Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42213 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42213 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN VINCENZO LA COSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Consigliere COGNOME – Ud. 23 ottobre 2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello d Catanzaro, che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di minaccia aggravata;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di riferibilità dell’arma, non è con dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fa aspecifiche.
Militano nel senso dell’inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto pi affermati da questa Corte.
In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invoc una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusio contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudiz fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità l prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle nsulta processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausib dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del mento 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno riten inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamen indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni pos fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura fattuale che hann imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Tal interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, qua nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p
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rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o co rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 de 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024