Patteggiamento: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. In particolare, la Corte ha ribadito che un ricorso inammissibile è tale quando non solo è generico, ma anche quando viene proposto per motivi non espressamente consentiti dalla legge, portando a conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Padova. La sentenza, emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, riguardava un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990 (normativa sugli stupefacenti, ipotesi di lieve entità). L’imputato, pur avendo concordato la pena con il Pubblico Ministero, ha deciso di impugnare la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, contestando specificamente la statuizione relativa alla confisca dei suoi beni.
La Decisione: il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata presa ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale per i casi di manifesta inammissibilità.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali.
In primo luogo, il motivo del ricorso relativo alla confisca è stato giudicato ‘aspecifico’ e ‘generico’. La Cassazione ha osservato che le argomentazioni del ricorrente non si confrontavano adeguatamente con la logica lineare e coerente del provvedimento impugnato. In particolare, non veniva affrontato in modo specifico il profilo della ‘sproporzione’ tra i beni confiscati e la capacità reddituale dell’imputato, un punto chiave nella motivazione della sentenza di primo grado.
In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, la Corte ha sottolineato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita strettamente i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione. Poiché le doglianze del ricorrente non rientravano in alcuna delle categorie ammesse, il ricorso era intrinsecamente destinato a fallire.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale della procedura penale: la sentenza di patteggiamento, essendo il risultato di un accordo tra le parti, gode di una stabilità particolare che ne limita fortemente l’impugnabilità. Chi intende presentare ricorso deve attenersi scrupolosamente ai motivi specifici elencati dalla legge, altrimenti andrà incontro a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Inoltre, la genericità delle argomentazioni e la mancata critica puntuale delle motivazioni del giudice di merito costituiscono un ulteriore e autonomo motivo di inammissibilità. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria serve da deterrente contro la proposizione di ricorsi dilatori o palesemente infondati.
È possibile impugnare qualsiasi aspetto di una sentenza di patteggiamento?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce un elenco tassativo di motivi per cui si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile proprio perché proposto per motivi non rientranti in tale elenco.
Perché il ricorso sulla confisca è stato considerato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per due ragioni: in primo luogo, perché era generico e non contestava in modo specifico le argomentazioni della sentenza impugnata, in particolare riguardo al profilo della sproporzione reddituale; in secondo luogo, perché era proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile ‘de plano’?
Significa che la Corte di Cassazione decide senza la necessità di un’udienza, basandosi unicamente sugli atti scritti, data la manifesta infondatezza o inammissibilità del ricorso. Come conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42222 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42222 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di PADOVA
Llato avvi4t e parta udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 22128/24 Nasraoui
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, cl. ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.
che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla disposta confisca;
che il motivo circa la confisca ex art. 85-bis d.P.R. cit., è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta, con particolare riferimento al della “sproporzione” rispetto alla capacità reddituale;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024