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Legittimazione attiva dello studio professionale associato

Legittimazione attiva dello studio professionale associato rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti.

Pubblicato il 23 August 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 782/2022 pubblicata il 03/08/2022

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4915/2017 promossa da:

XXX

ATTORE/OPPONENTE contro

STUDIO YYY ASS. PROFESSIONALE (C.F.)

CONVENUTO/OPPOSTO

Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1733/2017.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1733/2017, emesso dal Tribunale di Rimini in favore dello STUDIO YYY ASS. PROFESSIONALE (da ora in avanti solo Studio YYY) per il pagamento delle prestazioni professionali svolte in favore dell’opponente, per un totale complessivo di € 67.410,34.

In particolare, il decreto ingiuntivo opposto si fondava su quattro note professionali emesse dallo Studio YYY nei confronti del XXX, rispettivamente per € 6.600,00, € 17.200,00, € 14.325,00 ed € 13.500,00 oltre accessori di legge, spese e interessi, opinate dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Rimini, per le attività di: 1) negoziazione e redazione contratto preliminare negli anni 2010 (10 ore) e 2012/13 (100 ore); 2) consulenza e studio fattibilità economica/finanziaria, scelta del percorso imprenditoriale e pianificazione del progetto edificatorio di valorizzazione immobiliare comparto C2-C Misano A. adottato dalla società veicolo *** srl; 3) studio e consulenza tributaria prestata per l’individuazione del minor impatto fiscale e scelta di comportamento legittimamente adottato con conseguente risparmio conseguibile rispetto normale imposta sostitutiva agevolata per plusvalenze su terreni lottizzati; 4) mandato stima giurata in data 13.08.2015 del valore dei terreni resi edificabili in base alla Concessione diritti edificatori Rep. 3893/21.01.2014 Comune di Misano.

Con l’opposizione, il XXX eccepiva il difetto di legittimazione attiva dello Studio YYY nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che tutte le attività professionali erano state asseritamente svolte solo dal dott. YYY nei confronti della *** srl unipersonale, costituita in data 03.09.2015.

Nel merito, l’opponente contestava il credito oggetto di ingiunzione sia nell’an sia nel quantum e, in particolare, rilevava la quasi completa assenza di mandati e/o incarichi professionali, ad eccezione di quello relativo alla redazione di una relazione giurata di stima per la determinazione del più probabile valore di mercato di alcuni terreni edificabili in Misano Adriatico, e in ogni caso la mancata esecuzione delle prestazioni da parte dello Studio YYY.

Il XXX, infine, in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell’opposto al risarcimento dei danni subiti, affermando che, a causa della mancata consegna della relazione giurata di stima commissionata all’YYY, non aveva potuto portare a termine le trattative per la compravendita di alcuni terreni di sua proprietà.

Si costituiva in giudizio lo Studio YYY, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dall’opponente e confermando la sussistenza del diritto di credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo.

In particolare, quanto alle eccezioni preliminari, l’opposto affermava che la legittimazione attiva dello Studio YYY poteva desumersi dallo statuto dell’associazione professionale, come modificato con scrittura privata datata 21/12/2011 (cfr. doc. 5), da cui si evinceva che i soci avevano attribuito all’associazione professionale stessa la titolarità dei rapporti con i clienti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Quanto alla legittimazione passiva, l’opposto precisava che la *** S.r.l. era stata costituita dal XXX proprio in seguito ai pareri e alle consulenze fornite dallo Studio YYY di cui ai preavvisi di parcella nn. 2 e 3, che riguardavano attività prodromiche e preliminari alla costituzione della società summenzionata.

Quanto al merito delle attività svolte, la difesa dell’opposto rilevava che lo stesso XXX aveva riconosciuto di aver incaricato il dott. YYY della redazione di una perizia di stima giurata, mentre, per le altre attività professionali, il conferimento e l’esecuzione degli incarichi risultavano provati dalla documentazione depositata.

Infine, l’opposto contestava la domanda riconvenzionale di controparte, affermando di aver legittimamente rifiutato di consegnare la perizia giurata al cliente in mancanza di pagamento del compenso e negando, comunque, che il fallimento delle trattative per la vendita dei terreni fosse imputabile alla propria condotta. In ogni caso, eccepiva che la stessa domanda era già stata proposta dal XXX nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinnanzi al Tribunale di Rimini, rubricata al n. 1256/17.

All’esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del 25.06.2018, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 17.200,00 oltre Contributo Cassa Previdenza Dottori Commercialisti e IVA, a titolo di compenso richiesto per l’attività di cui alla nota professionale n. 2, e disponeva procedersi a mediazione delegata.

