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Interpretazione del contratto di assicurazione

In caso di dubbio, le clausole di un contratto di assicurazione vanno interpretate a favore dell’assicurato. L’interpretazione deve essere conforme alla comune intenzione delle parti, valutando il complesso delle clausole.

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Pubblicato il 30 giugno 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 815/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI TORINO SEZIONE 3° CIVILE Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere Relatore NOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._533_2025_- N._R.G._00000815_2024 DEPOSITO_MINUTA_13_06_2025_ PUBBLICAZIONE_17_06_2025

Nella causa iscritta in secondo grado al numero RG 815/2024, avente ad oggetto:

contratti e obbligazioni varie – assicurazione contro i danni promossa da RAGIONE_SOCIALE (CF ) in persona del Procuratore con sede legale in Roma INDIRIZZO elettivamente domiciliata in Torino INDIRIZZO presso studio dell’Avv. NOME COGNOME (CF pec che la rappresenta e difende come da procura in atti APPELLANTE Contro (CF ) già in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, , con sede in Beinasco, elettivamente domiciliata in Cuneo INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOMECF pec ) che la rappresenta e difende come da procura in atti APPELLATA UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 10.4.2025

CONCLUSIONI

PER LA APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 6.2.2025 Voglia L’ecc.ma Corte d’Appello di Torino;

Contrariis reiectis;

– in via principale, in accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, riconoscere a favore della solo indennizzo di € 1.500,00 in applicazione degli artt. degli artt. 5.2 e 5.9 delle Condizioni Generali di Contratto, con rigetto di ogni sua ulteriore e/o superiore pretesa;

– in subordine, nella denegata ipotesi accoglimento anche solo parziale della domanda della C.F. C.F. di CTU o chiamata a chiarimenti del CTU nominato nel giudizio di primo grado;

– in ogni caso, con le restituzioni di quanto corrisposto all’esito del giudizio di primo grado e il favore delle spese di entrambi i gradi, tenuto conto del fatto che già in fase stragiudiziale la RAGIONE_SOCIALE Assicurazioni S.p.A. aveva offerto all’attrice l’importo di € 1.500,00 ai sensi degli artt. 5.2 e 5.9 delle Condizioni Generali di Contratto.

Con osservanza

CONCLUSIONI

PER LA APPELLATA contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato l’11.12.2024 Voglia l’Ecc.

ma Corte d’Appello:

Respingere le avversarie richieste di supplemento di CTU e di convocazione a chiarimenti del CTU per essere la relativa relazione chiara ed esaustiva.

Respingere l’appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza di prime cure.

In ogni caso dichiarare tenuta e condannare RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp. te pro tempore al pagamento in favore dell’appellata della somma di € 22.617,21 oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici Istat.

Con vittoria delle spese e compensi di giudizio, anche di II grado.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO 1) Con atto di citazione la conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Cuneo la RAGIONE_SOCIALE, accertata l’operatività della polizzaRAGIONE_SOCIALE” n. NUMERO_DOCUMENTO stipulata il 16.12.2024, detta Compagnia fosse condannata a pagarle la somma di € 23.508,50, o la minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di indennizzo per i danni causati da ignoti che, introdottisi nei locali aziendali nella notte del 3.9.2020, una volta asportate le chiavi, sottraevano 4 autoveicoli per poi aprirsi una via di fuga sfondando il cancello con un’altra autovettura. invocato l’art. 5.4 “Estensioni di garanzia” della Polizza che all’art. 5.4.1.

prevede l’obbligo da parte della Compagnia “di indennizzare, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti subiti dal “Fabbricato” e/o “Contenuto” assicurati causati da:

a) Eventi socio-politici….

b) Persone (dipendenti e non dell’Assicurato) che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, chiedeva che detta Compagnia fosse condannata a corrisponderle quanto pagato per l’esecuzione delle opere per il ripristino del muro di recinzione e delle strutture murarie, per il ripristino del cancello automatico e del sistema di videosorveglianza pari a € 18.508,50, già dedotto lo scoperto del 10% nonché le spese di perizia e, quindi, complessivamente € 23.508,50. Nel giudizio così instaurato si costituiva la RAGIONE_SOCIALE contestando la pretesa risarcitoria attesa l’insussistenza della copertura assicurativa per il rischio “Furto”;

La Compagnia deduceva come la polizza assicurativa non coprisse i danni riconducibili al , per i danni conseguenti ad atti vandalici o dolosi posti in essere da persone in occasione di eventi socio-politici;

invero, come l’unico articolo operante fosse l’art. 5.2.

che, alla lett. m), prevede che l’obbligo della Compagnia di rispondere dei danni cagionati dai ladri ai serramenti di accesso al fabbricato assicurato, entro il limite di € 1.500,00 ex art. 5.9.

