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Nullità clausole anatocismo e usurarietà interessi moratori

La sentenza affronta i temi della capitalizzazione trimestrale degli interessi nei conti correnti bancari, della verifica dell’usurarietà degli interessi moratori nei contratti di mutuo alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite, e della rilevanza dell’inadempimento del mutuatario ai fini della ripetizione degli interessi.

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Pubblicato il 26 giugno 2025 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

N. 830/2021 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte D’Appello di Torino Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Consigliere dott. NOME COGNOME Consigliere rel. ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._531_2025_- N._R.G._00000830_2021 DEPOSITO_MINUTA_16_06_2025_ PUBBLICAZIONE_17_06_2025

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 830/2021 promossa da:

E PER ESSA LA SUA MANDATARIA RAGIONE_SOCIALE (C.F. ), rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliata in INDIRIZZO 07041 COGNOME parte appellante contro QUALE TITOLARE E (C.F. ), rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 00193 ROMA parte appellata

OGGETTO: rapporti bancari

CONCLUSIONI

DELLE PARTI Per parte appellante:

“voglia l’Ecc.ma Corte D’Appello di Torino, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa;

1) IN VIA INDIRIZZO E NEL MERITO C.F. – Ritenuto l’interesse ad agire dell’appellante, accogliere l’appello per i motivi dedotti nell’atto introduttivo del procedimento d’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 4682 emessa dal Tribunale di Torino, sezione prima civile, giudice NOME COGNOME, pubblicata in cancelleria in data 22/12/2020 a definizione del procedimento recante R.G. n. 8729/2018;

– accertare e dichiarare che nel giudizio di primo grado l’adempimento e/o l’inadempimento non costituiva oggetto di giudizio e per l’effetto dichiarare che il Giudice non poteva statuire in ordine alla insussistenza dell’inadempimento della parte finanziata dichiarata a pag. 79 della sentenza, prevedendo che in favore di parte attrice non può disporsi alcuna ripetizione, atteso che dalle verifiche effettuate dal CTU, sulla base della documentazione in atti e tenuto conto di alcuni versamenti di interessi di mora, è emerso che la banca in concreto non ha chiesto né applicato, né tantomeno pattuito interessi di mora superiori al tasso soglia; – accertare e dichiarare che relativamente al contratto di mutuo fondiario ordinario a rogito Notaio Tempio Pausania in data 14/06/2005, Rep. n. 58.475 e Racc. n. 19.820 e al Contratto di mutuo a rogito Notaio di Arzachena in data 22/08/2013, Rep. n. 47.732 e Racc. n. 9.886, stipulati dall’Impresa Individuale “ ” con l’allora ora dal confronto nominale tra i tassi pattuiti nei contratti ed il tasso soglia al momento della pattuizione, il tasso di mora risulta conforme al tasso soglia;

– accertare e dichiarare che il giudice di primo grado ha erroneamente omesso di valutare le contestazioni alla CTU formulate dalla banca e riformare la sentenza impugnata alla luce delle suddette osservazioni/contestazioni, oltreché delle risultanze della CTU come di seguito richiesta in via istruttoria.

2) IN QUALSIASI CASO Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali.

oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.

3) IN INDIRIZZO ISTRUTTORIA Ove ritenuto necessario ai fini della decisione si chiede l’ammissione delle istanze istruttorie e non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell’atto di citazione in appello in data 17/06/2021 e/o, comunque, disporre CTU tesa alla verifica e corretta quantificazione dei rapporti in contestazione, ponendo al CTU i quesiti indicati nella parte motiva dell’atto di citazione in appello.

Alla luce delle risultanze della CTU disposta in appello richiamare lo stesso al fine della ricostruzione dei rapporti di conto corrente n. 15601 e n. 1000/38, tenendo conto della intervenuta prescrizione, delle condizioni economiche contrattualmente concordate ai sensi di legge e/o operando la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, senza considerare eventuali interessi a credito del cliente in quanto non esplicitamente richiesti da parte attrice.

4) SULL’APPELLO INCIDENTALE Dichiarare l’inammissibilità dell’appello incidentale e/o comunque la sua infondatezza nonchè l’inammissibilità delle produzioni tardivamente allegate e respingere tutte le domande istruttorie formulate da parte avversa in quanto inammissibili” Per parte appellata e appellante incidentale:

“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa:

– rigettare l’appello e tutte le domande in esso formulate proposto dalla appellante perché, inaccoglibili ed infondate in ogni loro parte, sia in fatto che in diritto e, comunque, non provate, come meglio indicato in narrativa;

– in accoglimento dell’odierno appello incidentale, per tutti i motivi esposti ed in riforma e/o revoca e/o nullità e/o annullamento dei capi dell’impugnata sentenza n. 4682/2020, resa inter-partes dal Tribunale Ordinario di Torino – Sezione I^

Civile, nella persona del Giudice Dott. NOME COGNOME a conclusione del giudizio di primo grado avente n. 8729/2018 di R.G., pubblicata in data 22.12.2020 e non notificata, così come indicati in narrativa, in via principale:

– accertare e dichiarare che la sentenza è viziata da ultrapetizione e/o da extra petizione con riferimento ai rapporti bancari dedotti nei paragrafi nn. 4, 5 e 6 del presente atto e, per l’effetto, dichiarare la nullità delle relative statuizioni;

– accertare e dichiarare che, con riguardo a tutti i rapporti bancari di conto corrente dedotti in giudizio, non erano e non sono dovuti da parte attrice gli interessi, le spese, le commissioni, le competenze, gli oneri e quant’altro illegittimamente addebitato dalla nel corso del tempo e, conseguentemente, condannare a restituire al Sig. nella qualità di titolare della ditta individuale , le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate e/o corrisposte da quest’ultima a titolo di interessi, spese, commissioni, competenze, oneri o a qualsivoglia titolo in quanto non dovute, quantificate nella somma di € 329.882.3832 – ovvero nella somma che sarà determinata anche all’esito di nuova CTU – oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; – con riferimento ai rapporti di mutuo e/o finanziamento e/o atti di rinegoziazione indicati nei paragrafi nn. 7, 8, 9, 10,11, 12 e 13 del presente atto, accertare e dichiarare la nullità, ai sensi dell’art. 1815, II comma c.c. e della L. n. 108/96, della/e clausola/e di determinazione degli interessi e commissioni ultralegali contenute nei suddetti contrattie, per l’effetto – accertato e dichiarato che non erano e non sono dovuti da parte del Sig. nella qualità di titolare della ditta individuale , interessi, spese, commissioni, competenze e quant’altro – previa determinazione delle stesse anche all’esito di ulteriore CTU – condannare la a restituire all’odierno appellante incidentale tutte le somme illegittimamente addebitate e/o corrisposte da quest’ultimo nel corso di esecuzione dei contratti in questione a titolo di interessi a qualsiasi titolo, spese, commissioni e competenze o a qualsivoglia altro titolo in quanto non dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; – in via subordinata, rispetto al punto che precede, accertato e dichiarato quanto sopra, nell’ipotesi in cui l’Ecc.ma Corte adita dovesse accertare, anche all’esito di nuova CTU, che vi sono delle somme di cui la risulta creditrice del Sig. nella qualità di titolare della ditta individuale , compensare, previa determinazione dell’esatto dare/avere tra le parti, detti importi con quelli maggiori o minori dovuti dalla a titolo di restituzione.