Fallito il tentativo di mediazione e depositate le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva istruita mediante la documentazione depositata, l’interrogatorio formale dell’opponente e le prove testimoniali richieste da entrambe le parti.

All’esito delle prove orali, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

2. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre preliminarmente trattare delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva, sollevate dalla difesa dell’opponente.

Quanto alla prima, è sufficiente richiamare l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L’art. 36 c.c. stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato – cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici – rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15417 del 26/07/2016).

Ebbene, nel caso di specie, l’opposto ha documentato che, nel regolamentare l’ordinamento interno dello Studio YYY, i singoli professionisti associati hanno espressamente stabilito che “Le conseguenze economiche di qualsiasi contestazione o controversia di natura civili o amministrativa tra i singoli associati della associazione professionale, da un lato, e i clienti o i terzi, dall’altro, saranno a carico dell’associazione professionale” (art. 7 dello statuto, doc. 5 fasc. opposto).

Sussiste, quindi, certamente la legittimazione attiva dello studio professionale associato nel procedimento monitorio e nel presente giudizio di opposizione.

3. Quanto alla legittimazione passiva, dagli atti risulta che, quanto all’attività di redazione di perizia giurata, vi è stato un conferimento dell’incarico in forma scritta nei confronti del dott. Paolo YYY, quale professionista associato dello Studio YYY, da parte di XXX personalmente, in data 10.08.2015, dunque prima della costituzione della *** s.r.l., avvenuta in data 03.09.2015.

Quanto alle altre attività professionali, per le quali non vi sono incarichi conferiti in forma scritta, sono sicuramente antecedenti alla costituzione della predetta società quelle portate dalla nota n. 1 (relativa ad attività prestate fino all’anno 2013) e dalla nota n. 3, per la quale è agli atti parere pro veritate dello Studio YYY datato 22.10.2010 (v. fasc. monitorio, doc. 2 fasc. opposto).

Quanto alla prestazione oggetto della nota n. 2 (consulenza e studio fattibilità economica/finanziaria scelta del percorso imprenditoriale e pianificazione del progetto edificatorio di valorizzazione immobiliare comparto C2-C Misano A. adottato dalla società veicolo *** srl), è pacifico che il progetto costruttivo sia stato portato avanti dalla yyyy srl, ma è altresì provato come l’attività professionale allegata dall’opposto sia iniziata ben prima della costituzione della predetta società, come emerge dalla corrispondenza e-mail tra il dott. Paolo YYY e il XXX risalente ai mesi di luglio e agosto 2015 (e-mail di cui ai doc. 6 e 7 fasc. opposto).

Per tutte le voci oggetto del ricorso monitorio, dunque, sussiste la legittimazione passiva di XXX in proprio, non potendo l’attività essere stata prestata a favore di un soggetto in quel momento non ancora esistente.

4. Venendo al merito, occorre ora trattare delle pretese avanzate dallo Studio YYY con il ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.

Iniziando dalla prestazione per la quale non è in discussione l’avvenuto conferimento dell’incarico (nota n. 4), sussiste il diritto dello Studio YYY a ricevere il compenso per la redazione della perizia giurata commissionata in data 10.08.2015. L’esecuzione della prestazione, infatti, è provata dal deposito, da parte dell’opposto, della perizia in questione, giurata dal dott. YYY in data 13.08.2015 davanti al Notaio (doc. 16 fasc. opposto).

A fronte dell’esecuzione della prestazione nei termini previsti, dagli atti risulta che all’epoca la perizia non è stata consegnata al XXX per il rifiuto di quest’ultimo di corrispondere il compenso professionale allo Studio YYY, rifiuto che in sede di opposizione non è stato in alcun modo giustificato. Invero, la circostanza, rappresentata dall’opponente, che la perizia in questione sarebbe stata in realtà predisposta interamente dal proprio tecnico, geom., e solo giurata dal dott. YYY appare inverosimile, in quanto il geometra non poteva certamente esprimersi sugli aspetti di natura fiscale, di competenza del commercialista. In tale contesto, la mancata consegna del documento da parte dello Studio YYY deve essere inquadrata non nel divieto di ritenzione di cui all’art. 2235 c.c., ma nel generale potere di sospendere la prestazione in caso di inadempimento della controparte, ai sensi dell’art. 1460 c.c., esperibile anche dal professionista purché in modalità non contrarie a buona fede (v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26973 del 15.11.2017).

Sul punto l’opposizione deve, pertanto, essere rigettata.

5. L’opposizione non può trovare accoglimento nemmeno per quanto riguarda la sussistenza delle prestazioni oggetto delle note professionali nn. 2 e 3.