La Compagnia contestava altresì la determinazione del quantum risarcitorio e concludeva chiedendo di respingersi la domanda formulata dalla limitando il risarcimento in suo favore, in applicazione agli art. 5.2.

lett. m) e 5.9 delle Condizioni Generali di Contratto, entro l’importo di € 1.500,00 già offerto alla e da quest’ultimo rifiutato e, comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, nei limiti di valore del danno effettivamente subito tenuto conto della vetustà dell’immobile.

Il Giudice di primo grado istruiva la causa ammettendo la CTU volta ad accertare l’entità del danno subito da Con la sentenza n. 417/2024 dell’8.5.2024, pubblicata il 24.5.2024 il Tribunale di Cuneo condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 22.617,21 oltre interessi e rivalutazione in favore della nonché le spese di lite del procedimento liquidate in € 5.077,00, le spese di mediazione liquidate in € 440,00, gli esborsi pari a € 625,50, il rimborso forfettario, gli oneri fiscali come per legge e l’importo di € 1.000,00 per la consulenza di parte, ponendo infine a suo carico le spese di CTU liquidate con separato decreto. Il Giudice di primo grado, preliminarmente, rilevava come non fosse in contestazione il fatto storico del danneggiamento dei beni di proprietà della società attrice, cui aveva fatto seguito il furto di 4 autovetture, e come la questione controversa riguardasse unicamente l’interpretazione delle clausole contrattuali di assicurazione.

Il Giudice rilevava come fosse pacifico che la polizza in effetti non fosse stata stipulata anche per l’evento furto, cui peraltro le Condizioni Generali di contratto dedicano una sezione speciale, tuttavia, come:

– l’art. 5.2.

alla lett. m, prevedesse l’oggetto dell’assicurazione e l’indennizzo per i danni materiali subiti da cose assicurate nonchè le spese di demolizione, sgombero e trasporto, e i guasti cagionati dai ladri ai serramenti di accesso al fabbricato assicurato;

– l’art. 5.4 “Estensioni di garanzia” al punto 5.4.1.

lett. a) punto 2, prevedesse l’indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato e/o dal contenuto causati da “persone..

che prendano parte a tumulti popolari scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi”;

dovendosi intendere per “atti dolosi” tutti quegli atti e comportamenti posti in essere da terzi che volontariamente abbiano cagionato un danno materiale al fabbricato o al contenuto dello stesso.

Ciò premesso, il Giudice riteneva di dover procedere ad un esame interpretativo, letterale e sistematico, delle clausole invocate.

Il Giudice:

b) rilevava che, in ogni caso, la disgiuntiva “o”, che all’art. 5.4.1 a) n.2) separa gli atti dolosi dagli atti vandalici e dalle precedenti ipotesi di “tumulti popolari, scioperi sommosse”, inducesse a ritenere che il compimento degli atti dolosi fosse una ipotesi distinta;

a maggior ragione perché nel sistema delle clausole delle Condizioni Generali di Contratto la medesima locuzione è riportata anche in altre clausole (clausola 8.3.3, 8.5) in modo del tutto distinto rispetto agli eventi “socio-politici”.

di dubbio, tutte le volte in cui una clausola contrattuale sia inserita nelle Condizioni Generali di un contratto, o in moduli o formulari disposti dal contraente che l’ha elaborata, deve essere interpretata contro l’autore;

Infine, come l’interpretazione fosse coerente:

a) con le esclusioni previste dalla stessa clausola sub 5.4 che, nel prosieguo, ferme restando le esclusioni di cui alle clausole 5.10 e 5.11, esclude l’indennizzo dei danni di furto, dovendo intendersi in tal senso, i danni consistenti nella perdita del bene oggetto di furto;

b) con l’esclusione prevista specificamente alla clausola 5.10, lett. j), che prevede espressamente la non risarcibilità dei danni causati – e non subiti, come si prevede, tra le altre, nelle lettere i) e k), a mero titolo esemplificativo – dal furto delle cose assicurate, verificatisi (tali danni) in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione (ovvero l’incendio e la responsabilità civile nei confronti dei terzi).

