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Codice Penale

Esigenza primaria di tutela del finanziato

L’esigenza primaria di tutela del finanziato porta necessariamente a comparare il T.e.g. del singolo rapporto con il TEGM

Pubblicato il 10 September 2022 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO

in persona del giudice istruttore, dott., in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 500/2022 pubblicata il 23/08/2022

nella causa civile iscritta a ruolo in data 17 giugno 2019 con il n. 1866/2019 del ruolo Generale, avente per oggetto: azione di nullità, accertamento credito e condanna al pagamento somme, vertente tra

XXX

Attore Contro

YYY Spa, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore,

Convenuta

avente ad oggetto: accertamento credito ; nullità parziale contrattuale e condanna alla restituzione di somme.

All’udienza del 3 febbraio 2022 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.

Per l’attrice: “… Precisa le conclusioni riportandosi a quelle precisate nell’atto di citazione così integrate all’esito della istruttoria: “Vista la presenza della usura “ab origine” come accertata da parte della CTU, insiste affinché ai sensi di quanto previsto dall’art. 1815, comma 2, c.c., la clausola di determinazione degli interessi sia dichiarata nulla, e, per il combinato disposto dell’art. 644 c.p. e dell’articolo 2059 c.c., condannarsi la convenuta a risarcire il danno morale-non patrimoniale precisato nella somma pari agli interessi corrispettivi quantificati nella complessiva somma di €. 16.187,00, ovvero in ipotesi a quanto determinato dal Giudice secondo equità, o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta “Affinché il Giudice Voglia rimettere gli atti alla Procura dell Repubblica competente per il fatto di reato accertato”. Affinché venga: IN VIA ISTRUTTORIA disposta una integrazione della CTU volta ad accertare l’esistenza di ogni indeterminatezza del contratto in violazione delle norme di trasparenza, correttezza e buona fede, nonché, accertata la previa violazione delle modalità di conteggio degli interessi corrispettivi corrisposti secondo il metodo alla francese e quindi secondo il metodo “composto”, la rideterminazione degli stessi, accertata in senso positivo tale violazione, ritenuto che la parte attrice è un cliente-consumatore, ai sensi degli articoli 117 o 125 bis TUB nei limiti del tasso dei BOT. Vedasi in tale senso anche la sentenza della Corte di Cassazione, sez III, n. 12964 del 13.5.2021 (doc. 2 depositata nella nota di udienza datata 11.6.2021 per la udienza del 17.6.2021). Con vittoria di spese e competenze del giudizio, spese di CTU come liquidate dal Giudice e di CTP come da conteggio allegato…” .

Per la società convenuta: “… Nel merito ed in via principale: contestati tutti i conteggi avversari si chiede di rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente assolta YYY Banca S.p.a. da ogni e qualsivoglia pretesa dell’attore. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che l’avv. Roberto Fratoni è debitore di YYY Banca S.p.a della somma di € 13.250,60 oltre agli interessi di mora pari all’1% mensile (dal 30.08.2019) sulla quota capitale dell’intero debito residuo come contrattualmente sino al saldo effettivo e, per l’effetto, condannare lo stesso al pagamento della suddetta somma.In ogni caso, sin da adesso, si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove.…”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 12 giugno 2019, XXX esponeva:

– di avere concluso in data 28 marzo 2014 un contratto di finanziamento chirografario n 13565847, per un importo finanziato pari ad € 30.000,00; – che il contratto prevedeva il rimborso in 84 mesi mediante pagamento mensile di un importo comprensivo di capitale e interessi pari ad € 587,76, al tasso annuo del 14,65% , con Taeg del 16,20%;

– che l’art 3 delle condizioni generali del contratto prevedeva, nel caso di ritardato pagamento delle rate:

– una spesa di € 5,00 per i solleciti a mezzo posta;

– spesa per interventi stragiudiziali “massimo” fino al 20% sulla intera rata scaduta composta da capitale ed interessi;

– una spesa per interventi legali ( non meglio indicata, non essendo specificato il tipo di intervento, tramite legale o società di recupero crediti, né il tariffario); ovvero, nel caso di decadenza di decadenza dal beneficio del termine:

nel caso di ritardato pagamento delle rate:

– una spesa di € 5,00 per i solleciti a mezzo posta;

– spesa per interventi di recupero stragiudiziale pari ad uno spread “massima” del 5 % della quota capitale del debito residuo divenuto immediatamente esigibile;

– una spesa per interventi legali ( non meglio indicata, non essendo specificato il tipo di intervento, tramite legale o società di recupero crediti, né il tariffario); – una spesa per la notifica della decadenza dal beneficio del termine fino ad un massimo di € 51,65%;

– il recupero delle spese postali e della imposta di bollo;

