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Nullità del pignoramento di assegno circolare

Il pignoramento di un credito incorporato in un titolo di credito, come un assegno circolare, deve avvenire tramite pignoramento diretto del titolo e non tramite pignoramento presso terzi. La clausola di non trasferibilità apposta su un assegno circolare lo rende un titolo a legittimazione invariabile, precludendone la circolazione.

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Pubblicato il 12 giugno 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA

CIVILE Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa NOME COGNOME presidente dr.ssa NOME COGNOME consigliere rel. dr. NOME COGNOME consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._3584_2025_- N._R.G._00002283_2020 DEPOSITO_MINUTA_09_06_2025_ PUBBLICAZIONE_09_06_2025

nella causa civile in grado d’appello iscritta al numero 2283 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2020, decisa ai sensi del terzo comma dell’art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all’udienza del giorno 06/06/2025, vertente TRA (P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura rilasciata in calce all’atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv.to NOME COGNOME in Caserta, INDIRIZZO APPELLANTE capogruppo del gruppo bancario RAGIONE_SOCIALE (c.f. e P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’avv.to NOME COGNOME in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, INDIRIZZO

APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE OGGETTO:

appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5487/2020 pubblicata in data 25/03/2020.

FATTO E DIRITTO § 1. – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:

<<NOME

ha agito in giudizio nei confronti di , al fine di sentire accolte le seguenti conclusioni:

“a) Nel merito a1) Accertare e dichiarare che è la legittima proprietaria dell’assegno circolare n. 8000596881NUMERO_DOCUMENTO e tuttora ne mantiene la disponibilità;

a2) Accertare e dichiarare che l’assegno circolare è valido ed efficace;

a3) Accertare e dichiarare che mai ha intrattenuto rapporti di conto corrente con a4) Accertare e dichiarare che mai ha gestito provviste economiche su conto corrente per contratto con a5) Accertare e dichiarare il diritto al rimborso dell’assegno circolare n. NUMERO_DOCUMENTO in capo a e per l’effetto condannare a rimborsare la somma portata dal titolo;

a6) Accertare e dichiarare l’illegittimo comportamento di sia nell’esplicazione dell’erronea dichiarazione resa che nella corresponsione di cui è riconducibile una responsabilità “legale” ex art. 1173 c.c. e, per l’effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, nei termini indicati e nei limiti dello scaglione di valore di cui al presente giudizio, con interessi e rivalutazione – Vittoria di spese, diritti ed onorario di lite con attribuzione ai procuratori anticipatari”. L’attrice, a tal fine, ha sostanzialmente esposto:

1) di intrattenere un rapporto di conto corrente con – filiale di Teggiano;

2) che, in data 24/08/2015, la , su sua richiesta, aveva emesso l’assegno circolare n. NUMERO_DOCUMENTO dell’importo pari a € 50.000,00 non trasferibile, necessario a dar prova della solvibilità dell’azienda, per dar seguito all’ordine del Tribunale di Lagonegro, nel corso di una procedura pre-fallimentare poi terminata con la rinuncia agli atti e all’azione di parte richiedente;

3) che la aveva emesso il suindicato assegno a mezzo dell’ , alla quale è legata da vincolo contrattuale interno, essendo, quest’ultima, l’istituto centrale del credito cooperativo;

4) che suoi creditori per un titolo oggetto di pendente opposizione, avevano sottoposto a pignoramento presso terzi ogni importo giacente presso la o presso Iccrea Banca di Monte Pruno di credito cooperativo di Roscigno e Laurino, nonostante non avesse mai trattenuto alcun rapporto bancario con tali enti (essendo la e la Iccrea Banca di Monte Pruno di credito cooperativo di Roscigno e Laurino due istituti di credito diversi);

5) che considerandosi senza motivo debitor debitoris, aveva rilasciato dichiarazione positiva con riferimento alla somma depositata quale provvista per l’emissione dell’assegno circolare;

6) che il suddetto assegno circolare era stato quindi pignorato con procedura – presso il debitore diretto (prenditore o giratario), con materiale acquisizione del titolo, con conseguente nullità radicale insanabile del pignoramento;

7) di aver avvisato la convenuta della nullità della citata procedura esecutiva con PEC del 3/11/15;

