R.G. n. 1338/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D’APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
NOME COGNOME presidente NOME COGNOME consigliere NOME COGNOME consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._537_2025_- N._R.G._00001338_2023 DEPOSITO_MINUTA_16_06_2025_ PUBBLICAZIONE_19_06_2025
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1338/2023 promossa da (c.f. , difeso dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore, di cui all’indirizzo appellante contro (c.f. (c.f. , difesi dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, in Marghera, INDIRIZZO (c.f. (c.f. appellati Conclusioni C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. ha precisato queste conclusioni:
«Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
* nel merito:
accogliere tutti i motivi di appello di cui alla narrativa e, in riforma della sentenza n.1327/2023, pubblicata il 28.03.2023, Giudice Dott.ssa NOME COGNOME emessa dal Tribunale di Torino all’esito del procedimento n. 2531/2021 e mai notificata ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, come rese all’udienza del 23.11.2022, di seguito riportate:
* nel merito:
accertato l’avvenuto acquisto della piena proprietà, per effetto di usucapione, dell’automobile RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO da parte di (c.f.: , nato a Piazzola sul Brenta il 24.10.1935 e residente in San Donà di Piave, INDIRIZZO ed in danno degli eredi dell’originario intestatario , oggi convenuti, dichiarare e ritenere assoluto, esclusivo e pieno proprietario dell’auto di cui sopra, con ogni conseguenza di legge, con ordine di trascrizione dell’emananda sentenza presso il PRA;
* in via istruttoria:
si insiste per l’ammissione delle prove dedotte nella memoria ex art.183, comma 6 n.2, cpc del 17.01.2021.
Vinti compensi e spese dei due gradi di giudizio;
* in via istruttoria, per le ragioni di cui alla narrativa, si chiede l’ammissione delle istanze istruttorie non ammesse nel procedimento di primo grado che di seguito si richiamano:
si chiede volersi ammettere prova testimoniale:
a) del signor , residente in San Donà di Piave (Ve), INDIRIZZO, Int.6, sui seguenti capitoli:
1) DCV se Ella ha lavorato come dipendente della concessionaria RAGIONE_SOCIALE , posta in San Donà di Piave INDIRIZZO sin dai primi anni ottanta e sino alla chiusura dell’attività?
2) DCV se Ella, sin dall’epoca della sua assunzione ha sempre visto, all’interno dei locali della concessionaria, l’auto RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO
3) DCV se parlando dell’auto, nel tempo, i fratelli le avevano detto che era di proprietà di tali 4) DCV se alla fine dell’anno 2009 il signor Le ha chiesto di aiutarlo a predisporre un conteggio del credito maturato in relazione all’auto RAGIONE_SOCIALE Romeo 1990TARGA_VEICOLO di cui sopra? )
DCV se nel Febbraio 2010 il signor le ha detto di avere incontrato un tale signor erede di colui che portò l’auto presso la concessionaria?
6) DCV se alcuni giorni dopo mentre si trovava nell’ufficio della concessionaria ebbe a rispondere al telefono?
7) DCV se la chiamata era stata effettuata da tale signor il quale chiese di parlare con il signor dicendo che ci aveva parlato pochi giorni prima?
8)
DCV se chiamò il signor rimanendo all’interno dell’ufficio per continuare il suo lavoro?
9) DCV se la telefonata fu breve?
10) DCV se udì il signor dire che non accettava e che a quel punto avrebbe tenuto l’auto?
11) DCV se la sua attività esercitata sotto la ragione sociale RAGIONE_SOCIALE e COGNOME RAGIONE_SOCIALE è stata rilevata a qualsiasi titolo dall’impresa dei fratelli 12) DCV se lei o la sua società avete avuto la disponibilità dell’auto RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO
Si chiede, altresì, volersi ammettere prova testimoniale b) del signor , residente in Monte San Savino (Ar), INDIRIZZO sui seguenti capitoli:
13) DCV se Ella è Presidente della Commissione Tecnica del RIAR (Registro Italiano RAGIONE_SOCIALE)?
