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Inefficacia degli atti di donazione

La sentenza chiarisce che la competenza territoriale nelle azioni revocatorie si determina in base al domicilio del creditore alla scadenza dell’obbligazione. Inoltre, la Corte ha ribadito che la donazione di un immobile ipotecato integra comunque l’eventus damni e che, in presenza di atti a titolo gratuito, è sufficiente la prova della scientia damni del debitore.

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Pubblicato il 2 luglio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte d’Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._530_2025_- N._R.G._00001206_2022 DEPOSITO_MINUTA_16_06_2025_ PUBBLICAZIONE_17_06_2025

nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1206/2022 avente ad oggetto:

azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa da:

(C.F. , elettivamente domiciliata presso l’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende per procura in atti;

PARTE APPELLANTE contro (C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria;

PARTE APPELLATA contro (C.F. (C.F. ), elettivamente domiciliate presso l’Avv. NOME COGNOME che le rappresenta e difende per procura in atti;

PARTE APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE C.F. C.F. C.F. Udienza di precisazione delle conclusioni 11.3.2025

CONCLUSIONI

DELLE PARTI PER PARTE APPELLANTE:

Piaccia all’Onorevole Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, in riforma totale della sentenza n. r.g. 148/2022 pubblicata il 28 febbraio 2022 ed emessa dal Tribunale di Alessandria, Sez. Civile, dott.ssa NOME COGNOME a conclusione del procedimento ordinario, rubricato al n. r.g. 4469/2018, In via preliminare:

accertare e dichiarare l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale di Alessandria e per l’effetto accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Vercelli, ex art. 18 e 20 c.p.c., oppure del foro alternativo, ex art. 33 c.p.c., del Tribunale di Ravenna.

Nel merito:

esclusivamente in caso di rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale, rigettare la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell’ , degli atti di repertorio n. 96353, raccolta 10144 e repertorio n. 96355, raccolta 10145, stipulati il 20 dicembre 2013 dal Notaio dott. e posti in essere dalla sig.ra nei confronti delle figlie e per l’effetto accertare e dichiarare la loro piena efficacia.

Con vittoria di spese, compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

PER L In via principale, dichiararsi l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c.;

In subordine, rigettarsi l’appello avversario in quanto del tutto destituito di fondamento e per l’effetto confermarsi la sentenza n. 148/2022 resa dal Tribunale di Alessandria.

In ogni caso, condannarsi parte appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c..

Vinte le spese.

PER Piaccia all’Onorevole Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, in riforma totale della sentenza n. r.g. 148/2022 pubblicata il 28 febbraio 2022 ed emessa dal Tribunale di Alessandria, Sez. Civile, dott.ssa NOME COGNOME a conclusione del procedimento ordinario, rubricato al n. r.g. 4469/2018, In via preliminare:

accertare e dichiarare l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale di Alessandria e per l’effetto accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Vercelli, ex art. 18 e 20 c.p.c., oppure del foro alternativo, ex art. 33 c.p.c., del Tribunale di Ravenna.

Nel merito:

esclusivamente in caso di rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale, rigettare la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell’ , degli atti di repertorio n. 96353, raccolta 10144 e repertorio n. 96355, raccolta 10145, stipulati il 20 dicembre 2013 dal Notaio dott. e posti in essere dalla sig.ra nei confronti delle figlie e per l’effetto accertare e dichiarare la loro piena efficacia.

Con vittoria di spese, compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I.

Con atto di citazione l’ , evocava in giudizio avanti al Tribunale di Alessandria, chiedendo di dichiarare l’inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di due atti del 20.12.2013 con cui la signora donava alle figlie immobili di sua proprietà per quote o per l’intero.