8) che aveva sostenuto, con nota del 15/01/16, l’avvenuta regolarità della procedura esecutiva e del consequenziale blocco della somma depositata quale provvista per l’emissione del pignorato assegno circolare, essendo debitor debitoris di poiché depositaria di somme di sua proprietà;

9) che, nelle more e in conseguenza dell’avvenuta dichiarazione positiva dell’istituto di credito convenuto, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lagonegro, aveva assegnato le somme pignorate;

10) di non essere rientrata in possesso della somma pignorata e che era stata anche costretta ad affrontare ben sette giudizi tutti consequenziali ad errori di terzi, in primis di ;

11) che agiva quindi per ottenere la restituzione della somma incorporata nell’assegno circolare non trasferibile di cui era ancora titolare, legittima proprietaria e beneficiaria ed erroneamente corrisposta da chi non era debitor debitoris a soggetti non titolati né legittimati, e per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi sia in termini di lucro cessante che di danno emergente.

La ha chiesto:

“1. Nel merito − In via principale:

rigettare integralmente tutte le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.

In via di estremo subordine:

nella non temuta ipotesi di qualsiasi soccombenza, voglia comunque graduare la responsabilità della comparente ad ogni effetto di legge”.

La convenuta ha contestato la ricostruzione attorea, essenzialmente eccependo:

1) di aver reso legittimamente le dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. in ottemperanza all’invito contenuto nei tre atti di pignoramento presso terzi che le erano stati notificati a istanza di e relativi alla provvista dell’assegno circolare, della agli ordini di assegnazione delle somme pignorate intervenuti con Ordinanze del Tribunale di Lagonegro del 16/02/2016, a dare corso al riconoscimento di tali importi ai creditori istanti, , per le rispettive somme di € 12.557,94 ed € 25.886,68;

3) che, in presenza di un ordine del Giudice non aveva potuto esimersi dall’assegnare le suddette somme ai creditori istanti;

4) che nulla era dovuto a titolo risarcitorio non essendo configurabile una sua responsabilità ed essendo invece responsabile l’attrice per non aver impugnato le suddette ordinanze di assegnazione somme.

>> § 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 5487/2020 così statuiva:

<< In parziale accoglimento delle domande avanzate da dichiara che l’attrice è la legittima proprietaria dell’assegno circolare n. NUMERO_DOCUMENTO e tuttora ne mantiene la disponibilità e dichiara l’illegittimità del comportamento di , a fronte dell’invalido pignoramento presso terzi promosso da , nell’esplicazione dell’erronea dichiarazione, quale debitor debitoris, relativa alla provvista dell’assegno circolare;

Rigetta le ulteriori domande proposte da Compensa tra le parti le spese di giudizio.

>> § 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:

<< In via preliminare occorre evidenziare che, ai sensi degli artt. 183 e 189 c.p.c., le uniche modifiche o precisazioni delle domande ed eccezioni formulate dalle parti con gli atti introduttivi del giudizio (citazione e comparsa di risposta) possono attuarsi nel corso della prima udienza di comparizione o con la memoria ex art. 183, VI comma n. 1, c.p.c. Ne deriva che la nuova domanda avanzata da parte attrice nella comparsa conclusionale, non verrà presa in considerazione in quanto tardiva e dunque inammissibile. Si deve precisare al riguardo che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato debba ritenersi inteso non solo a tutela dell’interesse di parte ma Par […la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte al riguardo (così Cass. Civ. Sez. I, 7 aprile 2000, n. 4376).

Passando all’esame del merito, occorre ricordare in diritto che è principio assolutamente consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale qualora il pignoramento di un diritto di credito incorporato in un titolo di credito intervenga con le forme dell’espropriazione di crediti presso terzi anziché, come impone l’art. 1997 c.c., nelle forme del pignoramento diretto a carico del debitore principale in possesso del titolo, il soggetto pignorato che in forza di esso sia debitore cartolare ha un interesse (derivante dalla congiunta soggezione al non dover disporre della somma oggetto del credito consacrato nel titolo e dal rischio di vedersi chiedere il pagamento da chi del titolo sia in possesso) a dolersi dell’illegittimità delle forme del pignoramento con il mezzo dell’opposizione agli atti (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 05/04/2016, n. 6536; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. III, 04/08/2017, n. 19485; Cass. n. 1882 del 1982; Cass. n. 2917 del 1990).

