Accordo sulla Pena in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Impossibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: i limiti all’impugnazione di una sentenza quando le parti hanno raggiunto un accordo sulla pena in appello. Questa decisione conferma un orientamento consolidato, chiarendo che la scelta di concordare la sanzione preclude la possibilità di rimetterla in discussione davanti alla Suprema Corte. Analizziamo i dettagli di questo caso per comprendere le logiche giuridiche e le conseguenze pratiche per l’imputato.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Accordo
Due soggetti, dopo essere stati condannati in primo grado per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990), hanno presentato appello. Durante il giudizio di secondo grado, la difesa e la pubblica accusa hanno raggiunto un’intesa sulla pena, come consentito dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale. Su richiesta concorde delle parti, la Corte d’Appello ha ridotto la pena a sei anni e otto mesi di reclusione e 38.000 euro di multa per ciascun imputato. Nonostante l’accordo, gli imputati hanno deciso di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso dopo l’Accordo sulla Pena in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione è stata presa de plano, ovvero senza udienza, secondo la procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale per i casi di manifesta inammissibilità. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché l’Accordo Preclude l’Impugnazione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un principio giuridico consolidato e molto chiaro. Quando un imputato accetta di concordare la pena in appello, compie una scelta processuale che ha conseguenze definitive. L’accordo, infatti, non è un semplice patteggiamento, ma interviene dopo che un giudice di primo grado ha già accertato pienamente la responsabilità penale dell’imputato.
Concordando la pena, l’appellante rinuncia a contestare la propria colpevolezza e concentra la sua strategia difensiva esclusivamente sull’ottenimento di una sanzione più mite. La pena concordata, inferiore a quella inflitta in primo grado e ritenuta congrua dal giudice d’appello, non può essere successivamente messa in discussione davanti alla Cassazione. L’accordo, liberamente raggiunto, cristallizza la misura della pena, rendendo ogni successiva doglianza su questo punto priva di fondamento giuridico.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche dell’Art. 599-bis c.p.p.
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chi affronta un processo penale: le scelte strategiche hanno un peso determinante. L’accordo sulla pena in appello è uno strumento vantaggioso per l’imputato, che può ottenere una riduzione certa della sanzione. Tuttavia, questa scelta comporta la rinuncia implicita a ogni ulteriore contestazione sulla pena stessa. La decisione della Cassazione serve da monito: una volta intrapresa la via dell’accordo, non è possibile fare marcia indietro. Il ricorso per cassazione resta possibile solo per vizi di legittimità che non riguardino la misura della pena concordata, un’eventualità molto rara in questo contesto. Pertanto, la scelta di avvalersi dell’art. 599-bis c.p.p. deve essere attentamente ponderata con il proprio difensore, con la piena consapevolezza che essa segna, nella maggior parte dei casi, il punto finale della determinazione della sanzione.
È possibile contestare in Cassazione la misura di una pena concordata in appello?
No, la Corte di Cassazione ribadisce che la pena liberamente concordata tra le parti e ritenuta congrua dal giudice d’appello non può essere oggetto di discussione in un successivo ricorso, poiché l’accordo implica l’accettazione della sanzione.
Cosa comporta l’accordo sulla pena in appello riguardo alla responsabilità dell’imputato?
L’accordo sulla pena avviene dopo che la responsabilità penale è già stata accertata in primo grado. Pertanto, accettando l’accordo, l’appellante di fatto non contesta più la propria colpevolezza, ma si concentra esclusivamente sull’ottenere una riduzione della pena.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una somma di denaro (3.000 euro per ciascuno) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42221 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42221 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
(dato GLYPH ‘so alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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n. 22100-24 Mansi + 1
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all’art. comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, a anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 38.000 di multa ciascuno;
che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l’imputato non può porre i discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d’appel procedimento definito ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l’ac delle parti sulla pena avviene all’esito di un pieno accertamento della responsabil dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da pa dell’appellante;
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità la Corte provvede «senza formalità procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che all’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento de spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024