– un interesse moratorio pari al I % mensile da calcolarsi sulla quota capitale dell’intero debito residuo , divenuto immediatamente esigibile;

– che si era in presenza di usura conclamata a causa delle clausole contenenti molteplici addebiti addossati al cliente- consumatore, sia nella fase del ritardo del pagamento che in quella della decadenza dal beneficio del termine; – che dalla consulenza espletata per analizzare il contratto e la documentazione accessoria, verificare la tipologia di regime finanziario di capitalizzazione concordato e applicato, accertare la conformità delle condizioni economiche pattuite ai sensi della Legge 108/1996 e quantificare gli indebiti in caso fossero riscontrate anomalie rispetto al quadro normativo di riferimento, era stata riscontrata la contrarietà ab origine del contratto de quo alla normativa ex Legge 108/96, nonché l’indeterminatezza della tipologia del piano di ammortamento ;

– che in ragione dei profili di illegittimità riscontrati sussisteva il diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi nonché di un piano di ammortamento aggiornato con l’esatta indicazione delle rate pagate distinte per quote capitale, quote interessi ed eventuali altri oneri oltre all’annullamento della clausola degli interessi del contratto di finanziamento in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1815 c.c;

– che era configurabile una condotta illecita posta in essere in danno della parte e tale da giustificare non soltanto la rideterminazione del credito ma anche la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente trattenute .

Tanto premesso conveniva in giudizio YYY Spa per accertare l’illegittimità delle somme corrisposte a titoli di interessi, ovvero in ipotesi gli importi superiori agli interessi legali, e la condanna alle spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la YYY BANCA SPA , la quale la quale contestava i presupposti di fatto e di diritto della domanda introdotta nel giudizio, concludendo per il suo integrale rigetto.

Precisava, inoltre, che l’attore si era reso gravemente moroso avendo omesso il pagamento di numerose rate consecutive nonostante i solleciti, tanto che dal 31 agosto 2019 era stata costretta a sollecitare il pagamento delle rate sino ad allora scadute e avanzava domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento dell’importo di € 13.250,60, oltre interessi di mora pari all’1% mensile sulla quota capitale, dal 31 agosto 2019 al soddisfo.

Quindi la causa era istruita con la produzione di documenti ed espletamento di CTU ed infine veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all’udienza del 3 febbraio 2022, a seguito della concessione dei termini di cui all’art 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. ANALISI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Nella determinazione del thema decidendum della presente controversia, va rilevato che oggetto della domanda principale di parte attrice è rappresentato dall’accertamento della invalidità delle clausole relative alla determinazione degli interessi previste nel contratto di prestito personale n 13565847, stipulato il 28 marzo 2014 con YYY Spa, per un importo finanziato pari ad € 30.000,00, della durata di 84 mesi, con rate di importo pari ad € 578,76, al tasso fisso annuale (TAN) del 14,65 % e con TAEG del 16,20 % indicato in contratto, un costo totale di € 18.773,20, di cui € 18773,20 a titolo di interessi, € 16,00 per imposta di bollo ed € 12,00 per imposta bollo su comunicazione periodiche, € 126,00 quali spese di incasso e gestione pratica, € 3,34 per invio comunicazione periodiche, € 200,00 per consulenza finanziaria.

Nel caso di ritardi nei pagamenti le parti hanno concordato l’addebito di spese per solleciti e interventi di recupero, spese di notifica, di solleciti e altro, nonché “… interessi mensili di mora al tasso del 1% “calcolati sulla quota capitale dell’intero debito residuo, divenuto immediatamente esigibile…”. Invero, le norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento. attraverso l’inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l’acronimo l’ISC o TAEG (quest’ultimo relativo al credito al consumo) (ex art.125-bis TUB). Il D.M. 8 luglio 1992, ha in effetti stabilito con quali modalità debba essere calcolato il TAEG e specificamente con l’articolo 2 ,rubricato “Tasso annuo effettivo globale” è stato previsto:

“1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.

2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.

3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi:

a ) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi; b ) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;

c ) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; d ) le spese per l’assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore; e ) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito; f ) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.

Sono escluse dal calcolo del TAEG: a ) le somme che il consumatore deve pagare per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;

b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratta di un acquisto in contanti o a credito;

c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;

d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso; e ) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d ) del comma precedente.

5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 20, comma 1, della legge, in materia di annunci pubblicitari e di offerte rivolte al pubblico, il calcolo del TAEG di un’operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate.

Tale calcolo è effettuato nell’ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.

6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l’importo o il livello di altre spese, il TAEG è calcolato nell’ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengono fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.

7. Nella formula per il calcolo del TAEG:

“a ) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L’indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato.

b ) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.

8. Il calcolo del TAEG non è richiesto per le operazioni di credito al consumo effettuate nella forma dell’apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all’uso di una carta di credito.”