La Suprema Corte ha altresì chiarito che il pignoramento di un credito incorporato in titolo eseguito nella dovuta forma del pignoramento presso terzi, è affetto da nullità assoluta e non sanabile (cfr. Cass. n. 1882 del 1982; Cass. n. 2917 del 1990).

Dunque, l’emissione di un assegno circolare e l’incorporazione del credito nel titolo comportano, ai sensi dell’art. 1997 c.c., che il vincolo di un pignoramento possa realizzarsi solo tramite il pignoramento diretto del titolo e non tramite pignoramento presso terzi – del titolo stesso o della sua provvista – che è affetto da nullità assoluta e non sanabile e di esso può dolersi lo stesso debitor debitoris con l’opposizione agli atti esecutivi.

Applicando i suddetti condivisibili principi alla fattispecie concreta appare pertanto evidente che a fronte del pignoramento presso terzi promosso da alla provvista dell’assegno circolare mentre avrebbe dovuto impugnare il suddetto pignoramento con l’opposizione agli atti.

Altrettanto palese è che da tale errata dichiarazione positiva sia derivato l’obbligo dell’Istituto di Credito di ottemperare agli ordini di assegnazione delle somme irregolarmente pignorate con le ordinanze del Tribunale di Lagonegro.

Ne deriva, quanto alle numerose domande di accertamento avanzate dall’attrice, che deve accogliersi la domanda sopra indicata sub a1, essendo evidentemente la la legittima proprietaria dell’assegno circolare n. NUMERO_DOCUMENTO e parzialmente la domanda sub a6, essendo illegittimo, come si è detto, il comportamento di nell’esplicazione dell’erronea dichiarazione quale debitor debitoris.

Nulla può essere accertato con riferimento alle domande sub a2, a3 e a4, non essendo stata offerta alcuna dimostrazione dall’attrice in merito all’attuale validità ed efficacia dell’assegno circolare o di non aver mai intrattenuto rapporti di conto corrente con la convenuta.

Passando all’esame della domanda sopra riportata sub a5, deve rilevarsi che la stessa va disattesa perché l’attribuzione alla Ico. della somma portata dall’assegno circolare si tradurrebbe in una ingiusta locupletazione in favore della medesima, essendo stata tale somma comunque utilizzata, a seguito degli ordini di assegnazione, per soddisfare i suoi creditori.

Al riguardo va infatti evidenziato che l’attrice nulla ha dimostrato in ordine all’inesistenza del credito vantato da nei suoi confronti.

Non essendo configurabile, per il motivo anzidetto, un ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria, la domanda ex art. 1224 c.c. va disattesa.

Quanto all’ulteriore domanda risarcitoria occorre premettere che la responsabilità della avendo la stessa un obbligo professionale di protezione, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati, va inquadrata nella responsabilità di tipo contrattuale da “contatto sociale qualificato”, posto deve rilevarsi che, in tema responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell’esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;

l’art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, infatti, non modifica l’onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l’accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l’esistenza del danno (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. III, 18/03/2005, n. 5960; e Cass. Civ. n. 21140/2007).

Ebbene nulla ha dimostrato l’attrice in merito alle somme versate per i giudizi di opposizione ai quali ha fatto riferimento.

A fronte della carenza di prova come sopra indicata, la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta, non potendo darsi ingresso, ai sensi dell’art. 1226 c.c., a una valutazione equitativa del danno nell’ipotesi in cui – come nel caso in esame – la prova dell’entità del pregiudizio subito non era per il danneggiato né impossibile, né molto difficoltosa.

La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (v. Cass. Civ., Sez. VI, 19/12/2011, n. 27447; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. III, 08/01/2016, n. 127).

Alla luce delle suesposte considerazioni la domanda risarcitoria avanzata da deve essere rigettata.

Considerato infine che rientra nella nozione di soccombenza reciproca (che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali ai sensi dell’art. 92 c.p.c.), anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cass., n. 22381/2009), e che tale Par si ravvisa nel caso di specie, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti. >> § 4. – Con atto notificato il 14 maggio 2020 ha proposto appello formulando un unico, articolato motivo di gravame, di seguito illustrato, e rassegnava le seguenti conclusioni:

<< 1) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 5487/20, RG. 71462/16, pubblicata in data 25.03.20, notificata in data 16.04.20, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si ritengono per ripetute e trascritte e, precisamente.