Il tutto con vittoria di spese di lite e compensi professionali, come da D.M. n. 140/2012, oltre accessori di legge, per entrambe le fasi di giudizio”.

In via istruttoria: Disporre la rinnovazione della C.T.U., eventualmente riconvocando il professionista precedentemente nominato nel primo grado di giudizio, al fine di determinare:

i) l’usurarietà dei rapporti di mutuo/finanziamento, nonché del rapporto di conto corrente n. NUMERO_DOCUMENTO, di cui in narrativa, con esclusiva applicazione dei termini previsti dalla L. 108/96 secondo la formula di matematica finanziaria;

ii) le somme corrisposte, nel corso del tempo ed in esecuzione dei contratti di mutuo/finanziamento, nonché del rapporto di conto corrente n. NUMERO_DOCUMENTO, di cui in narrativa, in favore della odierna a titolo di interessi passivi, spese, commissioni, competenze o quant’altro, a far data dall’instaurazione dei rapporti e sino ad oggi, ovvero sino alla data di chiusura/giroconto in continuità degli stessi;

iii)

con riferimento ai rapporti di mutuo/finanziamento di cui in narrativa, l’eventuale capitale residuo ancora dovuto da parte attrice iv) le somme a debito/credito di parte attrice nei confronti di v) le somme corrisposte, nel corso del tempo ed in esecuzione dei contratti di conto corrente n. 1000/338 e n. NUMERO_DOCUMENTO di cui in narrativa, in favore della odierna titolo di interessi passivi, spese, commissioni, competenze o quant’altro, a far data dall’instaurazione dei rapporti e sino alla data di chiusura/giroconto in continuità degli stessi. Con espressa riserva di integrare la richiesta dei quesiti da porre al C.T.U.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO I. Giudizio di primo grado e sentenza appellata Con atto di citazione notificato il 6 aprile 2018, , in qualità di titolare della e di fideiussore della medesima, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, chiedendo l’accertamento della nullità e illegittimità delle previsioni contrattuali relative a interessi, commissioni e spese di diversi rapporti bancari, con conseguente diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.

La controversia riguardava molteplici rapporti:

i conti correnti n. 1000/338, n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO;

un finanziamento ex L.R. 51/1993 del 27.03.2002 per € 330.480,76;

un mutuo fondiario del 14.06.2005 per € 1.000.000,00;

due quote di mutuo fondiario derivanti da accollo (€ 413.165,52 ed € 284.051,29), oltre ai relativi atti di modifica e rinegoziazione.

Si costituiva la banca convenuta contestando integralmente le domande attoree ed eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto, il difetto di legittimazione attiva del garante, l’inammissibilità delle deduzioni contenute nelle consulenze tecniche di parte e non riportate in citazione.

Il Tribunale, con ordinanza del 20.07.2018, rigettava le eccezioni di nullità dell’atto di citazione proposte dalla convenuta.

Con successiva ordinanza del 12.02.2019, disponeva consulenza tecnica d’ufficio.

Il quesito peritale veniva poi parzialmente modificato con ordinanza del 24.04.2019, a seguito delle osservazioni formulate dall’attore, specificamente in relazione alla verifica dei c.d. “fidi di fatto”.

Il CTU depositava la propria relazione il 21.10.2019.

A verbale dell’udienza del 27.11.2019, entrambe le parti formulavano osservazioni alla CTU, chiedendo la convocazione del consulente per chiarimenti.

Il Tribunale, con ordinanza del 2.12.2019, rigettava tali istanze e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

In ragione dell’emergenza sanitaria, l’udienza si svolgeva in forma “figurata” mediante scambio di note scritte, ai sensi dell’art. 83 comma 7 lett. h) D.L. 18/2020.

Nel merito, il giudice respingeva l’eccezione di carenza di interesse ad agire, rilevando come l’attore avesse un evidente interesse all’accertamento giudiziale delle contestazioni sollevate e non si fosse limitato ad invocare l’astratta inapplicabilità delle clausole nulle, avendo fornito tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei rapporti.

Veniva altresì disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, rilevando il Tribunale come la coincidenza tra debitore principale e fideiussore nella persona del sig. rendesse la questione priva di concreto rilievo, essendo comunque il medesimo soggetto legittimato ad agire sia in proprio che quale garante.

Quanto ai rapporti di conto corrente, il CTU procedeva alla ricognizione della documentazione disponibile e all’individuazione dei saldi iniziali, accertando per il conto n. 8238590180 (COMIT) la prescrizione essendo decorso il decennio dal primo atto interruttivo;

per il conto n. 15601, competenze prescritte per € 510,73 nel periodo antecedente al 07.03.2008;

per il conto n. 1000/338, competenze prescritte coperte da rimesse solutorie per € 13.143,86.

In tema di usura, il CTU rilevava per il conto n. 15601 usura in 1/42 trimestri per € 59,49;

per il conto n. 1000/338, usura in 4/64 trimestri per € 24,74.

All’esito dei ricalcoli, determinava per il conto n. 15601 un saldo a credito del correntista di € 47.267,39;

per il conto n. 1000/338, un saldo a credito del correntista di € 69.384,11.

Relativamente ai rapporti di mutuo e finanziamento, il Tribunale richiamava la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 19597/2020, che aveva stabilito l’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori e la conseguente nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. della relativa clausola in caso di superamento del tasso soglia, con applicazione degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti ex art. 1224 c.c. Sulla base di tali principi, il giudice accertava l’usurarietà degli interessi di mora in tre contratti: il mutuo fondiario del 14.06.2005 (tasso mora 7,145% contro soglia 5,805%), la prima quota del finanziamento ex L.R. 51/1993 (tasso mora 8,60% contro soglia 8,2650%) e il mutuo del 22.08.2013 (tasso mora 8,831% contro soglia 8,600%).

Tuttavia, il Tribunale, pur accertando l’usurarietà degli interessi moratori pattuiti in alcuni contratti di mutuo, riteneva che tale accertamento non potesse condurre ad alcuna condanna restitutoria, non essendosi mai verificato l’inadempimento che costituisce il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora.

Tale statuizione ha formato oggetto di specifica censura da parte dell’appellante principale sotto il profilo del vizio di ultrapetizione.