Qualora l’ISC indicato risulti scorretto, va rilevata la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall’art. 117 e 125- bis del TUB. In tal caso si deve computare il piano di ammortamento, applicando il luogo del tasso concordato il tasso nominale minimo relativo ai BOT emessi nei 12 mesi anteriori alla conclusione del contratto.

Nel caso in esame, parte attrice attraverso la verifica fatta svolgere da un consulente di fiducia ha sollevato due ordini di rilievi, contestati a YYY con lettera raccomandata, sin dal 13 febbraio 2017:

• la circostanza che il TAEG, considerando il differenziale di mora (fino al 20 % dell’importo e senza commisurazione ad alcun parametro temporale) nonché fino al 5 % del capitale residuo per interventi stragiudiziali e spese , risulta superiore alla soglia di usura individuata dalla banca d’Italia nel periodo di riferimento;

• la indeterminatezza delle condizioni negoziali relative ad oneri di rimborso per “interventi legali” privi di riferimenti a parametri, e la conseguente non corretta indicazione del TAEG dichiarato in contratto ( 16,20%), inferiore a quello effettivo ( 17,27%, pur non tenendo conto dei costi e indennità per estinzione anticipata), con conseguente violazione delle norme in materia di trasparenza.

2. VERIFICA DELL’USURA

2.a) IL PARAMETRO DA ASSUMERE QUALE TASSO SOGLIA
La convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all’art. 1284 c.c., III comma, c..c., solo allorquando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. In particolare, per quanto concerne il superamento dei c.t. tassi soglia, con riferimento alla c.d. legge 7 marzo 1996, n. 108, va osservato che la Cassazione ,già con sentenza 14899/2000, nell’esaminare gli effetti dei contratti stipulati prima della legge, aveva statuito che tale legge – pur non essendo retroattiva – fosse di immediata applicazione nei correlativi rapporti, limitatamente agli effetti ancora in corso, quindi, per l’appunto la corresponsione degli interessi”. L’art. 1 del DL 29.12.2000, n. 394 (convertito nella legge 28.2.2001, n. 24), ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, II comma, c.c., ha stabilito che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

A riguardo , nella relazione depositata in data il 10 giugno 2021, la CTU, dott., ha fatto riferimento al tasso soglia per “ Crediti personali ” ( DM 19 dicembre 2013, tasso medio pari a 11,99 %) pari alla data di conclusione del contratto al 18,9875 % , in conformità alle istruzioni della Banca d’Italia ed alla impostazione sottesa alle tabelle di rilevazione contenute nei vari decreti del MEF che distinguono specificamente tali operazioni. Tale limite, viene fissato dall’art. 2 c. 4 della legge sopra indicata “nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso ), aumentato della metà”. Con decorrenza 30/06/2011, per effetto della conversione in legge n. 106/2011 del decreto-legge n. 70/2011, il limite rideterminato aggiungendo al tasso medio di cui sopra del 25%, a cui si aggiunge un ulteriore 4% (senza che venga superato il tasso medio di 8 punti percentuali). Indi per cui, è sufficiente “(…) farsi dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi(…) (art. 644 c. 1 c.p.)” in misura superiore al cd. “tasso soglia”, che viene determinato ogni tre mesi con Decreto del Ministero Dell’Economia E Delle Finanze (già Ministero Del Tesoro), per attivare gli effetti dell’art. 1815 c. 2 c.c., il quale dispone che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Ai fini della verifica dell’usura contrattuale ha poi provveduto a valutare la conformità dei parametri rappresentati dal TEG, inclusivo delle spese iniziali e delle spese per rate, nonché- successivamente- degli interessi di mora.

2.b) IN RIFERIMENTO AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI

In particolare, ai fini della determinazione del TEG e del occorre richiamare le circolari emanate ad agosto 2009 dalla Banca d’Italia già vigenti alla data di conclusione del contratto, procedendo a confrontare il TEG, determinato in funzione dei costi ed oneri desumibili e collegabili al singolo contratto di Finanziamento, con il tasso soglia di riferimento, desunto dalle rilevazioni periodiche della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ora, facendo applicazione dei criteri di cui al paragrafo C4) delle istruzioni Banca d’Italia, secondo cui “ Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza”, nella relazione si dà conto di avere preso in considerazione le spese iniziali di istruttoria, le spese addebitate dalla banca a titolo di rimborso degli oneri di incasso della singola rata nonché i costi delle garanzie accessorie collegati all’erogazione del credito.

In particolare, sono inclusi: 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di “istruttoria cedente”); 2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”); le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso. 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b); 4) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito; 5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito; le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza. 6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l’operazione di finanziamento. Si considerano non connessi con l’operazione, con riferimento al Factoring e al Leasing, i compensi per prestazioni di servizi di natura non finanziaria.