Alla luce di siffatta interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, il Giudice concludeva ritenendo di accogliersi la domanda della In ordine al quantum indennitario, il Giudice di primo grado si affidava alle risultanze della CTU ritenendo che fosse stata espletata nel rispetto del contraddittorio attesa l’assenza di vizi logici e di motivazione e pienamente rispondente al quesito formulato e, pertanto, riconosceva di quantificare l’importo di € 1.267,58 per demolizioni;

di € 2.734,30 per murature e cemento armato;

di € 6.693,52 per le opere relative al cancello;

di € 2.416,41 per l’impianto di automazione e di € 6.462,88 per le telecamere, per un complessivo importo di € 19.574,69, dedotta la franchigia del 10%, come da polizza, oltre l’importo di € 5.000,00 per le spese di consulenza stragiudiziale, per un complessivo importo di € 22.617,21.

Il Giudice rilevava infine che il CTU aveva dato atto che non fossero pervenute osservazioni dai Consulenti delle parti e, pertanto, come le contestazioni formulate dalla Compagnia in occasione del deposito delle comparse conclusionali in ordine al mancato “abbattimento per migliorie” dovessero ritenersi tardive.

2) La RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello.

La Appellante, con il primo motivo, ha censurato la sentenza allegando che il Giudice di primo grado sarebbe incorso nell’errore di ritenere applicabile alla fattispecie dedotta, l’art. 5.4.1.a) n.2.

delle Condizioni Generali di Assicurazione anzichè l’art. 5.4.1.a) n.2.

; e ciò, nonostante fosse pacifico (documentalmente dimostrato e on contestato) che la polizza assicurativa n. 1018401059 “RAGIONE_SOCIALE” coprisse i rischi “Incendio” e “RCT”, con esclusione dei rischi “Furto” “Cristalli” “Elettronica” e “Tutela legale”.

La Appellante ha quindi precisato che le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono espressamente:

– all’art. 5.4.

“Estensioni garanzia”:

art. 5.4.1.

che:

la Società si obbliga a indennizzare, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti subiti dal “Fabbricato” e/o “Contenuto” assicurati causati da:

a) Eventi socio-politici:

1) Incendio Esplosione scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose di essi trasportati, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse.

2) Persone (dipendenti e non dell’Assicurato) che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

Fermo quanto previsto agli art. 5.10.

“Esclusioni” e 5.11 “esclusioni particolare” , la Società non risponde dei danni:

di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento”.

) i guasti cagionati dai ladri ai serramenti di accesso al fabbricato assicurato” – all’art. 5.9.che i guasti cagionati dai ladri hanno un limite di indennizzo di € 1.500,00 per sinistro.

La Appellante ha quindi ribadito che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere l’applicabilità di norme diverse dall’art. 5.2.

lett. m) e 5.9.

, considerato:

da un lato, che il rischio “furto” non è contemplato nella polizza;

dall’altro lato, che l’art. 5.4.1.

n. 2 si riferisce ai soli danni conseguenti ad atti vandalici o dolosi posti in essere da persone in occasione di eventi socio-politici.

A parere della Appellante, inoltre:

a) l’interpretazione offerta dal Giudice secondo il quale la disgiuntiva “o” condurrebbe a ritenere che tutti gli atti dolosi rientrano nell’ambito di operatività della clausola 5.4.1.a) n. 2, deve considerarsi clamorosamente errata;

perché la clausola possa ritenersi applicabile, gli atti dolosi debbono potersi ricondurre ad un evento socio-politico;

ciò non di meno, il furto d’auto non può però essere un evento socio-politico;

b) il rilievo riguardante la locuzione “atti dolosi in genere” utilizzata in luogo della locuzione utilizzata all’art. 5.4.1.

a) n. 2, semplicemente “atti dolosi”, è inconferente;

c) l’ipotesi di garanzia per il danno perpetrato a cose nella commissione del furto è espressamente prevista nell’ambito della Garanzia Furto che, però, non è stata stipulata;

tuttavia, tale ipotesi (danneggiamento causato nell’esecuzione di un furto) è anche prevista nella Sezione Incendio all’art. 5.2.

lett. m) con la specifica però che è limitata al danneggiamento dei serramenti di accesso al fabbricato, con un massimale di € 1.500,00.

Con il secondo motivo, per la denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di appello, ha censurato la sentenza con riferimento alla quantificazione dell’indennizzo.

A parere della Appellante il Giudice di primo grado ha errato laddove non ha tenuto conto della vetustà dei bene ripristinati e delle migliorie tecniche e/o tecnologiche apportate a detti beni rispetto alla situazione precedente.

