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Codice Civile
Codice Penale

Attestazione del Direttore della sede dell’INPS

Valore probatorio della attestazione del Direttore della sede provinciale dell’INPS, prova idonea per l’emissione di ingiunzione di pagamento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n. 150/2019 pubbl. il 26/08/2019

Il Giudice del Lavoro, Dr., nella causa iscritta al n°/2013 R.G. TRA

XXX e C. s.a.s., corrente in, in persona del legale rappresentante, opponente anche in proprio in qualità di socio accomandatario, elettivamente domiciliato/a in, presso lo Studio dell’, che lo/a rappresenta e difende come da procura in atti

OPPONENTE

in prosecuzione

YYY, nata ad, come sopra residente ed elettivamente domiciliata

CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato presso la Sede di, rappresentato e difeso dall’Avv. (giusta procura generale alle liti per notar)

All’udienza del giorno 27 febbraio 2019 ha pronunciato sentenza con il seguente

DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

rigetta il ricorso in opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n°/2013 emesso in data 09.04.2013 dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro;

condanna l’opponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €.3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell’importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P. come per legge;

fissa in giorni sessanta da oggi il termine di deposito della motivazione.

Così deciso in Teramo in data 27 febbraio 2019.

IL GIUDICE DEL LAVORO

FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 11.06.2013 la XXX e C. s.a.s., in persona di YYY, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della predetta società, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°/2013 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, in data 09.04.2013, avente ad oggetto il pagamento della somma di €.13.897,23, a titolo di surroga ex art.2, comma, 7 L.297/1982 negli importi erogati dall’INPS ad ex dipendenti della opponente e non corrisposti dalla ditta medesima (facenti parte delle ultime tre mensilità di retribuzione, per le quali l’intervento sostitutivo del datore di lavoro insolvente, a favore del lavoratore insoddisfatto di propri crediti alla cessazione del rapporto di lavoro, da parte del Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS dalla legge citata, è regolato, precisamente, dal d.lgs. n.80 del 1992).

A fondamento dell’opposizione ha sostenuto la genericità del ricorso per decreto ingiuntivo, l’indeterminatezza del credito per erroneità ed insufficienza della documentazione prodotta e l’eccessiva onerosità della somma ingiunta. Ha chiesto pertanto dichiararsi nullo e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si è costituito in giudizio ed ha resistito all’opposizione, della quale ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, ha chiesto condannarsi la parte opponente al pagamento della somma di €.13.897,23 per gli indicati titoli.

A seguito della dichiarazione di fallimento della società opponente, sopravvenuta nelle more tra la proposizione (e notificazione) del ricorso e la prima udienza, in tale sede veniva dichiarata l’interruzione del processo, poi riassunto da YYY, con ricorso nel quale venivano riproposte le conclusioni spiegate nell’atto introduttivo.

L’INPS, costituendosi anche nella fase del giudizio introdotta con tale ricorso, tornava ad opporsi a tali richieste, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

La causa, rinviata per la discussione, veniva decisa come da dispositivo di cui veniva data lettura in udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’opposizione è infondata e, come tale, va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

1) Quanto ai denunciati vizi formali della domanda , questi non sussistono, atteso che, trattandosi di procedimento sommario “inaudita altera parte” , non occorre una domanda con particolari requisiti oltre quelli di cui all’art. 638 Cod.Proc.Civ. e cioè l’oggetto, le ragioni dell’istanza e l’indicazione delle prove che si producono, purché sia accompagnata da uno dei documenti di cui agli artt. 634, 635 e 636 Cod.Proc.Civ..