Sono esclusi: a) le imposte e tasse; b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall’intermediario: – il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali; spese custodia pegno; nel caso di sconto di portafoglio commerciale, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione); – le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all’entrata del rapporto in contenzioso); – gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento); c) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo. Ai fini della verifica dell’usura contrattuale la CTU ha provveduto quindi a confrontare la conformità dei parametri rappresentati dal TAN e dal TAEG ai cd tassi soglia, sia con riferimento ai tassi originari ( cd usura contrattuale) che nel corso del rapporto ( cd usura sopravvenuta). Rispetto al tasso soglia usura rilevato da Banca d’Italia per le operazioni classificate come “ Crediti personali ed altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche ” il TAEG originario, inclusivo delle spese sopra indicate, ad esclusione dell’indennizzo per estinzione anticipata, è risultato inferiore al tasso soglia determinato in applicazione del meccanismo previsto dalla legge 108/1996 (dati di riferimento il periodo 1.10.2013 al 31.12.2013, sulla rilevazione del TEGM, periodo di applicazione dal I gennaio 2014 al 31 marzo 2014).

Deve poi essere condivisa l’impostazione ermeneutica secondo la quale occorre determinare il valore massimo, convenuto in contratto, del Tasso Effettivo, comprendente ogni onere e costo collegato con l’erogazione del credito. Di conseguenza, con riferimento alla misura degli interessi corrispettivi, certamente non può ritenersi che vi sia stato il superamento del c.d. tasso soglia e quindi concludere per la insussistenza di usura ab origine, ove si considerino le condizioni originarie del contratto. Per quanto concerne eventuali sconfinamenti in corso di rapporto, con la sentenza 19 ottobre 2017, n 24675, le sezioni unite civili della Cassazione hanno tuttavia enunciato il principio di diritto secondo il quale allorché “il tasso di interessi superi , nel corso di svolgimento del rapporto , la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n 108 del 1996, non si verifica la nullità o inefficacia della clausola contrattuale stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”. Pertanto, una volta esclusa la presenza di usura oggettiva ab origine, alla luce degli approdi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità l’usura sopravvenuta non è sufficiente a giustificare il nuovo computo degli interessi se non limitatamente ai trimestri in cui lo sconfinamento è riferibile a modifiche contrattuali ( e non per effetto dell’automatico andamento dei tassi).

2.c) CLAUSOLA DI ESTINZIONE ANTICIPATA

La verifica del CTU ha avuto ad oggetto anche la considerazione dell’indennizzo per il rimborso anticipato previsto nel contratto all’art 4 ( “massimo 1% dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno; massimo 0,5% dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L’indennizzo non è dovuto in caso di : rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso è variabile; rimborso anticipato corrispondente all’intero debito residuo, nonché pari o inferiore a 10.000€”). Tale voce ha portato la CTU a ricostruire il TAEG del 19,41%, e quindi superiore al TSU, solo qualora sia ipotizzata l’estinzione anticipata entro la 7° rata ( scadente il 30.10.2014).

Conseguentemente, solo qualora si tenga conto della penale prevista per l’estinzione anticipata potrebbe pervenirsi a differenti conclusioni rispetto a quanto evidenziato per gli interessi corrispettivi.