A sostegno della domanda, allegava che:

-in data 19.11.2013 e in data 22.11.2013, riceveva la notifica di due avvisi di accertamento dell’ (n. NUMERO_DOCUMENTO/2013 e n. T7J01N802577/2013), relativi agli anni di imposta 2007 e 2008, per debiti pari a € 143.088,77;

-con atto Notaio del 20.12.2013, repertorio 96353, raccolta 10144, la sig.ra donava alla figlia la quota di 3/9 dei fabbricati siti nel Comune Ravenna, foglio 113, mappali 704 e 705, e alla figlia la quota di 3/9 dei fabbricati siti nel Comune di Pontestura (AL), censiti al foglio 23, mappale 400, subalterni 2 e 4, e la quota di 6/9 dei terreni al foglio 23, mappali 329 e 330;

con atto Notaio del 20.12.2013, repertorio NUMERO_DOCUMENTO, raccolta 10145, donava alla figlia il fabbricato sito nel Comune di Ravenna, censito al foglio 113, mappale 703, e alla figlia i fabbricati siti nel Comune di Pontestura (AL) al foglio 23, mappale 400, subalterni 1 e 3;

-sussistevano tutti i requisiti richiesti dall’art. 2901 c.c. per la dichiarazione di inefficacia;

il credito di cui agli avvisi di accertamento era stato accertato con sentenza passata in giudicato;

la debitrice aveva posto in essere atti dispositivi gratuiti dopo avere ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento, spogliandosi quasi completamente del proprio patrimonio immobiliare e menomando la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.;

la stessa era consapevole del nocumento al soddisfacimento delle pretese del creditore.

, costituendosi, eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale ex artt. 18 e 20 c.p.c. del Tribunale di Alessandria a favore del Tribunale di Vercelli o di quello di Ravenna, il primo competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c. in quanto la sig.ra avrebbe dovuto pagare quanto accertato presso il domicilio dichiarato dal creditore presso la sede dell’ Alessandria delocalizzata di Casale Monferrato, e ai sensi degli artt. 18 e 33 c.p.c. per il luogo di residenza della sig.ra e di il secondo ai sensi degli artt. 18 e 33 c.p.c. per il luogo di residenza di Nel merito chiedeva di rigettare la domanda deducendo che: le donazioni alle figlie erano state inserite in un più ampio negozio successorio per la morte del marito nell’ambito del quale le figlie si erano obbligate con proprie risorse alla liquidazione del coerede e all’assunzione di debiti ormai scaduti, con la conseguenza che non sussisteva alcun requisito di liberalità delle disposizioni poste in essere;

inoltre sull’immobile nel Comune di Ravenna mappale INDIRIZZO foglio INDIRIZZO, gravava già ipoteca giudiziale a favore della RAGIONE_SOCIALE s.p.a.;

la sig.ra era comunque proprietaria per 1/4 di un immobile nel Comune di Casale Monferrato, nonché beneficiaria per 1/3 delle disponibilità mobiliari derivanti dalla successione ereditaria pari ad € 478.913,04, con conseguente carenza sia del requisito dell’eventus damni che della scientia fraudis.

costituendosi, svolgevano eccezioni e difese analoghe a quelle di , aggiungendo di avere scoperto solo con la notifica dell’atto di citazione che la madre era debitrice dell’ Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 148/2022 pubblicata il 28.2.2022, preliminarmente rigettava l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che:

la competenza per territorio per l’azione revocatoria, concernente un’obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia nei confronti del creditore attore, doveva essere determinata in base agli artt. 18 e 20 c.p.c.;

nel caso di specie il luogo di pagamento dell’obbligazione pecuniaria liquida, oggetto del giudizio, doveva individuarsi nel domicilio del creditore al tempo della scadenza (art. 1182 comma 3 c.p.c.), che era la sede dell’Agenzia fiscale di Direzione Provinciale di (sede in INDIRIZZO, con la conseguente competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell’art. 20 c.p.c.;

le circostanze indicate dalle convenute erano irrilevanti, tenuto conto della mancanza di un’autonoma soggettività degli uffici periferici (nel caso di specie ufficio di Casale Monferrato) rispetto all’Agenzia fiscale di riferimento nella cui struttura erano organicamente inseriti ( Direzione Provinciale di );

d’altronde questo era confermato dai documenti n. 1 e 2 prodotti con l’atto di citazione, in cui si indicava per il pagamento il modello F24 Sezione Erario e il codice Ufficio “CODICE_FISCALE” chiaramente riferibile all’ Nel merito riteneva fondata la domanda ex art. 2901 c.c., rilevando che:

