Appello Patteggiamento: La Cassazione e i Limiti all’Impugnazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta significative limitazioni sul diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile presentare un appello patteggiamento, ribadendo la necessità di motivi specifici e non generici.
Il Contesto: Un Ricorso Contro la Sentenza di Patteggiamento
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da due imputati contro una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. Tale sentenza aveva applicato la pena concordata tra gli imputati e il Pubblico Ministero per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990).
Nonostante l’accordo raggiunto, i due ricorrenti decidevano di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che il giudice di merito avesse commesso un errore.
Le Ragioni dell’Appello Patteggiamento: La Violazione dell’Art. 129 c.p.p.
I ricorrenti lamentavano una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, sostenevano che il giudice non avesse esaminato la possibile presenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Secondo questa norma, il giudice ha l’obbligo di assolvere l’imputato se, dagli atti, emerge l’evidenza di una causa di non punibilità, anche quando vi è un accordo sulla pena.
La difesa mirava quindi a scardinare la sentenza di patteggiamento sostenendo che il giudice avrebbe dovuto, prima di ratificare l’accordo, verificare e dichiarare l’assoluzione.
La Decisione della Cassazione: I Limiti dell’Appello Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su una regola procedurale precisa, contenuta nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi molto specifici, tra cui:
* Mancata espressione del consenso da parte dell’imputato o del suo difensore.
* Corruzione del giudice.
* Errata qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena applicata.
Il tentativo di rimettere in discussione la valutazione del merito, come la presenza di cause di proscioglimento, non rientra in questo elenco tassativo se non è supportato da elementi di palese illegalità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ritenuto i ricorsi non solo proposti al di fuori dei casi consentiti, ma anche generici. I ricorrenti, infatti, non avevano specificato in modo concreto e puntuale le ragioni per cui il giudice avrebbe dovuto proscioglierli, limitandosi a un richiamo generico all’articolo 129 c.p.p. Un appello patteggiamento, per essere ammissibile, deve basarsi su critiche precise e pertinenti ai ristretti motivi previsti dalla legge.
La Corte ha quindi proceduto con una declaratoria di inammissibilità “de plano”, cioè senza indire un’udienza pubblica, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. A seguito di questa decisione, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un principio consolidato nella giurisprudenza: il patteggiamento è una scelta processuale che implica una rinuncia a far valere determinate difese nel merito. L’impugnazione della sentenza che ne deriva non può trasformarsi in un’occasione per riaprire una discussione già chiusa con l’accordo. L’appello patteggiamento è un rimedio eccezionale, utilizzabile solo per correggere errori macroscopici e specificamente individuati dal legislatore. Chi sceglie questa via deve essere consapevole che le possibilità di contestare successivamente la decisione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi di natura prettamente giuridica o procedurale, non fattuale.
È sempre possibile fare appello contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’appello contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che riguardano principalmente vizi procedurali o errori di diritto, come l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Per quali motivi la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in questo caso?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per due ragioni principali: erano generici e sono stati proposti per motivi non rientranti tra quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento. La semplice doglianza sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è sufficiente se non si rientra nei casi specifici previsti dalla norma.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, determinata equitativamente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42219 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42219 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 21704/24 Nigro + 1
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata’ che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 4, ci. ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con il consenso del P.M.
che i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al manc esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall’ comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024