Ora, come è noto, in proposito le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia per l’individuazione degli oneri e delle spese da includere nel calcolo dei tassi di interesse praticati , precisano che sono escluse le imposte e tasse, le spese notarili , “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di in inadempimento di un obbligo “ e “ le penali a carico del cliente previste per il caso di un inadempimento di un obbligo “ e “ le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”. In generale, le formule di calcolo della commissione prevista per l’ipotesi in cui il cliente ritenga di estinguere il credito derivante dal finanziamento consistono o in un pagamento di un corrispettivo fisso, o di un corrispettivo variabile ancorato all’ammontare del capitale residuo. In tale seconda ipotesi, il costo relativo all’estinzione appare tanto più alto quanto più la determinazione di recedere da parte del cliente è prossima alla fase iniziale del rapporto, computandosi una percentuale sul capitale residuo. Di fronte ai possibili scenari derivanti dalla previsione di tale tipologia di clausola, la giurisprudenza di merito ad oggi appare ancora divisa. Invero, secondo un primo orientamento (tra le tante: Tribunale di Torino del 20.6.2015; Corte di Appello di Venezia, 18.2.2013; Tribunale di Bari, 27.11.2015), il costo eventuale di tale scelta da parte del cliente deve essere sempre considerato nel computo del TEG in quanto è sufficiente la previsione di tale clausola nel regolamento negoziale ad integrare la “promessa” di vantaggi usurari secondo un giudizio prognostico ex ante, da svolgere al momento della pattuizione del finanziamento, senza che abbia alcuna rilevanza il concreto esercizio della potestà di decedere da parte del cliente. Un secondo orientamento, al contrario, valorizza il concreto svolgersi del rapporto contrattuale, in quanto il riferimento alla “promessa” di vantaggi usurari secondo lo schema di cui all’art 644 cp deve pur sempre correlarsi ad un obbligo espresso in termini di relativa certezza, e non rimesso a scelte meramente discrezionali di una delle parti. Prospettando una differente graduazione di tale principio, quindi, alcuni Tribunali propendono per computare la commissione in esame solo nei casi di effettiva e concreta applicazione della stessa, e quindi nelle ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte del cliente ( es: Tribunale di Mantova, 26.1.2016, n 106) . Altre pronunce, diversamente, prospettano la rilevanza di tali clausole anche in situazioni di esercizio di tale diritto solo ipotetico, ma comunque ancorato tuttavia a situazioni di “normalità e razionalità economica” (es: Tribunale di Torino, 13.9.2017, n 106) che inducono a ritenere non plausibile un esercizio del recesso prossimo all’erogazione del finanziamento. L’ultimo orientamento, infine, nega ogni rilevanza alla commissione in quanto la sua previsione non sarebbe un costo del finanziamento, quanto un compenso corrispettivo della facoltà concessa al cliente di terminare unilateralmente il rapporto con conseguente rinuncia da parte del creditore al diritto di ottenere gli interessi corrispettivi (Es: Tribunale di Torino, 20.9.2017, n 4434). Differente da tale clausola è quella con la quale le parti convengono il pagamento di una somme di denaro o di altra prestazione in caso di inadempimento ( cd clausola penale). Invero la CTU, pur riscontrando che non si è mai verificata l’ipotesi di estinzione anticipata dei finanziamenti o parte di essi, ha segnalato anche la possibilità di valutare la costruzione di scenario ipotetico , supponendo che, in tale ipotesi potenziale, le pattuizioni potessero essere tali da determinare un superamento del cd tasso soglia.

In ogni caso, il dato meritevole di considerazione che, ad avviso del giudicante, presenta carattere dirimente, è rappresentato dalla circostanza che al momento della instaurazione del presente giudizio era oramai preclusa la facoltà del cliente di recedere dal rapporto, sì da consentire alla intermediaria di pretendere una commissione per estinzione anticipata superiore al tasso soglia. Peraltro, tale conclusione è corroborata dal principio di recente affermato dalla S.C. secondo cui , ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della intermediaria, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (Cass., 7.3.2022, n 7352).

Nell’applicazione concreta, in definitiva, non v’è spazio alcuno per

l’applicazione della sanzione di cui all’art 1815, comma, II, c.c. nella parte in cui esclude la debenza di qualsiasi interesse (che invece consegue al superamento del tasso soglia per gli interessi corrispettivi).

2. d) CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI MORATORI

Con riferimento alle ipotesi di mora, il contratto in esame prevedeva all’art 3.1 del regolamento contrattuale l’applicazione del tasso in misura pari all’1 % mensile , prevedendo peraltro in caso di ritardo del pagamento una serie di voci addebitabili al cliente e costituite da:

• spese per solleciti effettuati a mezzo posta pari ad € 5,00 cadauno;

• spese per interventi di recupero stragiudiziale: massimo 20% dell’importo scaduto con un minimo di 10 €;

• spese per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti da YYY.

Correttamente rileva la CTU che la l’applicazione della penale in percentuale ( massimo 20%) sull’importo scaduto non è in funzione dei giorni di durata della mora e in concreto non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la data di mancato pagamento e quella in cui è previsto il rimborso della somma, sicché anche sul punto, si è posta la necessità di verificare il superamento dei c.d. tassi soglia, determinati ai sensi della legge 108/1996.

L’interpretazione dell’art. 1815 c.c. e della l. n. 108/1996, che è sottesa alla posizione difensiva della banca convenuta è in definitiva quella secondo la quale al fine del superamento del tasso soglia, si deve valutare l’eventuale usurarietà esclusivamente del tasso di mora e che, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità, non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia. A riguardo, tuttavia, occorre considerare che l’art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” e che ai sensi dell’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si debbono intendere usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. La norma non distingue tra interessi corrispettivi e moratori, e poiché ai fini della qualificazione come usurari è sufficiente che gli interessi siano solo promessi, ne deriva ineludibilmente la nullità della pattuizione che prevede l’applicazione di un tasso superiore, indipendentemente dalla sua concreta applicazione.