Non appare pertanto fondata l’eccezione di genericità del ricorso derivante dalla impossibilità di individuare e risalire al titolo in base al quale l’Inps ha richiesto l’ingiunzione. L’attestazione contenuta nel fascicolo monitorio rappresenta infatti una vera e propria certificazione idonea, ex art. 635 Cod.Proc.Civ., a costituire prova scritta per l’emissione di decreto ingiuntivo in quanto proviene dal Dirigente della sede dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, pubblico ufficiale, il quale ha, ovviamente, il potere di attestare il contenuto degli atti ufficiali compiuti presso l’Ufficio, tra cui gli atti di erogazione delle somme a favore di dipendenti di impresa insolvente ai sensi del d.lgs. n.80 del 1992. Del resto la produzione dell’attestazione è stata accompagnata, nel fascicolo dei documenti depositati a corredo del ricorso per ingiunzione, da quella degli atti di quietanza regolarmente sottoscritti dai dipendenti della s.a.s. XXX e C., contenenti non solo l’entità delle somme erogate a ciascuno di essi, ma anche la specifica causale della domanda, tra quelle previste dalla modulistica in uso presso l’INPS, e cioè “Importi retribuzioni richieste”. In altre parole, l’attestazione di credito rilasciata dal Direttore della sede provinciale di un ente assicurativo deve essere qualificata, ai fini ingiunzionali, come l’attestazione del contenuto di atti ufficiali, quali sono indubbiamente gli atti di quietanza sottoscritti dai lavoratori e recanti gli estremi del documento d’identità di essi; l’attestazione del Direttore della sede Inps promana pertanto dalla verifica del contenuto di atti e fatti a cui il debitore è posto in condizione di controdedurre con l’opposizione. Nel caso di specie l’attestazione di credito in data 31.01.2013 deriva dalla circostanza che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n°80, il Fondo di garanzia istituito presso l’Inps si è sostituito al datore di lavoro nel pagamento delle somme dovute a titolo di ultime tre mensilità di retribuzione e che l’Inps è surrogato ex lege al datore di lavoro insolvente, per il recupero delle somme erogate, ai sensi dell’art.2, comma 7, secondo periodo, del d.lgs. 29 maggio 1982, n°297, richiamato dall’art.2, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. sopra citato, recupero sulla base del quale il Direttore

Provinciale INPS ha effettuato l’attestazione di competenza. Pertanto non può essere accolta l’eccezione avente ad oggetto la carenza delle indicazioni contenute nel ricorso per ingiunzione, atteso che dal medesimo e dall’allegata attestazione si ricavano chiaramente l’indicazione della normativa di riferimento (d.lgs. n°80 del 1992) ed il titolo azionato (recupero credito per ultime tre mensilità di retribuzione anticipate ex art.2 d.lgs. 27 gennaio 1992, n°80).

2) Circa il valore probatorio della attestazione del Direttore della sede provinciale dell’INPS, è orientamento pressochè costante della giurisprudenza (sia di legittimità che di merito) che l’attestato scritto del direttore di una sede provinciale dell’Inps costituisce prova idonea, per l’emissione di ingiunzione di pagamento a carico del debitore, ai sensi dell’art. 635, 2° comma, Cod.Proc.Civ., che indica come specifiche prove idonee a tal fine gli accertamenti eseguiti dall’ispettorato del lavoro e dai funzionari degli enti (Cass. civ., 18 agosto 1983, n. 5388). Ciò in quanto il superiore gerarchico ha il potere di sostituirsi al funzionario incaricato nell’attestare l’effettività dell’accertamento eseguito e dei suoi risultati, a conclusione di un procedimento amministrativo interno (Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10104; Cass. civ., sez. lav., 21 aprile 1995, n. 4512). Di conseguenza deve ritenersi che le doglianze della parte opponente in ordine alla violazione dell’art. 635 Cod.Proc.Civ. sono infondate atteso che, stante la natura di procedimento sommario, nella fase monitoria il credito ben può essere provato per iscritto attraverso il deposito delle scritture ex art. 635 Cod.Proc.Civ., ove sono precisate le causali per cui i pagamenti sono dovuti.

Tale principio, enunciato con riferimento alle attestazioni rilasciate dai direttori di sede Inps relative al contenuto degli accertamenti espletati dai funzionari dipendenti, si presta ad essere esteso al caso di specie, relativo ad attestazione del contenuto di atti di quietanza rilasciati a funzionari della sede Inps, in considerazione dell’elemento comune a tali fattispecie rappresentato dalla provenienza del documento da un pubblico ufficiale avente la disponibilità diretta degli atti su cui si fonda l’attestazione da lui rilasciata.

In ogni modo, ai sensi dell’art.634 cod. proc. civ., deve intendersi come prova scritta, idonea ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, non soltanto quella costituita da scritture che provengono dal debitore, ma anche quella fornita da scritture che provengono da terzi, quando siano pur essere idonee a dimostrare il diritto fatto valere (cfr. Cass. civ., sez. III, 8 maggio 1976, n.1625), e ciò perché la prova scritta richiesta dalla legge per l’emissione del decreto ingiuntivo è quella che può trarsi, in ordine ai fatti giuridici costitutivi di un diritto di credito, da qualsiasi documento meritevole di fede quanto all’autenticità (Id., sez. II, 23 maggio 1972, n.1588).