Il Tribunale compensava integralmente le spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c., ravvisando una sostanziale soccombenza reciproca delle parti, oltre al carattere mutevole della giurisprudenza sulle questioni dirimenti e alla particolare complessità tecnico-giuridica della controversia.

Nel dispositivo, accertava la parziale nullità delle clausole dei contratti di conto corrente e condannava la banca alla restituzione di euro 116.651,50 oltre interessi legali, dichiarava l’usurarietà degli interessi moratori nei tre contratti di mutuo indicati senza disporre restituzioni, e compensava integralmente le spese di lite e di CTU.

II. Svolgimento del giudizio d’appello Con atto di citazione notificato il 21 giugno 2021, per il tramite della sua mandataria ha impugnato la sentenza n. 4682/2020 del Tribunale di Torino, articolando plurime censure.

Il primo motivo di gravame investe la sentenza sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c., censurando specificamente il passaggio motivazionale in cui il Tribunale ha posto a fondamento del rigetto della domanda di ripetizione degli interessi moratori l’asserita “insussistenza dell’inadempimento” del mutuatario.

Secondo la prospettazione dell’appellante, tale statuizione si porrebbe in contrasto con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il giudice basato la propria decisione su un fatto – l’inesistenza dell’inadempimento – mai oggetto di domanda né di eccezione nel giudizio di primo grado.

L’appellante ha evidenziato come il thema decidendum prescindesse completamente da qualsiasi accertamento sull’adempimento o inadempimento della parte mutuataria, essendo la domanda attorea volta unicamente ad accertare la nullità delle clausole contrattuali asseritamente usurarie e ad ottenere la restituzione delle somme versate in applicazione di tali clausole.

Con il secondo motivo, l’appellante ha censurato la sentenza per non aver correttamente applicato i principi stabiliti dalla Cassazione SS.UU. n. 19597/2020 in tema di verifica dell’usurarietà degli interessi moratori.

Ha dedotto che il Tribunale, pur richiamando tale pronuncia, ha poi omesso di applicare i criteri dalla stessa stabiliti per l’individuazione del tasso soglia di mora, che deve essere determinato aumentando il TEGM della maggiorazione media degli interessi moratori (2,1%) e applicando poi il coefficiente moltiplicatore previsto dalla legge.

Con il terzo motivo, articolato in più profili, l’appellante ha contestato l’acritico recepimento delle conclusioni della CTU da parte del Tribunale.

In particolare, ha censurato l’omessa considerazione delle puntuali contestazioni formulate dalla banca;

l’errata individuazione delle rimesse solutorie, effettuata considerando anche i c.d. “fidi di fatto”;

l’erronea esclusione della capitalizzazione degli interessi per l’apertura di credito del 22 agosto 2013;

l’errata classificazione dei mutui a erogazione frazionata ai fini dell’individuazione del tasso soglia applicabile.

Si è costituito l’appellato , contestando integralmente le doglianze dell’appellante e proponendo appello incidentale (cfr. par. III):

in sintesi, con il primo motivo di appello incidentale, ha dedotto il vizio di ultrapetizione della sentenza relativamente ad alcuni rapporti di mutuo (contratto ipotecario del 13.11.2002 e relativo atto di modifica del 25.07.2013; finanziamento del 21.06.2006 e sua rinegoziazione del 25.07.2013), non oggetto di domande nel giudizio di primo grado in quanto già oggetto di separati contenziosi;

nel merito, ha contestato le risultanze della CTU di primo grado, producendo elaborati peritali alternativi da cui emergerebbe per il conto n. 15601 un credito di € 76.803,71 anziché € 47.267,39;

per il conto n. 1000/338, un credito di € 362.697,07 anziché € 69.384,11.

Con ordinanza del 22 settembre 2023, la Corte ha disposto CTU, affidandola al medesimo ausiliario, con specifiche indicazioni relative sia ai conti correnti che ai mutui.

In particolare, per i conti correnti è stato chiesto di non considerare il c/c n. NUMERO_DOCUMENTO e, ai fini dell’accertamento della prescrizione, di non tenere conto dei c.d. fidi di fatto ma unicamente delle aperture di credito formalizzate per iscritto.

Per i mutui, è stato chiesto di non considerare i rapporti non oggetto delle domande di primo grado, di applicare i principi stabiliti da Cass. SS.UU. n. 19597/2020 in tema di interessi di mora e, per i mutui a stato avanzamento lavori garantiti da ipoteca, di tenere conto dei tassi soglia previsti per i mutui.

Prestato il giuramento (10 ottobre 2023) ed assegnati i termini, poi prorogati, per l’espletamento delle operazioni, la relazione finale veniva depositata entro il termine assegnato.

Il consulente tecnico della banca ha condiviso l’operato del CTU, evidenziando la corretta applicazione dei principi in tema di prescrizione delle rimesse solutorie e di verifica dell’usurarietà degli interessi moratori.

Il consulente tecnico dell’appellato ha invece mosso articolate contestazioni alla metodologia seguita dal CTU, sostenendo la necessità di considerare anche il conto n. NUMERO_DOCUMENTO, di verificare preventivamente la legittimità di tutti gli addebiti prima di individuare le rimesse solutorie, di utilizzare la formula del TAEG per la verifica dell’usura e di includere ulteriori oneri e spese nel calcolo del TEG.

La causa, disposti taluni rinvii sia per assicurare il contraddittorio in ordine agli esiti della CTU, sia per ragioni organizzative e di mutamento del relatore, è stata infine trattenuta a decisione con ordinanza collegiale del 14.2.2025, all’esito di trattazione cartolare, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

III.

Questioni sollevate dall’appellato ed appellante incidentale III.1

Sulla richiesta di ulteriori chiarimenti al CTU L’appellato ha chiesto la riconvocazione del CTU per chiarimenti, sostenendo che l’elaborato peritale sia viziato sotto molteplici profili.

In particolare, ha contestato il criterio del “saldo banca” utilizzato per l’individuazione delle rimesse solutorie, invocando la più recente giurisprudenza di legittimità che impone l’utilizzo del “saldo rettificato”.

Secondo l’appellato, prima di qualificare le rimesse come solutorie o ripristinatorie, occorrerebbe procedere all’epurazione del saldo da tutti gli addebiti illegittimi.

Tale operazione preliminare sarebbe necessaria per determinare l’effettiva natura dei versamenti, non potendosi qualificare come solutoria una rimessa diretta a ripianare un saldo apparentemente scoperto ma in realtà viziato da addebiti nulli o comunque indebiti.

L’appellato ha inoltre contestato la metodologia di calcolo del TEG e l’omessa inclusione di oneri e spese nei contratti di mutuo, producendo elaborati peritali alternativi che evidenzierebbero il superamento dei tassi soglia.