A riguardo, la Appellante:

da un lato, si duole del fatto che il CTU, laddove ha riepilogato i lavori da eseguire, ha indicato la “stima dei danni a valore nuovo” senza tenere conto della vetustà dei beni e senza fare il minimo riferimento all’abbattimento nonostante il richiamo l’art. 3.11.

delle Condizioni Generali di Assicurazione;

dall’altro lato, si duole del fatto che il Giudice di primo grado abbia omesso di approfondire tale profilo risarcitorio e non abbia neppure richiesto un supplemento di CTU.

La Appellante ha quindi concluso chiedendo la restituzione di quanto versato (€ 29.625,09 a titolo di capitale, interessi, rivalutazione, spese di CTU e di CTP e € 7.223,93 a titolo di spese legali direttamente al legale di con deduzione dell’importo di € 1.500,00, già offerti e non accettati, dovuti ai sensi dell’art. 5.2.

lett. m) delle Condizioni generali di Contratto di assicurazione.

Nel procedimento così instaurato, si è costituita la invocando il rigetto dell’appello, attesa la corretta interpretazione delle clausole contrattuali offerta dal Giudice di primo grado e la completa ed esaustiva motivazione posta a fondamento della decisione appellata.

Quanto al motivo riguardando l’indennizzo liquidato, la COGNOME ha dedotto che la Compagnia non avrebbe mai provato di quali migliorie si sarebbe avvantaggiata la in ogni caso, in sede di discussione di CTU, il CTP non avrebbe formulato alcuna contestazione onde, la contestazione in appello deve ritenersi tardiva.

) La Corte rileva che il fatto storico, rappresentato dai danneggiamenti causati da ignoti ai beni di proprietà della a scopo di furto, non è stato oggetto di contestazione in primo grado né lo è in questo grado di giudizio.

La dinamica dell’evento occorso durante la notte del 3.9.2020, descritto nella denuncia presentata dal legale rappresentante della (cfr. doc. 3), non è stata contestata e non vi è alcun dubbio che integri la fattispecie di un “furto con scasso”.

Del resto, la ha agito in giudizio invocando il riconoscimento dell’indennizzo per i danni causati dal danneggiamento di cose facenti parte del fabbricato, o ivi contenute, in virtù della polizza “RAGIONE_SOCIALE” n. NUMERO_DOCUMENTO che, “seppur pacificamente non copre i danni da furti” (cfr. pag. 2 dell’atto di citazione avanti al tribunale), alla clausola contenuta nell’art. 5.4.

lett. a) punto 2) disciplina il caso della garanzia per i danneggiamenti ai beni assicurati conseguenti agli atti vandalici o dolosi provocati da ignoti.

La Corte deve dunque valutare se, come ha ritenuto il Giudice di primo grado accogliendo la domanda della la polizza sia in effetti operante potendo ricondursi l’evento dannoso dedotto all’ipotesi prevista dall’art. 5.4.

lett. a) punto 2) che estende la garanzia al caso speciale dei danneggiamenti conseguenti agli atti vandalici o dolosi compiuti da ignoti sui beni assicurati;

oppure se, come ha dedotto la Appellante, la corretta interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione avrebbe dovuto condurre il Giudice di primo grado a rilevare che i danneggiamenti riconducibili ad un “furto con scasso”, quale è quello di specie, non rientrano affatto tra i rischi assicurati dalla polizza che copre pacificamente solo i rischi “Incendio” e “R.C.T.” con esclusione dei rischi “Furto”, “Cristalli” “Elettronica” e “Tutela Legale”;

onde, che l’art. 5.4.

lett. a) punto 2) è inapplicabile alla fattispecie in cui trova invece applicazione solo l’art. 5.2.lett.

m).

Il motivo di appello è fondato.

ha invocato l’indennizzo per i danni cagionati da ignoti a seguito dell’evento occorso durante la notte del 3.9.2020 descritto nella denuncia presentata dal Sig. , legale rappresentante della danneggiata, ai Carabinieri di Beinasco (cfr. doc.

3)

sul presupposto dell’operatività della polizza “ 1018401059 che copre il rischio “Incendio” e “R.C.T.”

(cfr. doc.

1)

e all’art. 5.4.

delle Condizioni Generali di Assicurazione (cfr.

doc. 2) prevede una “Estensione di garanzia” di detti rischi per 4 tipologie di “Eventi speciali” (art. 5.4.1);

ossia:

a) gli Eventi socio-politici;

b) gli Eventi Atmosferici;

c) Danni da grandine;

d) Sovraccarico di neve sui tetti.

