Ricorso Inammissibile per Stalking: La Decisione della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile per stalking, delineando con precisione i confini del proprio giudizio. Quando un imputato, già condannato nei primi due gradi di giudizio per atti persecutori, tenta di portare il caso davanti alla Suprema Corte, deve rispettare requisiti rigorosi. In questo caso, la Corte ha respinto il ricorso, confermando la condanna e fornendo importanti chiarimenti sui motivi di inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il procedimento nasce da una condanna per il reato di atti persecutori (comunemente noto come stalking). La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando diversi vizi nella sentenza d’appello e sperando in un annullamento della condanna. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con le ferree regole procedurali che governano il giudizio di legittimità.
L’Analisi della Corte: I Motivi del Ricorso Inammissibile per Stalking
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi presentati dal ricorrente, giudicandoli tutti inammissibili per ragioni diverse ma complementari. Questa analisi evidenzia gli errori comuni che possono portare a un rigetto immediato di un ricorso.
Primo Motivo: Le Doglianze di Fatto
Il ricorrente lamentava una presunta insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello, sostenendo un travisamento delle prove. La Cassazione ha prontamente rigettato questo motivo, qualificandolo come “mere doglianze in punto di fatto”.
Il ruolo della Suprema Corte, infatti, non è quello di riesaminare le prove o di fornire una nuova interpretazione dei fatti, compiti che spettano esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Tentare di ottenere una terza valutazione del merito è un’operazione non consentita in sede di legittimità e porta inevitabilmente all’inammissibilità.
Secondo Motivo: La Genericità della Censura
Il secondo motivo di ricorso criticava la sentenza per non aver analizzato adeguatamente le argomentazioni difensive sull’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato (il dolo). Anche in questo caso, la Corte ha rilevato un vizio fatale: la genericità. Secondo l’art. 581 del codice di procedura penale, un motivo di ricorso deve essere specifico, indicando con precisione gli elementi che si contestano. Il ricorrente, invece, si è limitato a una critica generica senza fornire gli elementi necessari per consentire alla Corte di comprendere e valutare la censura. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, una contestazione così indeterminata non può trovare accoglimento.
Terzo Motivo: L’Inapplicabilità della “Tenuità del Fatto”
L’ultimo motivo, forse il più debole, riguardava la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. La Cassazione ha definito questo motivo “manifestamente infondato”. La ragione è netta e insuperabile: la legge esclude espressamente l’applicabilità di tale beneficio al reato di atti persecutori. Qualsiasi argomentazione in tal senso si scontra direttamente con il dettato normativo, rendendo il motivo privo di qualsiasi fondamento giuridico.
Le Motivazioni della Decisione
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi cardine del processo penale: il rispetto dei limiti del giudizio di legittimità, l’onere di specificità dei motivi di ricorso e la corretta applicazione delle norme sostanziali. Il ricorrente non solo ha visto il suo ricorso respinto, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i ricorsi inammissibili.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un messaggio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di pura legittimità, ovvero alla verifica della corretta applicazione della legge, e non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere i fatti. Per chi affronta un processo per stalking, la decisione conferma inoltre la gravità con cui l’ordinamento tratta questo reato, escludendolo da benefici come la particolare tenuità del fatto. La chiarezza dei principi espressi rende questa pronuncia un utile vademecum sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione.
Perché un ricorso alla Corte di Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se non rispetta i requisiti di legge. Come nel caso analizzato, ciò avviene quando i motivi presentati riguardano la valutazione dei fatti (non consentita in Cassazione), sono formulati in modo generico e non specifico, oppure si basano su argomentazioni manifestamente infondate perché contrarie a una norma di legge.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici precedenti, non rivalutare le prove o ricostruire i fatti. Tali richieste, definite “doglianze in punto di fatto”, rendono il ricorso inammissibile.
La causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” si applica al reato di stalking?
No. L’ordinanza conferma che la normativa esclude espressamente che il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) possa essere applicato al reato di atti persecutori (stalking). Pertanto, una richiesta in tal senso è considerata manifestamente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42217 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42217 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROCCAFORTE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.g. NUMERO_DOCUMENTO–NUMERO_DOCUMENTO – Rel. Borrelli Ud. 23.10.2024 –
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la Pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori;
Preso atto che la memoria dell’imputato è stata presentata senza il rispetto del termine di cui all’art. 611 cod. proc. pen;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia l’insufficienza e la cóntraddittorietà della motivazione in ordine al travisamento dell risultanze probatorie – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l’omessa analisi delle argomentazioni della difesa poste a sostegno della insussistenza dell’elemento soggettivo in capo all’imputato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propri sindacato;
Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrent denunzia la carenza motivazionale in ordine all’omessa concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen. manifestamente infondato in quanto si fonda su argomentazioni in palese contrasto con il dettato normativo, che esclude espressamente l’applicabilità di tale causa di non punibilità al reato oggetto di imputazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024. ‘,, rt netskTNTPI