In linea con l’orientamento espresso dalla S.C. si deve riconoscere la natura originaria, e non sopravvenuta, dell’usura nella mora, considerando che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. 17 ottobre 2019, n.26286; Cass.13 settembre 2019, n.22890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442; Cass. 6 marzo 2017, n. 5598;Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Tale principio era già affermato dalla Cassazione con la sentenza n 14899/2000 e confermato dai giudici di merito (Corte di Appello Venezia 342/2013; Tribunale di Parma 14.7.2014, Tribunale di Padova 8.5.2014, Corte di Appello di Roma, 4323/2016, Tribunale di Bari 8.10.2016 e Tribunale di Matera, 19.5.2016), nonché, infine, nuovamente ribadito dal S.C., con l’ordinanza n. 23192 del 4 ottobre 2017 e da ultimo con la sentenza a S.U. 18.9.2020, n 19597. In tale prospettiva, non è posto in dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori sono distinte nel diritto delle obbligazioni, in quanto la prima riveste funzione remunerativa del costo del denaro, mentre la seconda costituisce una forma di liquidazione forfettaria del danno che, nelle obbligazioni pecuniarie, il creditore subisce a causa dell’inadempimento del debitore, tanto da inquadrare il patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art 1382 c.c. (Cass , 17.10.2019, n 26286; Cass, 18.11.2010, n 23273; Cass, 21.6. 2001 , n 8481 ; in sede penale, Cass. 5.2.2013, n 5683). Nondimeno, è stato ancora sottolineato che la disciplina antiusura intende sanzionare complessivamente la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato. E tale impostazione è stata sempre riaffermata dalla giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all’interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela, e ciò al fine di assicurare la “sana e prudente gestione” del soggetto bancario negli impieghi (cfr. art. 5 d.lgs. 58 del 1998), prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d’interesse “fuori mercato”.

Si tratta di conclusione coerente con le esigenze sottese alla normativa antiusura quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario e che assumono interesse pubblicistico testimoniato dalla severità della disciplina riservata agli interessi usurati nell’art. 1815, comma 2, cod. civ. (Cass., Sezioni unite, 18 settembre 2020, n 19597). Alla affermata riconduzione in linea di principio degli interessi moratori nell’ambito della normativa antiusura consegue, tuttavia, la risoluzione di plurime questioni relative alla concreta applicazione nella pratica. Ed uno dei punti di maggiore problematicità – tanto da aver fornito argomenti alla tesi restrittiva tesa ad escludere la stessa applicabilità della normativa anti-usura agli interessi moratori – è stato individuato nella mancata indicazione, nell’ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati. Il definitivo approdo della giurisprudenza di legittimità è rappresentato dai principi fissati da ultimo nella sentenza delle S.U. n 19597 del 18 settembre 2020. In tale pronuncia si è sottolineato come la legge, per gli interessi corrispettivi, abbia introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, così che anche per gli interessi moratori ricorre l’esigenza che l’identificazione dell’interesse usurario abbia come riferimento il tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l’esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali. In proposito, il principio di simmetria, fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n 16303 del 2018 in tema di C.M.S., porta ad escludere che possa farsi riferimento allo stesso TEGM – come pure era stato ritenuto nelle sentenze di questo Tribunale, richiamate dalla stessa parte attrice- suggerendo di richiamare piuttosto gli specifici criteri oggettivi e statistici contenuti nella rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. Secondo tale approdo, in definitiva, le rilevazioni di Banca d’Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un c.d. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda.

E ciò anche se la misura media dell’incremento dei tassi di mora sul mercato era considerata dalla Banca d’Italia solo a fini statistici, in quanto quel che rileva è l’oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato .Non quindi il TEGM, ma il tasso medio di mora, rilevato e recepito dai d.m. ancorché a fini conoscitivi e anche se spesso riferito a lasso temporale diverso dal trimestre e non sempre aggiornato a quello precedente, può costituire l’utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante. Secondo la Cassazione, quindi, tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando , a fini di uguaglianza, difformità di applicazione, e confermando al contempo piena validità del c.d. principio di SIMMETRIA, in continuità con quanto affermato dalle precedenti pronunce ( Cass., sez. un. 20.6.2018, n 16303; Cass. 3.11.2016, n 22270; Cass., 22.6.2016, n 12965). E’ solo se i decreti non rechino neppure la indicazione della maggiorazione media dei moratori, che il termine di confronto resta individuato nel T.e.g.m. e cioè, per inciso, solo nei decreti ministeriali emessi dall’entrata in vigore della legge n 108/1996, sino al d.m. 25.3.2003, in cui era del tutto omessa la rilevazione della maggiorazione dell’aumento degli interessi di mora.

Solo in tal caso, infatti, “..l’esigenza primaria di tutela del finanziato porta necessariamente a comparare il T.e.g. del singolo rapporto , comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM così come in detti decreti rilevato, onde poi sarà il margine di tolleranza a questo superiore. Sino alla soglia usuraia , che dovrà offrire uno spazio di operatività all’interessa moratorio lecitamente applicato” (Cass., 18.9.2020, n 19597).