14) DCV se verso le fine dell’anno 2018 lo ha contattato per una sua valutazione circa un intervento di restauro di un’Alfa Romeo TARGA_VEICOLO finalizzato alla iscrizione al RIAR?
15) DCV se Ella, recatosi a San Donà di Piave ha visionato l’Alfa Romeo TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO che ha detto essere di sua proprietà?
16) DCV se Ella ha consigliato di eseguire un intervento per quanto possibile di carattere filologico?
17) DCV se ha successivamente parlato dell’auto con volersi ammettere prova testimoniale c) del signor , residente in Novi di Modena (Mo), INDIRIZZO, sui seguenti capitoli:
18) DCV se alla fine del 2018 Le chiese di potere custodire l’Alfa ) DCV se da allora l’auto si trova sempre in custodia presso di lei?
20) DCV se le disse che l’auto era di sua proprietà?
21) DCV se le disse che aveva parlato con per avere consigli sul restauro dell’auto?
22) DCV se ha parlato con dell’auto di causa e se gli ha riferito che l’auto era di ?».
hanno precisato queste conclusioni:
«In via principale, nel merito:
– Rigettarsi la citazione in appello per i motivi esposti in narrativa, in quanto inammissibile o comunque infondata e, per l’effetto, confermarsi la Sentenza impugnata;
In ogni caso:
– con vittoria di spese e di compensi professionali, comprensivi di I.V.A., se dovuta, C.P.A. e spese generali al 15% ex D.M. 55/2014;
In via istruttoria:
– ci si oppone a tutti i capitoli di prova testimoniale formulati dall’appellante e già rigettati dal Giudice di prima istanza, in quanto inammissibili per le ragioni meglio circostanziate in narrativa, e comunque anche per queste ragioni:
Per quanto riguarda quelli rivolti al Sig. – I capp. 1, 2 e 3 sono del tutto irrilevanti;
– Il cap. 4 è non solo irrilevante, ma anche eccessivamente generico ed indeterminato sul piano temporale;
– Parimenti, anche i capp. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono del tutto generici ed indeterminati sul piano temporale, nonché inammissibili perché hanno ad oggetto circostanze fattuali che non possono ora trovare ingresso nel procedimento, per le ragioni sopra esposte.
– I capp. 11 e 12 sono ugualmente irrilevanti;
Appaiono poi agli occhi degli scriventi procuratori del tutto irrilevanti, ininfluenti ed anche carenti sotto il profilo di contestualizzazione temporale, tutte le circostanze fattuali capitolate nei capp. da 13) a 22), sui quali dovrebbero deporre i Sigg.ri :
anche detti capitoli appaiono quindi del tuto inammissibili.
In denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria.
– per scrupolo difensiv si insiste per l’ammissione della prova testimoniale che avevamo formulato nella “seconda memoria” ex art. 183 c.p.c., che per comodità qui riproponiamo (fermo restando che, come abbiamo già evidenziato sopra, le circostanze di fatto oggetto di questi capitoli si devono considerare ormai pacifiche e riconosciute per della mancata comparizione dell’attore all’interpello ex art. 228 c.p.c. che era stato disposto nei suoi confronti):
1) Vero che in data 24 febbraio 2010, presso lo studio del Dott. Jesolo (VE), si teneva un incontro fra il medesimo, il Sig. ed il Sig. 2)
Vero che le voci udibili nell’audio registrazione dimessa come doc. 3 da questo patrocinio, appartengono al Sig. al Sig. ed al Dott. 3) Vero che, durante l’incontro del 24 febbraio 2010, il Sig. ed il Dott. spiegavano al Sig. con quali criteri avevano quantificato il costo del deposito/parcheggio che in quell’occasione veniva richiesto al Sig. da parte del Sig. , per aver custodito l’autoveicolo targato TARGA_VEICOLO nei locali della propria officina fino a quella data?