La banca appellante ha invece condiviso l’operato del CTU, evidenziando la corretta applicazione dei principi in tema di prescrizione delle rimesse solutorie e di verifica dell’usurarietà degli interessi moratori.

Ha sostenuto che il consulente abbia correttamente seguito le indicazioni del quesito che prescriveva espressamente l’utilizzo del saldo banca.

III.2

Sull’eccezione di ultrapetizione L’appellato ha eccepito il vizio di ultrapetizione della sentenza relativamente al contratto di mutuo ipotecario del 13.11.2002 e relativo atto di modifica del 25.07.2013, nonché al finanziamento del 21.06.2006 e sua rinegoziazione del 25.07.2013.

Ha dedotto che tali rapporti non erano oggetto di domande nel giudizio di primo grado, essendo già dedotti in separati contenziosi pendenti avanti la Corte d’Appello di Cagliari – Sezione di Sassari (R.G. 389/2022) e il Tribunale di Tempio Pausania (R.G. 935/2018).

L’appellante principale, come già cennato, ha a sua volta censurato la sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui ha fondato il rigetto della domanda di ripetizione degli interessi moratori sull’insussistenza dell’inadempimento, circostanza mai dedotta in giudizio né oggetto di eccezione.

III.3

Questioni relative ai rapporti di conto corrente III.3.1 Sulla continuità dei rapporti L’appellato ha sostenuto che i diversi conti correnti sarebbero confluiti l’uno nell’altro in continuità, rimanendo sempre all’interno del medesimo istituto di credito che avrebbe semplicemente modificato denominazione a seguito delle fusioni societarie.

A supporto di tale tesi, ha ricostruito l’evoluzione societaria della evidenziando come i vari passaggi (da Cariplo a Banca Intesa e infine a ) non avrebbero determinato l’estinzione dei rapporti ma la loro prosecuzione sotto diversa numerazione.

III.3.2 Sulla capitalizzazione degli interessi L’appellato ha contestato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sostenendo che in assenza di valida pattuizione successiva alla delibera CICR gli stessi andrebbero calcolati senza capitalizzazione.

Ha evidenziato come la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’adeguamento alla delibera non fosse sufficiente, richiedendosi una nuova espressa pattuizione con il cliente.

III.3.3

Sul ricalcolo dei saldi L’appellato contesta i saldi determinati dal CTU, producendo elaborati peritali alternativi che giungono a quantificare per il conto n. 15601 un credito di € 38.352,17 (anziché € 17.713,98);

per il conto n. 1000/338, un credito di € 339.109,33 (anziché € 61.461,40).

III.4 Questioni relative ai mutui e finanziamenti III.4.1 Sull’usurarietà degli interessi moratori L’appellato ha contestato il criterio seguito dal CTU per la verifica dell’usurarietà degli interessi moratori, sostenendo che il tasso soglia andrebbe determinato senza la maggiorazione prevista dalle Sezioni Unite;

andrebbero considerati tutti i costi collegati all’erogazione del credito;

la verifica andrebbe effettuata sulla rata e non sull’intero capitale;

gli interessi moratori si cumulerebbero con quelli corrispettivi.

III.4.2 Sulla classificazione dei mutui SAL L’appellato ha censurato la classificazione operata dal CTU per i mutui a stato avanzamento lavori, sostenendo che gli stessi andrebbero inquadrati nella categoria “altri finanziamenti” anziché in quella dei mutui ordinari.

Ha evidenziato come tale distinzione non sia meramente formale, comportando l’applicazione di un diverso tasso soglia.

III.5

Conclusioni dell’appellato ed appellante incidentale L’appellato e appellante incidentale, come già cennato, ha chiesto, in via principale, il rigetto integrale dell’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, la riforma della sentenza nella parte in cui si è pronunciata su rapporti non oggetto di domanda (vizio di ultrapetizione);

ha omesso di considerare la continuità dei rapporti di conto corrente;

non ha correttamente calcolato gli importi da restituire, che secondo gli elaborati peritali di parte ammonterebbero a € 329.882,38.

L’appellato ha altresì contestato la compensazione delle spese disposta dal Tribunale, evidenziando come non sussistesse una effettiva reciproca soccombenza, essendo state accolte le principali domande attoree;

non ricorressero i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c. per la compensazione;

le spese di CTU avrebbero dovuto seguire il principio della soccombenza.

Con riferimento ai contratti di mutuo e finanziamento, l’appellato ha preliminarmente eccepito il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata relativamente ad alcuni rapporti.

Ha evidenziato come il contratto di mutuo ipotecario del 13.11.2002 per € 280.000,00 e il relativo atto di modifica del 25.07.2013, nonché il finanziamento del 21.06.2006 per € 250.000,00 e la sua rinegoziazione del 25.07.2013, non fossero stati oggetto di domande nel giudizio di primo grado, essendo già oggetto di separati contenziosi.

Quanto agli altri rapporti, l’appellato ha articolato svariate censure all’operato del CTU.

Con riferimento al finanziamento ex L.R. 51/1993 del 27.03.2002 per € 330.480,76, ha contestato la scelta del consulente di suddividere il finanziamento in due distinte categorie, applicando alla somma di € 171.876,86 il tasso soglia previsto per i mutui (8,2650%) e alle restanti somme di € 81.135,38 ed € 77.468,53 quello previsto per gli anticipi e sconti commerciali (9,885%).

L’appellato ha prodotto tabelle riepilogative da cui emergerebbe, ex ipothesi, che, considerando tutti i costi e gli oneri connessi all’erogazione del credito, il tasso del finanziamento ex L.R. 51/1993 risulta pari al 17,61452%, eccedente quindi il tasso soglia del 9,34962% anche senza considerare gli interessi di mora.

Ha quindi sostenuto la nullità dell’intero rapporto per usura originaria, con conseguente diritto alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi.

Nel corso del supplemento di CTU disposto in appello, l’appellato ha reiterato le proprie censure attraverso plurime osservazioni del proprio consulente.

In particolare, ha evidenziato come il CTU abbia omesso di considerare che la verifica del superamento del tasso soglia deve essere effettuata al momento della stipula del contratto;

abbia travisato l’interpretazione del punto 3.3.1 del quesito circa le spese da considerare;

non abbia correttamente interpretato l’ordinanza della Cassazione n. 9141/2020 in tema di rideterminazione del saldo dei conti correnti.

IV.

Esiti della CTU disposta nel presente grado La consulenza tecnica disposta con ordinanza del 22 settembre 2023 ha avuto ad oggetto la rielaborazione della CTU di primo grado, sulla base delle specifiche indicazioni del Collegio.

Per i conti correnti, il CTU doveva escludere dall’analisi il c/c n. 82385901NUMERO_DOCUMENTO e procedere all’accertamento della prescrizione considerando solo le aperture di credito formalizzate per iscritto, senza tenere conto dei c.d. fidi di fatto.

