Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42212 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42212 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Consigliere COGNOME – Ud. 23 ottobre 2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la sua condanna per il reato di bancarotta fraudolenta;
Preso atto che l’imputato ha presentato motivi aggiunti, con cui eccepisce la prescrizione al 28 luglio 2024.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell’imputato, è versato in fatto ed è generi per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindaca ricorso, infatti, si risolve in una mera premessa teorica e in argomentazioni di puro fatto, p di agganci con le motivazioni della Corte territoriale.
Militano nel senso dell’inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più affermati da questa Corte.
In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invoca una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizi fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultan processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio d cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto po fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibil dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03;2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenut inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecament indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni post fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).
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Rilevato che l’inammissibilità del ricorso principale si riverbera sui motivi aggiunti ex 585, comma 4, cod. proc. pen. e che, comunque, le Sezioni Unite hanno statuito che, ove il ricorso per cassazione sia inammissibile, è preclusa la possibilità di rilevare d’ufficio, ai degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione. E ciò quanto l’art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina inammissibilità e non attribuisce al giudice dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali; piuttos esso enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024
Il consigli
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