4) Vero che il costo di cui al capitolo precedente veniva quantificato dal Sig. nella somma di € 50.000,00?
5) Vero che, durante detto incontro, il Sig. riferiva al Sig. di non aver mai voluto intentare un’azione di usucapione sull’autoveicolo targato TARGA_VEICOLO perché attendeva che il Sig. il padre del suo interlocutore e con il quale si era incontrato più volte, si recasse presso la sua officina per ritirare detto autoveicolo?
Si indica il seguente testimone:
– Dott. , residente in San Donà di Piave (VE), INDIRIZZO.
Svolgimento del processo aveva convenuto in giudizio quali eredi di chiedendo di accertare l’acquisto della proprietà dell’automobile RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO, targata “TARGA_VEICOLO”, a titolo di usucapione.
L’attore aveva assunto che era nella disponibilità dell’automobile dalla metà degli anni Settanta, da quando l’aveva presa in consegna, per effettuare delle riparazioni, da (figlio di al cui nome in aggiunta a “RAGIONE_SOCIALE” risultava immatricolata), il quale non l’aveva più ritirata, in quanto disinteressato.
si erano costituiti in marito e che erano eredi, quali moglie e figlio, di fratello di quindi figlio di sicché occorreva integrare il contraddittorio nei loro confronti.
I convenuti non si opponevano all’accoglimento della domanda attorea.
3. A seguito dell’ordine di integrazione del contraddittorio, si erano costituiti in giudizio, eccependo che la prima non aveva acquistato in eredità dal marito la proprietà dell’automobile, eccependo il difetto di legittimazione dell’attore in quanto l’officina presso cui era stato ricoverato il veicolo era di e, nel merito, rappresentando che, durante l’incontro del 24 febbraio 2010 tra l’attore e questi registrato, il primo aveva preteso il pagamento della somma di euro 50.000,00 a titolo di canone di deposito o parcheggio per la durata di circa quaranta anni. I convenuti avevano chiesto, oltre all’accoglimento delle eccezioni in rito, il rigetto della domanda attorea.
4. Con sentenza n. 1317/2023 del 28 marzo 2023, il Tribunale di Torino ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e di e nel merito ha rigettato la domanda dell’attore, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
ha proposto appello in base a quattro motivi e ha riproposto la domanda avanzata in primo grado.
hanno chiesto il rigetto anche in rito dell’appello.
non si sono costituiti in giudizio.
6.
Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione 1. In rito, va accertata la validità della notificazione dell’appello nei riguardi di che, siccome non costituiti, vanno dichiarati contumaci.
2.
Con il primo motivo d’appello, l’appellante ha censurato la valutazione della registrazione del colloquio intercorso con del 24 febbraio motivo non è fondato.
Il tribunale ha accertato che «a registrazione dell’incontro che, come trascritta e prodotta in atti, non è stata oggetto di contestazione alcuna da parte dell’attore, dà atto della richiesta formulata da volta ad ottenere una somma a titolo di deposito per aver custodito presso la propria concessionaria l’autovettura oggetto di causa a far data dagli anni ‘70.
|| Tale circostanza appare rilevante al fine di escludere, fino al febbraio 2010, la sussistenza in capo all’attore del cd. animus possidendi, presupposto per l’usucapione» (p. 8 sent.).
Rispetto all’utilizzo della registrazione, l’appellante ha dedotto che «il riferimento alla mancata contestazione della registrazione audio da parte dell’attore non è corretto.
non ha effettivamente contestato la genuinità della registrazione, ma ne ha sempre e costantemente contestato la sua valenza istruttoria» (p. 3 cit. app.).
Anzitutto, come ammesso dall’appellante, è da ritenersi pacifica la genuinità della registrazione.
Inoltre, quanto al valore della prova, il giudice di primo grado non ha attribuito alla registrazione valore confessorio, come dedotto dall’appellante, bensì ha accertato che il contenuto di essa, “come trascritta e prodotta in atti”, non era stato contestato.