Per i mutui, doveva non considerare i rapporti non oggetto delle domande di primo grado, applicare i principi stabiliti da Cass. SS.UU. n. 19597/2020 in tema di interessi di mora e, per i mutui SAL garantiti da ipoteca, tenere conto dei tassi soglia previsti per i mutui.

Il CTU ha proceduto alla rielaborazione dei conteggi per i due conti correnti oggetto di indagine.

Per il conto n. 15601, non risultando aperture di credito formalizzate per iscritto, tutte le rimesse antecedenti al 07/03/2008 sono state considerate solutorie, con competenze pagate da rimesse solutorie pari a € 38.451,54 e saldo finale ricalcolato a credito del correntista di € 17.713,98 (comprensivo di usura per € 59,49).

Per il conto n. 1000/338, risultando un’unica apertura di credito del 22/08/2013 (successiva al termine di prescrizione), tutte le rimesse fino al 07/03/2008 sono state considerate solutorie, con competenze pagate da rimesse solutorie pari a € 21.907,76 e saldo finale ricalcolato a credito del correntista di € 61.461,40 (comprensivo di usura per € 24,74).

Per quanto concerne i mutui, il CTU ha proceduto all’analisi di sette rapporti, verificando il rispetto dei tassi soglia sia nella fisiologia che nella patologia del contratto.

Per il mutuo del 14/06/2005, con tasso corrispettivo 4,145% e tasso di mora 7,145%, a fronte di tasso soglia ordinario 5,805% e tasso soglia di mora 8,955%, il TEG effettivo risultava 4,586%, senza alcun superamento delle soglie.

Per il mutuo del 22/08/2013, con tasso corrispettivo 6,831% e tasso di mora 8,831%, a fronte di tasso soglia ordinario 8,600% e tasso soglia di mora 11,225%, il TEG effettivo risultava 7,430%, senza superamento delle soglie.

Il CTU ha inoltre analizzato l’atto di quietanza del 29/06/2000 (€ 1.730.130,61), con tasso corrispettivo 6,400%, inferiore al tasso soglia 8,730%, TEG nella fisiologia 6,667% per la prima quota e 6,579% per la seconda quota, tasso di mora non indicato in contratto, senza superamento delle soglie.

Per l’atto di modifica del 25/07/2013 (€ 133.738,65), con tasso corrispettivo 4,337% e tasso di mora 6,337%, a fronte di tasso soglia ordinario 8,600% e tasso soglia di mora 11,225%, il TEG nella fisiologia risultava 5,975% e nella patologia 5,990% (considerando interessi di mora per € 72,24), senza superamento delle soglie.

Per l’atto di quietanza del 13/09/2001 (€ 284.051,29), con tasso corrispettivo 6,350%, inferiore al tasso soglia 9,840%, il TEG nella fisiologia risultava 6,453% e nella patologia 6,478% (considerando interessi di mora per € 478,90), senza superamento delle soglie.

Il CTU ha inoltre effettuato conteggi alternativi, come richiesto dal quesito, inserendo nel calcolo del TEG anche gli oneri e le spese che, secondo il CTP dell’appellato, avrebbero dovuto essere considerati, pur se esclusi dalle Istruzioni di Banca d’Italia o qualificati come meramente eventuali dal quesito.

Anche questi conteggi alternativi non hanno evidenziato alcun superamento del tasso soglia, sia nella fisiologia che nella patologia dei contratti.

All’esito delle verifiche disposte dalla Corte d’Appello, il CTU ha confermato l’assenza di profili di usurarietà in tutti i rapporti esaminati, la correttezza dei conteggi anche considerando gli oneri e le spese nella più ampia accezione proposta dal CTP di parte appellata, e la natura solutoria di tutte le rimesse sui conti correnti antecedenti al 07/03/2008, in assenza di aperture di credito formalizzate per iscritto.

Le conclusioni del CTU sono state oggetto di contestazione da parte dell’appellato che ha insistito per la riconvocazione del consulente, mentre l’appellante ha condiviso l’operato del CTU evidenziando la corretta applicazione dei principi in tema di prescrizione e usura.

V. Tema del contendere La lite – s’è detto – coinvolge molteplici ed invero eterogenei rapporti bancari intercorsi tra la ditta individuale e l’odierna (già , Cariplo e. Risultano pacifici tra le parti tre rapporti di conto corrente (n. NUMERO_DOCUMENTO, già COMIT;

n. NUMERO_DOCUMENTO, già COGNOME;

n. 1000/338) e diversi contratti di mutuo e finanziamento, tra cui il finanziamento ex L.R. 51/1993 del 27.03.2002 per € 330.480,76 (che non ha formato oggetto di CTU nel presente grado), il mutuo fondiario del 14.06.2005 per € 1.000.000,00, due quote di mutuo fondiario derivanti da accollo (€ 413.165,52 ed € 284.051,29), oltre ai relativi atti di modifica e rinegoziazione.

All’esito dell’istruttoria svolta in entrambi i gradi di giudizio, con due consulenze tecniche d’ufficio, emergono diverse questioni ancora controverse.

Relativamente ai rapporti di conto corrente, la principale contestazione riguarda la prescrizione dell’azione di ripetizione, con particolare riferimento alla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse in assenza di aperture di credito formalizzate per iscritto.

Su tale punto l’appellante principale sostiene che, non risultando affidamenti documentati per iscritto, tutte le rimesse oltre il decennio debbano considerarsi solutorie.

L’appellato contesta invece tale impostazione, sostenendo la necessità di considerare anche i c.d. “fidi di fatto” emergenti dagli estratti conto.

Ulteriore questione dibattuta concerne la continuità o autonomia dei rapporti a seguito delle fusioni bancarie.

Secondo l’appellato i diversi conti sarebbero confluiti l’uno nell’altro in continuità, rimanendo sempre all’interno del medesimo istituto che ha solo modificato denominazione.

L’appellante sostiene invece che ciascun conto abbia mantenuto una propria distinta operatività anche dopo le vicende societarie, come dimostrato da separate contabilizzazioni e autonoma gestione degli affidamenti.

La corretta determinazione dei saldi forma oggetto di specifica contestazione, con particolare riferimento alla capitalizzazione degli interessi e al calcolo delle competenze.

L’appellato contesta la capitalizzazione trimestrale sostenendo che, in assenza di valida pattuizione successiva alla delibera CICR, gli interessi andrebbero calcolati senza capitalizzazione.

L’appellante evidenzia invece come la banca si sia adeguata alla delibera mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Quanto ai rapporti di mutuo, la questione centrale riguarda l’usurarietà degli interessi moratori, da verificarsi alla luce dei criteri recentemente stabiliti dalle Sezioni Unite.

