Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42210 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42210 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a JESI il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.g. NUMERO_DOCUMENTO – Rel. COGNOME – Ud. 23.10.2024 –
Rilevato che COGNOME NOME, in qualità di parte civile, ricorre avverso la senten Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di primo grado con la qua l’imputato NOME COGNOME era stato assolto dall’accusa di lesioni aggravate per aver commesso il fatto;
Considerato che il primo motivo dì ricorso, con il quale il ricorrente de l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al travisamen risultanze istruttorie, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché cos mere doglianze in punto di fatto. Milita nel senso dell’inammissibilità del ricorso, du principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo cui, nel giu legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli ele probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice de chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esilia, in poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fat fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al gi merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Se 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/200 bkani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondam decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzion valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotat migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 26548 pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si asserisce la sussistenza di responsabilità ex art. 2049 cod. civ. del responsabile civile, è manifestamente infondat quanto tale responsabilità è radicalmente esclusa dalla pronuncia assolutoria;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna di ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024.