2) Nel merito – per tutte le motivazioni esposte sia in primo grado che in grado d’appello accertare e dichiarare:

Accertare e dichiarare che l’assegno circolare n. 8000596881NUMERO_DOCUMENTO è valido ed efficace;

Accertare e dichiarare che mai ha intrattenuto rapporti di conto corrente con – Accertare e dichiarare che mai ha gestito provviste economiche su conto corrente per contratto con Accertare e dichiarare il diritto al rimborso dell’assegno circolare n. 8000596881-04 in capo a ;

Accertare e dichiarare l’illegittimo comportamento di sia nell’esplicazione dell’erronea dichiarazione resa che nella corresponsione di somme sottratte all’unico soggetto legittimato e per le medesime causali, accertare e dichiarare l’illegittimo comportamento della a cui è riconducibile una responsabilità “legale” ex art. 1173 c.c. e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza di primo grado – condannare a rimborsare la somma portata dal titolo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, nei termini indicati e nei limiti dello scaglione di valore di cui al presente giudizio, con interessi e rivalutazione. Vittoria di spese, diritti ed onorario del doppio grado di [… ’Appello adita ritenesse necessaria ed utile l’esplicazione dell’istruttoria richiesta e non ammessa in primo grado, in questa sede si reiterano le istanze istruttorie ivi riportate, nella memoria 183 Vi comma II termine, che qui si ritengono per ripetute e trascritte.

>> § 4.1 – Si costituiva in data 9 ottobre 2020 per chiedere il rigetto dell’impugnazione per infondatezza.

Proponeva appello incidentale.

Rassegnava le seguenti conclusioni:

<< In INDIRIZZO

In accoglimento dell’appello incidentale proposto, Voglia la Corte d’Appello riformare parzialmente la Sentenza gravata disponendo che la ha correttamente agito in forza del PPT notificatole che era ed è procedimento legittimo.

Per l’effetto, accertato il pagamento da parte della scrivente dell’importo di Euro 50.000,00 (o quanto di Giustizia) ai creditori pignoranti della Voglia annullare l’Assegno Circolare n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dalla In ordine all’appello avverso:

Voglia rigettare tutte le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.

In via di estremo subordine:

nella non temuta ipotesi di qualsiasi soccombenza, voglia comunque graduare la responsabilità della comparente ad ogni effetto di legge.

Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di Giudizio.

>> § 4.2– L’udienza di prima comparizione del 30 ottobre 2020 veniva differita all’11 dicembre 2020 e sostituita con il deposito di note scritte;

la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita da ultimo all’udienza del 6 giugno 2025.

§ 4.3– Con decreto presidenziale del 7 aprile 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell’udienza per il deposito di note.

Hanno depositato note entrambi i difensori.

All’odierna udienza compariva il solo difensore di parte appellata, appellante incidentale che all’esito trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell’art. 281 sexies c.p.c. (aggiunto dall’art.3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall’art.7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).

§ 5. – i motivi di gravame dell’appello principale L’appello principale contiene un solo motivo articolato in più punti.

§ 4.1 – Con il primo motivo titolato:

<< nel merito:

Inesistente/erronea e/o contraddittoria motivazione >> censurava la sentenza di primo grado per contraddittorietà e carenza di motivazione, nella parte in cui, da un lato, il Tribunale aveva riconosciuto la titolarità e la disponibilità dell’assegno circolare in capo ad essa appellante nonché l’illegittimità del comportamento dell’appellata, a seguito dell’invalido PPT e, dall’altro, nulla aveva statuito circa la soccombenza della convenuta su tale punto.

Parimenti, censurava la sentenza per aver ritenuto nulla e insanabile la procedura di pignoramento presso terzi nonché erronea la dichiarazione ex art. 574 c.p.c., senza tuttavia condannare la convenuta in primo grado e ritenendo infondate le richieste di essa appellante connesse a quelle sole ritenute fondate (a1 e a6).

Censurava la decisione nella parte in cui il primo giudice aveva rigettato la domanda subordinata di restituzione della somma di euro 11.556,62, ritenendola tardiva in quanto proposta in comparsa conclusionale ed osservava che, al contrario, tale domanda era proponibile anche in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto consequenziale alle difese della convenuta, che aveva dichiarato l’effettiva somma corrisposta ai soggetti pignoranti e quella residua.

