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Codice Civile
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pignoramento

Nel diritto italiano, si definisce pignoramento l’atto con il quale ha inizio l’espropriazione forzata. Consiste nell’atto di ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni ad esso assoggettati ed i frutti di essi, con l’avvertimento che qualsiasi atto compiuto su di esso sarà invalido (art. 492 c.p.c.). È disciplinato del Libro III del codice di procedura civile italiano (artt. 491 a 497). La legge consente strumenti di protezione del patrimonio opponibili ai creditori come il conferimento dei beni ad un fondo patrimoniale, oppure ad un trust di diritto anglosassone.

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