L’appellante censura la sentenza per non aver correttamente applicato tali principi, mentre l’appellato contesta la metodologia seguita dal CTU nel calcolo del TEG.

Dibattuta è anche la corretta classificazione dei mutui a stato avanzamento lavori ai fini dell’individuazione del tasso soglia applicabile, nonché la rilevanza della rilevanza dell’inadempimento ai fini della ripetizione degli interessi moratori usurari.

Sul piano istruttorio, le parti contestano gli esiti della CTU sotto diversi profili.

L’appellante principale censura l’errata individuazione delle rimesse solutorie e la mancata considerazione delle proprie contestazioni alla consulenza di primo grado.

L’appellato e appellante incidentale contesta invece la metodologia di calcolo del TEG e l’omessa inclusione di oneri e spese, producendo elaborati peritali alternativi.

Risulta inoltre controversa la questione dell’ultrapetizione relativamente ad alcuni rapporti di mutuo che, secondo l’appellato, non erano oggetto di domande nel giudizio di primo grado in quanto già dedotti in separati contenziosi.

Tali questioni dovranno essere esaminate alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e delle risultanze istruttorie emerse nel presente grado.

VI.

Motivi della decisione VI.1 Sulla richiesta di ulteriori chiarimenti al CTU Va preliminarmente esaminata la richiesta dell’appellato di riconvocazione del CTU per chiarimenti, che deve essere respinta.

Costituisce arresto pacifico il principio secondo il quale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione circa l’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, nonché di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata.

Tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici.

Nel caso di specie, il CTU ha fornito puntuali repliche alle osservazioni dei consulenti di parte, chiarendo in modo esaustivo sia la metodologia seguita che le ragioni delle scelte operate.

In particolare, quanto ai conti correnti, ha correttamente escluso dall’indagine il conto n. 82385901-80NUMERO_DOCUMENTO come espressamente richiesto dal quesito, ed ha giustificato l’utilizzo del c.d. “saldo banca” ai fini della verifica della natura solutoria/ripristinatoria delle rimesse.

Nondimeno, la difesa di parte appellante ha sollevato la questione della necessità di un conteggio secondo il metodo del saldo rettificato, in luogo del saldo banca, argomentando sulla base della più recente giurisprudenza di legittimità conseguente al revirement operato dalla Corte in subjecta materia.

È nota la questione relativa alla qualificazione delle rimesse effettuate in costanza di rapporto di conto corrente bancario.

Tradizionalmente, la prassi ricostruttiva muoveva dal cosiddetto “saldo banca”, ossia dal saldo periodico risultante dagli estratti conto, comprensivo di capitale e competenze.

Tuttavia, da diversi anni la giurisprudenza di legittimità ha consolidato un orientamento che impone un diverso approccio, fondato sul cosiddetto “saldo rettificato”:

secondo tale criterio, prima di procedere alla qualificazione delle rimesse, è necessario espungere dal saldo tutte le voci o competenze accertate come illegittime, e solo all’esito di tale epurazione effettuare la distinzione tra versamenti solutori e meri ripristini di affidamento.

Tuttavia, nel caso concreto in esame la divergenza metodologica tra il criterio tradizionale del saldo banca e quello del saldo rettificato non assume rilievo effettivo sul piano decisorio.

Il rapporto non risulta assistito da aperture di credito formalizzate per iscritto, e in base al tenore del quesito peritale non si può tener conto di affidamenti di fatto.

Ne consegue che ogni rimessa effettuata sul conto, specie se collocata oltre il termine decennale antecedente la proposizione della domanda, deve considerarsi in ogni caso solutoria.

L’eventuale ricalcolo secondo il criterio rettificato non modificherebbe dunque la qualificazione giuridica delle rimesse né il computo della prescrizione.

Quanto ai rapporti di mutuo, il consulente ha applicato rigorosamente i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite per la determinazione del tasso soglia di mora, procedendo ad una dettagliata analisi di ciascun contratto sia nella sua fisiologia che nella patologia.

Ha inoltre effettuato conteggi alternativi includendo tutti gli oneri contestati dal CTP dell’appellato, confermando comunque l’assenza di profili di usurarietà.

VI.2 Sull’eccezione di ultrapetizione L’appellato ha eccepito il vizio di ultrapetizione della sentenza relativamente al contratto di mutuo ipotecario del 13.11.2002 e relativo atto di modifica del 25.07.2013, nonché al finanziamento del 21.06.2006 e sua rinegoziazione del 25.07.2013, deducendo che tali rapporti non erano oggetto di domande nel giudizio di primo grado in quanto già dedotti in separati contenziosi.

L’eccezione non è fondata.

Dall’esame della sentenza di primo grado emerge che, sebbene il Tribunale abbia menzionato nella parte narrativa anche i predetti rapporti (in linea con la narrativa attorea della citazione e con gli allegati contrattuali ad essa compiegati), nel dispositivo al punto 6) sono state pronunciate declaratorie di usurarietà esclusivamente per “il Contratto di finanziamento, ai sensi della L.R. 19.10.1993 n. 51… dal confronto nominale tra i tassi pattuiti nella 1° frazione di Euro 171,876,86… il tasso di mora risulta usurario; relativamente al contratto di mutuo fondiario ordinario… del 14/06/2005… il tasso di mora risulta usurario;

relativamente al Contratto di mutuo… del 22/08/2013… il tasso di mora risulta usurario”.

Nessuna statuizione, né di accertamento né di condanna, è stata invece adottata con riferimento ai rapporti oggetto di separati giudizi (mutuo del 13.11.2002 e finanziamento del 21.06.2006).

Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice, esorbitando dai limiti della controversia fissati dalle domande delle parti, attribuisca un bene della vita non richiesto o comunque si pronunci su questioni non formanti oggetto del giudizio.

Nel caso di specie, il mero richiamo descrittivo a rapporti estranei al thema decidendum, non seguito da alcuna statuizione decisoria specificamente contenuta nel dispositivo non vale ad integrare la violazione dell’art. 112 c.p.c., quand’anche il quesito CTU avesse investito tali rapporti, peraltro obiettivamente citati (nella vasta narrativa di parte attorea) ed allegati, ancorché estranei alla disseminata e composita congerie di rapporti dedotti invece in questo giudizio.

VI.3 Questioni relative ai rapporti di conto corrente VI.3.1 Sulla prescrizione e individuazione delle rimesse solutorie L’appellante principale censura la sentenza di primo grado per non aver correttamente applicato i principi in tema di prescrizione dell’azione di ripetizione.

La censura è fondata.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dalla annotazione passiva in conto, grava sul cliente l’onere di provare il fatto modificativo, consistente nell’esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi i versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata.