il credito dell’ risultava dagli avvisi di accertamento, sui quali si era definitivamente pronunciata la Commissione Tributaria Regionale di Torino con sentenza depositata il 4.5.2017;

gli atti dispositivi consistevano negli atti di donazione del 20.12.2013, posti in essere dalla signora nei confronti delle figlie successivamente al sorgere del credito relativo agli avvisi di accertamento, notificati in data anteriore e riguardanti gli anni di imposta 2007 e 2008;

gli atti di donazione erano atti a titolo gratuito e le convenute non avevano fornito alcuna prova di quanto dedotto in relazione alla mancanza del requisito della liberalità, all’esistenza di un più ampio negozio successorio, al pagamento di debiti della madre da parte delle figlie;

sussisteva l’eventus damni perché con gli atti dispositivi si era verificata una rilevante variazione quantitativa del patrimonio della debitrice, che si era spogliata di diversi beni immobili, e tale variazione comportava necessariamente una maggiore incertezza o difficoltà per il creditore nel soddisfacimento del proprio credito;

né la debitrice aveva fornito sufficiente e idonea prova che il suo patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore;

quanto all’elemento soggettivo, tenuto conto dell’anteriorità del credito e del carattere gratuito degli atti dispositivi, era sufficiente accertare se il debitore al momento dell’atto conosceva il pregiudizio che lo stesso arrecava alle ragioni del creditore (scientia damni);

la debitrice dopo un brevissimo lasso di tempo dalla ricezione della notifica degli avvisi di accertamento aveva compiuto gli atti dispositivi, desumendosi da tale circostanza che la stessa non potesse non essere a conoscenza della sua situazione debitoria nei confronti dell’ e del conseguente pregiudizio che tali atti avrebbero arrecato alle ragioni creditorie.

Dichiarava pertanto l’inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell , degli atti di donazione posti in essere dalla sig.ra nei confronti delle figlie e condannava le convenute, in via tra loro solidale, a rifondere a parte attrice le spese di lite.

Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Tribunale, di cui chiedeva la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni sopra riportate.

, costituendosi, chiedeva di rigettare l’appello in quanto infondato e di confermare la sentenza di primo grado, formulando le conclusioni sopra riportate.

costituendosi, proponevano appello incidentale in adesione e per gli stessi motivi proposti dall’appellante principale, formulando le conclusioni sopra riportate.

II.

L’appello principale (così come l’appello incidentale adesivo) è articolato in tre motivi di gravame.

Con il primo motivo – “Errata interpretazione del combinato disposto di cui agli articoli 18, 20 cpc e 1182 comma 3 cc in relazione al mancato rilievo del domicilio dichiarato da parte appellata presso l’agenzia territoriale periferica, al tempo della scadenza del debito, nell’ambito di un’azione iure privatorum”- l’appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, allegando che:

il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’agenzia fiscale non sia assoggettata allo ius privatorum, parificando la legittimazione passiva dell’agenzia fiscale centrale, mai contestata, e la facoltà della medesima di eleggere domicilio per l’adempimento dell’obbligazione presso una sede periferica, con ogni conseguenza sulla competenza territoriale;

non vi è base legale per cui la sede periferica, vista la mancanza di autonoma soggettività degli uffici periferici, non possa essere luogo di elezione di domicilio per l’adempimento delle obbligazioni in un contesto in cui agisce nell’ambito del diritto privato;

è provato che la sede locale di Casale Monferrato ha curato l’istruttoria per la riscossione del pregresso accertamento e presso tale sede è stato eletto domicilio per l’adempimento dell’obbligazione, come risulta dall’allegato n.1 dei documenti 1 e 2 di controparte;

tanto che viene incaricato responsabile del procedimento la funzionaria della suddetta sede, con documento firmato in calce dal delegato del Direttore Provinciale, e l’attestato di pagamento era da far pervenire presso il medesimo domicilio eletto;

a ciò consegue che la competenza è da radicarsi presso il Tribunale di Vercelli ex artt. 18-20 c.p.c. e 1183 comma 3 c.c., oppure presso il foro alternativo, ex art. 33 c.p.c., del Tribunale di Ravenna data la residenza della convenuta Il motivo è infondato.

Sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Alessandria ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., quale giudice del domicilio che il creditore aveva al tempo della scadenza dell’obbligazione pecuniaria, alla cui tutela è volta l’azione ex art. 2901 c.c., e quindi luogo in cui l’obbligazione doveva essere adempiuta.

Il creditore aveva, al tempo della scadenza, domicilio presso la propria sede in INDIRIZZO

Tale sede è espressamente indicata negli avvisi di accertamento notificati alla sig.ra (docc. 1 e 2 prodotti dall’ in primo grado, pag. 1).

E in tali avvisi viene indicato che il pagamento deve avvenire mediante modello F24 con destinataria Provinciale di Alessandria, con sede in (come si desume dal Codice Ufficio CODICE_FISCALE, che corrisponde a tale agenzia e sede, secondo quanto riportato nella prima pagina degli avvisi);

la circostanza è documentata ed è altresì pacifica, in quanto accertata dal Tribunale senza specifica censura in appello.

Nessuna elezione, da parte del creditore, di un domicilio diverso per l’adempimento può essere ravvisata negli avvisi di accertamento, risultando infondate le deduzioni svolte sul punto dall’appellante.

Gli elementi descritti nel motivo di appello, ovvero l’attività istruttoria svolta dalla sede delocalizzata di Casale Monferrato, la designazione di un funzionario responsabile del procedimento di accertamento presso la stessa sede, l’indicazione di far pervenire alla sede delocalizzata l’attestato di pagamento (pagamento da effettuare, come si è detto, mediante F24 all’ Direzione Provinciale di con sede in ), non sono indicativi di una elezione di domicilio per l’adempimento presso la sede delocalizzata di Casale Monferrato da parte del creditore. E, come rilevato dalla parte appellata e accertato dal Tribunale senza censura in appello, gli uffici periferici (quale l’ufficio di Casale Monferrato) non hanno autonoma soggettività rispetto all’ fiscale nella cui struttura sono organicamente inseriti (nel caso di specie ), e tutto ciò che riguarda l’articolazione organizzativa interna dell’Agenzia fiscale deve ritenersi processualmente irrilevante, essendo l’attività riferibile all’ fiscale quale persona giuridica di diritto pubblico, mai al singolo ufficio periferico. Con il secondo motivo – “Erronea qualificazione giuridica del negozio giuridico sotteso agli atti notarili oggetto di azione revocatoria e contestuale erronea valutazione circa la carenza di prova scritta in relazione all’accordo con il quale le convenute abbiano assunto debiti della madre in cambio della cessione di quote di proprietà”- l’appellante allega che:

erroneamente il Tribunale ha ritenuto non fornita prova di quanto dedotto in ordine ad un accordo per l’assunzione dei debiti della madre da parte delle figlie in cambio delle cessione delle quote di proprietà degli immobili;

la prova di quanto dedotto trova fonte negli stessi atti pubblici oggetto di revocatoria;

l’evento morte del marito ha reso necessaria l’apertura della successione ereditaria, avvenuta con atto del 3 luglio 2013, che ha coinvolto altresì un figlio naturale del NOME COGNOME nato da precedente unione (doc.1);

tale evento, precedente alla notifica dell’accertamento di , ha determinato nella sig.ra la necessità di definire i rapporti con i coeredi nonché altre ragioni creditorie scadute afferenti gli immobili familiari;

nell’ambito di un negozio successorio, le figlie hanno proceduto alla liquidazione del coerede per la somma complessiva di € 44.545,00 e ad assumersi i debiti ormai scaduti, e la sig.ra ha provveduto agli atti di cessione oggetto dell’azione revocatoria;

con l’atto rep. NUMERO_DOCUMENTO racc. NUMERO_DOCUMENTO, la sig.ra ha anche trasferito alla figlia un immobile del valore di € 62.500,00 su cui già gravava dal 17.1.2013 ipoteca giudiziale a favore di Guber s.p.a. e la figlia è rimasta obbligata nei confronti del creditore, apparendo chiara la carenza di ogni requisito di liberalità;

