Un imputato concordava l'applicazione della pena con il pubblico ministero davanti al Tribunale. Successivamente, la difesa proponeva ricorso per cassazione contestando la carenza di motivazione del giudice in merito alla mancata assoluzione d'ufficio. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto. I giudici hanno chiarito che il ricorso contro il patteggiamento non ammette censure sulla motivazione relativa al proscioglimento immediato. La riforma dell'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita rigorosamente le impugnazioni alle sole violazioni tassative di legge, come l'errore sulla qualificazione del fatto, il consenso viziato o l'irrogazione di una pena illegale. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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