltro impugnata la decisione nella parte in cui è stata ritenuta prevalente la soccombenza dell’attore.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull’appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 25/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 20/01/2022, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell’appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, determinando la misura degli interessi sulla somma riconosciuta con la sentenza di primo grado in quella indicata nel quarto comma dell’art. 1284 c.c.;
2. compensa per un terzo le spese di primo grado, ponendo a carico del i restanti due terzi, liquidati in € 27.026,00 (i 2/3), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio di appello;
4. pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte convenuta.
Firenze, camera di consiglio del 28 aprile 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. NOME COGNOME Il Presidente dott. NOME COGNOME Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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