Invero, il contenuto della registrazione era stato ripreso in parte dagli appellati, qui costituiti, nella comparsa di costituzione e risposta;
in particolare, erano state riportate le circostanze evocative della consapevolezza della qualità di custode («il Sig. chiedeva espressamente al Sig. di corrispondergli una somma di € 50.000,00 a titolo di canone di deposito/parcheggio per il fatto di aver custodito presso la propria officina l’autoveicolo per circa 40 anni.
Questa difesa è in grado di produrre, come doc. 3, la registrazione audio1 di quell’incontro realizzata dallo stesso Sig. e si sente molto chiaramente il Sig. e colui che era stato presentato come il suo commercialista spiegare, innanzitutto, come avevano quantificato il costo del deposito/parcheggio che in quell’occasione veniva richiesto al Sig. , p. 5 comp. cost.).
Questi enunciati non erano stati specificamente contestati dall’appellante, né all’udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa del 17 novembre 2021, né con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c. (art. 115, co.
1, c.p.c.).
Rimane allora fermo l’accertamento di mancata contestazione del contenuto, che era liberamente apprezzabile dal giudice (art. 116, co.
1, c.p.c.).
Gli enunciati non contestati non risultano contraddetti altrove.
, a suffragare la loro veridicità si pone la condotta dell’appellante stesso, che aveva deciso di sottrarsi all’interrogatorio formale vertente sulle circostanze oggetto di registrazione (verbale d’udienza del 23 novembre 2022).
La decisione di non presentarsi si spiega ragionevolmente per la superfluità di confermare circostanze non contrastate (art. 232, co. 1, c.p.c.).
Le eventuali strategie sottese alle dichiarazioni rese – “piazzare” il veicolo («Quello che è certo, e che emerge chiaramente dal tenore della conversazione, è che stava cercando di “piazzare” l’auto ad un prezzo doppio rispetto al valore dell’epoca», p. 4 cit. app.), ovvero compiacere all’interlocutore («Che poi, nel corso del colloquio, questa parte abbia tentato di compiacere in varie maniere l’interlocutore, si crede che nulla aggiunga alla ricostruzione del fatto», ibidem) – appartengono al piano dei motivi non esplicitati e quindi esprimono al più riserve mentali della parte, con conseguente irrilevanza. Siccome alla registrazione non è stata attribuita l’efficacia della confessione, sono vieppiù eccentrici gli argomenti circa i limiti al compimento degli atti negoziali della società di cui l’appellante era socio, già di per sé irrilevanti, in quanto attinenti ad un rapporto estraneo a quello delle parti.
L’appellante ha nel merito dedotto «come, al momento della consegna dell’auto al riparatore, costui assuma anche l’obbligo di custodire (detenere) il veicolo per il tempo necessario e funzionale all’esecuzione dell’intervento di riparazione, al termine del quale il veicolo viene riconsegnato al cliente.
Ma tale lasso di tempo, già di per sé, non si ritiene che possa dilatarsi per 45 anni!
»
(p. 3 cit. app.).
L’appellante ha dunque riconosciuto la qualità originaria di detentore del veicolo, come apprezzato dal tribunale (p. 8 sent.).
Il decorso del tempo è sì elemento rilevante ai fini dell’acquisto della proprietà a titolo di usucapione, ma soltanto se si versa in una situazione di possesso.
Se la relazione materiale iniziale era quella di detenzione, il decorso del tempo è solo il prolungamento di essa (cfr. Cass. civ., sez. II^, ord.
1 marzo 2025, n. 5410), sino a che non intervenga il mutamento in possesso (c.d. interversione del possesso), che può manifestarsi mediante due forme:
atto del terzo o opposizione del detentore contro il possessore (art. 1141, co. 2, parte prima, c.c.).
L’appellante non ha indicato quale sarebbe il fatto significativo di interversione del possesso trascurato dal giudice di primo grado e come supererebbe il significato oggettivo del contegno registrato al 24 febbraio 2010, che, sul piano sociale, esprime la consapevolezza dell’altruità della cosa.