gli atti di disposizione non hanno i caratteri della donazione perché lo scopo non era l’arricchimento delle figlie, ma quello di definire posizioni debitorie pregresse e scadute, con cessione di quote di proprietà nei confronti di soggetti terzi, le figlie;

deve applicarsi l’art. 2901 comma 3 c.c. che esclude la revocazione dell’atto con cui si adempie ad un debito scaduto;

inoltre manca il pregiudizio alle ragioni del ceditore perché uno dei beni trasferiti era già ipotecato e pignorato e l’ipoteca per i 2/3 del suo valore esclude la concreta possibilità di soddisfazione del creditore che agisce in revocatoria.

Il motivo è infondato.

Gli atti di disposizione oggetto dell’azione revocatoria sono atti di donazione, espressamente definititi “donazioni” negli atti pubblici notarili, con cui la sig.ra “dona” alle figlie immobili o quote di essi.

In tali atti notarili non vi è alcun riferimento ad un negozio successorio, all’adempimento di debiti scaduti, all’assunzione di debiti o al pagamento di somme da parte delle figlie donatarie.

Nessuna prova è stata fornita dall’appellante in ordine alle deduzioni svolte, considerato che l’unico altro documento invocato nel motivo di appello è la dichiarazione di successione di deceduto il 5.2.2013, ove risultano gli eredi – la moglie e i tre figli – e l’esistenza di un asse ereditario di € 595.913,04;

nulla emerge in ordine all’allegato negozio successorio, all’esistenza di debiti scaduti, all’assunzione di essi da parte delle figlie, alla liquidazione della quota del figlio ad opera delle figlie.

Non sussiste la causa di esclusione dalla revocatoria di cui all’art. 2901 comma 3 c.c., non ravvisandosi l’adempimento di un debito scaduto.

Anche la donazione dell’immobile gravato da ipoteca rappresenta un atto di liberalità ed integra l’eventus damni, in quanto l’ipoteca è stata iscritta per l’importo di € 45.000,00 e il valore dell’immobile come dichiarato nell’atto di donazione è di € 62.500,00;

risulta del tutto generica, priva di concreti elementi e comunque destituita di fondamento, l’affermazione secondo cui l’ipoteca per i 2/3 del valore esclude la concreta possibilità di soddisfazione del creditore che agisce in revocatoria.

Non è poi censurato, ed è quindi divenuto definitivo, l’accertamento svolto dal Tribunale in ordine all’esistenza dell’eventus damni con riferimento alla donazione degli altri immobili o quote di essi, che integra una rilevante variazione quantitativa del patrimonio della debitrice, la quale si è spogliata di diversi immobili, con maggiore incertezza o difficoltà per il creditore nel soddisfacimento del proprio credito.

Il rigetto del secondo motivo assorbe l’esame del terzo motivo, concernente la “Mancata prova della c.d. partecipatio fraudis del terzo in presenza di atti dispositivi carenti dello spirito di liberalità”, requisito non occorrente per la revoca degli atti di donazione in esame, che sono atti a titolo gratuito per cui è pacificamente sufficiente la scientia damni della debitrice (la cui esistenza non è censurata in appello);

la stessa parte appellante formula il motivo sul presupposto che gli atti di disposizione non siano donazioni.

L’appello principale e l’appello incidentale adesivo vengono conseguentemente rigettati, con conferma della sentenza impugnata.

III.

Le spese di lite del presente giudizio d’appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte appellante principale e di parte appellante incidentale e a favore dell’appellata Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell’attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi:

€ 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;

oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.

Non si ravvisano i presupposti per la condanna di parte appellante ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., non risultando che la medesima abbia agito con mala fede o colpa grave.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;

e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione incidentale.

La Corte d’Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, -rigetta l’appello principale proposto da e l’appello incidentale adesivo proposto da avverso la sentenza n. 148/2022 del Tribunale di Alessandria, pubblicata il 28.2.2022, che per l’effetto conferma;

-condanna l’appellante principale e le appellanti incidentali, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del giudizio d’appello a favore dell’ , che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante principale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;

e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione incidentale.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 6.6.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte d’Appello.

Il Consigliere Estensore La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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