Due investitori italiani hanno aperto un conto cifrato e sottoscritto procure di gestione presso la sede svizzera di un istituto di credito. Dopo aver perso ingenti capitali a causa di operazioni speculative non autorizzate, i risparmiatori hanno citato in giudizio davanti al giudice italiano sia la banca elvetica, sia la sua filiale nazionale, sia i gestori finanziari italiani. La Suprema Corte ha escluso la competenza del tribunale italiano a favore di quello elvetico. Gli investitori si sono recati spontaneamente all'estero senza che l'istituto avesse diretto attività promozionali in Italia, impedendo l'applicazione della tutela del consumatore. Di conseguenza, la clausola di proroga della giurisdizione a favore dell'autorità svizzera, sottoscritta nel contratto, prevale sulla presenza di più convenuti residenti in Italia e sui fori speciali per illecito.
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