Nello specifico, l’INPS fornisce prova del diritto di credito mediante la produzione delle quietanze e la prova dell’esattezza dei pagamenti (saldo ultime mensilità) con i modelli TFR/CL e TFR 3 bis sost., dai quali l’Istituto è – in forza della propria autonomia regolamentare, esercitata legittimamente in quanto senza aggravio di oneri inutili per gli interessati – legittimato e tenuto a desumere i dati necessari ai fini della liquidazione (del TFR e) delle ultime mensilità, rispettivamente ai sensi della legge n.297 del 1982 (art.2) e del d.lgs. n.80 del 1992, come chiarito dalla giurisprudenza di vertice (cfr. Cass.9355 del 1999, in motivazione).

Tale produzione documentale, effettuata nel giudizio di opposizione (unitamente ad altri documenti, di cui si dirà infra), vale ad integrare quella, comunque – si ripete – di per sé sufficiente ai fini dell’emissione del decreto monitorio, operata a corredo del ricorso per ingiunzione.

3) Quanto all’eccezione di eccessiva onerosità dell’obbligazione di surroga dell’Inps, va premesso che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 29 gennaio 1992, n°80, il Fondo di garanzia istituito presso l’Inps si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento delle somme dovute a titolo di per crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto (per il quale era già stata istituita la garanzia del Fondo con il d.lgs. n.297 del 1982) maturati negli ultimi tre mesi a favore dei lavoratori di un’impresa risultata insolvente. Trattasi di accollo “ex lege”, ed è quindi configurabile un rapporto di solidarietà tra l’obbligazione del Fondo di garanzia medesimo e l’obbligazione del datore di lavoro. Il carattere sussidiario della relativa obbligazione non esclude pertanto la sua natura di obbligazione solidale (essendo essa relativa alla medesima prestazione della obbligazione principale) e comporta, altresì, che, per effetto dell’accollo legislativamente previsto, l’originario debitore non viene liberato e il Fondo diviene suo condebitore solidale per i crediti dianzi menzionati.

Nei rapporti tra il Fondo ed il datore di lavoro insolvente si verifica, tuttavia, una sostituzione del primo nel pagamento di debiti facenti carico esclusivamente al secondo, con la conseguenza del sorgere, per effetto del pagamento, l’obbligazione di rivalsa ex lege del debitore insolvente a favore del terzo che ha eseguito il pagamento in sua vece.

Tale obbligazione è, naturalmente, destinata a sorgere solo se, nel momento in cui il terzo esegue il pagamento in vece del debitore, questi era effettivamente tale nei riguardi dell’accipiens, diversamente configurandosi come indebito il pagamento eseguito a favore di quest’ultimo, quindi ripetibile dal solvens, e l’inesistenza del diritto di surroga da parte del solvens stesso.

Ora, nel dedurre l’eccessiva onerosità dell’obbligazione di surroga, l’opponente sembra aver inteso lamentare che l’Inps abbia proceduto al pagamento di somme che la s.a.s. XXX e C. aveva già erogato ai lavoratori dipendenti, come da questa prospettato (solo) nella formulazione del capitolo di prova per testi dedotto: “Vero che ha percepito le somme dovute a titolo di crediti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità di lavoro relativamente al periodo in cui è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto”.

Sennonché la formulazione del capitolo di prova, che può pur integrare il titolo della spiegata opposizione giusta la regola d’interpretazione complessiva dell’atto introduttivo, è tale da lasciare indeterminata l’individuazione della data in cui il pagamento delle somme, dovute a titolo di crediti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità del rapporto, si sia effettivamente verificato, e, in specie, se esso sia stato precedente all’intervento del Fondo di garanzia istituito presso l’Inps, oppure successivo a tale intervento.

Solo nella prima ipotesi la prova sarebbe stata ammissibile, stante l’efficacia estintiva immediata che il pagamento produce rispetto all’obbligazione pecuniaria, implicante la carenza di causa solvendi a fondamento del pagamento successivamente eseguito anche da un terzo – in adempimento di un obbligo di legge non più sussistente – quale il Fondo di garanzia istituito presso l’Inps ai sensi dei dd.lgs. n°297 del 1982 e n°80 del 1992. Nell’alternativa, invece, in cui si fosse verificato il pagamento successivamente all’intervento sostitutivo di tale Fondo, sarebbe il pagamento eseguito dal debitore principale ad essere indebito e come tale ripetibile dallo stesso nei confronti del lavoratore che lo abbia ricevuto, anziché il credito di rivalsa del terzo, ormai surrogatosi al debitore, ad essere inesistente.

