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condizioni generali di contratto

Definizione

Le condizioni generali di contratto sono clausole previste unilateralmente da una parte contrattuale, e generalmente dirette a regolare uniformemente i suoi rapporti contrattuali. Trovano disciplina nell'art. 1341 c.c., il quale dispone che esse hanno efficacia nei confronti dell'altra parte contrattuale se questi, nel momento della conclusione del contratto, le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando la normale diligenza. Il presupposto della conoscenza o della conoscibilità impone un duplice onere, l'uno a carico del proponente, che deve predisporre mezzi idonei a far conoscere le clausole all'aderente, l'altro a carico dell'aderente, che deve adoperarsi per averne conoscenza, secondo la normale diligenza (vale a dire la diligenza valutata secondo il criterio della normalità, cioè sulla base del comportamento che ci si possa ragionevolmente attendere dalla massa delle persone nel compimento di atti della medesima natura). La natura delle clausole in questione è stata controversa, deponendo taluni per la natura legale delle clausole, talaltri per la natura convenzionale, ancorché tali clausole siano disposte unilateralmente. Alcune tipologie tassative di condizioni generali di contratto hanno la caratteristica di aggravare sensibilmente la posizione della parte contraente che vi aderisce e dette "onerose". Esse trovano una disciplina particolare nell'art 1341 co.2, il quale, dopo l'elencazione delle stesse, prevede l'obbligo che siano specificamente approvate. Sono "onerose" le clausole che: limitano la responsabilità del proponente, attribuiscono la facoltà di recedere o sospendere l'esecuzione del contratto, impongono decadenze, limitano la facoltà di opporre eccezioni, prevedono la tacita proroga o rinnovazione del contratto, le clausole compromissorie e quelle che derogano alla competenza giurisdizionale. A seguito della mancata sottoscrizione per alcuni si configurerebbe una nullità delle clausole "onerose", suscettibile di porre nel nulla l'intero contratto sulla base delle regole generali (se sono state motivo determinante per la conclusione del contratto),mentre per altri l'inefficacia delle clausole stesse, per altri ancora l'inopponibilità delle clausole nei confronti del contraente che le ha sottoscritte, che implicherebbe la facoltà riservata solo a quest'ultimo di impugnarle. Categoria:Contratti

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Proroga della giurisdizione: decide il giudice estero scelto
Un fornitore italiano ha citato in giudizio un acquirente tedesco davanti al tribunale italiano per il pagamento di forniture e il risarcimento dei danni. L'acquirente si è opposto eccependo il difetto di giurisdizione in forza di una clausola inserita nelle proprie condizioni generali di vendita, allegate agli ordini di acquisto. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dato ragione all'acquirente tedesco. La Suprema Corte ha affermato che la proroga della giurisdizione in favore di un giudice straniero è valida se espressamente richiamata negli ordini recepiti dal fornitore prima della conclusione dell'accordo. La causa deve quindi proseguire dinanzi al tribunale tedesco.
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Clausola vessatoria: il professionista batte la grande azienda
Un avvocato ha chiesto il pagamento dei compensi professionali a una grande società finanziaria davanti al Tribunale di Palermo. La società ha eccepito l'incompetenza territoriale, richiamando un accordo quadro che stabiliva la competenza esclusiva dei fori di Milano o Napoli. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del legale, stabilendo che la clausola di deroga del foro, inserita in un contratto predisposto unilateralmente per una serie indefinita di rapporti, costituisce una clausola vessatoria. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, tale clausola richiede una specifica approvazione per iscritto per essere valida. Non essendoci stata una vera trattativa individuale, la clausola è inefficace. La Cassazione ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Palermo, dove il professionista ha svolto la sua attività.
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Polizza incompleta, risarcimento negato: l’onere della prova
Una cliente cita in giudizio la propria compagnia assicurativa per ottenere una liquidazione più alta da una polizza vita. Tuttavia, non produce mai in causa il testo completo delle condizioni generali di contratto. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'onere della prova del contratto spetta a chi agisce per ottenerne l'adempimento. Senza la prova completa del contenuto dell'accordo, è impossibile per il giudice verificare il diritto vantato. La richiesta della cliente è stata giudicata paradossale e inammissibile, poiché pretendeva l'esecuzione di obblighi contrattuali senza fornire il documento che li stabiliva.
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Clausola compromissoria: quando non serve la firma?
Un'azienda idraulica ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro una catena alberghiera per lavori non pagati. La catena si è opposta invocando una clausola compromissoria che devolveva la lite a un collegio arbitrale. La Corte di Cassazione ha confermato la validità della clausola compromissoria, anche senza specifica approvazione scritta, poiché il contratto era frutto di trattative individuali e non un modulo standard predisposto per una serie indefinita di rapporti, escludendo così l'applicazione dell'art. 1341 c.c.
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