Un lavoratore, con un'invalidità superiore all'80%, matura il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. L'Ente Previdenziale, tuttavia, applica un posticipo di 12 mesi alla decorrenza del trattamento, invocando la cosiddetta 'finestra pensionistica'. Il lavoratore si oppone, ottenendo ragione nei primi gradi di giudizio. La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione, stabilisce un principio fondamentale: la finestra pensionistica è una regola di carattere generale. Essa si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, poiché questa categoria non rientra tra le eccezioni esplicitamente previste dalla legge. Di conseguenza, l'Ente Previdenziale vince la causa e il pagamento della pensione viene legittimamente posticipato.
Continua »