Quanto alle domande principali proposte in primo grado, l’appellante principale osservava che ulteriore errore andava individuato nella parte in cui il primo Giudice aveva accolto parzialmente la domanda sub a6 e di accertare e dichiarare che l’assegno circolare era valido ed efficace, censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto che essa appellante non avesse fornito la dimostrazione in merito all’attuale validità ed efficacia dell’assegno in parola.

Sosteneva, invece, che tale circostanza era pacifica e non contestata, che il titolo originale era ancora in possesso dell’appellata e che esso presentava tutti i requisiti di validità e di efficacia.

Con riferimento alle domande sub a3 (accertare e dichiarare che mai ha intrattenuto rapporti di c/c con e sub a4 (accertare e dichiarare che mai ha gestito provviste economiche su c/c per contratto con , censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto sfornita di prova la circostanza secondo la quale essa appellante non aveva intrattenuto rapporti di conto corrente con la appellata, avendo l’appellante depositato in atti copia del contratto di c/c vigente dal 1999 tra la medesima e , chiedendo altresì di ammettersi prova testimoniale sul punto, richiesta rigettata dal primo Giudice.

Rappresentava che la stessa appellata nella comparsa di costituzione e risposta aveva confermato che essa appellante era correntista della.

Con riguardo alla domanda sub a5 (accertare e dichiarare il diritto al rimborso dell’assegno circolare n. 8000596881-04 in capo ad e, per l’effetto, condannare a rimborsare la somma portata dal titolo), censurava la sentenza per avere il primo giudice ritenuto che la restituzione si sarebbe tradotta in un’ingiusta locupletazione in favore di essa appellante, essendo stata tale somma utilizzata a seguito degli ordini di assegnazione per soddisfare i creditori.

Sosteneva, al contrario, che su essa non gravava l’onere di provare l’inesistenza del credito dei sigg.ri nei suoi confronti, in quanto tale assunto non era oggetto di causa.

Pertanto, il primo Giudice aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Inoltre, vi sarebbe violazione di una norma di diritto, in quanto, RAGIONE_SOCIALE insanabile, non poteva disporsi della provvista incorporata nel titolo di credito, in assenza della disponibilità materiale di tale titolo;

inoltre censurava la motivazione sotto il profilo della contraddittorietà in quanto una volta affermato che il pignoramento era inefficace il tribunale avrebbe dovuto riconoscere che non avrebbe potuto disporre della somma pignorata.

Censurava la pronuncia nella parte in cui non aveva accolto la domanda ex art. 1224 c.c.

Sosteneva che tale parte della sentenza era viziata da errore di diritto, in quanto una volta accertato che il pignoramento era stato dichiarato inefficace e che un terzo aveva ammesso di aver disposto di una provvista pacificamente incorporata in un credito mai fuoriuscito dalla disponibilità del titolare, la prova richiesta dall’art. 1224 c.c. doveva ritenersi fornita.

Sosteneva che erano dovuti sia gli interessi legali calcolati sull’intera somma a decorrere dalla dichiarazione di terzo, sia il risarcimento dei danni subiti, che non necessitavano di alcuna prova essendo in re ipsa.

Eccepiva, che la sentenza era errata nella parte in cui aveva rigettato la domanda ex art. 1173 c.c., ritenendo che essa appellante avrebbe dovuto provare i costi sostenuti, non sussistendo l’obiettiva impossibilità o la particolare difficoltà di provare il danno subito nel suo ammontare.

Sosteneva che tale passaggio della sentenza non era sorretto da idonea motivazione, ma confondeva le domande proposte in primo grado da essa appellante.

In particolare, rappresentava che tali richieste si fondavano, in primo luogo, sull’illegittimità del comportamento dell’appellata, che aveva compiuto una dichiarazione erronea e corrisposto illegittimamente le somme sottratte all’unico soggetto legittimato -essa.

INDIRIZZO – e non aveva posto rimedio a tali errori avendo omesso di impugnare il pignoramento con l’opposizione agli atti.

In secondo luogo, affermava di aver indicato la maniera in cui dovevano essere commisurati i danni ex art. 1224 c.c. e, in Pardeterminarsi in via equitativa, per i nove giudizi che aveva dovuto intentare, non potendo stimarne i costi, essendo ancora pendenti, ed ha evidenziato che il primo Giudice, in ogni caso, avrebbe potuto calcolarli secondo le tabelle legali.