Nel merito, una volta esclusa, con la sua rilevanza, anche l’ammissibilità della prova articolata dall’opponente, l’opposizione è dunque infondata e, come tale, va rigettata.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, agendo in surroga del datore di lavoro insolvente, per il recupero delle somme erogate, ai sensi del d.lgs. 80/92, ai lavoratori dipendenti della ditta opponente, a titolo di trattamento di ultime tre mensilità di lavoro, ha dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti di legge per l’intervento del Fondo di Garanzia, per come emerge per tabulas dalla documentazione prodotta dall’INPS (cfr. quietanze di pagamento da parte dell’INPS datate tra il 03.08.2010 ed il 10.08.2010, verbali di pignoramento negativo ad istanza dei lavoratori poi soddisfatti dall’Inps per il recupero dei rispettivi crediti nei confronti della società datrice di lavoro ed attestazione dirigente sede INPS 30.01.2013). Nessuna contestazione specifica riguarda il quantum debeatur, tale non potendo ritenersi quella di eccessiva onerosità della surroga, stante la mancata indicazione di importi inferiori, rispetto a quelli erogati dall’Inps ai lavoratori, che sarebbero spettati a questi ultimi a titolo di saldo delle ultime tre mensilità di lavoro.

L’Inps ha, invece, prodotto nel giudizio di opposizione, ad integrazione dei documenti già depositati a corredo del ricorso per ingiunzione, anche la copia del verbale di conciliazione stragiudiziale intercorsa tra la società opponente ed i lavoratori davanti al competente Ufficio della Direzione provinciale del Lavoro di, recante allegato prospetto con l’indicazione dei crediti riconosciuti dalla società in favore di ciascuno dei lavoratori, verbale poi dichiarato esecutivo ai sensi dell’art.410 cod. proc. civ. dal Tribunale di Teramo, su ricorso dei lavoratori, inutilmente attivatisi, come già detto, con atti di pignoramento, del pari prodotti in copia nel giudizio di opposizione dall’INPS, per il recupero dei propri crediti, sia nei confronti della società datrice di lavoro, sia nei riguardi della socia accomandataria responsabile solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni facenti carico alla prima.

Va solo aggiunto, con riferimento alla posizione della società e della socia opponenti, che la legittimazione di quest’ultima ad opporsi al decreto ingiuntivo emesso nei riguardi della prima dipende dalla sua qualità di accomandataria (cfr. Cass. 6734/11).

Quanto alla società, la circostanza dell’esserne stata pronunciata sentenza dichiarativa del fallimento da parte del Tribunale di Teramo, come da documento prodotto in prima udienza dall’Inps, se ha determinato l’interruzione del processo, ha consentito la riassunzione e la regolare prosecuzione di esso ad iniziativa della socia accomandataria. Ad abundantiam si rileva che la socia accomandataria, opponente anche in proprio, è tornata in bonis, a seguito della chiusura del fallimento, documentata dalla produzione effettuata dalla stessa in allegato alle note del 24 ottobre 2017 (decreto di chiusura del fallimento in data 14 aprile 2017, depositato in cancelleria il 3 maggio 2017, da ritenersi definitivo alla luce del prospetto riassuntivo della procedura concorsuale depositato sempre da YYY con le predette note, in cui nessun’annotazione è riportata circa eventuali opposizioni proposte avverso il provvedimento).

A norma dell’art.120 r.d. n.267 del 1942, invero, con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito ed i creditori sociali riacquistano il libero esercizio delle loro azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta.

Ebbene, atteso che l’Inps è rimasto totalmente incapiente all’esito della chiusura del fallimento, avvenuta per mancanza di attivo ripartibile, la circostanza dell’essere stato l’Istituto previdenziale già inserito nel progetto di stato passivo fallimentare per il credito di € 13.897,23, oltre interessi legali, fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo per cui è causa, lascia impregiudicata la ripresa del giudizio di opposizione avverso il decreto.

L’opposizione va di conseguenza decisa nel merito e rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Questi i motivi del retroscritto dispositivo.

Così deciso in Teramo in data 27 febbraio 2019.

IL GIUDICE DEL LAVORO

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