Nella relazione il CTU, in assenza di altri parametri di rilevazione e conformemente all’approdo interpretativo offerto dalla pronuncia della S.C., ha fatto operato la verifica nel senso richiesto dal c.d. principio di simmetria, individuando il tasso medio mora del sistema bancario 2,10 %, con un tasso soglia parametrato e maggiorato rispetto all’11,99 % rilevato, trattandosi di valori omogenei. In applicazione del più recente arresto della giurisprudenza di legittimità è a tale misura che occorre fare riferimento ai fini della verifica della usurarietà del tasso di mora, così che assunto il tasso medio pari all’11,99 % e la maggiorazione del 2,10 %, il tasso soglia di mora sarà pari al 21,6125 %. Con corretto riferimento a tale parametro, l’ analisi è stata oggetto di approfondimenti contabili nella relazione della CTU, ipotizzando una pluralità di scenari, peraltro sottoposti alle puntuali osservazioni dei consulenti di parte. Invero, il dato di partenza è costituito dalla clausola in base alla quale il tasso di mora viene determinato come tasso di interesse pari all’1% mensile, a cui tuttavia nella prima impostazione della CTU è stata aggiunta la maggiorazione per interventi per il recupero stragiudiziale, agganciati al mero ritardo e non commisurati all’entità del ritardo, con conseguente superamento per l’ipotesi di applicazione della maggiorazione ai ritardi inferiori a 347 giorni.

Inoltre, applicando le condizioni contrattuali all’ipotesi del mancato pagamento di più rate, a partire dal 30 agosto 2015 , il TAEG sarebbe pari al 21,709 e quindi risulterebbe superiore al TSU di mora anche per ritardi superiori ai 348 giorni (pag 15 relazione), Tali risultati, tuttavia, sono stati sottoposti ai rilievi dei CTP che, nelle rispettive prospettive, hanno consentito alla CTU di pervenire a risultati più approfonditi in coerenza rispetto all’evoluzione interpretativa della giurisprudenza della S.C.

Superati dalle argomentazioni già svolte i profili relativi agli effetti della penale per estinzione anticipata, il confronto è stato infatti indirizzato sulle conseguenze delle tipologie di addebiti applicabili per le ipotesi di ritardati pagamenti e sulle conseguenze dell’eventuale riscontrato sconfinamento rispetto al tasso soglia di mora.

Entrambi gli aspetti, ad avviso del Tribunale, trovano adeguata risposta nelle conclusioni a cui è giunta la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n a sezioni unite n 19597/2020, già richiamata, e confermata con la sentenza 16.2.2021, n 4033. Invero con tale autorevole pronuncia, acquisito che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la S.C. ha precisato che dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c.. Inoltre, nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all’interessato la scelta di far valere l’uno o l’altro rimedio.

D’altra parte, precisa ancora la S.C. l’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l’entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto.

Pertanto, come correttamente rilevato dalla CTU in risposta alle dettagliate osservazioni dei CTP, “ il solo fatto di avere contrattualmente previsto l’applicazione potenziale di un costo connesso alla situazione oggettiva di ritardato pagamento (mora) da rientrare tale costo nel perimetro di analisi del TAEG ( moratorio) del finanziamento” e tale motivazione appare in linea con l’affermazione che la parte mutuataria non ha interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori, qualora manchino i presupposti della mora per avere l’obbligato adempiuto al pagamento di tutti i ratei, di modo che possa escludersi che possano trovare applicazione detti interessi ( Cass., 28.1.2021, n 1818), anche se si condivide la necessità di procedere alla verifica del rispetto del TSU con riguardo alle spese in concreto addebitate e, in caso positivo, applicando gli interessi nella misura di quelli corrispettivi ( validamente pattuiti).

Per quanto riguarda il primo punto, i calcoli effettuati considerando le spese in concreto addebitate, hanno confermato la presenza di usura sugli interessi moratori, secondo il seguente prospetto ( pag. 22 relazione di CTU).

Dovendosi concludere per la validità degli interessi corrispettivi, il ricalcolo degli interessi moratori andrà quindi effettuato facendo applicazione del tasso previsto per i primi, secondo il risultato esposto nella tabella 7 della CTU, quanto agli interessi pagati.

In definitiva, in conformità ai principi esposti, il debito dell’attore nei confronti della società convenuta, per effetto delle riconosciute nullità delle clausole relative alle ipotesi di ritardi nei pagamenti, ammonterà ad € 13.340,45, importo che deve essere conosciuto, in considerazione della domanda riconvenzionale proposta, alla società convenuta.