§ 5 – il motivo di gravame dell’appello incidentale L’appello incidentale contiene un unico motivo, non titolato.

Con esso censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la nullità del PPT e, per l’effetto, l’illegittimità del comportamento di essa Contestava la motivazione sostenendo che, al contrario, il pignoramento presso terzi doveva considerarsi valido perché, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione il disposto di cui all’art. 1997 c.c. dal momento che l’assegno circolare era stato definitivamente estinto, avendo essa appellante incidentale pagato l’importo dello stesso (euro 50.000,00) in forza delle due ordinanze di assegnazione somme emesse dal Tribunale di Lagonegro e, da ultimo e per il residuo, in forza della sentenza del tribunale di Nola n. 2849/2014. Chiedeva, quindi, l’annullamento dell’assegno circolare in questione, stante il pagamento da parte della ai creditori dell’appellante principale.

Con ulteriore profilo, sosteneva che la clausola di non trasferibilità, apposta sull’assegno circolare in questione, comportava che essendo l’unico soggetto legittimato ad incassare l’assegno, questo veniva a rappresentare un mero titolo di legittimazione, avendo perso la natura di titolo di credito come chiarito dalla Suprema Corte: <> ( Cass. n. 7633/2003; n. 3785/2010).

§ 6 – Va per pregiudizialità affrontata la disamina dell’appello incidentale, che è fondato con conseguente rigetto dell’appello principale e, in riforma dell’impugnata sentenza, vanno rigettate le domande sub a.1) e sub a.6) di parte attrice accolte in primo grado.

§ 6.2 – Il Tribunale, aderendo ai principi di diritto enunciati da Cass. n. 1882/1982 e n. 2917/1990, ha rilevato la nullità assoluta e non sanabile del pignoramento eseguito nelle forme del pignoramento presso terzi sul presupposto che l’emissione di un assegno circolare e l’incorporazione del credito nel titolo comportano, ai sensi dell’art. 1997

c.c., che il vincolo del pignoramento possa realizzarsi solo tramite il pignoramento diretto del titolo.

Da tanto, ha tratto la conseguenza che a fronte del pignoramento presso terzi promosso da nullo per le ragioni sopra espresse – abbia errato nel rilasciare la dichiarazione positiva relativa alla provvista dell’assegno circolare e ha accolto la domanda attorea proposta sub a1), riconoscendo che la legittima proprietaria dell’assegno circolare oggetto di causa, e ha accolto parzialmente la domanda sub a6), avendo dichiarato l’illegittimità del comportamento nell’esplicazione dell’erronea dichiarazione quale debitor debitoris. L’antefatto:

in data 24.08.2015 la , su richiesta di emetteva l’assegno circolare n. 8000596881NUMERO_DOCUMENTO con clausola di non trasferibilità – dell’importo di € 50.000,00 intestato alla correntista della Osserva la Corte che la fattispecie in esame è peculiare poiché l’assegno circolare viene richiesto da non in favore di un terzo – ed utilizzandosi così il titolo quale mezzo di pagamento – ma in favore di se ’appellante incidentale nel motivo in esame, detta clausola di intrasferibilità degli assegni, disciplinata dall’art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 (applicabile anche all’assegno circolare non trasferibile in virtù del rinvio contenuto nell’art. 86 del r.d. cit.- così Cass. n. 19512/2005), trasforma il titolo di credito in titolo a legittimazione invariabile, con preclusione alla circolazione sia sul piano cartolare, che con riguardo alla cessione ordinaria, con l’unica eccezione costituita dalla possibilità, da parte del prenditore, di effettuare la girata ad un banchiere per il solo incasso (così Cass. n. 3785/2010) Nel caso di specie, non può dunque trovare applicazione il disposto di cui all’art. 1997 cod. civ. – che prescrive che il pignoramento ed ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo- poiché la ratio di tale norma mira a tutelare la parte affinché che non si trovi esposta a pagare due volte e, precisamente, una volta per effetto della dichiarazione positiva del debitor debitoris al creditore procedente con PPT e, una seconda volta, al portatore di quel titolo. L’art. 1997 c.c. regolamenta, invero, gli effetti di un titolo del quale non sia impedita la circolazione, ipotesi che palesemente non ricorre nel caso di specie, dal momento che trattasi di assegno circolare richiesto da con beneficiario se stesso ed il titolo è munito di clausola di non trasferibilità.