In particolare, l’esecuzione della prestazione di cui alla nota n. 2 risulta comprovata dalla redazione, da parte dello Studio YYY, di un business plan provvisorio, inviato al XXX con e-mail del 7.10.2015 (doc. 10 fasc. opposto), e di uno definitivo, inviato al XXX con email del 21.10.2015, attività che risulta preceduta nel mese di agosto 2015 da uno scambio di email tra lo stesso XXX e il dott. Paolo YYY dello Studio associato (doc. 7 fasc. opposto).

A fronte di tale documentazione, l’opposizione si rivela assolutamente generica e contraddittoria, laddove, da un lato, contesta che l’incarico di redigere il business plan sia mai stato conferito, mentre, dall’altro lato, riconosce che tale documento è stato effettivamente consegnato al XXX e ne mette in dubbio la correttezza.

6. Quanto alla nota n. 3, l’esecuzione dell’attività di consulenza tributaria è comprovata dal parere pro veritate allegato alla richiesta di opinamento della nota, nonché da un corposo scambio di email, iniziato nell’anno 2013, tra il dott. YYY, il XXX e alcuni professionisti di sua fiducia, quali il geom. e il notaio (doc. 8 del fascicolo di parte opposta). La circostanza è stata confermata anche in sede testimoniale dal notaio, il quale ha dichiarato: “posso dire di aver incontrato più volte i signori YYY e XXX per espormi aspetti di rilevanza notarile circa la lottizzazione da realizzarsi sul terreno del sig XXX non ho conoscenza dell’attività prestata dal dr YYY per il sig XXX”.

A fronte di tali elementi, appare destituita di fondamento l’affermazione dell’opponente, secondo cui lo Studio YYY si sarebbe limitato a tenere la sua contabilità personale, risultando al contrario come il dott. YYY, professionista associato dello Studio, fosse coinvolto, al pari di altri professionisti, nella complessa operazione immobiliare sui terreni di proprietà del XXX a Misano Adriatico.

7. Per quanto riguarda le note nn. 2-3-4, l’opposizione non può trovare accoglimento nemmeno per quanto riguarda il quantum, non essendo state svolte contestazioni specifiche (se non tardivamente, in memoria di replica) in merito al calcolo del compenso, ottenuto applicando i parametri previsti dal D.M. 140/2012 e opinato dall’ordine professionale di appartenenza.

8. L’opposizione merita, invece, accoglimento per quanto riguarda la prestazione oggetto della nota professionale n. 1. In primo luogo, infatti, non vi è alcuna prova di un’attività professionale prestata negli anni 2010 e 2012 relativa alla negoziazione e redazione di contratti preliminari.

Quanto all’anno 2013, nelle e-mail di cui al doc. 8 di parte opposta si rinviene la bozza di un contratto preliminare inviata al notaio, che tuttavia non è sufficiente a dimostrare quale sia stata l’attività effettivamente prestata dallo Studio YYY in una questione che risulta essere stata di competenza notarile (v. sul punto la testimonianza del notaio: “si è vero mi occupai di predisporre una bozza contrattuale di permuta di cui tuttavia non ricordo il nome della controparte , informazioni preliminari che non portarono ad un contratto vero e proprio non posso dire che la controparte fosse ***”).

In conclusione, dunque, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione dovrà essere revocato e il XXX dovrà essere condannato al versamento in favore dell’opposto della somma di € 57.285,52 (già comprensiva di cassa ed IVA), oltre € 1.194,50 per spese di opinamento e interessi legali dalla messa in mora al saldo.

9. Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale proposta dal XXX, essa non è stata riproposta né in sede di prima memoria istruttoria né in sede di precisazione delle conclusioni e deve essere considerata come rinunciata.

10. Le spese della fase monitoria e del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte opponente nella misura dei 3/4, atteso che, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo, sussistevano comunque i presupposti per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento a carico dell’opponente (v. Cass., Sez. L, Sentenza n. 14818 del 18/10/2002: “nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l’opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l’onere delle spese è regolato in base all’esito finale del giudizio; ne consegue che l’accoglimento parziale dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell’ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria , potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito”).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. in parziale accoglimento dell’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1733/2017 e condanna l’opponente al pagamento in favore dell’opposto di € 57.285,52, oltre € 1.194,50 per spese di opinamento e interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo;

2. condanna l’opponente a rifondere all’opposto le spese della fase monitoria, già liquidate nel decreto ingiuntivo, nella misura dei 3/4;

3. condanna l’opponente a rifondere all’opposto le spese del giudizio di opposizione nella misura dei 3/4, che si liquidano per l’intero in € 13,00 per spese ed € 13.430,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge;

4. dichiara la sentenza esecutiva ex lege.

Rimini, 3 agosto 2022.

Il Giudice

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