3. ULTERIORI PROFILI DI NULLITA’DEL TASSO DI INTERESSI

Con riferimento al tasso di interesse concordato, ulteriore questione posta a fondamento della domanda dell’attrice concerne il punto se il regolamento negoziale, nel suo complesso, risponda ai requisiti richiesti, anche a pena di nullità, dall’art 123 TUB, per quanto concerne la determinazione del regime di capitalizzazione degli interessi applicato e di eventuali incertezze nel meccanismo sotteso al piano di ammortamento.

Valutato il contenuto concreto del regolamento contrattuale, la specifica approvazione della clausola del tasso, nonché il piano di ammortamento come sviluppato alla data di conclusione del contratto e la dettagliata indicazione dei costi e gli oneri a carico del cliente, che, in tal modo, è stato reso edotto dell’impegno economico complessivamente derivante dall’operazione di finanziamento, alcuna violazione può in concreto ipotizzarsi per il costo del finanziamento nella ipotesi di andamento fisiologico del rapporto. Infatti, come già rilevato, tutte le criticità in punto di indeterminatezza delle clausole riguardano le ipotesi di ritardo nei pagamenti e, quindi, le conseguenze della mora.

In coerenza con tale impostazione, la S.C. ( da ultimo Cass., sez civ. III, 05/11/2020, n.24690) ha invero precisato che nella vigenza del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4 – il quale prescrive al comma 3, che i “contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” e, al comma successivo, che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati – il tasso di interesse può essere determinato “per relationem”, con esclusione del rinvio agli usi, purché il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non siano determinati unilateralmente dalla banca (Cass. 26/06/2019 n. 17110).

Invero, la difforme applicazione concreta delle clausole negoziali può giustificare la pretesa a computare correttamente gli importi ed avanzare, in ipotesi, la ripetizione di quanto corrisposto indebitamente, ma non la nullità delle clausole negoziali. Secondo l’approdo della S.C., in linea con quanto affermato anche dalla giurisprudenza di merito (ex multis: Tribunale di Brescia sentenza del 24/5/2021 e Tribunale di Ancona sentenza del 15/10/2019), la corretta e puntuale indicazione nel testo negoziale della condizioni economiche con chiara evidenza del numero, misura e periodicità dei canoni è condizione di per sé sufficientemente valida a rendere determinato il contratto sottoscritto e l’obbligazione pecuniaria intrinseca prevalendo sull’indicazione del tasso che assume pertanto un mero valore formale nella sua esposizione. La ricostruzione dell’intero impianto normativo, secondo tale impostazione, deve essere effettuata nell’ottica di una nozione di trasparenza declinata in senso economico nel solco dei principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all’equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l’eguaglianza tra queste ultime. E in tale ottica, contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata, mettendo il cliente in condizione di determinare i costi in base a parametri oggettivi.

Talché, in tale ottica, deve concludersi che il tasso corrispettivo ed il costo complessivo del finanziamento indicati nel contratto erano sufficientemente determinati in quanto il soggetto finanziato, nel corso del rapporto, aveva la possibilità di verificare la rispondenza del piano di ammortamento applicato alle condizioni sottoscritte.

Poiché la indicazione del TAEG , di per sé, non deve essere oggetto di una clausola pattizia (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907), la presenza di un dettagliato piano di ammortamento, sottoscritto dalla parte, e la indicazione del costo dell’operazione – con specificazione delle diverse componenti – consente comunque di ricostruire il tasso applicato, permettendo di ritenere che quest’ultimo abbia formato oggetto del consenso negoziale delle parti, essendone stata convenuta la determinazione in via induttiva. Per tale aspetto, quindi, non la pretesa di dichiarare la nullità della clausola relativa non appare fondata, e l’applicazione dei tassi di interessi nella misura legale, così che la relativa richiesta dovrà essere rigettata.

Quanto alle spese processuali, la parziale reciproca soccombenza in ordine alle domande ed eccezioni reciprocamente proposte e, soprattutto, i contrasti giurisprudenziali e interpretativi esistenti nelle materie trattate, inducono a ravvisare le condizioni per la loro integrale compensazione (Cass., ord. n 24257 del 4.10.2018).

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da XXX , con atto di citazione notificato in data 12 giugno 2019, nei confronti YYY S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., nonché da quest’ultima in via riconvenzionale, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

a) condanna
l’attore a corrispondere alla società convenuta l’importo di € 13.340,45, a titolo di differenza tra il costo del finanziamento richiamato in parte motiva ed il credito residuo rideterminato in ragione delle riscontrate nullità parziali, con interessi determinati in misura corrispondente al tasso contrattuale corrispettivo sulla somma capitale dalla data di costituzione in mora all’effettivo soddisfo;

b) dichiara compensate le spese processuali comprese quelle di CTU nella misura separatamente liquidata e ripartita nella medesima percentuale.

Così deciso in data 22 agosto 2022, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott., in funzione di Giudice Unico.

Il Giudice Istruttore

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