L’appellante ha soggiunto che «il proprietario dell’auto era scomparso, come risulta evidente dalla coordinata tempo della vicenda, ed non aveva alcun interlocutore al quale fare riferimento, in proposito.
Anche la persona che si è presentata a lui molti anni dopo (45!), neppure compiutamente identificata nell’atto di citazione, non ha posto in essere alcuna attività volta al recupero o alla rivendicazione dell’auto sino a quando non ha agito per vedere riconoscere il suo diritto di proprietà sull’auto, oltre dieci anni dopo» (p. 3 cit. app.).
La difficoltà ad individuare l’“interlocutore” è una variabile del concreto che non giustifica l’elusione delle forme di interversione, che devono coinvolgere il possessore, anche quale erede (art. 1141, co. 2, parte seconda, c.c.), per consentirgli di scegliere se rimanere inerte o attivarsi per impedire la maturazione dell’usucapione.
L’inerzia dei proprietari nel ritiro del veicolo non vale interversione;
questa rileva, soltanto se provato il possesso, come indice di continuità del medesimo e assenza di fatti o atti interruttivi dell’usucapione (artt. 1162, 1167, co.
1, c.c.).
Il motivo è rigettato.
3. Con il secondo motivo d’appello, l’appellante ha censurato la decisione di non ammettere le istanze istruttorie vertenti sulle circostanze che si collocano nel periodo successivo al 24 febbraio 2010.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 342, co.
1, c.p.c. L’appellante si è così difeso:
«Le prove richieste non sono state ammesse, come illustrato dal Giudice nell’ordinanza riservata del 27.06.2022, con la quale le istanze istruttorie di questa parte sono state ritenute inammissibili, in quanto ritenute genericamente formulate irrilevanti fini della decisione.
locuzione “genericamente formulate”, adottata nell’ordinanza, non è condivisibile atteso che la giurisprudenza postula che i fatti devono essere indicati nei loro elementi essenziali, (tempo, luogo e modalità di svolgimento) per consentire al giudice di verificarne l’utilità per la decisione nella causa e per consentire alla controparte l’articolazione di prova contraria (così Cass. n. 9547/2009 e Cass. n.2446/2000).
Nel nostro caso, anche a voler prescindere dalla circostanza che controparte abbia chiesto l’esame di un proprio teste a controprova, la capitolazione era certamente rispettosa di tali principi e, in caso di ammissione, avrebbe consentito di verificare il comportamento dell’attore riguardo alla disponibilità dell’auto» (p. 6 cit. app.).
Le difese sono generiche.
Anzitutto, la difesa si è appuntata sulla valutazione di genericità dei capitoli di prova, mentre in realtà alcuni di essi sono stati giudicati altrimenti:
quanto al capitolo , diversi dai capitoli nn. 2-12 e 18, il tribunale ne ha giudicato l’irrilevanza (ordinanza datata 27 giugno 2022).
È evidente l’insufficienza della censura, perché omnicomprensiva.
L’appellante avrebbe dovuto richiamare in modo specifico la prova non ammessa, avendo cura di riportare il capitolo di riferimento (trattandosi di prova orale), di modo da consentire di verificare l’idoneità a superare l’accertamento compiuto dal giudice;
in particolare, l’appellante avrebbe dovuto precisare quale o quali capitoli contenessero circostanze significative del fatto di interversione del possesso, giudicata dal tribunale come non avvenuta.
L’appellante si è limitato a trattare in astratto la questione dell’articolazione della prova, illustrandone i caratteri che ne esprimono la specificità, mediante il richiamo al dato giurisprudenziale, e a dolersi della mancata ammissione (p. 6 cit. app.).
Quanto alla difesa, secondo cui «l’assunzione della prova avrebbe consentito di verificare il perdurare della gestione dell’auto, come proprietario, spostandola a proprio arbitrio da un luogo all’altro senza vincoli o autorizzazioni di sorta», ibidem), ancora una volta ne va rimarcata la genericità, non avendo l’appellante indicato il capitolo di prova di riferimento.