Nel caso di specie, la CTU disposta in appello ha accertato che per il conto n. 15601 non risulta alcuna apertura di credito formalizzata per iscritto, con conseguente natura solutoria di tutte le rimesse antecedenti al 07/03/2008, per complessivi € 38.451,54;

per il conto n. 1000/338, risulta un’unica apertura di credito datata 22/08/2013, successiva quindi al periodo di verifica della prescrizione, con conseguente natura solutoria di tutte le rimesse fino a tale data, per complessivi € 21.907,76.

VI.3.2 Sulla continuità dei rapporti di conto corrente L’appellato sostiene che i diversi conti correnti sarebbero confluiti l’uno nell’altro in continuità, rimanendo sempre all’interno del medesimo istituto di credito.

La tesi non può essere accolta.

Come accertato dalla CTU, i diversi rapporti hanno mantenuto una propria distinta operatività, caratterizzata da diversi numeri identificativi e intestazioni, autonome condizioni economiche, separate contabilizzazioni delle competenze, indipendente gestione degli affidamenti e produzione di estratti conto separati.

La documentazione in atti dimostra che i giroconti tra i diversi rapporti sono stati effettuati a titolo di estinzione del rapporto originario e contestuale apertura di un nuovo conto.

VI.3.3 Ancora sui “fidi di fatto” La questione impone alcune considerazioni generali.

In materia di contratti bancari, a partire dalla disciplina introdotta dall’art. 117 del Testo Unico Bancario, vige il principio della forma scritta ad substantiam, la cui violazione comporta la nullità del contratto.

Tuttavia, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale, tale nullità avendo natura di protezione, possa essere fatta valere esclusivamente dal cliente.

Su questo presupposto, si è affermata nella prassi giurisprudenziale la possibilità di riconoscere la sussistenza di un affidamento bancario anche in assenza di formale contratto scritto, purché tale affidamento risulti documentalmente provato attraverso elementi gravi, precisi e concordanti.

Non si tratta, dunque, propriamente di un ‘fido di fatto’, quanto piuttosto di un ‘fido diversamente provato’, ricostruibile per mezzo di una pluralità di indizi convergenti, quali:

l’applicazione reiterata di interessi debitori e commissioni per importi eccedenti l’eventuale affidamento formalizzato;

la presenza costante di saldi a debito non seguiti da richieste di rientro o da segnalazioni negative;

l’addebito sistematico di commissioni di disponibilità fondi anche su importi non coperti da fido;

la classificazione continuativa del cliente come soggetto affidato (e non “sconfinato”, “scoperto senza affidamento” o locuzioni consimili) presso la Centrale dei Rischi;

nonché ulteriori comportamenti concludenti della banca atti a confermare la messa a disposizione di fondi oltre i limiti contrattuali.

Tuttavia, è altrettanto pacifico che la mera tolleranza di uno scoperto da parte dell’istituto di credito non sia sufficiente, di per sé, a integrare gli estremi di un affidamento, risultando necessario identificare con ragionevole precisione il momento genetico e l’entità del credito concesso.

Nel caso di specie, sebbene l’appellante abbia genericamente evocato la sussistenza di siffatti affidamenti, difettano nei fascicoli elementi documentali e circostanziali idonei a comprovare in modo compiuto la stipulazione, ancorché non formalizzata, di rapporti di affidamento.

Né, in particolare, è possibile desumere dagli atti disponibili un comportamento della banca che valga a costituire un affidamento secondo i criteri sopra richiamati.

VI.3.4 Sulla capitalizzazione degli interessi L’appellato contesta la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sostenendo che in assenza di valida pattuizione gli stessi andrebbero calcolati senza capitalizzazione.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per munire i contratti di conto corrente stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 dell’attitudine a produrre interessi anatocistici, è necessaria una nuova specifica pattuizione tra le parti che preveda la capitalizzazione degli interessi nel rispetto dell’art. 2 della citata delibera.

Non è sufficiente il mero adeguamento unilaterale da parte della banca mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione alla clientela.

Nel caso di specie, la non ha fornito prova di una specifica pattuizione con il cliente che abbia introdotto la capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi in conformità alla delibera CICR.

Ne consegue che, in assenza di valida pattuizione, gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.

VI.4

Questioni relative ai mutui e finanziamenti VI.4.1 Sulla verifica dell’usurarietà degli interessi moratori L’appellante principale contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto usurari gli interessi di mora pattuiti in alcuni contratti di mutuo.

La censura è fondata.

La CTU disposta in appello ha correttamente applicato i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 19597/2020), secondo cui la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori.

Per i contratti conclusi dopo il 1° aprile 2003, il tasso soglia di mora va determinato aumentando il TEGM della maggiorazione media degli interessi moratori (2,1%), moltiplicando tale somma per il coefficiente in aumento applicabile pro tempore e aggiungendo, dal 14 maggio 2011, quattro punti percentuali.

Applicando tali criteri, il CTU ha accertato che per il mutuo del 14/06/2005, il tasso di mora del 7,145% è inferiore al tasso soglia di mora dell’8,955%;

per la rinegoziazione del 25/07/2013, il tasso di mora del 6,219% è inferiore al tasso soglia di mora dell’11,225%;

per il mutuo del 22/08/2013, il tasso di mora dell’8,831% è inferiore al tasso soglia di mora dell’11,225%.

Come chiarito dalla giurisprudenza, la verifica del rispetto del tasso soglia antiusura deve essere effettuata separatamente per interessi corrispettivi e moratori, senza possibilità di cumulo.

VI.4.2

Sul calcolo del TEG effettivo L’appellato contesta i TEG calcolati dal CTU, sostenendo che andrebbero inclusi ulteriori oneri e spese.

La censura non è fondata.

Il consulente ha correttamente seguito le indicazioni del quesito e ha effettuato anche conteggi alternativi includendo tutti gli oneri indicati dal CTP appellato, confermando l’assenza di superamento delle soglie.

VI.4.3 Sulla classificazione dei mutui a stato avanzamento lavori L’appellato contesta la classificazione operata dal CTU per i mutui a stato avanzamento lavori.

La censura non può essere accolta.

Nel caso dei mutui a stato avanzamento lavori garantiti da ipoteca, la circostanza che l’erogazione avvenga in modo frazionato non muta la causa concreta del contratto, che rimane quella tipica del mutuo.

La presenza di garanzia ipotecaria costituisce ulteriore elemento caratterizzante che avvicina tali operazioni alla categoria dei mutui ordinari.

VI.4.4 Sulla rilevanza dell’inadempimento ai fini della ripetizione Va esaminata la censura dell’appellante principale relativa all’accertamento sull’insussistenza dell’inadempimento, posto dal Tribunale a fondamento del rigetto della domanda di ripetizione degli interessi moratori.

La censura è fondata ma non conduce a riforma della sentenza.