Tra gli Eventi socio-politici (sub lett. a) che la Società RAGIONE_SOCIALE si obbliga ad indennizzare, nei limiti dele somme assicurate, vi sono i danni materiali e diretti subiti dal “Fabbricato” e/o dal “Contenuto”, causati da:

1) incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportati, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;

2) persone (dipendenti e non dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazioni, atti vandalici o dolosi.

Va da sé che, operando una interpretazione strettamente letterale di detta clausola, l’obbligo della Compagnia di indennizzare i danni subiti dal fabbricato o da quanto ivi contenuto, previsto dall’art. 5.4.1 lett. a), è applicabile solo al caso in cui i danni siano stati provocati in occasione di “Eventi socio-politici”:

significa:

da un lato, che il presupposto dell’indennizzo previsto dall’art. 5.4.1 lett. a) è il danneggiamento cagionato da incendi, esplosioni, scoppi (ipotesi n. 1) oppure da persone (ipotesi n. 2) che, in conseguenza o prendendo parte ad un tumulto popolare, ad uno sciopero o ad una sommossa, o anche solo in occasione di “eventi (i.e.

manifestazioni) socio-politici” (quand’anche non abbiano assunto le caratteristiche di “tumulto”, “sciopero” o “sommossa”) abbiano compiuto atti vandalici o dolosi sui beni assicurati;

dall’altro lato, che i danneggiamento cagionati da ignoti in occasione del furto con scasso avvenuto il 3.9.2020, non sono riconducibili ai danneggiamenti conseguenti alla fattispecie regolata dall’art. 5.4.1 lett. a) n. 2 (che, pertanto, non è applicabile) il cui presupposto è rappresentato dall’esistenza di “eventi” caratterizzati dall’essere connotati da una natura socio-politica.

Invero, l’art. 5.4.1.

lett. a) n. 2 nella parte invocata dall’odierno appellata si riferisce ai danneggiamenti conseguenti agli atti vandalici o dolosi commessi da persone che prendono parte a manifestazioni di natura socio-politica esplicatasi in qualunque forma e, pertanto, non fornisce una copertura indiscriminata per tutti gli atti vandalici o dolosi;

men che meno per quelli cagionati in occasione di un furto con scasso pacificamente non coperto dalla polizza.

Difatti:

– l’art. 5.4.1 lett. a) dopo avere disciplinato le 2 ipotesi sopraindicate, precisa che “fermo quanto previsto agli Art. 5.10 “Esclusioni” e 5.11 “Esclusioni particolari”, la RAGIONE_SOCIALE non risponde dei danni, tra le altre ipotesi, da:

“furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento”;

– l’art. 5.2.

lett. m) prevede specificatamente che la RAGIONE_SOCIALE indennizza i guasti cagionati dai ladri a serramenti di accesso al fabbricato assicurato nel limite di € 1.500,00 (art. 5.9) e che, se fosse operante la Sezione Furto (che nel caso di specie, la stessa danneggiata riconosce di non avere stipulato), la garanzia per il guasto cagionato dai ladri ai serramenti, si intenderebbe a integrazione di quella per Furto.

A tal proposito la Corte ritiene che, nel contesto delle clausole che regolano l’assicurazione “Globale per il rischio “Incendio” (copertura scelta dalla Assicurata), dar credito all’interpretazione in forza della quale la polizza riconoscerebbe l’indennizzo per i danneggiamenti causati da qualsiasi atto doloso o vandalico commesso da ignoti, anche se conseguente o in occasione di un furto (quale è il caso di specie), sarebbe in contraddizione, oltre che con la lettera dell’art. 5.4.1 lett. a), anche con la previsione dell’art. 5.2.lett. m) che limita l’indennizzo “per i guasti cagionati dai ladri” ai serramenti, specificando che detta garanzia sarebbe ad integrazione di quella prevista nel caso di operatività della Sezione furto.

Per quanto precede, la Corte ritiene di non poter condividere l’interpretazione letterale e sistematica elaborata dal Giudice di primo grado così che il primo motivo di appello è quindi suscettibile di accoglimento con conseguente riconoscimento dell’indennizzo di cui all’art. 5.2 lett. m) nel limite di € 1.500,00 ex art. 5.9.

e rigetto di ogni ulteriore pretesa avanzata da Il secondo motivo di appello riguardante il quantum dell’indennizzo è assorbito dalla declaratoria di accoglimento del primo.

Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio (ivi compresa la CTU invocata dalle parti, da ritenersi superflua), l’appello viene accolto con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata attesa la conferma della statuizione del pagamento dell’indennizzo ex art.5.2.

lett. m) e 5.9.

delle Condizioni Genarli di Contratto ) l’accoglimento della domanda di restituzione della differenza tra l’importo di € 29.625,09 – pagato dalla HDI Assicurazioni S.p.A. alla il 29.5.2024 a titolo di capitale pari a € 19.574,69, dedotta la franchigia pari al 10% oltre ad € 5.000,00 per le spese di consulenza stragiudiziale e le spese di CTU liquidate in € 1.394,15 per compensi e € 66,18 per spese, oltre accessori di legge, come da decreto di liquidazione dell’8.5.2024 – e l’importo di € 1.609,55 pari a € 1.500,00, in applicazione degli art. 5.2. lett. m) e 5.9.

delle Condizioni Generali di Assicurazioni, oltre interessi legali ex art. 1284 1° comma c.c., calcolati dal 3.9.2020 al 29.5.2024;

e, quindi, la restituzione della somma di € 28.015,54 oltre interessi dal 30.5.2024 al saldo (negata la rivalutazione trattandosi di indebito integrante debito di valuta e mancando allegazione e prova del maggior danno);

b) l’accoglimento della domanda di restituzione della somma di € 7.223,93 (cfr.

doc. 6 e 7) versata direttamente al legale costituito di per le spese di lite del giudizio di primo grado a favore dell’appellata a fronte della diversa regolazione delle spese dei due gradi di giudizio come di seguito illustrata.

La Corte ritiene che all’esito del giudizio debba essere accertata la soccombenza totale di in quanto:

come risulta dalla domanda di mediazione (cfr. doc. 17) essa stessa aveva riferito di avere previamente ricevuto da HDI Assicurazioni S.p.A. offerta in sede stragiudiziale di corresponsione dell’importo di € 1.500,00 ai sensi ex art.5.2.

lett. m) e 5.9.

delle Condizioni Generali di Contratto e che essa istante aveva rifiutato ritenendo applicabile la diversa norma di polizza che avrebbe coperto l’intero danno materiale subito;

analoga offerta è stata reiterata nel corso del giudizio sia di primo che di secondo grado, all’esito del quale in forza del criterio unitario è emersa la totale soccombenza di chi, a ben vedere, attesi i suddetti presupposti e condotte della controparte, non avrebbe dovuto instaurare il giudizio tout court.

Attesa la natura della causa, sostanzialmente interpretativa delle clausole contrattuali poste a fondamento della domanda di indennizzo, ai fini della liquidazione delle spese di lite, si ritiene congrua l’applicazione dei valori minimi previsti dallo scaglione di riferimento del valore della causa pari alla domanda avanzata in prime cure (€ 23.508,50).

Per il primo grado, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022 e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, secondo i parametri minimi per il contezioso ordinario avanti al Tribunale, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, come da dispositivo, adottato lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (importo compreso fra € 5.200,01 e € 26.000,00 anche a seguito di riduzione della domanda), € 2.538,50 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge. Per questo grado di giudizio, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14 aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022, mediante richiamo dei parametri minimi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), € 1.983,00 oltre ad esposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d’Appello, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 417/2024 resa inter partes dal Tribunale di Cuneo del 24.5.2024, così provvede:

in riforma della sentenza impugnata, – respinge ogni domanda proposta da nei confronti RAGIONE_SOCIALE

– ordina a restituire a favore di RAGIONE_SOCIALE la somma di € 28.015,54 oltre interessi dal 30.5.2024 al saldo;

– ordina a restituire a favore di RAGIONE_SOCIALE la somma di € 7.223,93 corrisposta a titolo di spese legali del giudizio di primo grado;

– condanna pagamento delle spese del giudizio di primo grado a favore di RAGIONE_SOCIALE che si liquidano in € 2.538,50 per compensi professionali oltre rimborso forfettario nella misura di legge del 15% CPA e IVA, come per legge;

– pone le spese di CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado con decreto dell’8.5.2024, definitivamente a carico nei rapporti tra le parti, a carico di – condanna pagamento delle spese del giudizio di questo grado di giudizio a favore di RAGIONE_SOCIALE che si liquidano in € 1.983,00 per compensi ed € 382,50 per esposti, oltre rimborso forfettario nella misura di legge del 15% CPA e IVA, come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d’Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 13.5.2025.

Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Il Consigliere Estensore COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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