Ad integrare indebitamente l’onere dell’appellante, sembra che l’unico riferimento utile, in relazione all’ultimo enunciato, sia il capitolo n. 19) – «DCV se da allora l’auto si trova sempre in custodia presso di lei?» (p. 5 seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.) –, il quale è però stato giudicato dal tribunale irrilevante e non generico, profilo su cui, si ripete, vertono le difese.
Il motivo è rigettato (in rito).
4. Con il terzo motivo d’appello, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata ritenuta la non ricorrenza degli elementi dell’usucapione, sia soggettivo che oggettivo, nel periodo successivo al 24 febbraio 2010.
Il motivo non è fondato.
Giova riportare l’estratto della sentenza rilevante:
«deve ritenersi che anche per il periodo successivo al 24.2.2010 parte attrice non abbia offerto elementi probatori sufficienti a ritenere provato l’elemento soggettivo dell’usucapione || La stessa allegazione attorea, secondo cui “lo stato dell’auto è tale da richiedere interventi di ripristino sia di carrozzeria che di meccanica.
Adesso, libero dal lavoro, intende dedicarsi a tale attività ma non prima di sentirsi dichiarare proprietario del veicolo” (v. atto di citazione, pag. 3), conferma indirettamente che l’attore non ha mai inteso comportarsi come proprietario dell’autovettura ||
La mancato spostamento della stessa dai locali della ex officina, appaiono al contrario elementi indicativi di un persistente e continuo riconoscimento del diritto di proprietà in capo all’originario proprietario e quindi, agli eredi di || Nessun elemento di segno contrario, dal quale evincere un’interversione del possesso, è stato offerto dall’attore per il periodo successivo al febbraio 2010:
non solo è provato che l’autovettura sia sempre stata conservata all’interno dei locali della concessionaria, nei quali peraltro dal 2012 al 2018 si era insediata un’altra attività non riconducibile all’attore, ma neppure è stata offerta prova che il avesse comunque, nel periodo successivo al 2010 e al 2012, la possibilità di accedere liberamente ai locali della concessionaria conservando disponibilità dell’autovettura.
Alla carenza dell’elemento soggettivo dell’animus si affianca, anche la carenza del presupposto oggettivo dell’usucapione, ovvero del possesso continuativo decennale» (p. 9).
Per l’appellante, «n primo luogo, la parte motiva riporta un inciso dell’atto introduttivo di questa parte ove si indicava come l’attore intendesse porre mani a certi lavori da eseguire sull’auto adesso che, pensionato, era libero dal lavoro e che voleva essere dichiarato proprietario prima di procedere oltre nell’intervento.
Il Giudice sostiene che non avere provveduto all’esecuzione di tutti i lavori equivale ad un comportamento non corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà.
Ben noto è che l’usucapione si matura per legge, senza che la relativa sentenza abbia natura costitutiva e che, pertanto, , ritenendosi proprietario, non dovrebbe attendere gli esiti di un giudizio.
Se questo è ciò che intendeva il Giudice.
Tuttavia, si rammenta che il veicolo è un bene mobile registrato.
Risulta, quindi, più che naturale per cercare conforto della propria posizione di proprietario in un giudizio, che costituisce la sola strada per dare continuità alle trascrizioni del PRA» (p. 7 cit. app.) L’appellante non ha contestato l’accertamento negativo di mancata realizzazione di interventi di riparazione, né il valore attribuito dal tribunale alla condotta tenuta, considerata espressiva della consapevolezza dell’altruità della cosa, che, aggiungasi, si pone del tutto in continuità con la consapevolezza della qualità di custode del veicolo di cui al dialogo registrato. Il motivo sotteso al mancato compimento dei lavori è ininfluente:
ciò che conta è il significato esteriore del contegno, rimasto incontrastato;
tra l’altro, l’appellante si è fatto scrupolo del previo adeguamento dello stato di diritto a quello di fatto, prima di intervenire a riparare il veicolo, ma, in altro momento, lo stesso ha assunto di averla gestita «come proprietario, spostandola a proprio arbitrio da un luogo all’altro senza vincoli o autorizzazioni di sorta» (p. 6 cit. app.).