Il thema decidendum del giudizio di prime cure prescindeva completamente da qualsiasi accertamento sull’adempimento o inadempimento della parte mutuataria, essendo la domanda attorea volta unicamente ad accertare la nullità delle clausole contrattuali asseritamente usurarie e ad ottenere la restituzione delle somme versate in applicazione di tali clausole.

Dalle risultanze processuali emergeva anzi come l’inadempimento del mutuatario fosse un fatto pacifico tra le parti.

Il Tribunale ha erroneamente fondato il rigetto della domanda di ripetizione su un fatto – l’insussistenza dell’inadempimento – estraneo al thema decidendum;

nondimeno, limitatamente ai rapporti oggetto d’esame nel presente grado (esclusi quindi quelli evocati da parte attrice ma poi oggetto di separato giudizio ed il finanziamento regionale agevolato, escluso dal quesito e che, peraltro, non ha formato espresso oggetto di appello da parte della , l’accertata verifica della conformità dei tassi applicati ai limiti di legge, consente di mantenere ferma la statuizione, ma con diversa motivazione:

non già insussistenza dell’inadempimento, ma insussistenza dell’usurarietà.

VI.5 Conclusioni Alla luce delle considerazioni svolte, l’appello principale di deve essere accolto limitatamente alla censura relativa alla prescrizione delle rimesse solutorie e all’usurarietà degli interessi di mora.

Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va confermata la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate sui conti correnti, ma negli importi rideterminati dal CTU in € 17.713,98 per il conto n. 15601 ed € 61.461,40 per il conto n. 1000/338;

va revocata la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori pattuiti nei contratti di mutuo, essendo stati accertati tassi sempre inferiori alle rispettive soglie, limitatamente ai mutui contemplati nel dispositivo e oggetto dell’appello principale (dunque i mutui del 14.06.2005 e del 22.08.2013) ed in disparte gli altri rapporti di mutuo o finanziamento, vuoi perché estranei al perimetro del giudizio (contratto di mutuo ipotecario del 13.11.2002 e relativo atto di modifica del 25.07.2013; finanziamento del 21.06.2006 e sua rinegoziazione del 25.07.2013), vuoi perché non investiti direttamente dall’appello e, dunque, non devoluti al presente grado (Finanziamento regionale agevolato del 27.03.2002, concesso sulla base L.R. 19.10.1993 n. 51 e L. 549/1952, dell’importo di € 330.480,76 e avene natura di “finanziamento agevolato per l’artigianato sardo”) L’appello incidentale di , dunque, deve invece essere integralmente respinto, risultando infondate sia le censure relative alla continuità dei rapporti di conto corrente, sia quelle concernenti il calcolo dei TEG e la classificazione dei mutui. VI.6 Sulle spese processuali L’accoglimento parziale dell’appello principale, con riduzione delle somme da restituire sui conti correnti da € 116.651,50 a complessivi € 79.175,38 e revoca della declaratoria di usurarietà dei mutui, nonché il rigetto integrale dell’appello incidentale, impongono di rivalutare anche le spese del primo grado, stante la – pur limitata – parziale riforma della sentenza di prime cure (in luogo di molte, Cass. Civ. Sez. III ord.

n. 28136/2023 ed ivi ulteriori riferimenti).

Le spese di lite, compensate integralmente dal primo giudice, vanno poste a carico dell’attore-appellato nella misura dei 2/3, compensate per il residuo 1/3, in ragione, da un lato, dell’esito della lite, che ha visto l’attore soccombente per la prevalenza dei variegati rapporti che ha ritenuto di dedurre in unico giudizio, nonché dell’ulteriore riduzione delle pretese restitutorie all’esito del presente grado e, dall’altro, della complessità delle questioni trattate e dell’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali in materia. Per la liquidazione delle spese si tiene conto del valore della causa determinato sulla base del decisum (ex mutis Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 29608 del 25 ottobre 2023) in base alle domande accolte (€ 79.175,38), che colloca la controversia nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00;

il medesimo scaglione vale anche per il primo grado, poiché la diversa somma ivi determinata era comunque ricompresa nello stesso scaglione.

Applicando i valori medi previsti dal D.M. 147/2022 (arrotondati per difetto) si determina, per il grado d’appello, un importo complessivo di € 14.317,00, che ridotti ai 2/3 in ragione della compensazione parziale ammontano (con arrotondamento) a € 9.545,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da porsi a carico dell’appellante incidentale.

Per il primo grado, in applicazione dei medesimi criteri ma secondo la previgente tariffa (DM 55/2014), va determinato un importo (arrotondato) di 13.400 euro, oltre accessori di legge da porsi per 2/3 (€ 8933,00) a carico della parte attrice (qui appellante incidentale) e compensati per il residuo 1/3.

Le spese di CTU, del primo come del secondo grado, vanno parimenti poste definitivamente a carico dell’appellato e appellante incidentale nella misura dei 2/3 e a carico dell’appellante principale per il residuo 1/3, ciò con riguardo tanto alla CTU resa nel presente grado che nel primo grado.

All’integrale rigetto dell’appello incidentale consegue l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, con conseguente obbligo per l’appellante incidentale di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il presente grado.

La Corte d’Appello di Torino, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti avverso la sentenza n. 4682/2020 del Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1) in parziale accoglimento dell’appello principale e in conseguente parziale riforma della sentenza impugnata:

a) ridetermina in € 17.713,98 il credito di nei confronti di in relazione al conto corrente n. 15601;

b) ridetermina in € 61.461,40 il credito di nei confronti di in relazione al conto corrente n. 1000/338;

c) dichiara tenuta e condanna l’appellante, per l’effetto, alla restituzione degli importi così determinati sub 1.a) e 1.b), inferiori a quelli accertati in primo grado, oltre interessi di mora al saggio legale dal 6.4.2018 (data della notifica dell’atto di citazione di primo grado);

d) rigetta la domanda di accertamento dell’usurarietà dei tassi di interesse nei contratti di mutuo oggetto dell’appello principale, ovvero mutuo fondiario ordinario a rogito notaio di Tempio Pausania in data 14.6.2005, rep. 58475, racc. 19820 e mutuo a rogito notaio di Arzachena in data 22.8.2013, rep. 47732, racc. 9866;

2) rigetta integralmente l’appello incidentale;

3) compensa per un terzo e pone i restanti due terzi a carico di delle spese del primo grado di giudizio, che liquida per l’intero in € 13.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;

4) compensa per un terzo e pone i restanti due terzi a carico di delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per l’intero in € 14.317,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge ed esborsi documentati di parte appellante principale (c.u. e marca);

5) pone definitivamente a carico di i due terzi delle spese di CTU e a carico di il residuo terzo delle spese di CTU, come liquidate con separato decreto;

6) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.

Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d’Appello di Torino, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.

Il Consigliere est. La Presidente dott. NOME COGNOME dr.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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