Le somme di che la società ha trasferito sull’assegno circolare n. 8000596881NUMERO_CARTA “non trasferibile” rimangono dunque di proprietà di stessa e, solo può pretendere il pagamento.

Bene ha fatto, dunque, rendere la dichiarazione positiva ai creditori procedenti con PTT circa le somme del debitore di cui essa era in possesso al momento della dichiarazione –trattandosi di somme di giacenti presso esso , fattispecie in cui il titolo diviene possibile oggetto di pignoramento, generale posta dall’art 543 cpc. Nel momento in cui ha reso la dichiarazione l’assegno suddetto non era stato portato dall’incasso dall’unico soggetto legittimato a farlo – la stessa e la banca, così come ha dichiarato, ne deteneva la provvista, che rimaneva nella disponibilità del debitore, il titolare del conto e quindi sempre di La Suprema Corte con la pronuncia n. 4653/2007 ha chiarito, invero, che la ratio dell’art 1997 cod. civ: << trova spiegazione nella circostanza che, se il pignoramento od il vincolo si attuassero con la mera ingiunzione al terzo in possesso del titolo di non pagare al debitore, il terzo – non risultando impedita la circolazione del titolo – si troverebbe esposto a pagare due volte, cioè al creditore procedente assegnatario del credito documentato dal titolo ed suo portatore, legittimato a pretenderne il pagamento secondo la legge di circolazione del titolo. Tuttavia, allorquando il titolo di credito sia in possesso di un terzo in forza di un rapporto che non gli attribuisca la titolarità del credito, ma solo la legittimazione ad esercitare per conto del titolare i diritti nascenti dal titolo, come accade nel caso di deposito di titoli in amministrazione ed in particolare in relazione ai titoli che, in base al d.lgs. n. 213 del 1998, sono assoggettati alla disciplina della dematerializzazione, il pignoramento si può eseguire presso il terzo, essendo il titolo una cosa del debitore posseduta dal terzo stesso (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha cassato la sentenza che aveva rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore avverso le ordinanze del giudice dell’esecuzione, che avevano dichiarato nullo il pignoramento di titoli in deposito ai sensi del detto d.lgs. perché eseguito con le forme dell’espropriazione presso terzi, anziché in quelle dell’espropriazione presso il debitore. A seguito della cassazione la Suprema Corte ha anche deciso nel il Collegio che banca non aveva alcun obbligo -come sostiene il giudice di prime cure (pag. 4/7 a << dolersi dell’illegittimità delle forme del pignoramento con il mezzo dell’opposizione agli atti>>);

invero, la Suprema Corte con la pronuncia n. 12715/2019 ha richiamato il consolidato principio segno opposto:

<

Sez. 3, Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv. 595611;

Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. NUMERO_DOCUMENTO – 01;

Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151 – 01;

Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882 – 01)>>, in fattispecie come quella in esame in cui il pignoramento presso terzi si è esplicato sulla provvista di trasferita in assegno circolare non trasferibile intestato al richiedente ) medesimo.

L’appello incidentale va pertanto accolto ed in riforma dell’impugnata sentenza vanno rigettate le domande sub a1 e sub a6 accolte in primo grado e va rigettato l’appello principale volto all’accoglimento delle domande sub a2, a3 e a4 che presuppongono la nullità, qui esclusa, del pignoramento presso terzi.

§ 7. – La riforma della sentenza di primo grado comporta la rimodulazione delle spese di lite ed all’esito del doppio grado;

esse seguono la soccombenza vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (indeterminabile complessità la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano gli importi medi dimidiati.

§ 8. – Il rigetto dell’appello principale comporta la declaratoria, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell’obbligo dell’appellante di pagare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull’effettiva sussistenza dell’obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).

PQM

La Corte definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto da nei confronti di nonché sull’appello incidentale da questa proposto contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 5487/2020 pubblicata in data 25/03/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1. accoglie l’appello incidentale, rigetta quello principale e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, che nel resto conferma, rigetta le domande sub a1 e sub a6 di accolte in primo grado;

2. condanna l’appellante principale alla rifusione in favore di delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e quanto al presente grado in € 10.313,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;

3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell’appellante principale l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari deciso in Roma il giorno 06/06/2025.

Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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