, ed in ogni caso, si osserva che l’esecuzione dei lavori, rimasta a livello di mero proposito, non sarebbe valsa di per sé quale fatto innescante il mutamento della detenzione in possesso, non essendo evocativa di opposizione verso il possessore attuale.
L’appellante ha rilevato che, «n secondo luogo, il Giudice sostiene sia provato che l’autovettura sia sempre stata conservata all’interno dei locali della concessionaria, nei quali peraltro, dal 2012 al 2018, si era insediata un’altra attività non riconducibile all’attore e, continua il Giudice, risulta parimenti non provato che avesse comunque, nel periodo successivo dal 2010 al 2012, la possibilità di accedere liberamente ai locali della concessionaria conservando la disponibilità dell’autovettura.
Quest’ultima censura merita un duplice ordine di considerazioni:
da un lato, l’ammissione delle prove avrebbe consentito di chiarire questo aspetto della vicenda Dall’altro lato, il fatto che l’auto sia stata conservata, ammesso e non concesso nei locali posti nella disponibilità di altra società, sebbene costituita da persone più che vicine all’attore, non può certamente valere come interruzione del possesso» (p. 8 cit. app.).
Per quanto riguarda la prima considerazione, va richiamata la motivazione di inammissibilità del secondo motivo;
per quanto riguarda la seconda considerazione, si osserva che è prematuro discorrere di interruzione del possesso utile all’usucapione, in difetto di prioritaria allegazione (e prova) del fatto significativo di interversione (di qui anche la superfluità dell’istruzione probatoria in parte qua).
Il motivo è rigettato.
5. Con il quarto motivo d’appello, l’appellante ha lamentato l’omessa valutazione del contegno degli appellati contumaci che, nella fase di primo grado, non si erano opposti all’accoglimento della domanda di accertamento della proprietà.
Il motivo non è fondato.
La decisione di alcune parti di non opporsi all’accoglimento della domanda, che può dipendere da innumerevoli motivi, irrilevanti, è neutra circa l’accertamento della bontà delle ragioni della pretesa avversaria.
Gli appellati contumaci non hanno orientato alcuna difesa agli enunciati in fatto, rispetto ai quali era sorto contrasto tra le restanti parti, sciolto in favore degli appellati costituiti.
La scelta processuale degli appellati contumaci non può superare l’evidenza, per cui, dall’acquisto della disponibilità del veicolo sino al 24 febbraio 2010, la relazione materiale è stata qualificata dal titolo della custodia, mentre, nel periodo successivo, l’appellante non ha allegato alcun fatto significativo di interversione del possesso, con mettendosi nelle condizioni di non potere assolvere l’onere della prova (art. 2697, co. 1, c.c.).
Il motivo è rigettato.
6.
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza.
Occorre distinguere i rapporti processuali.
Nel rapporto tra l’appellante e gli appellati costituiti, le spese processuali del grado gravano sul primo, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Non ricorrono tra le allegazioni delle parti indici significativi del valore attuale del veicolo, sicché si conviene con la valutazione dell’appellante circa l’indeterminabilità del valore della controversia.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall’applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 10.313,00 per compensi (euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase istruttoria, euro 4.287,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Nel rapporto tra l’appellante e gli appellati contumaci, nulla va disposto perché i secondi, parte vittoriosa, non hanno sostenute spese.
7. Il rigetto integrale dell’appello genera a carico dell’appellante l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
La Corte d’appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di rigetta l’appello proposto da al rimborso a favore di delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 10.313,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
nulla dispone in punto di regolamentazione delle spese processuali nel rapporto tra dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell’11 giugno 2025.
Il consigliere estensore NOME COGNOME Il presidente NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.